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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 6032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6032 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5019/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del Giudice Dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa avente n. 5019/2022 R.G. promossa da
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Santucci e Paolo Ravaglioli
- ATTRICE - contro
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: inadempimento, restituzione di acconto e clausola penale.
CONCLUSIONI:
L'attrice concludeva come in atti, nei seguenti termini: «Voglia l'Illustrissimo Tribunale Ordinario di Milano condannare il a corrispondere a ai sensi dell'art. Controparte_1 Parte_1
1382 c.c. e dell'art. 2 secondo capoverso della “Scrittura privata” sottoscritta il 30 aprile 2014, l'importo di € 445.160,00, ovvero la maggiore o minore misura che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. Con vittoria di spese e competenze di lite» (note scritte di precisazione delle conclusioni).
***
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio il (in seguito: il Controparte_1
), chiedendo all'intestato Tribunale di condannare quest'ultimo al pagamento di euro CP_1
445.160,00, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., nonché al pagamento delle spese processuali.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il convenuto non si è costituito ed è pertanto stato dichiarato contumace con ordinanza del 30 giugno 2022.
L'attrice ha depositato la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2), c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis.
All'udienza del 21 dicembre 2022 il Giudice ha rigettato la richiesta di disporre C.T.U. e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 settembre
2023, da tenersi con le modalità della trattazione scritta.
Dopo alcuni rinvii, il 30 gennaio 2025 il nuovo Giudice assegnatario del procedimento, rilevato l'avvenuto deposito di note scritte recanti la precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alla parte costituita il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale, che è stata depositata il 27 marzo 2025.
*
Il Tribunale ritiene fondata la domanda proposta da con la Parte_1 conseguente legittima statuizione di condanna del Controparte_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 445.160,00, oltre
[...] interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal 31 gennaio 2022 fino al saldo.
*
Alla luce degli atti e dei documenti di causa, i fatti oggetto del presente procedimento possono essere ricostruiti nei termini che seguono.
L'attrice gestisce una centrale di produzione di energia da biomassa legnosa in Olevano di Lomellina
(PV) e si approvvigiona della necessaria materia prima sia attingendo a boschi di sua proprietà, sia acquistandola da terzi. A quest'ultimo fine, tra il 2010 e l'inizio del 2019 essa si avvalse di Parte_2
la quale le forniva direttamente la biomassa o le procurava la stipulazione di contratti di fornitura
[...] con soggetti terzi.
Fu in tale contesto che il 30 aprile 2014 stipulò con Parte_1 Parte_2
e con l'odierno convenuto un contratto (cfr. doc. 1 fascicolo attrice) con cui il CONSORZIO,
[...] premesso di avere la disponibilità delle aree boschive e forestali individuate nell'accordo, s'impegnò a pagina 2 di 6 fornire all'attrice «tutto il materiale legnoso (piante in piedi) ricavato dall'intera produzione generata dagli impianti forestali
e/o boschi naturali, indicati nell'allegato A e B» (art. 1 del contratto).
Le parti inserirono nel contratto una clausola penale in forza della quale il in caso di CP_1 inadempimento avrebbe dovuto corrispondere all'attrice, fuori dai casi di forza maggiore, l'importo di euro
7.000,00 per ogni ettaro di area boschiva o forestale equivalente alla biomassa non fornita;
esso avrebbe altresì dovuto provvedere alla restituzione di quanto percepito a titolo di acconto ai sensi dell'art. 4 del contratto.
In forza di quest'ultima clausola, infatti, 'impegnò a corrispondere al Parte_1
CONSORZIO un acconto di euro 250.000,00 più I.V.A., diviso in quattro rate, l'ultima delle quali con scadenza il 31 dicembre 2015.
Il predetto acconto fu versato dall'attrice, che effettuò i seguenti pagamenti: euro 122.000,00 il 12 agosto
2014; euro 61.000,00 il 19 dicembre 2014; euro 61.000,00 il 9 luglio 2015; euro 61.000,00 il 27 novembre
2015 (cfr. docc. 3 e 11 fascicolo attrice). ha lamentato che, nonostante l'avvenuto pagamento dell'acconto, Parte_1 nessuna fornitura le è tuttora pervenuta dal . CP_1
In particolare, accedendo a due delle aree individuate nel contratto, l'attrice si avvide che il convenuto aveva già proceduto a un parziale disboscamento, senza, tuttavia, fornirle la biomassa ricavata. Si trattava, in particolare, delle seguenti aree:
1. Comune di VA AR (PV), foglio 11, part. 999, e foglio 16, part. 999, aventi un'estensione complessiva pari a 13 ettari;
2. Comune di Pieve di Porto Morone (PV), foglio 11, part. 9999, avente un'estensione complessiva di 14,88 ettari.
Per entrambe le aree il aveva presentato alla Regione Lombardia istanze di taglio bosco CP_1 in data 21 dicembre 2020 (cfr. docc. 6a e 6b fascicolo attrice).
La circostanza fu contestata al convenuto con pec del 18 giugno 2021 (cfr. doc. 7 fascicolo attrice) e risulta dalla documentazione fotografica allegata alla comunicazione stessa e da quella di cui al doc. 7a fascicolo attrice. Il 30 giugno 2021 il legale rappresentante del CONSORZIO, si Parte_3 limitò a rispondere di essere all'estero (cfr. doc. 8 fascicolo attrice). Nessun'altra comunicazione fu inviata all'attrice.
Quest'ultima venne successivamente in possesso di copia di un contratto stipulato il 22 marzo 2021 tra il convenuto e , avente per oggetto la vendita della legna ottenuta dal taglio dei sopra Parte_4 menzionati terreni di VA AR (cfr. doc. 9 fascicolo attrice).
pagina 3 di 6 Con pec del 29 ottobre 2021, pertanto, nviò al diffida Parte_1 CP_1 ad adempiere e, in particolare, a versare l'importo delle penali dovute per gli ettari interessati dai tagli a cui non seguì alcuna fornitura (cfr. doc. 10 fascicolo attrice). A tale comunicazione non seguirono riscontri.
L'attrice ha conseguentemente adito l'intestato Tribunale per ottenere la condanna del convenuto al pagamento di euro 445.160,00, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., con vittoria di spese e competenze di lite.
All'individuazione della predetta somma così pervenuta: Parte_1
o euro 250.000,00 a titolo di restituzione dell'acconto sul prezzo;
o euro 91.000,00 per la mancata fornitura del legname ricavato dal disboscamento dei terreni di
VA AR, in ragione di euro 7.000,00 per 13 ettari;
o euro 104.160,00 per la mancata fornitura del legname ricavato dal disboscamento dei terreni di
Pieve di Porto Morone, in ragione di euro 7.000,00 per 14,88 ettari.
*
Il Tribunale ritiene che la domanda di ia meritevole di accoglimento Parte_1 per le ragioni che seguono.
È preliminarmente necessario dare atto della sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto. CP_1
Quest'ultimo, infatti, è un con attività esterna, in quanto non si limita alla regolamentazione CP_1 dei rapporti tra i consorziati, ma opera con i terzi, assumendo nei loro confronti obblighi e acquistando correlativi diritti. Prova ne sono i contratti stipulati dall'odierno convenuto con l'attrice e con
[...]
(cfr. docc. 1 e 9 fascicolo attrice), i quali dimostrano che l'attività del non si Pt_4 CP_1 esaurisce nella gestione dei rapporti interni tra le imprese consorziate.
Consorzi così strutturati «costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità» (Cass. civ., Sez. I, sent. 16 dicembre 2013, n. 28015): essi, benché privi di personalità giuridica, rientrano a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, gli studi professionali associati privi di personalità giuridica, i condomini edilizi, i gruppi europei di interesse economico) «cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 cod. civ.» (Cass. civ., Sez. I, sent. 28 luglio 2010, n. 17683).
Deve pertanto riconoscersi in capo al convenuto una piena legittimazione passiva, dal momento che il presente procedimento verte sull'inadempimento di obbligazioni che il legale rappresentante Pt_3 ssunse in nome del , che quindi ne risponde ai sensi dell'art. 2615, c. 1, c.c.
[...] CP_1
pagina 4 di 6 Tanto premesso, il Tribunale rileva che risulta raggiunta la prova dell'inadempimento lamentato dall'attrice.
Quest'ultima, infatti, ha puntualmente allegato la mancata ricezione della biomassa, l'avvenuto disboscamento delle aree di VA AR e di Pieve di Porto Morone a cui non seguì la fornitura di alcunché, nonché l'avvenuta stipulazione tra il e un soggetto terzo di un contratto per la CP_1 fornitura del legname proveniente dalla prima area (cfr. docc.
6-10 fascicolo attrice).
Il convenuto, dal canto suo, non ha mai puntualmente riscontrato le pec inviategli dall'attrice il 18 giugno e il 29 ottobre 2021. Non costituendosi nel presente giudizio, inoltre, il non ha CP_1 fornito la prova di aver adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto del 30 aprile 2014 e, pertanto, non ha assolto all'onere su di esso gravante ai sensi dell'art. 1218 c.c. A ciò si aggiunga che dalla documentazione versata in atti non emerge alcun elemento rivelatore dell'avvenuto adempimento.
Risulta pertanto fondata la domanda di olta a ottenere la condanna Parte_1 del alla restituzione dell'importo versato a titolo di acconto e al pagamento dell'importo CP_1 dovuto in forza della clausola penale inserita nel contratto.
Quanto all'acconto, infatti, è stata raggiunta la prova dell'avvenuto versamento dello stesso da parte dell'attrice (cfr. docc. 3 e 11 fascicolo attrice), che non risulta averlo recuperato neppure parzialmente.
Quanto all'importo dovuto in forza della clausola penale, si rileva innanzitutto che esso non appare manifestamente eccessivo, anche alla luce della rilevante somma versata dall'attrice a titolo di acconto. Si rileva altresì che dai documenti acquisiti non emergono elementi sintomatici di quella forza maggiore che, ai sensi dell'art. 5 del contratto, esclude la responsabilità contrattuale delle parti. Si rileva, infine, la correttezza della quantificazione operata dall'attrice in relazione all'importo dovuto ex art. 1382 c.c., avendo essa rispettato quanto previsto dall'art. 2 del contratto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il Controparte_1
dev'essere condannato a pagare a 'importo
[...] Parte_1 di euro 445.160,00, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale (31 gennaio 2022) fino al saldo.
*
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste integralmente a carico del
. Controparte_1
Atteso il valore della causa, rientrante nello scaglione compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, le spese processuali si liquidano in euro 11.229,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A., considerata la complessità minima della controversia (evincibile dall'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, nonché dalla natura interamente documentale della causa).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta,
1) accoglie la domanda proposta da contro il Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore di di euro 445.160,00, oltre interessi ex Parte_1 art. 1284, c. 4, c.c. dal 31 gennaio 2022 fino al saldo;
3) condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore di delle spese processuali, che liquida in Parte_1 euro 11.229,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.
Si comunichi.
Milano, 19 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Boroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del Giudice Dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa avente n. 5019/2022 R.G. promossa da
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Santucci e Paolo Ravaglioli
- ATTRICE - contro
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: inadempimento, restituzione di acconto e clausola penale.
CONCLUSIONI:
L'attrice concludeva come in atti, nei seguenti termini: «Voglia l'Illustrissimo Tribunale Ordinario di Milano condannare il a corrispondere a ai sensi dell'art. Controparte_1 Parte_1
1382 c.c. e dell'art. 2 secondo capoverso della “Scrittura privata” sottoscritta il 30 aprile 2014, l'importo di € 445.160,00, ovvero la maggiore o minore misura che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. Con vittoria di spese e competenze di lite» (note scritte di precisazione delle conclusioni).
***
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio il (in seguito: il Controparte_1
), chiedendo all'intestato Tribunale di condannare quest'ultimo al pagamento di euro CP_1
445.160,00, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., nonché al pagamento delle spese processuali.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il convenuto non si è costituito ed è pertanto stato dichiarato contumace con ordinanza del 30 giugno 2022.
L'attrice ha depositato la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2), c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis.
All'udienza del 21 dicembre 2022 il Giudice ha rigettato la richiesta di disporre C.T.U. e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 settembre
2023, da tenersi con le modalità della trattazione scritta.
Dopo alcuni rinvii, il 30 gennaio 2025 il nuovo Giudice assegnatario del procedimento, rilevato l'avvenuto deposito di note scritte recanti la precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alla parte costituita il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale, che è stata depositata il 27 marzo 2025.
*
Il Tribunale ritiene fondata la domanda proposta da con la Parte_1 conseguente legittima statuizione di condanna del Controparte_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 445.160,00, oltre
[...] interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal 31 gennaio 2022 fino al saldo.
*
Alla luce degli atti e dei documenti di causa, i fatti oggetto del presente procedimento possono essere ricostruiti nei termini che seguono.
L'attrice gestisce una centrale di produzione di energia da biomassa legnosa in Olevano di Lomellina
(PV) e si approvvigiona della necessaria materia prima sia attingendo a boschi di sua proprietà, sia acquistandola da terzi. A quest'ultimo fine, tra il 2010 e l'inizio del 2019 essa si avvalse di Parte_2
la quale le forniva direttamente la biomassa o le procurava la stipulazione di contratti di fornitura
[...] con soggetti terzi.
Fu in tale contesto che il 30 aprile 2014 stipulò con Parte_1 Parte_2
e con l'odierno convenuto un contratto (cfr. doc. 1 fascicolo attrice) con cui il CONSORZIO,
[...] premesso di avere la disponibilità delle aree boschive e forestali individuate nell'accordo, s'impegnò a pagina 2 di 6 fornire all'attrice «tutto il materiale legnoso (piante in piedi) ricavato dall'intera produzione generata dagli impianti forestali
e/o boschi naturali, indicati nell'allegato A e B» (art. 1 del contratto).
Le parti inserirono nel contratto una clausola penale in forza della quale il in caso di CP_1 inadempimento avrebbe dovuto corrispondere all'attrice, fuori dai casi di forza maggiore, l'importo di euro
7.000,00 per ogni ettaro di area boschiva o forestale equivalente alla biomassa non fornita;
esso avrebbe altresì dovuto provvedere alla restituzione di quanto percepito a titolo di acconto ai sensi dell'art. 4 del contratto.
In forza di quest'ultima clausola, infatti, 'impegnò a corrispondere al Parte_1
CONSORZIO un acconto di euro 250.000,00 più I.V.A., diviso in quattro rate, l'ultima delle quali con scadenza il 31 dicembre 2015.
Il predetto acconto fu versato dall'attrice, che effettuò i seguenti pagamenti: euro 122.000,00 il 12 agosto
2014; euro 61.000,00 il 19 dicembre 2014; euro 61.000,00 il 9 luglio 2015; euro 61.000,00 il 27 novembre
2015 (cfr. docc. 3 e 11 fascicolo attrice). ha lamentato che, nonostante l'avvenuto pagamento dell'acconto, Parte_1 nessuna fornitura le è tuttora pervenuta dal . CP_1
In particolare, accedendo a due delle aree individuate nel contratto, l'attrice si avvide che il convenuto aveva già proceduto a un parziale disboscamento, senza, tuttavia, fornirle la biomassa ricavata. Si trattava, in particolare, delle seguenti aree:
1. Comune di VA AR (PV), foglio 11, part. 999, e foglio 16, part. 999, aventi un'estensione complessiva pari a 13 ettari;
2. Comune di Pieve di Porto Morone (PV), foglio 11, part. 9999, avente un'estensione complessiva di 14,88 ettari.
Per entrambe le aree il aveva presentato alla Regione Lombardia istanze di taglio bosco CP_1 in data 21 dicembre 2020 (cfr. docc. 6a e 6b fascicolo attrice).
La circostanza fu contestata al convenuto con pec del 18 giugno 2021 (cfr. doc. 7 fascicolo attrice) e risulta dalla documentazione fotografica allegata alla comunicazione stessa e da quella di cui al doc. 7a fascicolo attrice. Il 30 giugno 2021 il legale rappresentante del CONSORZIO, si Parte_3 limitò a rispondere di essere all'estero (cfr. doc. 8 fascicolo attrice). Nessun'altra comunicazione fu inviata all'attrice.
Quest'ultima venne successivamente in possesso di copia di un contratto stipulato il 22 marzo 2021 tra il convenuto e , avente per oggetto la vendita della legna ottenuta dal taglio dei sopra Parte_4 menzionati terreni di VA AR (cfr. doc. 9 fascicolo attrice).
pagina 3 di 6 Con pec del 29 ottobre 2021, pertanto, nviò al diffida Parte_1 CP_1 ad adempiere e, in particolare, a versare l'importo delle penali dovute per gli ettari interessati dai tagli a cui non seguì alcuna fornitura (cfr. doc. 10 fascicolo attrice). A tale comunicazione non seguirono riscontri.
L'attrice ha conseguentemente adito l'intestato Tribunale per ottenere la condanna del convenuto al pagamento di euro 445.160,00, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., con vittoria di spese e competenze di lite.
All'individuazione della predetta somma così pervenuta: Parte_1
o euro 250.000,00 a titolo di restituzione dell'acconto sul prezzo;
o euro 91.000,00 per la mancata fornitura del legname ricavato dal disboscamento dei terreni di
VA AR, in ragione di euro 7.000,00 per 13 ettari;
o euro 104.160,00 per la mancata fornitura del legname ricavato dal disboscamento dei terreni di
Pieve di Porto Morone, in ragione di euro 7.000,00 per 14,88 ettari.
*
Il Tribunale ritiene che la domanda di ia meritevole di accoglimento Parte_1 per le ragioni che seguono.
È preliminarmente necessario dare atto della sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto. CP_1
Quest'ultimo, infatti, è un con attività esterna, in quanto non si limita alla regolamentazione CP_1 dei rapporti tra i consorziati, ma opera con i terzi, assumendo nei loro confronti obblighi e acquistando correlativi diritti. Prova ne sono i contratti stipulati dall'odierno convenuto con l'attrice e con
[...]
(cfr. docc. 1 e 9 fascicolo attrice), i quali dimostrano che l'attività del non si Pt_4 CP_1 esaurisce nella gestione dei rapporti interni tra le imprese consorziate.
Consorzi così strutturati «costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità» (Cass. civ., Sez. I, sent. 16 dicembre 2013, n. 28015): essi, benché privi di personalità giuridica, rientrano a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, gli studi professionali associati privi di personalità giuridica, i condomini edilizi, i gruppi europei di interesse economico) «cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 cod. civ.» (Cass. civ., Sez. I, sent. 28 luglio 2010, n. 17683).
Deve pertanto riconoscersi in capo al convenuto una piena legittimazione passiva, dal momento che il presente procedimento verte sull'inadempimento di obbligazioni che il legale rappresentante Pt_3 ssunse in nome del , che quindi ne risponde ai sensi dell'art. 2615, c. 1, c.c.
[...] CP_1
pagina 4 di 6 Tanto premesso, il Tribunale rileva che risulta raggiunta la prova dell'inadempimento lamentato dall'attrice.
Quest'ultima, infatti, ha puntualmente allegato la mancata ricezione della biomassa, l'avvenuto disboscamento delle aree di VA AR e di Pieve di Porto Morone a cui non seguì la fornitura di alcunché, nonché l'avvenuta stipulazione tra il e un soggetto terzo di un contratto per la CP_1 fornitura del legname proveniente dalla prima area (cfr. docc.
6-10 fascicolo attrice).
Il convenuto, dal canto suo, non ha mai puntualmente riscontrato le pec inviategli dall'attrice il 18 giugno e il 29 ottobre 2021. Non costituendosi nel presente giudizio, inoltre, il non ha CP_1 fornito la prova di aver adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto del 30 aprile 2014 e, pertanto, non ha assolto all'onere su di esso gravante ai sensi dell'art. 1218 c.c. A ciò si aggiunga che dalla documentazione versata in atti non emerge alcun elemento rivelatore dell'avvenuto adempimento.
Risulta pertanto fondata la domanda di olta a ottenere la condanna Parte_1 del alla restituzione dell'importo versato a titolo di acconto e al pagamento dell'importo CP_1 dovuto in forza della clausola penale inserita nel contratto.
Quanto all'acconto, infatti, è stata raggiunta la prova dell'avvenuto versamento dello stesso da parte dell'attrice (cfr. docc. 3 e 11 fascicolo attrice), che non risulta averlo recuperato neppure parzialmente.
Quanto all'importo dovuto in forza della clausola penale, si rileva innanzitutto che esso non appare manifestamente eccessivo, anche alla luce della rilevante somma versata dall'attrice a titolo di acconto. Si rileva altresì che dai documenti acquisiti non emergono elementi sintomatici di quella forza maggiore che, ai sensi dell'art. 5 del contratto, esclude la responsabilità contrattuale delle parti. Si rileva, infine, la correttezza della quantificazione operata dall'attrice in relazione all'importo dovuto ex art. 1382 c.c., avendo essa rispettato quanto previsto dall'art. 2 del contratto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il Controparte_1
dev'essere condannato a pagare a 'importo
[...] Parte_1 di euro 445.160,00, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale (31 gennaio 2022) fino al saldo.
*
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste integralmente a carico del
. Controparte_1
Atteso il valore della causa, rientrante nello scaglione compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, le spese processuali si liquidano in euro 11.229,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A., considerata la complessità minima della controversia (evincibile dall'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, nonché dalla natura interamente documentale della causa).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta,
1) accoglie la domanda proposta da contro il Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore di di euro 445.160,00, oltre interessi ex Parte_1 art. 1284, c. 4, c.c. dal 31 gennaio 2022 fino al saldo;
3) condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore di delle spese processuali, che liquida in Parte_1 euro 11.229,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.
Si comunichi.
Milano, 19 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Boroni
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