Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01263/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04630/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4630 del 2025, proposto da NI TE, EC NO e LF AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sez. Lavoro e Previdenza n. 1388/2024 depositata e resa pubblica il 30.05.2024, munita di attestazione di conformità e notificata all' amministrazione in data 26.06.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.09.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AB Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente espone che:
- con sentenza n. 1388/2024, pubblicata il 30 maggio 2024, il Tribunale di Santa Maria C.V. - Sezione Lavoro, accertato il diritto dei ricorrenti a percepire la differenza tra il lordo ed il netto di quanto già trattenuto nei loro riguardi in applicazione dei decreti di rideterminazione della parte variabile, condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme, rispettivamente, di euro 1.691.96 in favore di TE NI, euro 3.591,55 in favore di NO EC, euro 1.943,18 in favore di AR LF, oltre interessi legali;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 26 giugno 2024 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione rilasciava in favore dei ricorrenti i decreti di liquidazione, e tuttavia la mancata apposizione del relativo visto di regolarità contabile ha impedito l’accredito delle somme dovute.
A fronte della persistente inottemperanza, parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo fin d’ora, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta , nonché la condanna del Ministero intimato al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel costituirsi nel presente giudizio, e come risulta dalla nota del 15.12.2025 allegata alla sua memoria, eccepisce l’infondatezza del ricorso in ragione del proprio avvenuto adempimento, poiché, esaurendosi la sua sfera di competenza nell’emanazione dei pertinenti decreti di liquidazione, il mancato pagamento sarebbe imputabile esclusivamente all’inerzia della Ragioneria Territoriale dello Stato.
All’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto, considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato compiuta esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Invero, il perdurante inadempimento è comunque oggettivamente imputabile al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, fino all’integrale pagamento di quanto dovuto in ragione del titolo azionato, resta l’unico soggetto titolare dell’obbligo di provvedere, non potendo essere opposte nei confronti dei ricorrenti eventuali problematiche burocratiche relative all’esecuzione del giudicato.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione protratta oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, incaricato ratione muneris , con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della parte ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal commissario ad acta , il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento:
-delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- delle penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AB Di LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di LO | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO