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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/10/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N.2566/2024 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011,
proposto da:
C.F. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siracusa vale Zecchino n. 156 presso lo studio dell'avvocato Daniela Nocilla, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
- contumace -
In esito all'udienza cartolare del 30.9.2025, il Presidente delegato ha deciso la causa come da separata sentenza che si è riservato di depositare nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
xxx
Con ricorso depositato il 17.7.2024 ha proposto opposizione avverso il provvedimento Parte_1
emesso in data 17.7.2024 con cui il giudice civile di questo tribunale ha revocato la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato -disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Siracusa con delibera n. 2507/2018- nel giudizio iscritto al n. 5220/2028 R.G. definito con il rigetto della domanda.
A fondamento della proposta opposizione il ricorrente lamenta l'insussistenza della ritenuta colpa grave posta dal giudice a fondamento della revoca dell'ammissione al beneficio ex art. 136 DPR.
pagina 1 di 3 Deduce di non aver depositato memorie conclusionali e perizia di parte sol perché ritenute inutili in esito alla ctu che aveva accertato il difetto di nesso causale e di responsabilità dei sanitari.
Evidenzia di essersi difeso depositando memorie, richiedendo la ctu e allegando le cartelle cliniche.
Insiste quindi nella revoca del provvedimento impugnato e nella propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il opposto non si è costituito. CP_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza sopra indicata in cui è stata assunta in decisione.
xxx
Preliminarmente, deve rilevarsi la tempestività della proposta opposizione.
Sempre in limine va dichiarata la contumacia del resistente, il quale attinto dalla notifica del CP_1
ricorso non si è costituito.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata.
In punto di diritto va rammentato che “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, compito del giudice è quello di effettuare sia una valutazione ex ante del requisito della manifesta infondatezza della domanda, sia ex post, in sede di revoca, quando al termine del giudizio risulti provato che il soggetto ammesso al beneficio abbia agito con mala fede o colpa grave.” (cfr Cassazione civile sez. II,
04/12/2019, n.31681) disancorando a tal fine “il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito (Cass., n. 20270 del 2017; Cass. n.
21610 del 2018)”.
Posti i superiori principi, cui questo giudice si uniforma, va rilevato che il giudice ha revocato il beneficio in favore dell'odierna opponente esplicitamente motivando che “parte attrice ha tenuto un contegno processuale connotato da colpa grave in quanto l'atto di citazione di parte attrice prescinde da una compiuta e specifica individuazione della condotta inadempiente e causalmente rilevante tenuta dai sanitari, nemmeno genericamente affermata, (si veda atto di citazione “Dalle foto delle cartelle cliniche emerge un quadro di errori e omissioni dei sanitai dell'ospedale Umberto I° che lascia perplessi in quanto il femore operato, per una malcuranza e negligenza dei sanitari, andava in cancrena e si infettava, provocandone la morte per arresto cardiaco” “Ora questa difesa non riesce a capire come mai un paziente di anni 51 in buona salute con una diagnosi di ingresso di un trauma lieve e successivamente di una frattura al femore, certamente non mali incurabili, sia arrivato a morire
pagina 2 di 3 per una infezione al femore, sfociata in cancrena e poi in arresto cardiaco, fino a provocarne la morte”) sicché non è dato evincersi, anche solo a livello di mera prospettazione, l'assolvimento degli oneri di allegazione incombenti sul creditore della prestazione sanitaria, nei termini sopra indicati e che parte attrice, inoltre, non ha integrato le proprie difese né con il deposito di una consulenza di parte né nell'ambito delle memorie istruttorie, la stessa, inoltre, non ha depositato osservazioni alla
CTU e scritti conclusionali”.
Orbene, prescindendo dal fatto che parte opponente non ha curato di documentare l'attività svolta nel giudizio presupposto, è da rilevare che il giudice ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato avendo effettuato un'autonoma valutazione –rispetto alla soccombenza nel giudizio di merito- in ordine alle ragioni della condotta gravemente negligente della parte ammessa evidenziando, anche con valutazione ex ante, che la carente prospettazione della domanda –ritenuta sostanzialmente esplorativa- doveva diligentemente indurre il ricorrente a prospettarsi come verosimile l'esito del rigetto (come ex post avvenuto) e ad astenersi dall'intraprendere l'azione giudiziaria de qua.
Il fatto che l'opponente non abbia svolto difese volte a contestare le risultanze della ctu né depositato scritti conclusionali è un dato valorizzato dal giudice solo quale riscontro ex post del fatto che la domanda sia stata avventatamente proposta.
Correttamente, quindi, il giudice a mente dell'art. 136 DPR 115/02002 ha revocato l'ammissione in via provvisoria ed anticipata dell'odierna opponente.
Le spese sono irripetibili stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 2566/2024 R.G., così provvede:
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa il 10.10.2025
Il PRESIDENTE
dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011,
proposto da:
C.F. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siracusa vale Zecchino n. 156 presso lo studio dell'avvocato Daniela Nocilla, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
- contumace -
In esito all'udienza cartolare del 30.9.2025, il Presidente delegato ha deciso la causa come da separata sentenza che si è riservato di depositare nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
xxx
Con ricorso depositato il 17.7.2024 ha proposto opposizione avverso il provvedimento Parte_1
emesso in data 17.7.2024 con cui il giudice civile di questo tribunale ha revocato la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato -disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Siracusa con delibera n. 2507/2018- nel giudizio iscritto al n. 5220/2028 R.G. definito con il rigetto della domanda.
A fondamento della proposta opposizione il ricorrente lamenta l'insussistenza della ritenuta colpa grave posta dal giudice a fondamento della revoca dell'ammissione al beneficio ex art. 136 DPR.
pagina 1 di 3 Deduce di non aver depositato memorie conclusionali e perizia di parte sol perché ritenute inutili in esito alla ctu che aveva accertato il difetto di nesso causale e di responsabilità dei sanitari.
Evidenzia di essersi difeso depositando memorie, richiedendo la ctu e allegando le cartelle cliniche.
Insiste quindi nella revoca del provvedimento impugnato e nella propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il opposto non si è costituito. CP_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza sopra indicata in cui è stata assunta in decisione.
xxx
Preliminarmente, deve rilevarsi la tempestività della proposta opposizione.
Sempre in limine va dichiarata la contumacia del resistente, il quale attinto dalla notifica del CP_1
ricorso non si è costituito.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata.
In punto di diritto va rammentato che “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, compito del giudice è quello di effettuare sia una valutazione ex ante del requisito della manifesta infondatezza della domanda, sia ex post, in sede di revoca, quando al termine del giudizio risulti provato che il soggetto ammesso al beneficio abbia agito con mala fede o colpa grave.” (cfr Cassazione civile sez. II,
04/12/2019, n.31681) disancorando a tal fine “il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito (Cass., n. 20270 del 2017; Cass. n.
21610 del 2018)”.
Posti i superiori principi, cui questo giudice si uniforma, va rilevato che il giudice ha revocato il beneficio in favore dell'odierna opponente esplicitamente motivando che “parte attrice ha tenuto un contegno processuale connotato da colpa grave in quanto l'atto di citazione di parte attrice prescinde da una compiuta e specifica individuazione della condotta inadempiente e causalmente rilevante tenuta dai sanitari, nemmeno genericamente affermata, (si veda atto di citazione “Dalle foto delle cartelle cliniche emerge un quadro di errori e omissioni dei sanitai dell'ospedale Umberto I° che lascia perplessi in quanto il femore operato, per una malcuranza e negligenza dei sanitari, andava in cancrena e si infettava, provocandone la morte per arresto cardiaco” “Ora questa difesa non riesce a capire come mai un paziente di anni 51 in buona salute con una diagnosi di ingresso di un trauma lieve e successivamente di una frattura al femore, certamente non mali incurabili, sia arrivato a morire
pagina 2 di 3 per una infezione al femore, sfociata in cancrena e poi in arresto cardiaco, fino a provocarne la morte”) sicché non è dato evincersi, anche solo a livello di mera prospettazione, l'assolvimento degli oneri di allegazione incombenti sul creditore della prestazione sanitaria, nei termini sopra indicati e che parte attrice, inoltre, non ha integrato le proprie difese né con il deposito di una consulenza di parte né nell'ambito delle memorie istruttorie, la stessa, inoltre, non ha depositato osservazioni alla
CTU e scritti conclusionali”.
Orbene, prescindendo dal fatto che parte opponente non ha curato di documentare l'attività svolta nel giudizio presupposto, è da rilevare che il giudice ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato avendo effettuato un'autonoma valutazione –rispetto alla soccombenza nel giudizio di merito- in ordine alle ragioni della condotta gravemente negligente della parte ammessa evidenziando, anche con valutazione ex ante, che la carente prospettazione della domanda –ritenuta sostanzialmente esplorativa- doveva diligentemente indurre il ricorrente a prospettarsi come verosimile l'esito del rigetto (come ex post avvenuto) e ad astenersi dall'intraprendere l'azione giudiziaria de qua.
Il fatto che l'opponente non abbia svolto difese volte a contestare le risultanze della ctu né depositato scritti conclusionali è un dato valorizzato dal giudice solo quale riscontro ex post del fatto che la domanda sia stata avventatamente proposta.
Correttamente, quindi, il giudice a mente dell'art. 136 DPR 115/02002 ha revocato l'ammissione in via provvisoria ed anticipata dell'odierna opponente.
Le spese sono irripetibili stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 2566/2024 R.G., così provvede:
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa il 10.10.2025
Il PRESIDENTE
dott.ssa Veronica Milone
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