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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 819/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 819/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. DE SANCTIS MANUELA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. DI IORIO GIANCARLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/04/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 11/08/2013 avevano contratto matrimonio CP
con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 20/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 8 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. l'abitazione coniugale, sita in Pescara alla via Kennedy n.135/1 (di cui all'atto notarile Dott. del 14.10.21, Rep.n.10576, Raccolta n.9797), di Persona_1
proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla IG.ra per effetto del CP
collocamento dei due minori presso la madre;
3. i due minori, e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 Per_3
con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale di cui sopra.
Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi in cui li avrà con sé;
4. il padre, avuto riguardo alle proprie esigenze, terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità: - una prima settimana, nei giorni di martedì e venerdì (salvo diverso accordo tra i genitori), dall'uscita di scuola sino alle ore 21,15, cenati (nel periodo estivo dalle ore 10 sino alle ore 22,30) – una seconda settimana, il martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.15 cenati (nel periodo estivo dalle ore 10 sino alle ore 22,30) ed il venerdì dalle ore 17 sino alle ore 21.15 della domenica (nel periodo estivo, dalle ore 17 del venerdì sino alle ore 22,30 della domenica). In alternativa alla previsione appena indicata e soltanto su accordo dei coniugi, ogni settimana, il martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21,15 cenati ed il venerdì dalle ore 17 sino alle ore 22,30 del sabato (circa gli orari estivi, ci si richiama alla regolamentazione di cui sopra). Il tutto fatto salvo un diverso accordo tra i coniugi che potrà derogare a quanto di cui sopra.
5. In occasione dei giorni di permanenza dei minori con il padre, sarà cura del predetto accompagnarli nel disbrigo di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti in quei giorni. Il IG. potrà comunicare telefonicamente tutti i Pt_1
giorni con i minori, contattandoli sull'utenza telefonica della coniuge in un orario pagina 3 di 8 compreso tra le ore 19,30 e le 21,00. Medesima cosa potrà fare la madre dei minori quando i predetti pernotteranno o trascorreranno periodi con il padre. Detti periodi potranno essere integrati o modificati di comune accordo tra i coniugi, in relazione alle rispettive esigenze ed a quelle dei figli.
6. In ordine alle festività, le parti stabiliscono come di seguito;
quanto alle festività natalizie, il padre terrà con sé i minori, ad anni alterni, dalle ore 12 del 23 dicembre alle ore 12 del 31 dicembre, alternando, comunque, con l'altro genitore il giorno di
Natale con quello della Vigilia - dalle ore 12 del 31 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio alternando, comunque, con l'altro genitore il giorno di Capodanno con quello della Befana - quanto alle festività pasquali, il padre terrà con sé i minori tre giorni, alternando negli anni la Pasqua con la Pasquetta - quanto al periodo estivo, il padre terrà con sé i minori per un periodo, anche non consecutivo, di quindici giorni.
La IG.ra avrà, per sé, un periodo in esclusiva di quindici giorni. I CP
suindicati periodi andranno concordati e comunicati vicendevolmente entro il quindici giugno di ogni anno. I compleanni dei minori, qualora i coniugi raggiungano un accordo al riguardo, verranno trascorsi con entrambi i genitori od, altrimenti, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i minori. Detti periodi potranno essere integrati o modificati di comune accordo tra i coniugi, in relazione alle rispettive esigenze e a quelle dei figli;
7. il IG. contribuirà al mantenimento dei figli, e Parte_1 Per_2 Per_3
corrispondendo alla IG,ra , a mezzo bonifico bancario ed entro il Controparte_1 giorno dieci di ogni mese, la somma mensile di euro 2.000,00 (ossia, €.1.000,00 euro per figlio) - oltre rivalutazione ISTAT dal 2026. Per espresso accordo dei coniugi in tal senso, si conviene che sarà il IG. a pagare mensilmente la quota Pt_1
ordinaria condominiale afferente l'abitazione coniugale, prelevando mensilmente pagina 4 di 8 detto importo dall'assegno di mantenimento come sopra determinato ed inviando ricevuta di pagamento alla coniuge bimestralmente;
8. le parti stabiliscono che il sig. provvederà per l'intero, stante l'attuale Pt_1
stato di disoccupazione della coniuge, al pagamento della retta (inclusa l'iscrizione) afferente alla scuola privata per la figlia oltre che, sempre in via esclusiva, al Per_2
pagamento delle ulteriori spese straordinarie dei due minori fino alla concorrenza di euro 500,00 mensili, intendendosi espressamente come spese straordinarie sia quelle indicate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara del 17.11.2020 (da considerarsi qui integralmente richiamato e trascritto), sia quelle qui di seguito espressamente specificate: mensa scolastica, spese di trasporto urbano, abbigliamento per tutte le stagioni, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, doposcuola, spese per materiale di cancelleria, acquisto medicinali da banco. Quanto all'abbigliamento i coniugi precisano che la scelta dell'abbigliamento sarà rimessa alla determinazione del salva, Pt_1
ovviamente, la facoltà per la madre di acquistare liberamente, a proprie spese, capi di abbigliamento per i figli. Quanto all'asilo nido per il figlio le parti stabiliscono Per_3
che la relativa quota sarà corrisposta in automatico al 50% tra i genitori. Le spese per le feste dei compleanni dei due bambini verranno sostenute per intero dal padre solo qualora l'evento sia organizzato congiuntamente dai genitori;
diversamente, ognuno sosterrà separatamente ed autonomamente le relative spese. Resta espressamente inteso che sarà il IG. a pagare in via esclusiva la retta mensile afferente la Pt_1
scuola privata attualmente frequentata dalla minore e che detto importo non Per_2
sarà da considerarsi ai fini del raggiungimento dell'importo massimo mensile concordato di €.500,00 a titolo di spese straordinarie. I coniugi convengono, inoltre, che superato l'importo mensile di euro 500,00 di cui sopra, le spese straordinarie saranno da suddividersi nella misura del 50% per ciascun coniuge. Per l'ipotesi in cui la IG.ra non dovesse essere in grado di partecipare alle spese CP
pagina 5 di 8 straordinarie o non dovesse, per ogni ragione, partecipare al 50% delle spese straordinarie, il IG. sarà libero di recuperare le somme dovute ovvero ove, Pt_1
ciò non sia possibile, vanterà un credito che andrà a detrarsi, in automatico, al momento della vendita della casa coniugale di comproprietà dei coniugi stessi;
9. il IG. contribuirà al mantenimento della moglie Parte_1
corrispondendo alla stessa, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00, oltre rivalutazione ISTAT dal 2026;
10. l'assegno unico universale verrà percepito dalla sig.ra nella misura CP
del 100% ed il IG. presta sin d'ora il proprio consenso a che si proceda in Pt_1
tal senso;
11. quanto ai rapporti patrimoniali dei coniugi, gli stessi stabiliscono quanto di seguito. In relazione al mutuo contratto dal IG. quale unica parte Pt_1
mutuataria, in data 14.10.2021 con la banca popolare delle Province Molisane
Società cooperativa per azioni- Rep.n.10577- Raccolta n.9798, per l'acquisto della casa coniugale sita Pescara al Viale Kennedy n.135/1, lo stesso continuerà ad essere versato in via esclusiva dal predetto IG. La IG.ra sarà tenuta Pt_1 CP
alla restituzione nella misura del 50% delle rate di mutuo di cui sopra a far data dal deposito del presente ricorso per separazione consensuale e detta restituzione, ad opera della IG.ra , avverrà all'atto della vendita dell'immobile familiare CP
(o dell'acquisto della quota di proprietà ad opera di uno dei due coniugi), al netto del
50% delle detrazioni fiscali di cui il IG. ha giovato a far data dal deposito Pt_1
del presente ricorso per separazione. Le spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno suddivise, come per legge, al 50% tra i coniugi;
per l'ipotesi in cui la IG.ra non dovesse per qualsiasi ragione, anche atteso l'attuale stato di CP
disoccupazione, concorrere alle medesime nella misura come sopra determinata, la stessa sarà tenuta alla restituzione della propria quota La IG.ra avrà, CP comunque, l'obbligo di procedere alla restituzione delle suddette somme nel pagina 6 di 8 momento in cui avrà rinvenuto un'occupazione lavorativa con una retribuzione mensile di almeno 800 euro e, in tal caso, sarà tenuta, per il titolo di cui sopra, a versamenti mensili non superiori al 30% della retribuzione percepita sino al saldo totale degli importi maturati. Nell' ipotesi in cui ciò non dovesse accadere la IG.ra
, allorquando la casa coniugale dovesse essere alienata ovvero acquistata CP per l'intero da una delle parti, si impegna a rimborsare automaticamente le spese straordinarie maturate e non corrisposte relative all'immobile. Le parti precisano che per quanto stabilito circa le questioni relative ai loro rapporti patrimoniali, non essendovi coinvolto alcun pubblico interesse ed alcun diritto indisponibile, gli accordi presi in sede di separazione sopravviveranno anche successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
12. le parti precisano che i quadri ed i libri, appartenenti alla collezione del nonno del e tutt'ora presenti nella casa coniugale, potranno rimanere nella medesima, Pt_1
salvo il fatto che questi rimarranno di esclusiva proprietà del e la IG.ra Pt_1
sarà tenuta alla restituzione a semplice richiesta;
CP
13. i coniugi convengono di rendere operative tutte le condizioni concordate a far data dal deposito in Tribunale del presente ricorso per separazione;
14. i coniugi si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio degli stessi e dei minori.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 7 di 8 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 819/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. DE SANCTIS MANUELA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. DI IORIO GIANCARLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/04/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 11/08/2013 avevano contratto matrimonio CP
con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 20/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 8 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. l'abitazione coniugale, sita in Pescara alla via Kennedy n.135/1 (di cui all'atto notarile Dott. del 14.10.21, Rep.n.10576, Raccolta n.9797), di Persona_1
proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla IG.ra per effetto del CP
collocamento dei due minori presso la madre;
3. i due minori, e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 Per_3
con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale di cui sopra.
Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi in cui li avrà con sé;
4. il padre, avuto riguardo alle proprie esigenze, terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità: - una prima settimana, nei giorni di martedì e venerdì (salvo diverso accordo tra i genitori), dall'uscita di scuola sino alle ore 21,15, cenati (nel periodo estivo dalle ore 10 sino alle ore 22,30) – una seconda settimana, il martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.15 cenati (nel periodo estivo dalle ore 10 sino alle ore 22,30) ed il venerdì dalle ore 17 sino alle ore 21.15 della domenica (nel periodo estivo, dalle ore 17 del venerdì sino alle ore 22,30 della domenica). In alternativa alla previsione appena indicata e soltanto su accordo dei coniugi, ogni settimana, il martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21,15 cenati ed il venerdì dalle ore 17 sino alle ore 22,30 del sabato (circa gli orari estivi, ci si richiama alla regolamentazione di cui sopra). Il tutto fatto salvo un diverso accordo tra i coniugi che potrà derogare a quanto di cui sopra.
5. In occasione dei giorni di permanenza dei minori con il padre, sarà cura del predetto accompagnarli nel disbrigo di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti in quei giorni. Il IG. potrà comunicare telefonicamente tutti i Pt_1
giorni con i minori, contattandoli sull'utenza telefonica della coniuge in un orario pagina 3 di 8 compreso tra le ore 19,30 e le 21,00. Medesima cosa potrà fare la madre dei minori quando i predetti pernotteranno o trascorreranno periodi con il padre. Detti periodi potranno essere integrati o modificati di comune accordo tra i coniugi, in relazione alle rispettive esigenze ed a quelle dei figli.
6. In ordine alle festività, le parti stabiliscono come di seguito;
quanto alle festività natalizie, il padre terrà con sé i minori, ad anni alterni, dalle ore 12 del 23 dicembre alle ore 12 del 31 dicembre, alternando, comunque, con l'altro genitore il giorno di
Natale con quello della Vigilia - dalle ore 12 del 31 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio alternando, comunque, con l'altro genitore il giorno di Capodanno con quello della Befana - quanto alle festività pasquali, il padre terrà con sé i minori tre giorni, alternando negli anni la Pasqua con la Pasquetta - quanto al periodo estivo, il padre terrà con sé i minori per un periodo, anche non consecutivo, di quindici giorni.
La IG.ra avrà, per sé, un periodo in esclusiva di quindici giorni. I CP
suindicati periodi andranno concordati e comunicati vicendevolmente entro il quindici giugno di ogni anno. I compleanni dei minori, qualora i coniugi raggiungano un accordo al riguardo, verranno trascorsi con entrambi i genitori od, altrimenti, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i minori. Detti periodi potranno essere integrati o modificati di comune accordo tra i coniugi, in relazione alle rispettive esigenze e a quelle dei figli;
7. il IG. contribuirà al mantenimento dei figli, e Parte_1 Per_2 Per_3
corrispondendo alla IG,ra , a mezzo bonifico bancario ed entro il Controparte_1 giorno dieci di ogni mese, la somma mensile di euro 2.000,00 (ossia, €.1.000,00 euro per figlio) - oltre rivalutazione ISTAT dal 2026. Per espresso accordo dei coniugi in tal senso, si conviene che sarà il IG. a pagare mensilmente la quota Pt_1
ordinaria condominiale afferente l'abitazione coniugale, prelevando mensilmente pagina 4 di 8 detto importo dall'assegno di mantenimento come sopra determinato ed inviando ricevuta di pagamento alla coniuge bimestralmente;
8. le parti stabiliscono che il sig. provvederà per l'intero, stante l'attuale Pt_1
stato di disoccupazione della coniuge, al pagamento della retta (inclusa l'iscrizione) afferente alla scuola privata per la figlia oltre che, sempre in via esclusiva, al Per_2
pagamento delle ulteriori spese straordinarie dei due minori fino alla concorrenza di euro 500,00 mensili, intendendosi espressamente come spese straordinarie sia quelle indicate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara del 17.11.2020 (da considerarsi qui integralmente richiamato e trascritto), sia quelle qui di seguito espressamente specificate: mensa scolastica, spese di trasporto urbano, abbigliamento per tutte le stagioni, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, doposcuola, spese per materiale di cancelleria, acquisto medicinali da banco. Quanto all'abbigliamento i coniugi precisano che la scelta dell'abbigliamento sarà rimessa alla determinazione del salva, Pt_1
ovviamente, la facoltà per la madre di acquistare liberamente, a proprie spese, capi di abbigliamento per i figli. Quanto all'asilo nido per il figlio le parti stabiliscono Per_3
che la relativa quota sarà corrisposta in automatico al 50% tra i genitori. Le spese per le feste dei compleanni dei due bambini verranno sostenute per intero dal padre solo qualora l'evento sia organizzato congiuntamente dai genitori;
diversamente, ognuno sosterrà separatamente ed autonomamente le relative spese. Resta espressamente inteso che sarà il IG. a pagare in via esclusiva la retta mensile afferente la Pt_1
scuola privata attualmente frequentata dalla minore e che detto importo non Per_2
sarà da considerarsi ai fini del raggiungimento dell'importo massimo mensile concordato di €.500,00 a titolo di spese straordinarie. I coniugi convengono, inoltre, che superato l'importo mensile di euro 500,00 di cui sopra, le spese straordinarie saranno da suddividersi nella misura del 50% per ciascun coniuge. Per l'ipotesi in cui la IG.ra non dovesse essere in grado di partecipare alle spese CP
pagina 5 di 8 straordinarie o non dovesse, per ogni ragione, partecipare al 50% delle spese straordinarie, il IG. sarà libero di recuperare le somme dovute ovvero ove, Pt_1
ciò non sia possibile, vanterà un credito che andrà a detrarsi, in automatico, al momento della vendita della casa coniugale di comproprietà dei coniugi stessi;
9. il IG. contribuirà al mantenimento della moglie Parte_1
corrispondendo alla stessa, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00, oltre rivalutazione ISTAT dal 2026;
10. l'assegno unico universale verrà percepito dalla sig.ra nella misura CP
del 100% ed il IG. presta sin d'ora il proprio consenso a che si proceda in Pt_1
tal senso;
11. quanto ai rapporti patrimoniali dei coniugi, gli stessi stabiliscono quanto di seguito. In relazione al mutuo contratto dal IG. quale unica parte Pt_1
mutuataria, in data 14.10.2021 con la banca popolare delle Province Molisane
Società cooperativa per azioni- Rep.n.10577- Raccolta n.9798, per l'acquisto della casa coniugale sita Pescara al Viale Kennedy n.135/1, lo stesso continuerà ad essere versato in via esclusiva dal predetto IG. La IG.ra sarà tenuta Pt_1 CP
alla restituzione nella misura del 50% delle rate di mutuo di cui sopra a far data dal deposito del presente ricorso per separazione consensuale e detta restituzione, ad opera della IG.ra , avverrà all'atto della vendita dell'immobile familiare CP
(o dell'acquisto della quota di proprietà ad opera di uno dei due coniugi), al netto del
50% delle detrazioni fiscali di cui il IG. ha giovato a far data dal deposito Pt_1
del presente ricorso per separazione. Le spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno suddivise, come per legge, al 50% tra i coniugi;
per l'ipotesi in cui la IG.ra non dovesse per qualsiasi ragione, anche atteso l'attuale stato di CP
disoccupazione, concorrere alle medesime nella misura come sopra determinata, la stessa sarà tenuta alla restituzione della propria quota La IG.ra avrà, CP comunque, l'obbligo di procedere alla restituzione delle suddette somme nel pagina 6 di 8 momento in cui avrà rinvenuto un'occupazione lavorativa con una retribuzione mensile di almeno 800 euro e, in tal caso, sarà tenuta, per il titolo di cui sopra, a versamenti mensili non superiori al 30% della retribuzione percepita sino al saldo totale degli importi maturati. Nell' ipotesi in cui ciò non dovesse accadere la IG.ra
, allorquando la casa coniugale dovesse essere alienata ovvero acquistata CP per l'intero da una delle parti, si impegna a rimborsare automaticamente le spese straordinarie maturate e non corrisposte relative all'immobile. Le parti precisano che per quanto stabilito circa le questioni relative ai loro rapporti patrimoniali, non essendovi coinvolto alcun pubblico interesse ed alcun diritto indisponibile, gli accordi presi in sede di separazione sopravviveranno anche successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
12. le parti precisano che i quadri ed i libri, appartenenti alla collezione del nonno del e tutt'ora presenti nella casa coniugale, potranno rimanere nella medesima, Pt_1
salvo il fatto che questi rimarranno di esclusiva proprietà del e la IG.ra Pt_1
sarà tenuta alla restituzione a semplice richiesta;
CP
13. i coniugi convengono di rendere operative tutte le condizioni concordate a far data dal deposito in Tribunale del presente ricorso per separazione;
14. i coniugi si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio degli stessi e dei minori.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 7 di 8 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8