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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 326/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 2 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Assogna per parte ricorrente e l'avv. Vestini per parte resistente.
È presente altresì ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
L'avv. Assogna si riporta ai propri scritti e alle proprie conclusioni, insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori.
L'avv. Vestini chiede la decisione della causa, riportandosi ai propri scritti, istanze e conclusioni.
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 326/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ASSOGNA Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA N.65 47100 FORLI' presso il difensore avv. ASSOGNA ANDREA
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso depositato in data 23/06/2023, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso cinque avvisi di addebito aventi ad oggetto i contributi previdenziali dovuti pagina 2 di 4 alla Gestione IVS assumendo l'infondatezza della pretesa creditoria dell'Istituto e CP_2
contestando il credito chiedendo quindi revocarsi annullarsi o dichiararsi nulli i citati avvisi CP_1
di addebito siccome, a suo dire, erronei, infondati ed illegittimi, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del lavoro fissare l'udienza di trattazione dinanzi a sé del presente ricorso, con sospensione dell'esecutorietà degli atti dell' – Sede di Forlì, di cui alle notifiche già effettuate alla Sig.ra e di CP_1 Parte_1
cui all'elenco in calce al presente atto. Sin da ora si precisano le seguenti conclusioni: in accoglimento del ricorso della
Sig.ra si chiede l'annullamento dei verbali e delle richieste contributive dell' – Sede di Forlì, Parte_1 CP_1
alla stessa notificate, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo in via pregiudiziale CP_1
l'inammissibilità del ricorso perché tardivo con riferimento agli Avvisi di Addebito n. 345 2021
0000368705000 e n. 345 2018 0000512809000 notificati in data 15/02/2023 a fronte di un'opposizione depositata oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dei predetti avvisi, fissato dall'art. 24, comma 5, D.L.vo n.46/99, nonché l'infondatezza degli assunti difensivi nel merito.
La causa è stata istruita documentalmente e sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 2.04.2025, è stata posta in decisione.
2.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Anzitutto deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta oltre il termine di
40 giorni, l'opposizione con riferimento all'impugnazione degli avvisi di Addebito n. 345 2021
0000368705000 e n. 345 2018 0000512809000 notificati in data 15/02/2023 a fronte del deposito del ricorso in data 26.06.2023.
Con riferimento agli ulteriori tre avvisi, l'opposizione risulta invece infondata.
Le risultanze degli accertamenti svolti dal personale della Guardia di Finanza in punto alla contestata evasione delle imposte dei redditi per omessa dichiarazione non risultano contestate dalla ricorrente, la quale fonda la propria opposizione sul fatto che ella sarebbe stata iscritta alla
Camera di commercio, a sua insaputa, come titolare dell'impresa artigiana ove ella aveva sempre e pagina 3 di 4 solo svolto attività lavorativa come dipendente.
Tale allegazione, tuttavia, non ha trovato riscontro e non avrebbe potuto trovare riscontro nemmeno dando corso all'istruttoria orale non ammessa e richiesta dall'opponente; la conferma delle circostanze capitolate avrebbe in ipotesi consentito di appurare, come già emerso nell'ambito del giudizio penale, che la ricorrente aveva lavorato presso il laboratorio aziendale e che la persona che impartiva direttive era tale , ma non avrebbe comunque portato ad escludere la Persona_2
sussistenza dell'obbligo contributivo in capo alla ricorrente, che risulta incontestabilmente titolare dell'azienda, in difetto di ulteriori elementi che consentano di ritenere che la stessa sia stata inconsapevole vittima di un raggiro ordito da diversi soggetti terzi per andare esenti da obblighi fiscali e previdenziali (circostanze che, se del caso, in ipotesi di ritenuta sussistenza, legittimerebbero un'azione risarcitoria nei confronti del responsabile di tale condotta ma non escluderebbero la sussistenza dell'obbligazione contributiva oggetto del credito azionato dall'istituto previdenziale resistente).
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
3.
La particolarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 2/04/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 326/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 2 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Assogna per parte ricorrente e l'avv. Vestini per parte resistente.
È presente altresì ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
L'avv. Assogna si riporta ai propri scritti e alle proprie conclusioni, insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori.
L'avv. Vestini chiede la decisione della causa, riportandosi ai propri scritti, istanze e conclusioni.
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 326/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ASSOGNA Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA N.65 47100 FORLI' presso il difensore avv. ASSOGNA ANDREA
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso depositato in data 23/06/2023, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso cinque avvisi di addebito aventi ad oggetto i contributi previdenziali dovuti pagina 2 di 4 alla Gestione IVS assumendo l'infondatezza della pretesa creditoria dell'Istituto e CP_2
contestando il credito chiedendo quindi revocarsi annullarsi o dichiararsi nulli i citati avvisi CP_1
di addebito siccome, a suo dire, erronei, infondati ed illegittimi, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del lavoro fissare l'udienza di trattazione dinanzi a sé del presente ricorso, con sospensione dell'esecutorietà degli atti dell' – Sede di Forlì, di cui alle notifiche già effettuate alla Sig.ra e di CP_1 Parte_1
cui all'elenco in calce al presente atto. Sin da ora si precisano le seguenti conclusioni: in accoglimento del ricorso della
Sig.ra si chiede l'annullamento dei verbali e delle richieste contributive dell' – Sede di Forlì, Parte_1 CP_1
alla stessa notificate, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo in via pregiudiziale CP_1
l'inammissibilità del ricorso perché tardivo con riferimento agli Avvisi di Addebito n. 345 2021
0000368705000 e n. 345 2018 0000512809000 notificati in data 15/02/2023 a fronte di un'opposizione depositata oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dei predetti avvisi, fissato dall'art. 24, comma 5, D.L.vo n.46/99, nonché l'infondatezza degli assunti difensivi nel merito.
La causa è stata istruita documentalmente e sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 2.04.2025, è stata posta in decisione.
2.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Anzitutto deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta oltre il termine di
40 giorni, l'opposizione con riferimento all'impugnazione degli avvisi di Addebito n. 345 2021
0000368705000 e n. 345 2018 0000512809000 notificati in data 15/02/2023 a fronte del deposito del ricorso in data 26.06.2023.
Con riferimento agli ulteriori tre avvisi, l'opposizione risulta invece infondata.
Le risultanze degli accertamenti svolti dal personale della Guardia di Finanza in punto alla contestata evasione delle imposte dei redditi per omessa dichiarazione non risultano contestate dalla ricorrente, la quale fonda la propria opposizione sul fatto che ella sarebbe stata iscritta alla
Camera di commercio, a sua insaputa, come titolare dell'impresa artigiana ove ella aveva sempre e pagina 3 di 4 solo svolto attività lavorativa come dipendente.
Tale allegazione, tuttavia, non ha trovato riscontro e non avrebbe potuto trovare riscontro nemmeno dando corso all'istruttoria orale non ammessa e richiesta dall'opponente; la conferma delle circostanze capitolate avrebbe in ipotesi consentito di appurare, come già emerso nell'ambito del giudizio penale, che la ricorrente aveva lavorato presso il laboratorio aziendale e che la persona che impartiva direttive era tale , ma non avrebbe comunque portato ad escludere la Persona_2
sussistenza dell'obbligo contributivo in capo alla ricorrente, che risulta incontestabilmente titolare dell'azienda, in difetto di ulteriori elementi che consentano di ritenere che la stessa sia stata inconsapevole vittima di un raggiro ordito da diversi soggetti terzi per andare esenti da obblighi fiscali e previdenziali (circostanze che, se del caso, in ipotesi di ritenuta sussistenza, legittimerebbero un'azione risarcitoria nei confronti del responsabile di tale condotta ma non escluderebbero la sussistenza dell'obbligazione contributiva oggetto del credito azionato dall'istituto previdenziale resistente).
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
3.
La particolarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 2/04/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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