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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/09/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
20/ 2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 15.09.2025
Alle ore 10.04, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. Controparte_1
GIOVANNI LAMANNA.
È presente per l'avv. GRAZIANA LOPETUSO in sostituzione dell' avv. ROBERTO CP_2
INCHINGOLO.
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LAMANNA precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. LOPETUSO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani,15.09.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20/2024 del Ruolo Generale
1 tra
, sito in in Via Pietro Palagano n. 146, in persona del suo Controparte_1 CP_1
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Giovanni
Lamanna, con elezione di domicilio presso lo stesso difensore nel suo studio in Corato in Piazza Simon
Bolivar n.20, oltre che nel domicilio digitale indicato in atti
-appellante-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Inchingolo come da procura alle liti in atti CP_2
e presso il cui studio ad Andria via Jacopone da Todi, 47 è elettivamente domiciliata
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il CP_2 [...]
, sito in in Via Pietro Palagano n. 146, in persona del suo amministratore pro CP_1 CP_1
tempore esponendo che il giorno 8.3.2019, alle ore 18,45 circa, mentre a piedi percorreva via
Margherita di Borgogna in giunta innanzi al supermercato ivi presente all'altezza del civico 89 CP_1
inciampava su una grata metallica rialzata e rovinava al suolo riportando lesioni al volto e all'omero, per le quali chiedeva al condominio di via Palagano n.144 in a cui detta grata apparteneva, il CP_1
risarcimento dei danni, in concorso con sé stessa, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., nella misura di €
5.000,00.
Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto, di cui veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Il GdP di Trani con sentenza n. 477/2023 del 13.11.2023, espletate prove testimoniali e ctu medico
2 legale, riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 40% accoglieva la domanda,
condannando il , convenuto contumace, al pagamento della somma di € 4.774,23, oltre spese CP_1
di lite e di ctu.
Avverso la sentenza, con atto di citazione tempestivamente notificato il 2.1.2024, il
[...]
, sito in in Via Pietro Palagano n. 146, in persona del suo amministratore pro CP_1 CP_1
tempore, ha interposto appello assumendo la nullità della sentenza per violazione del principio del ne bis in idem, denunciando il contrasto con altra sentenza n. 722/2022 pubblicata in data 11-10-2022 dallo stesso Giudice di Pace di tra le stesse parti in causa e già passata in giudicato. CP_1
L'odierno appellante ha quindi concluso chiedendo accogliere l'appello, riformare integralmente la sentenza appellata dichiarandola nulla e/o annullandola e dichiarando altresì inammissibile e/o improponibile e/o infondata, con conseguente suo rigetto integrale, la domanda risarcitoria formulata da con vittoria delle spese di lite. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.2.2024 si è costituita deducendo CP_2
l'infondatezza dell'appello per essere la sentenza n. 722/2022 di mero rito e, come tale, inidonea a precludere la riproposizione di identica azione fra le stesse parti, conclusasi con una pronuncia di merito atta a fare stato fra le parti.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive,
viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del
09/03/2022) in quanto proposto con atto di citazione del 2.1.2024, nel termine di sei mesi dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 13.11.2023.
3 Nel merito, l'appello è fondato.
Risulta per tabulas che con atto di citazione dell'1.7.2022 aveva convenuto in giudizio CP_2
il per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito in Controparte_3
conseguenza della caduta su una grata metallica rialzata di cui però la stessa parte attrice allegava l'appartenenza ad altro soggetto distinto dal condominio.
Il Giudice di pace di con sentenza n. 722/2022, accogliendo l'eccezione del condominio, CP_1
dichiarava il suo difetto di legittimazione passiva, condannando la alla rifusione delle spese di CP_2
lite.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti.
La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati
in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della
domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata>
(Cass. 7612/2022).
Sennonché, la all'indomani della sentenza ha riproposto identica azione, notificando al CP_2
medesimo Condominio altro di citazione, introduttivo del giudizio nr. 1554/2022 R.G., nel quale ha avanzato identica domanda risarcitoria basata sul medesimo fatto della caduta sullo spigolo rialzato della grata metallica posta davanti al supermercato, senza però alcun riferimento alla titolarità della grata.
Nella contumacia del ritualmente evocato in giudizio, il giudice di pace di istruito CP_1 CP_1
il giudizio, ha emesso la sentenza n. 477/2023 quivi appellata, di condanna del al CP_1
risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite e di ctu.
Il appello ha quindi eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione del Parte_1
divieto di ne bis in idem e/o la inammissibilità dell'azione per essersi formato il giudicato sulla questione della legittimazione passiva.
Dalla sentenza del 2022 emerge che le domande proposte in merito ai rapporti intercorsi tra le parti 4 sono identiche, sia nel petitum che nella causa petendi, a quelle formulate nel giudizio odierno.
Affinché il giudicato esterno possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass. 24 novembre 2008, n. 27881; Cass. 8 maggio
2009, n. 10623; Cass. 29 agosto 2013, n. 19883), condizione soddisfatta nella specie.
Il giudicato interno, formatosi sulla questione del difetto di legittimazione passiva del CP_1
oggetto di contraddittorio fra le parti e di apposita statuizione non impugnata, esplica duque la sua efficacia al di fuori del processo in cui si è formato.
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e può essere rilevato d'ufficio dal giudice, il quale non è
vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (Cass., civ., sentenza n. 9316/19).
Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito (Cass. 28/2017, che richiama, Cass. S.U. 25 maggio 2001, n.
226; tali principi risultano ribaditi da Cass. S.U. 9 agosto 2001, n. 10977 e Cass. S.U. 17 ottobre 2002,
n. 14750 e sono, ad oggi, assolutamente pacifici).
Ne consegue che la prima pronuncia, che non avrebbe precluso all' di reiterare la domanda CP_2
risarcitoria nei confronti del soggetto passivamente legittimato, preclude invece all' di reiterare CP_2
identica domanda nei confronti di un soggetto che con sentenza passata in giudicato è stato dichiarato non legittimato rispetto a quella domanda risarcitoria.
In conclusione, ritenuta ammissibile e fondata l'eccezione di giudicato sollevata dal CP_4
5
[...] appellante, in totale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata improponibile la domanda risarcitoria avanzata da che va condannata a restituire all'appellante tutto quanto da questi CP_2
pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Rimane da regolare le spese di lite.
La riforma della decisione investe il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. del potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, anche del grado precedente,
quale conseguenza della pronunzia di merito (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020; Cass
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021).
Nulla per le spese del primo grado ove il vittorioso è rimasto contumace mentre le spese CP_1
di lite di questo grado nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 20/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da , sito in in Via Pietro Palagano n. Controparte_1 CP_1
146, in persona del suo amministratore pro tempore e per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiara improponibile la domanda risarcitoria avanzata da con l'atto CP_2
introduttivo del giudizio nr. 1554/2022 R.G. dinanzi al GdP di Trani, nulla disponendo per le spese del primo grado;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di questo grado che liquida in € 355,5 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Trani, 15.9.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
6
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 15.09.2025
Alle ore 10.04, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. Controparte_1
GIOVANNI LAMANNA.
È presente per l'avv. GRAZIANA LOPETUSO in sostituzione dell' avv. ROBERTO CP_2
INCHINGOLO.
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LAMANNA precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. LOPETUSO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani,15.09.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20/2024 del Ruolo Generale
1 tra
, sito in in Via Pietro Palagano n. 146, in persona del suo Controparte_1 CP_1
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Giovanni
Lamanna, con elezione di domicilio presso lo stesso difensore nel suo studio in Corato in Piazza Simon
Bolivar n.20, oltre che nel domicilio digitale indicato in atti
-appellante-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Inchingolo come da procura alle liti in atti CP_2
e presso il cui studio ad Andria via Jacopone da Todi, 47 è elettivamente domiciliata
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il CP_2 [...]
, sito in in Via Pietro Palagano n. 146, in persona del suo amministratore pro CP_1 CP_1
tempore esponendo che il giorno 8.3.2019, alle ore 18,45 circa, mentre a piedi percorreva via
Margherita di Borgogna in giunta innanzi al supermercato ivi presente all'altezza del civico 89 CP_1
inciampava su una grata metallica rialzata e rovinava al suolo riportando lesioni al volto e all'omero, per le quali chiedeva al condominio di via Palagano n.144 in a cui detta grata apparteneva, il CP_1
risarcimento dei danni, in concorso con sé stessa, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., nella misura di €
5.000,00.
Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto, di cui veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Il GdP di Trani con sentenza n. 477/2023 del 13.11.2023, espletate prove testimoniali e ctu medico
2 legale, riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 40% accoglieva la domanda,
condannando il , convenuto contumace, al pagamento della somma di € 4.774,23, oltre spese CP_1
di lite e di ctu.
Avverso la sentenza, con atto di citazione tempestivamente notificato il 2.1.2024, il
[...]
, sito in in Via Pietro Palagano n. 146, in persona del suo amministratore pro CP_1 CP_1
tempore, ha interposto appello assumendo la nullità della sentenza per violazione del principio del ne bis in idem, denunciando il contrasto con altra sentenza n. 722/2022 pubblicata in data 11-10-2022 dallo stesso Giudice di Pace di tra le stesse parti in causa e già passata in giudicato. CP_1
L'odierno appellante ha quindi concluso chiedendo accogliere l'appello, riformare integralmente la sentenza appellata dichiarandola nulla e/o annullandola e dichiarando altresì inammissibile e/o improponibile e/o infondata, con conseguente suo rigetto integrale, la domanda risarcitoria formulata da con vittoria delle spese di lite. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.2.2024 si è costituita deducendo CP_2
l'infondatezza dell'appello per essere la sentenza n. 722/2022 di mero rito e, come tale, inidonea a precludere la riproposizione di identica azione fra le stesse parti, conclusasi con una pronuncia di merito atta a fare stato fra le parti.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive,
viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del
09/03/2022) in quanto proposto con atto di citazione del 2.1.2024, nel termine di sei mesi dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 13.11.2023.
3 Nel merito, l'appello è fondato.
Risulta per tabulas che con atto di citazione dell'1.7.2022 aveva convenuto in giudizio CP_2
il per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito in Controparte_3
conseguenza della caduta su una grata metallica rialzata di cui però la stessa parte attrice allegava l'appartenenza ad altro soggetto distinto dal condominio.
Il Giudice di pace di con sentenza n. 722/2022, accogliendo l'eccezione del condominio, CP_1
dichiarava il suo difetto di legittimazione passiva, condannando la alla rifusione delle spese di CP_2
lite.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti.
La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati
in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della
domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata>
(Cass. 7612/2022).
Sennonché, la all'indomani della sentenza ha riproposto identica azione, notificando al CP_2
medesimo Condominio altro di citazione, introduttivo del giudizio nr. 1554/2022 R.G., nel quale ha avanzato identica domanda risarcitoria basata sul medesimo fatto della caduta sullo spigolo rialzato della grata metallica posta davanti al supermercato, senza però alcun riferimento alla titolarità della grata.
Nella contumacia del ritualmente evocato in giudizio, il giudice di pace di istruito CP_1 CP_1
il giudizio, ha emesso la sentenza n. 477/2023 quivi appellata, di condanna del al CP_1
risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite e di ctu.
Il appello ha quindi eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione del Parte_1
divieto di ne bis in idem e/o la inammissibilità dell'azione per essersi formato il giudicato sulla questione della legittimazione passiva.
Dalla sentenza del 2022 emerge che le domande proposte in merito ai rapporti intercorsi tra le parti 4 sono identiche, sia nel petitum che nella causa petendi, a quelle formulate nel giudizio odierno.
Affinché il giudicato esterno possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass. 24 novembre 2008, n. 27881; Cass. 8 maggio
2009, n. 10623; Cass. 29 agosto 2013, n. 19883), condizione soddisfatta nella specie.
Il giudicato interno, formatosi sulla questione del difetto di legittimazione passiva del CP_1
oggetto di contraddittorio fra le parti e di apposita statuizione non impugnata, esplica duque la sua efficacia al di fuori del processo in cui si è formato.
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e può essere rilevato d'ufficio dal giudice, il quale non è
vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (Cass., civ., sentenza n. 9316/19).
Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito (Cass. 28/2017, che richiama, Cass. S.U. 25 maggio 2001, n.
226; tali principi risultano ribaditi da Cass. S.U. 9 agosto 2001, n. 10977 e Cass. S.U. 17 ottobre 2002,
n. 14750 e sono, ad oggi, assolutamente pacifici).
Ne consegue che la prima pronuncia, che non avrebbe precluso all' di reiterare la domanda CP_2
risarcitoria nei confronti del soggetto passivamente legittimato, preclude invece all' di reiterare CP_2
identica domanda nei confronti di un soggetto che con sentenza passata in giudicato è stato dichiarato non legittimato rispetto a quella domanda risarcitoria.
In conclusione, ritenuta ammissibile e fondata l'eccezione di giudicato sollevata dal CP_4
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[...] appellante, in totale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata improponibile la domanda risarcitoria avanzata da che va condannata a restituire all'appellante tutto quanto da questi CP_2
pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Rimane da regolare le spese di lite.
La riforma della decisione investe il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. del potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, anche del grado precedente,
quale conseguenza della pronunzia di merito (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020; Cass
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021).
Nulla per le spese del primo grado ove il vittorioso è rimasto contumace mentre le spese CP_1
di lite di questo grado nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 20/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da , sito in in Via Pietro Palagano n. Controparte_1 CP_1
146, in persona del suo amministratore pro tempore e per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiara improponibile la domanda risarcitoria avanzata da con l'atto CP_2
introduttivo del giudizio nr. 1554/2022 R.G. dinanzi al GdP di Trani, nulla disponendo per le spese del primo grado;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di questo grado che liquida in € 355,5 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Trani, 15.9.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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