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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 726/2025 N. R.G. 551/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 551/2025, avverso la sentenza n.
766/2024, del Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Franca Molinari, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, dall' avv. Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
Armenante presso il quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni (SA), alla Via Sante di
Marino n. 34
APPELLANTE
C/
(cod. Controparte_1
fisc. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nadia Perego e Roberto Maio, con domicilio eletto in
Milano presso gli uffici dell'Avvocatura in via Savare' 1; CP_1 pagina 1 di 12 APPELLATO
C/
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 766/2024 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, ed in accoglimento del presente appello, così provvedere:
accertare il decorso della prescrizione quinquennale eccepita e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del diritto portato dall'avviso di addebito n. 41720170002362626 000, con conseguente inefficacia dell'allegata intimazione di pagamento n. 11720239009294958 000,
per la parte relativa allo stesso.
Conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze del doppio grado da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e,
contestualmente, condannare parti appellate alla restituzione di quanto nel caso versato dalla sig.ra in esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_1
PER L'APPELLATO CP_1
NEL MERITO
pagina 2 di 12 rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del
Lavoro, n. 766/2024 pubbl. il 25/11/2024, con conseguente conferma della doverosità del credito di cui all'intimazione impugnata comprensivo di somme aggiuntive maturate oltre alle maturande o di quel diverso, maggior o minor importo che risulterà dovuto ad istruttoria esperita condannando in ogni caso il ricorrente al pagamento della contribuzione dovuta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, la sig.ra conveniva, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, l e l al fine di CP_1 Controparte_3
accertare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 1002023900929458000 notificata il
12.01.2024, emessa a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive relativamente agli anni
2010 e 2011, validamente notificato in data 07.11.2017 da Controparte_4
, portante la complessiva somma pari ad euro 20.914,49 (All.3).
[...]
La sig.ra eccepiva la prescrizione dell'avviso di addebito ad essa sottostante, con n. Pt_1
41720170002362626, lamentando l'omessa notifica di atti interruttivi;
eccepiva la prescrizione del diritto vantato in virtù del termine quinquennale maturato, sia monte che a valle, della valida notifica dell'avviso di addebito.
Il Giudice di I grado, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese di lite in euro 1.000,00, in favore di ciascuna parte resistente.
Ha rilevato che la ricorrente, dopo la notifica dell'AVE, avvenuta per sua stessa ammissione il
07.11.2017, ha ricevuto la regolare notifica di altri due avvisi di intimazione, non impugnati,
che hanno interrotto qualsivoglia termine prescrizionale.
pagina 3 di 12 ha prodotto in giudizio la notifica dell'avviso di intimazione n. 11720199007189901000 CP_5
(all. n. 2) ricevuta in data 08.02.2020, e la notifica dell'avviso di intimazione n.
11720229004573714000 (all. n. 3), ricevuta in data 04.08.2022.
Ha, inoltre, evidenziato come nel periodo della pandemia OV sia stata più volte disposta per legge la sospensione del decorso della prescrizione.
Pertanto, l'attività di riscossione è stata inibita a decorrere dal giorno 08.03.2020 al
31.08.2021.
ha proposto appello avverso la sentenza, affidandosi a 5 motivi di gravame. Parte_1
I motivo intestato: “Mancata applicazione dell'art. 7, ultimo comma, della Legge n. 890 del
1982.”
Eccepisce che gli atti non sono stati consegnati all'effettivo destinatario, sibbene a familiare convivente e, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, non sussiste prova della raccomandata semplice contenete la comunicazione di avvenuta notifica.
La C.A.N. è sancita all'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 20 novembre 1982,
secondo cui " Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto,
l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata", come ripristinato dall'art. 1, commi 813 e 814, della Legge n.
145 del 30 dicembre 2018, in vigore dal primo gennaio 2019.
Soltanto la notificazione a mezzo del servizio di posta universale ai sensi dell'art. 20 del D.M.
01/10/2008 è modalità che consente il suo perfezionamento senza l'ulteriore invio della quand'anche ricevuta da familiare convivente. Pt_2
pagina 4 di 12 Quanto alla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 117 2022 90045737 14/000 (All.7),
neppure essa è sottratta alle disposizioni di cui all'art. 7 ultimo comma L. n. 890/1982.
II motivo di appello intestato: “Inesistenza di documentazione equipollente comprovante l'invio
della C.A.N.”
Ritiene che non sussista prova della raccomandata semplice contenete la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.), né emerge altro mezzo equipollente al fine di provarne la spedizione, non essendo sufficiente l'attestazione di ” di avere inviato la CP_6
raccomandata indicandone il numero, laddove dal prospetto riepilogativo non è desumibile l'indirizzo ove spedita.
III motivo di appello intestato: “Sul termine di prescrizione applicabile e la relativa
sospensione.”
Sostiene che, come più volte statuito dai Giudici di Piazza Cavour (Cass. n. 16024 del 2016;
n. 2428 del 2019; n. 5446 del 2019), la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alla medesima, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, attraverso l'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è
soggetta a termine di decadenza.
IV motivo di appello intestato: “Il Tribunale di Busto Arsizio ha errato nell'applicazione del D.L.
41/2021 (Sostegni) e del Decreto Sostegni Bis, D.L. 73/2021, secondo cui la sospensione
dell'attività di riscossione è stata inibita a decorrere dal giorno 08.03.2020 e fino al
31.08.2021.”
pagina 5 di 12 Ritiene che l'art. 68 del D.L. 18/2020 afferisce esclusivamente a versamenti in scadenza al 08
marzo 2020, non assorbendo tutti gli avvisi di addebito notificati prima della sospensione, ma soltanto quelli il cui termine per adempiere ricade dal 08.03.2020 e fino al 31.05.2020, poi prorogato.
Eccepisce, pertanto, che contrariamente a quanto deciso dal primo Giudice, nel caso in esame, non può trovare applicazione la disciplina sancita dall'art. 68 del D.L. 18/2020,
siccome la scadenza per il pagamento dell'avviso di addebito in discorso si è configurata in data 8.1.2017, allo scadere del 60° giorno successivo decorrente dalla sua notifica
(7.11.2017).
Sul tema sono intervenuti infatti: prima il Decreto Cura Italia n. 18/2020 che ha previsto lo stop del conteggio per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 successivamente il decreto Milleproroghe n. 183/2020 ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182
giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, stabilendo altresì che, nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 129 + 183 ovvero di 311 giorni, grazie alla somma delle due sospensioni.
Ritiene che, pur contemperando la sommatoria di dette n. 2 sospensioni, il fatto estintivo decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito n. 41720170002362626 000 in data
07.11.2017 risulta, in ogni caso, inesorabilmente maturato alla data del 16.10.2023, mentre l'allegata intimazione n. 11720239009294958 000 risulta validamente notificata soltanto in data in data 12.01.2024.
V motivo di appello intestato: “Sulla prescrizione maturata a monte della notifica dell'avviso di
addebito.”
pagina 6 di 12 Rileva che in primo grado parte opponente ha eccepito la prescrizione a monte dell'avviso di addebito, mentre controparte sulla questione ha rivendicato come sceso il giudicato, stante la mancata opposizione, nei quaranta giorni, ai sensi del D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
6; il Tribunale invece, non ha affatto tenuto in considerazione siffatta eccezione, neppure subordinatamente.
Si è costituito solo l chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_7
sentenza di I grado, mentre l , pur regolarmente citata, non Controparte_3
è comparsa per cui, dopo la verifica della regolare notifica, è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 30.09.2025 all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto, del quale è stata data lettura.
**********
L'appello è infondato per cui va rigettato.
I primi due motivi di gravame, stante la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per la parte di interesse, dispone: “ - Notificazione della
cartella di pagamento – “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più
formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta
mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante
pagina 7 di 12 invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico
chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile
dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
(…..)
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani
proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda,
non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.”
In relazione alla notificazione via posta raccomandata delle cartelle esattoriali presupposte, la
Suprema Corte (vedi, da ultimo, Cass., 19-7-2018, n. 19270) ha ormai chiarito che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche
mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,
prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed
all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione
e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la
ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di
un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra
destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo
comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque
anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con
pagina 8 di 12 l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
A conferma di tale orientamento, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.
175/2018, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 26,
primo comma, DPR 602/73 “nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla
notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica
di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 legge
n. 890/1982”.
In particolare, la Consulta ha affermato che la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.
Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
Il secondo comma dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, a sua volta, menziona tra i soggetti abilitati a ricevere la notifica, oltre a destinatario, anche le “…..persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda…”.
pagina 9 di 12 Nel caso di specie, nella ricevuta di ritorno è apposta la sottoscrizione della figlia, come emerge dalla documentazione allegata, per cui i motivi di appello risultano infondati.
Anche gli ulteriori tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente ed anche essi risultano infondati.
In relazione al motivo di gravame relativo alla eccezione di prescrizione maturata a monte della notifica dell'avviso di addebito va rilevato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente a)
proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art.24, comma 5, del D.lgs. n.46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b)
proposizione di opposizione ai sensi dell'art.615 c,p,c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito) sempre davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece iniziata;
c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 cpc entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo . (Cassazione VI sez. n.15116/2015).
Nel caso in esame, a fronte dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito che è stata effettuata, come ammesso dalla stessa parte appellante e come dimostrano le produzioni in atti, in data 07.11.2017, l'opposizione risulta tardiva perché proposta oltre i 40 giorni previsti dalla legge.
pagina 10 di 12 Il termine utile per l'impugnativa dell'avviso di addebito risultava quindi irreparabilmente decorso con conseguente cristallizzazione delle relative pretese creditorie richieste dall' . Controparte_7
Sul punto si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 3182/2025 – confermando una sentenza di questa Corte di Appello – così ha disposto: “La Corte ha motivato in punto di prescrizione, ritenendo preclusa in questa sede la
relativa eccezione poiché trattavasi di prescrizione maturata anteriormente all'avviso di
addebito, che dunque andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art.24,
co.5, d.lgs. n.46/99.”
Per quanto riguarda invece l'eccezione di intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito del 07.11.2017, correttamente il Tribunale ha rilevato che Pt_1
, dopo la notifica dell'avviso di addebito, ha ricevuto la regolare notifica di altri due
[...]
avvisi di addebito, che hanno interrotto qualsiasi termine di prescrizione e precisamente:
1) avviso di intimazione n. 11720199007189901000 (all. n. 2 ricevuto in data Parte_3
08.02.2020;
2) avviso di intimazione n. 11720229004573714000 (all. n. 3 , ricevuto in data Parte_3
04.08.2022
Inoltre, nel periodo di pandemia OV 19, a seguito degli interventi del legislatore sulla prescrizione dei contributi, l'attività di riscossione è stata inibita dal 08.03.2020- 31.08.2021.
Ne consegue che nessuna prescrizione è intervenuta anche dopo la notifica dell'avviso di addebito.
pagina 11 di 12 Alla luce delle motivazioni come sopra riportate, l'appello va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, nella
CP_ complessiva somma di Euro 2.000,00 in favore dell' .
Nulla per le spese del grado nei confronti di , in ragione della Controparte_2
contumacia.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 766/2024 del Tribunale di Busto Arsizio.
CP_ Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, in favore dell' , liquidate in €.
2.000,00.
Nulla per le spese del grado nei confronti di . Controparte_2
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 30 Settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 551/2025, avverso la sentenza n.
766/2024, del Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Franca Molinari, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, dall' avv. Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
Armenante presso il quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni (SA), alla Via Sante di
Marino n. 34
APPELLANTE
C/
(cod. Controparte_1
fisc. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nadia Perego e Roberto Maio, con domicilio eletto in
Milano presso gli uffici dell'Avvocatura in via Savare' 1; CP_1 pagina 1 di 12 APPELLATO
C/
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 766/2024 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, ed in accoglimento del presente appello, così provvedere:
accertare il decorso della prescrizione quinquennale eccepita e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del diritto portato dall'avviso di addebito n. 41720170002362626 000, con conseguente inefficacia dell'allegata intimazione di pagamento n. 11720239009294958 000,
per la parte relativa allo stesso.
Conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze del doppio grado da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e,
contestualmente, condannare parti appellate alla restituzione di quanto nel caso versato dalla sig.ra in esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_1
PER L'APPELLATO CP_1
NEL MERITO
pagina 2 di 12 rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del
Lavoro, n. 766/2024 pubbl. il 25/11/2024, con conseguente conferma della doverosità del credito di cui all'intimazione impugnata comprensivo di somme aggiuntive maturate oltre alle maturande o di quel diverso, maggior o minor importo che risulterà dovuto ad istruttoria esperita condannando in ogni caso il ricorrente al pagamento della contribuzione dovuta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, la sig.ra conveniva, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, l e l al fine di CP_1 Controparte_3
accertare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 1002023900929458000 notificata il
12.01.2024, emessa a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive relativamente agli anni
2010 e 2011, validamente notificato in data 07.11.2017 da Controparte_4
, portante la complessiva somma pari ad euro 20.914,49 (All.3).
[...]
La sig.ra eccepiva la prescrizione dell'avviso di addebito ad essa sottostante, con n. Pt_1
41720170002362626, lamentando l'omessa notifica di atti interruttivi;
eccepiva la prescrizione del diritto vantato in virtù del termine quinquennale maturato, sia monte che a valle, della valida notifica dell'avviso di addebito.
Il Giudice di I grado, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese di lite in euro 1.000,00, in favore di ciascuna parte resistente.
Ha rilevato che la ricorrente, dopo la notifica dell'AVE, avvenuta per sua stessa ammissione il
07.11.2017, ha ricevuto la regolare notifica di altri due avvisi di intimazione, non impugnati,
che hanno interrotto qualsivoglia termine prescrizionale.
pagina 3 di 12 ha prodotto in giudizio la notifica dell'avviso di intimazione n. 11720199007189901000 CP_5
(all. n. 2) ricevuta in data 08.02.2020, e la notifica dell'avviso di intimazione n.
11720229004573714000 (all. n. 3), ricevuta in data 04.08.2022.
Ha, inoltre, evidenziato come nel periodo della pandemia OV sia stata più volte disposta per legge la sospensione del decorso della prescrizione.
Pertanto, l'attività di riscossione è stata inibita a decorrere dal giorno 08.03.2020 al
31.08.2021.
ha proposto appello avverso la sentenza, affidandosi a 5 motivi di gravame. Parte_1
I motivo intestato: “Mancata applicazione dell'art. 7, ultimo comma, della Legge n. 890 del
1982.”
Eccepisce che gli atti non sono stati consegnati all'effettivo destinatario, sibbene a familiare convivente e, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, non sussiste prova della raccomandata semplice contenete la comunicazione di avvenuta notifica.
La C.A.N. è sancita all'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 20 novembre 1982,
secondo cui " Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto,
l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata", come ripristinato dall'art. 1, commi 813 e 814, della Legge n.
145 del 30 dicembre 2018, in vigore dal primo gennaio 2019.
Soltanto la notificazione a mezzo del servizio di posta universale ai sensi dell'art. 20 del D.M.
01/10/2008 è modalità che consente il suo perfezionamento senza l'ulteriore invio della quand'anche ricevuta da familiare convivente. Pt_2
pagina 4 di 12 Quanto alla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 117 2022 90045737 14/000 (All.7),
neppure essa è sottratta alle disposizioni di cui all'art. 7 ultimo comma L. n. 890/1982.
II motivo di appello intestato: “Inesistenza di documentazione equipollente comprovante l'invio
della C.A.N.”
Ritiene che non sussista prova della raccomandata semplice contenete la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.), né emerge altro mezzo equipollente al fine di provarne la spedizione, non essendo sufficiente l'attestazione di ” di avere inviato la CP_6
raccomandata indicandone il numero, laddove dal prospetto riepilogativo non è desumibile l'indirizzo ove spedita.
III motivo di appello intestato: “Sul termine di prescrizione applicabile e la relativa
sospensione.”
Sostiene che, come più volte statuito dai Giudici di Piazza Cavour (Cass. n. 16024 del 2016;
n. 2428 del 2019; n. 5446 del 2019), la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alla medesima, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, attraverso l'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è
soggetta a termine di decadenza.
IV motivo di appello intestato: “Il Tribunale di Busto Arsizio ha errato nell'applicazione del D.L.
41/2021 (Sostegni) e del Decreto Sostegni Bis, D.L. 73/2021, secondo cui la sospensione
dell'attività di riscossione è stata inibita a decorrere dal giorno 08.03.2020 e fino al
31.08.2021.”
pagina 5 di 12 Ritiene che l'art. 68 del D.L. 18/2020 afferisce esclusivamente a versamenti in scadenza al 08
marzo 2020, non assorbendo tutti gli avvisi di addebito notificati prima della sospensione, ma soltanto quelli il cui termine per adempiere ricade dal 08.03.2020 e fino al 31.05.2020, poi prorogato.
Eccepisce, pertanto, che contrariamente a quanto deciso dal primo Giudice, nel caso in esame, non può trovare applicazione la disciplina sancita dall'art. 68 del D.L. 18/2020,
siccome la scadenza per il pagamento dell'avviso di addebito in discorso si è configurata in data 8.1.2017, allo scadere del 60° giorno successivo decorrente dalla sua notifica
(7.11.2017).
Sul tema sono intervenuti infatti: prima il Decreto Cura Italia n. 18/2020 che ha previsto lo stop del conteggio per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 successivamente il decreto Milleproroghe n. 183/2020 ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182
giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, stabilendo altresì che, nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 129 + 183 ovvero di 311 giorni, grazie alla somma delle due sospensioni.
Ritiene che, pur contemperando la sommatoria di dette n. 2 sospensioni, il fatto estintivo decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito n. 41720170002362626 000 in data
07.11.2017 risulta, in ogni caso, inesorabilmente maturato alla data del 16.10.2023, mentre l'allegata intimazione n. 11720239009294958 000 risulta validamente notificata soltanto in data in data 12.01.2024.
V motivo di appello intestato: “Sulla prescrizione maturata a monte della notifica dell'avviso di
addebito.”
pagina 6 di 12 Rileva che in primo grado parte opponente ha eccepito la prescrizione a monte dell'avviso di addebito, mentre controparte sulla questione ha rivendicato come sceso il giudicato, stante la mancata opposizione, nei quaranta giorni, ai sensi del D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
6; il Tribunale invece, non ha affatto tenuto in considerazione siffatta eccezione, neppure subordinatamente.
Si è costituito solo l chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_7
sentenza di I grado, mentre l , pur regolarmente citata, non Controparte_3
è comparsa per cui, dopo la verifica della regolare notifica, è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 30.09.2025 all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto, del quale è stata data lettura.
**********
L'appello è infondato per cui va rigettato.
I primi due motivi di gravame, stante la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per la parte di interesse, dispone: “ - Notificazione della
cartella di pagamento – “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più
formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta
mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante
pagina 7 di 12 invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico
chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile
dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
(…..)
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani
proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda,
non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.”
In relazione alla notificazione via posta raccomandata delle cartelle esattoriali presupposte, la
Suprema Corte (vedi, da ultimo, Cass., 19-7-2018, n. 19270) ha ormai chiarito che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche
mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,
prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed
all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione
e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la
ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di
un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra
destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo
comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque
anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con
pagina 8 di 12 l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
A conferma di tale orientamento, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.
175/2018, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 26,
primo comma, DPR 602/73 “nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla
notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica
di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 legge
n. 890/1982”.
In particolare, la Consulta ha affermato che la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.
Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
Il secondo comma dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, a sua volta, menziona tra i soggetti abilitati a ricevere la notifica, oltre a destinatario, anche le “…..persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda…”.
pagina 9 di 12 Nel caso di specie, nella ricevuta di ritorno è apposta la sottoscrizione della figlia, come emerge dalla documentazione allegata, per cui i motivi di appello risultano infondati.
Anche gli ulteriori tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente ed anche essi risultano infondati.
In relazione al motivo di gravame relativo alla eccezione di prescrizione maturata a monte della notifica dell'avviso di addebito va rilevato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente a)
proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art.24, comma 5, del D.lgs. n.46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b)
proposizione di opposizione ai sensi dell'art.615 c,p,c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito) sempre davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece iniziata;
c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 cpc entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo . (Cassazione VI sez. n.15116/2015).
Nel caso in esame, a fronte dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito che è stata effettuata, come ammesso dalla stessa parte appellante e come dimostrano le produzioni in atti, in data 07.11.2017, l'opposizione risulta tardiva perché proposta oltre i 40 giorni previsti dalla legge.
pagina 10 di 12 Il termine utile per l'impugnativa dell'avviso di addebito risultava quindi irreparabilmente decorso con conseguente cristallizzazione delle relative pretese creditorie richieste dall' . Controparte_7
Sul punto si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 3182/2025 – confermando una sentenza di questa Corte di Appello – così ha disposto: “La Corte ha motivato in punto di prescrizione, ritenendo preclusa in questa sede la
relativa eccezione poiché trattavasi di prescrizione maturata anteriormente all'avviso di
addebito, che dunque andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art.24,
co.5, d.lgs. n.46/99.”
Per quanto riguarda invece l'eccezione di intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito del 07.11.2017, correttamente il Tribunale ha rilevato che Pt_1
, dopo la notifica dell'avviso di addebito, ha ricevuto la regolare notifica di altri due
[...]
avvisi di addebito, che hanno interrotto qualsiasi termine di prescrizione e precisamente:
1) avviso di intimazione n. 11720199007189901000 (all. n. 2 ricevuto in data Parte_3
08.02.2020;
2) avviso di intimazione n. 11720229004573714000 (all. n. 3 , ricevuto in data Parte_3
04.08.2022
Inoltre, nel periodo di pandemia OV 19, a seguito degli interventi del legislatore sulla prescrizione dei contributi, l'attività di riscossione è stata inibita dal 08.03.2020- 31.08.2021.
Ne consegue che nessuna prescrizione è intervenuta anche dopo la notifica dell'avviso di addebito.
pagina 11 di 12 Alla luce delle motivazioni come sopra riportate, l'appello va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, nella
CP_ complessiva somma di Euro 2.000,00 in favore dell' .
Nulla per le spese del grado nei confronti di , in ragione della Controparte_2
contumacia.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 766/2024 del Tribunale di Busto Arsizio.
CP_ Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, in favore dell' , liquidate in €.
2.000,00.
Nulla per le spese del grado nei confronti di . Controparte_2
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 30 Settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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