Versione
15 marzo 1953
15 marzo 1953
Art. 2.
I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti:
a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;
b) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;
c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.
I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero.
I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.
I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti:
a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;
b) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;
c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.
I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero.
I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.
Commentari • 23
- 1. Che cos’è la Corte Costituzionale e da chi è costituita?Adele Margherita Falcetta · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 gennaio 2024 · 13.567252
[…] Per la loro elezione, l'art. 2 della legge n. 87/1953 richiede che abbiano non solo il grado adeguato, ma anche un effettivo esercizio delle funzioni all'interno delle magistrature superiori. […]
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Giurisprudenza • 25
- 1. TAR Palermo, sez. I, decreto decisorio 13/09/2018, n. 775Provvedimento: […] decreto n. 65 del 31.10.2012 con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha convocato per il prossimo 28 novembre il collegio che dovrà procedere allâelezione di un giudice della Corte Costituzionale (art. 2 lett. B) della legge n. 87/1953), nella parte in cui viene confermata lâesclusione dei componenti âlaiciâ del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana disposta con il decreto n. 56/2012 ;Leggi di più...