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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/07/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1927/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1927/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MARIA GIOVANNA CATTANEO e dall'Avv. VALENTINA CERUTI
RICORRENTE e
, nata a [...] il 16/10/1978, rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. SABRINA PIAZZOLI e dall'Avv. LUCA EMILIO MARIDATI
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 3/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31/03/2025, il ricorrente, ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 927/2009, emessa in data 20/04/2009 e depositata in
Cancelleria in data 27/04/2009, passata in giudicato, chiedendo in particolare la revoca di ogni obbligo pagina 1 di 2 del signor di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne (nata il Parte_1 Per_1
21/05/2000), ritenuta economicamente indipendente.
La resistente, costituendosi tardivamente in giudizio, dichiarava di aderire alla domanda di revoca avanzata dal ricorrente, precisando tuttavia il percorso di vita di . Per_1
All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 3/7/2025 il Giudice, dopo aver sentito le difese, formulava la proposta conciliativa riportata a verbale e le parti dichiaravano di aderirvi, chiedendo al Tribunale di disporre in conformità dell'accordo così raggiunto.
Le condizioni inerenti ai rapporti economici concordate dalle parti, su proposta del Giudice relatore d., appaiono congrue, potendo pertanto essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi, così provvede:
1. DISPONE la modifica della sentenza di divorzio n. 927/2009, emessa in data 20/04/2009 e depositata in Cancelleria in data 27/04/2009, passata in giudicato, revocando l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori della figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente;
2. PRENDE ATTO degli accordi tra le parti come da verbale di udienza del 3/07/2025;
3. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 3/07/2025
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1927/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MARIA GIOVANNA CATTANEO e dall'Avv. VALENTINA CERUTI
RICORRENTE e
, nata a [...] il 16/10/1978, rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. SABRINA PIAZZOLI e dall'Avv. LUCA EMILIO MARIDATI
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 3/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31/03/2025, il ricorrente, ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 927/2009, emessa in data 20/04/2009 e depositata in
Cancelleria in data 27/04/2009, passata in giudicato, chiedendo in particolare la revoca di ogni obbligo pagina 1 di 2 del signor di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne (nata il Parte_1 Per_1
21/05/2000), ritenuta economicamente indipendente.
La resistente, costituendosi tardivamente in giudizio, dichiarava di aderire alla domanda di revoca avanzata dal ricorrente, precisando tuttavia il percorso di vita di . Per_1
All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 3/7/2025 il Giudice, dopo aver sentito le difese, formulava la proposta conciliativa riportata a verbale e le parti dichiaravano di aderirvi, chiedendo al Tribunale di disporre in conformità dell'accordo così raggiunto.
Le condizioni inerenti ai rapporti economici concordate dalle parti, su proposta del Giudice relatore d., appaiono congrue, potendo pertanto essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi, così provvede:
1. DISPONE la modifica della sentenza di divorzio n. 927/2009, emessa in data 20/04/2009 e depositata in Cancelleria in data 27/04/2009, passata in giudicato, revocando l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori della figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente;
2. PRENDE ATTO degli accordi tra le parti come da verbale di udienza del 3/07/2025;
3. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 3/07/2025
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
Raffaella Cimminiello
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