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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3995 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 6649/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA CA ER
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 6649/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA CA ER, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6649 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 3522/2022, depositata in data 11/05/2022 dal Giudice di Pace di Santa IA CA ER, a de- finizione del giudizio R.G. n. 112/2019, tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Parte_1
AN PE e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
appellante
e
e rappresentati e difesi dall'Avv. Ottavio CP_1 CP_2
VI e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio del difen- sore;
appellati
e
, non costituito;
Controparte_3 appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
11.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
2
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello la proponeva Controparte_4 gravame avverso la sentenza n. 3522/2022 pronunciata dal Giudice di
Pace di S. IA C.V. adducendo:
1. che e CP_1 CP_2 [...]
evocavano in giudizio, la Società Pt_2 Parte_1 ed il sig. , al fine di sentirli condannare in solido, al ri- Controparte_3 sarcimento delle lesioni personali patite in seguito al presunto sinistro occorso in Santa IA C.V., alla Via De Gasperi, il giorno 24/01/2018 alle ore 13:00 circa;
2. che nella citazione gli attori esponevano che, men- tre attraversavano la suddetta strada, venivano investiti da un veicolo modello Fiat Stilo trg. CG250EE, di proprietà del sig. e Controparte_3 da questi condotto;
3. che in seguito all'impatto venivano trasportati al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Marcianise, ove i sanitari riscontravano al sig. “trauma contusivo – distorsivo ginocchio dx, ca- CP_1 viglia dx e spalla dx con s.l.o. con escoriazioni multiple e prognosi di 8 gg” mentre per la sig.ra “trauma contusivo – distor- Parte_3 sivo spalla dx, ginocchio dx con escoriazioni multiple e prognosi di 7 gg”;
4. Che il Gdp accoglieva la domanda e condannava la CP_4 al pagamento di € 6.622,50 in favore del sig. ed €
[...] CP_1
5.103,89 in favore di oltre interessi legali e rivaluta- Parte_3 zione, oltre spese legali e di CTU;
5. l'erronea e/o insufficiente motiva- zione atteso che la versione dell'incidente, così come prospettata dall'attore, non è provata e non trova pieno riscontro nella testimonianza resa in giudizio dall'unico teste indicato da parte attorea, si limitava a ri- petere pedissequamente la dinamica emersa dalla citazione senza aggiun- gere particolari;
6. l'incompatibilità delle lesioni con la dinamica del sini- stro, in quanto appare strano che i due appellati abbiano riportato lesioni alla parte destra del corpo allorquando venivano attinti all'altezza del gi- nocchio e del fianco sinistro;
7. che appare inverosimile che un urto che abbia provocato lesioni quantificate dal CTU rispettivamente nel 4% e nel 5% di danno biologico, non abbia lasciato segni nel lato direttamente urtato, ovvero al fianco e ginocchia sinistra;
8. che la sentenza impugnata
è illogica poiché la quantificazione del risarcimento veniva dal Giudice parametrata sulla scorta delle valutazioni emerse in sede di ctu, includen-
3
do il danno da relazione ed estetico per entrambe le parti;
9. che è scono- sciuto l'iter logico- giuridico che ha utilizzato il giudice nella liquidazio- ne delle suddette voci di danno, non provate, né emergenti dalla CTU;
10. che il GdP non ha tenuto in conto le note critiche del ctp dott. Per_1 il quale richiedeva la necessità di ulteriori approfondimenti medico – le- gale giacché presso il P.S. del P.O. di Marcianise non risultano essere stati effettuati accertamenti strumentali risultati positivi per lesioni ana- tomiche articolari;
11. la carenza del nesso tra le lesioni lamentate ed il sinistro per cui è causa dal punto di vista causale, con richiesta di rinnovo della CTU.
Ciò posto, l'appellante chiedeva: 1) In accoglimento dei motivi di all'atto di appello dichiarare l'erroneità dell'impugnata sentenza nei punti sopra espressi e per i motivi esposti e, per l'effetto, riformare la sentenza e ne- gando il risarcimento delle lesioni personali perché la domanda non è sufficientemente provata e/o per carenza del nesso causale e/o quantifi- cando le lesioni medesime sulla scorta delle controdeduzioni prodotte negando la risarcibilità del danno non patrimoniale ovvero rimodulando il calcolo eliminando le voci del danno estetico e di relazione PER
L'EFFETTO 2) ordinare la restituzione delle somme medio tempore cor- risposte dalla Società in favore degli odierni appellati non- Parte_1 ché degli onorari liquidati in favore dell'avv. Ottavio VI allo scopo di ripristinare le posizioni soggettive iniziali. 3) con il favore delle spese
e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Si costituivano in giudizio gli appellati e CP_1 Parte_3
adducendo:
1. che i motivi di appello sono del tutto inconferenti
[...]
e pretestuosi e strumentali perché palesemente omissivi di circostanze, fatti e parti della Sentenza;
2. che la Compagnia appellante cerca di spe- culare sulle dichiarazioni rese dal teste escusso il quale ha riferito sui fatti cui ha assistito direttamente, rispondendo in maniera puntuale alle do- mande poste, mentre la compagnia non ha offerto alcuna prova contraria in ordine alla verificazione dell'evento;
2. che il Giudice di prime Cure ha correttamente motivato la propria decisione aderendo alla CTU depo- sitata in atti;
3. che il CTU officiato ha fondato il proprio elaborato sui dati obiettivi riscontrati in sede di accesso peritale.
4
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: in via prelimi- nare, vista la carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, dichiarare inammissibile l'appello formulato con vittoria delle spese del grado, ol- tre IVA e CPA come per legge, ai sottoscritti avvocati anticipatari;
- In subordine ritenere fondati i motivi su esposti e per l'effetto rigettare l'ap- pello proposto e confermare la decisione del Giudice di Pace di Santa
IA CA ER qui impugnata;
- In ogni caso voglia condannare la appellante alla refusione delle spese del presente grado, oltre IVA e CPA come per legge, al sottoscritto avvocato anticipatario.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato CP_5
- già contumace in primo grado - il quale, nonostante la regolarità
[...] della citazione, non si è costituito nel presente giudizio.
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare applicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di so- stituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trat- tare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di eco- nomia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di risarcimento risultando questa infondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni pre- liminari di rito prospettate da parte appellante.
Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non con- sentono di ritenere sufficientemente provata la domanda.
Invero, il rifiuto espresso dagli attori di eseguire esami diagnostici presso il , nell'immediatezza del fatto, non Controparte_6
5
consente di rapportare le lesioni al sinistro, atteso che le prime RMN e le ecografie poste a base della CTU espletata in primo grado, sono state ef- fettuate dagli attori solo in data 12.03.2018, ovvero a distanza di oltre un mese dall'occorso del 24.01.2018.
Inoltre, si rileva che negli stessi verbali rilasciati dal pronto soccorso, i pazienti non sono stati identificati mediante annotazione del relativo do- cumento di riconoscimento, pertanto, non è possibile ricondurre con cer- tezza assoluta la documentazione medica in atti alle persone del sig.
[...]
e della sig.ra odierni appellati. Parte_4 CP_2
Tali circostanze, già da sole sufficienti a non ritenere provata la doman- da, generano fondati dubbi sulla veridicità del sinistro denunciato se lette unitamente ad altri elementi di ambiguità quali: la generica indicazione nell'atto di citazione del luogo del sinistro, del quale veniva fornito solo il nome della strada e il riferimento alle strisce pedonali, le quali risultano essere presenti in più punti della suddetta strada, con conseguente impossibilità di determinare il luogo preciso del sinistro;
la generica ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata nell'atto di citazione, atteso che dalla stessa non emerge la prove- nienza o la direzione dei soggetti investiti, quali norme del codice della strada avrebbe asseritamente violato il conduce dell'auto inve- stitrice, se lo stesso si sia fermato o meno a prestare soccorso, chi avrebbe accompagnato gli attori al PS dell'ospedale di Marcianise;
il mancato riscontro della presenza del testimone sul luogo del sini- stro in quanto non indicato nel verbale di constatazione amichevole
(CAI), né nella richiesta di risarcimento danni, né in citazione.
Tale ultima circostanza incide significativamente sull'attendibilità della testimonianza resa dal teste poiché dette omissioni, a ben vedere, appaio- no difficilmente spiegabili se si considera che il teste, in sede di escus- sione testimoniale, ha dichiarato che sul posto intervennero conoscenti dei pedoni investiti e ad uno di loro lasciò i dati personali ed il recapito telefonico, per cui ben poteva essere agevolmente indicato.
Pertanto, l'omessa indicazione del suo nominativo nel modello CAI, nel- la richiesta di risarcimento del danno e nella citazione, non può non avere una rilevanza nella valutazione relativa all'attendibilità del teste, coeren-
6
temente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui “l'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione
e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado incide, infatti, signifi- cativamente sulla valutazione di attendibilità dei testi e conseguentemen- te della veridicità della dinamica del sinistro da essi riferita, essendo in- verosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il dan- neggiato, pur avendo avuto la straordinaria e rara ventura di avere te- stimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne pronta- mente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite ” (cfr. Tribunale Napoli, sentenza n. 1471/2021; Tribunale Bo- logna, sent. n. 20813/2017 del 19-09-2017).
Orbene, ritenuta l'inattendibilità dell'unico teste escusso, il suddetto qua- dro probatorio non consente di ritenere sufficientemente provata la do- manda la quale, pertanto, non può essere accolta.
Ciò posto, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellante, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3522/2022 del Giudice di Pace di Santa IA CA ER, rigetta la domanda;
- Condanna e al pagamento, in favore CP_1 CP_2 dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquida- no, per il primo grado in € 1.046,00, mentre per il presente giudizio in €
1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese ge- nerali, oltre IVA e CPA, come per legge;
- Pone le spese di CTU a carico degli attori nel giudizio di prime cure.
Santa IA CA ER, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
7
n. 6649/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA CA ER
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 6649/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA CA ER, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6649 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 3522/2022, depositata in data 11/05/2022 dal Giudice di Pace di Santa IA CA ER, a de- finizione del giudizio R.G. n. 112/2019, tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Parte_1
AN PE e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
appellante
e
e rappresentati e difesi dall'Avv. Ottavio CP_1 CP_2
VI e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio del difen- sore;
appellati
e
, non costituito;
Controparte_3 appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
11.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
2
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello la proponeva Controparte_4 gravame avverso la sentenza n. 3522/2022 pronunciata dal Giudice di
Pace di S. IA C.V. adducendo:
1. che e CP_1 CP_2 [...]
evocavano in giudizio, la Società Pt_2 Parte_1 ed il sig. , al fine di sentirli condannare in solido, al ri- Controparte_3 sarcimento delle lesioni personali patite in seguito al presunto sinistro occorso in Santa IA C.V., alla Via De Gasperi, il giorno 24/01/2018 alle ore 13:00 circa;
2. che nella citazione gli attori esponevano che, men- tre attraversavano la suddetta strada, venivano investiti da un veicolo modello Fiat Stilo trg. CG250EE, di proprietà del sig. e Controparte_3 da questi condotto;
3. che in seguito all'impatto venivano trasportati al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Marcianise, ove i sanitari riscontravano al sig. “trauma contusivo – distorsivo ginocchio dx, ca- CP_1 viglia dx e spalla dx con s.l.o. con escoriazioni multiple e prognosi di 8 gg” mentre per la sig.ra “trauma contusivo – distor- Parte_3 sivo spalla dx, ginocchio dx con escoriazioni multiple e prognosi di 7 gg”;
4. Che il Gdp accoglieva la domanda e condannava la CP_4 al pagamento di € 6.622,50 in favore del sig. ed €
[...] CP_1
5.103,89 in favore di oltre interessi legali e rivaluta- Parte_3 zione, oltre spese legali e di CTU;
5. l'erronea e/o insufficiente motiva- zione atteso che la versione dell'incidente, così come prospettata dall'attore, non è provata e non trova pieno riscontro nella testimonianza resa in giudizio dall'unico teste indicato da parte attorea, si limitava a ri- petere pedissequamente la dinamica emersa dalla citazione senza aggiun- gere particolari;
6. l'incompatibilità delle lesioni con la dinamica del sini- stro, in quanto appare strano che i due appellati abbiano riportato lesioni alla parte destra del corpo allorquando venivano attinti all'altezza del gi- nocchio e del fianco sinistro;
7. che appare inverosimile che un urto che abbia provocato lesioni quantificate dal CTU rispettivamente nel 4% e nel 5% di danno biologico, non abbia lasciato segni nel lato direttamente urtato, ovvero al fianco e ginocchia sinistra;
8. che la sentenza impugnata
è illogica poiché la quantificazione del risarcimento veniva dal Giudice parametrata sulla scorta delle valutazioni emerse in sede di ctu, includen-
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do il danno da relazione ed estetico per entrambe le parti;
9. che è scono- sciuto l'iter logico- giuridico che ha utilizzato il giudice nella liquidazio- ne delle suddette voci di danno, non provate, né emergenti dalla CTU;
10. che il GdP non ha tenuto in conto le note critiche del ctp dott. Per_1 il quale richiedeva la necessità di ulteriori approfondimenti medico – le- gale giacché presso il P.S. del P.O. di Marcianise non risultano essere stati effettuati accertamenti strumentali risultati positivi per lesioni ana- tomiche articolari;
11. la carenza del nesso tra le lesioni lamentate ed il sinistro per cui è causa dal punto di vista causale, con richiesta di rinnovo della CTU.
Ciò posto, l'appellante chiedeva: 1) In accoglimento dei motivi di all'atto di appello dichiarare l'erroneità dell'impugnata sentenza nei punti sopra espressi e per i motivi esposti e, per l'effetto, riformare la sentenza e ne- gando il risarcimento delle lesioni personali perché la domanda non è sufficientemente provata e/o per carenza del nesso causale e/o quantifi- cando le lesioni medesime sulla scorta delle controdeduzioni prodotte negando la risarcibilità del danno non patrimoniale ovvero rimodulando il calcolo eliminando le voci del danno estetico e di relazione PER
L'EFFETTO 2) ordinare la restituzione delle somme medio tempore cor- risposte dalla Società in favore degli odierni appellati non- Parte_1 ché degli onorari liquidati in favore dell'avv. Ottavio VI allo scopo di ripristinare le posizioni soggettive iniziali. 3) con il favore delle spese
e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Si costituivano in giudizio gli appellati e CP_1 Parte_3
adducendo:
1. che i motivi di appello sono del tutto inconferenti
[...]
e pretestuosi e strumentali perché palesemente omissivi di circostanze, fatti e parti della Sentenza;
2. che la Compagnia appellante cerca di spe- culare sulle dichiarazioni rese dal teste escusso il quale ha riferito sui fatti cui ha assistito direttamente, rispondendo in maniera puntuale alle do- mande poste, mentre la compagnia non ha offerto alcuna prova contraria in ordine alla verificazione dell'evento;
2. che il Giudice di prime Cure ha correttamente motivato la propria decisione aderendo alla CTU depo- sitata in atti;
3. che il CTU officiato ha fondato il proprio elaborato sui dati obiettivi riscontrati in sede di accesso peritale.
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Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: in via prelimi- nare, vista la carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, dichiarare inammissibile l'appello formulato con vittoria delle spese del grado, ol- tre IVA e CPA come per legge, ai sottoscritti avvocati anticipatari;
- In subordine ritenere fondati i motivi su esposti e per l'effetto rigettare l'ap- pello proposto e confermare la decisione del Giudice di Pace di Santa
IA CA ER qui impugnata;
- In ogni caso voglia condannare la appellante alla refusione delle spese del presente grado, oltre IVA e CPA come per legge, al sottoscritto avvocato anticipatario.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato CP_5
- già contumace in primo grado - il quale, nonostante la regolarità
[...] della citazione, non si è costituito nel presente giudizio.
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare applicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di so- stituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trat- tare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di eco- nomia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di risarcimento risultando questa infondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni pre- liminari di rito prospettate da parte appellante.
Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non con- sentono di ritenere sufficientemente provata la domanda.
Invero, il rifiuto espresso dagli attori di eseguire esami diagnostici presso il , nell'immediatezza del fatto, non Controparte_6
5
consente di rapportare le lesioni al sinistro, atteso che le prime RMN e le ecografie poste a base della CTU espletata in primo grado, sono state ef- fettuate dagli attori solo in data 12.03.2018, ovvero a distanza di oltre un mese dall'occorso del 24.01.2018.
Inoltre, si rileva che negli stessi verbali rilasciati dal pronto soccorso, i pazienti non sono stati identificati mediante annotazione del relativo do- cumento di riconoscimento, pertanto, non è possibile ricondurre con cer- tezza assoluta la documentazione medica in atti alle persone del sig.
[...]
e della sig.ra odierni appellati. Parte_4 CP_2
Tali circostanze, già da sole sufficienti a non ritenere provata la doman- da, generano fondati dubbi sulla veridicità del sinistro denunciato se lette unitamente ad altri elementi di ambiguità quali: la generica indicazione nell'atto di citazione del luogo del sinistro, del quale veniva fornito solo il nome della strada e il riferimento alle strisce pedonali, le quali risultano essere presenti in più punti della suddetta strada, con conseguente impossibilità di determinare il luogo preciso del sinistro;
la generica ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata nell'atto di citazione, atteso che dalla stessa non emerge la prove- nienza o la direzione dei soggetti investiti, quali norme del codice della strada avrebbe asseritamente violato il conduce dell'auto inve- stitrice, se lo stesso si sia fermato o meno a prestare soccorso, chi avrebbe accompagnato gli attori al PS dell'ospedale di Marcianise;
il mancato riscontro della presenza del testimone sul luogo del sini- stro in quanto non indicato nel verbale di constatazione amichevole
(CAI), né nella richiesta di risarcimento danni, né in citazione.
Tale ultima circostanza incide significativamente sull'attendibilità della testimonianza resa dal teste poiché dette omissioni, a ben vedere, appaio- no difficilmente spiegabili se si considera che il teste, in sede di escus- sione testimoniale, ha dichiarato che sul posto intervennero conoscenti dei pedoni investiti e ad uno di loro lasciò i dati personali ed il recapito telefonico, per cui ben poteva essere agevolmente indicato.
Pertanto, l'omessa indicazione del suo nominativo nel modello CAI, nel- la richiesta di risarcimento del danno e nella citazione, non può non avere una rilevanza nella valutazione relativa all'attendibilità del teste, coeren-
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temente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui “l'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione
e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado incide, infatti, signifi- cativamente sulla valutazione di attendibilità dei testi e conseguentemen- te della veridicità della dinamica del sinistro da essi riferita, essendo in- verosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il dan- neggiato, pur avendo avuto la straordinaria e rara ventura di avere te- stimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne pronta- mente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite ” (cfr. Tribunale Napoli, sentenza n. 1471/2021; Tribunale Bo- logna, sent. n. 20813/2017 del 19-09-2017).
Orbene, ritenuta l'inattendibilità dell'unico teste escusso, il suddetto qua- dro probatorio non consente di ritenere sufficientemente provata la do- manda la quale, pertanto, non può essere accolta.
Ciò posto, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellante, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3522/2022 del Giudice di Pace di Santa IA CA ER, rigetta la domanda;
- Condanna e al pagamento, in favore CP_1 CP_2 dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquida- no, per il primo grado in € 1.046,00, mentre per il presente giudizio in €
1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese ge- nerali, oltre IVA e CPA, come per legge;
- Pone le spese di CTU a carico degli attori nel giudizio di prime cure.
Santa IA CA ER, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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