CASS
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2025, n. 13580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13580 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
sentite le conclusioni del PG Aldo Esposito che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e degli avv.ti Nimpo Stefano e Fabrizio Salviati, difensori di VE, che ne hanno chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Catanzaro confermò il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odiernà ricorrente con ordinanza emessa il 16/9/2024 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione ai delitti di cui all'art. 416 bis comma 1 cod. pen., in quanto "organizzatrice della 'NA IN (capo 1 della preliminare rubrica), di concorso in estorsione aggravata (capi 2,4,5 e 8) e di danneggiamento a mezzo di incendio (capo 9). 1.1. In particolare, si contesta in cautela alla ricorrente di aver preso parte al gruppo mafioso, attivo nel territorio del Comune di Cutro, nel cui ambito svolgeva attività di raccordo tra il marito, IT RT, ristretto in carcere, e gli associati nonché di aver gestito le estorsioni ai danni degli imprenditori locali riscuotendo anche i proventi dell'attività di spaccio. L'affectio sarebbe dimostrata (nella misura e qualità segnate dalla regola di Penale Sent. Sez. 3 Num. 13580 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 05/03/2025 giudizio di cui all'art. 273 cod. proc. pen.) dal ruolo concretamente svolto per il sodalizio mafioso e descritto in imputazione, per come rivelato dalla convergenza dei contributi forniti dai collaboratori di giustizia, dal contenuto di più conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese dalle vittime delle estorsioni. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti argomenti, appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento all'art. 416 bis cod. pen. Si rileva che le pregresse operazioni antimafia richiamate nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari avevano rivelato che nella zona di Cutro operava solamente la cosca DE AC, al quale il solo RT IT risultava affiliato, e si lamenta che il Tribunale, nel ritenere che la famiglia RT si era affrancata da una tale organizzazione, non spiega quando ciò sarebbe avvenuto e "con quali modalità i suoi familiari sarebbero stati affiliati alla nuova cosca". L'ipotesi secondo cui il clan DE AC era ancora egemone nel territorio trovava conferma, ad avviso del difensore, nella telefonata con cui VE LO, per intimorire un debitore, rivendicava l'appartenenza a tale compagine delinquenziale. 2.2 Si assume, altresì, che il provvedimento non darebbe conto della sussistenza dei requisiti previsti per la configurazione di un'associazione di stampo mafioso. A tal fine si fa riferimento al materiale indiziario relativo alla tentata estorsione aggravata ai danni di TI AL. 3. I medesimi vizi sono denunziati con riferimento alla "condotta di organizzatore" configurata a carico della ricorrente. Si assume che l'ordinanza non indicava elementi che giustificassero "la posizione nei termini indicati". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché generici o non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. 2. Il Tribunale ha ricostruito le vicende del clan DE AC e le cause del progressivo indebolimento del sodalizio, da ricondurre principalmente al pentimento di CO DE AC e agli arresti che avevano falcidiato le file della consorteria, e ha spato come la crisi del clan aveva consentito a RT IT, alla moglie, ai figli AL, IG e SC e ai soggetti loro legati di affrancarsi dall'associazione DE AC, cui erano rimasti per anni legati, per assumere un ruolo di rilievo nel panorama criminale operante 2 nell'area di Cutro. Alle pagg. 4 e 5 vengono riportate le dichiarazioni di TI US che davano anche conto del potere acquisito da IT RT e dai familiari e del ruolo di rilievo svolto da VE NE. A pag. 5 e 6 vengono sintetizzate le dichiarazioni rese da OE AN che aveva inserito i RT fra le associazioni che si contendevano il controllo del territorio cutrese. Vengono, quindi, indicate, riproponendone ampi stralci, le intercettazioni che rivelano gli sforzi profusi dai componenti del clan RT per consolidare il loro potere su Cutro, per contrastare le altre consorterie mafiose, in particolare quella dei Campa', e per ottenere il riconoscimento come gruppo egemone da ME GN, rappresentante della "struttura 'ndranghetistica di vertice del territorio". Tale sforzo argomentativo è del tutto ignorato, limitandosi il ricorso a richiamare una sola fonte di prova, la telefonata fatta da VE LO a un debitore nel corso della quale l'uomo, per intimidire l'interlocutore, rappresentò di fare parte del clan di CO DE AC. Il valore significativo dato all'intercettazione, tuttavia, non tiene conto dell'esigenza di spendere il nome di un boss la cui fama criminale aveva varcato i confini della regione e, soprattutto, ignora l'intercettazione n. 3150 del 5/8/2022, richiamata a pag. 6 dell'ordinanza, nel corso della quale sempre VE LO, nel ricostruire i rapporti fra i clan mafiosi operanti nel territorio, aveva sostenuto che a Cutro ormai comandavano "il cognato, il nipote e la sorella", ovverosia RT IT, RT AL e VE NE. 3. Ampio spazio è poi dedicato nell'ordinanza al prestigio criminale dell'associazione, alla capacità d'intimidazione e al clima di soggezione e omertà che sfruttava, rilevando come la mafiosità del sodalizio emergeva anche dalle modalità di consumazione dei reati scopo, la cui ricostruzione aveva trovato ostacolo nell'omertà delle vittime, che si erano determinati ad acconsentire alle pretese illecite avanzate dai membri del sodalizio per non incorrere nelle ritorsioni che sapevano sarebbero conseguite ai rifiuti senza denunciare i soprusi subiti. 4. A tale apparato argomentativo il ricorso oppone "la vicenda del capo 2)", senza però confrontarsi con l'ordinanza impugnata che aveva segnalato come la vicenda TI "costituisse un unicum", per la capacità dell'imprenditore di resistere alle intimidazioni subite, e, comunque, era pur sempre indicativa del clima di timore diffuso esistente nei confronti del clan, non avendo TI formalizzato querela per i fatti occorsi. 5. Non ammesso, ancora, risulta il secondo motivo del ricorso, sia in quanto privo di qualunque aggancio con la trama argomentativa del provvedimento, di cui si ignorano gli elementi indizianti espressivi del ruolo di organizzatrice svolto da VE NE richiamati, sia per mancanza di interesse. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del 3 tribunale del riesame per ottenere l'esclusione della qualifica di organizzatore di un'associazione di stampo mafioso ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (cfr., Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (dep. 2023 ), Renna, Rv. 284489 - 01; conf. Sez. 3 , n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 - 01). 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna della ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.
P.Q.M.
Dichiara 'inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5/3/2025
sentite le conclusioni del PG Aldo Esposito che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e degli avv.ti Nimpo Stefano e Fabrizio Salviati, difensori di VE, che ne hanno chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Catanzaro confermò il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odiernà ricorrente con ordinanza emessa il 16/9/2024 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione ai delitti di cui all'art. 416 bis comma 1 cod. pen., in quanto "organizzatrice della 'NA IN (capo 1 della preliminare rubrica), di concorso in estorsione aggravata (capi 2,4,5 e 8) e di danneggiamento a mezzo di incendio (capo 9). 1.1. In particolare, si contesta in cautela alla ricorrente di aver preso parte al gruppo mafioso, attivo nel territorio del Comune di Cutro, nel cui ambito svolgeva attività di raccordo tra il marito, IT RT, ristretto in carcere, e gli associati nonché di aver gestito le estorsioni ai danni degli imprenditori locali riscuotendo anche i proventi dell'attività di spaccio. L'affectio sarebbe dimostrata (nella misura e qualità segnate dalla regola di Penale Sent. Sez. 3 Num. 13580 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 05/03/2025 giudizio di cui all'art. 273 cod. proc. pen.) dal ruolo concretamente svolto per il sodalizio mafioso e descritto in imputazione, per come rivelato dalla convergenza dei contributi forniti dai collaboratori di giustizia, dal contenuto di più conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese dalle vittime delle estorsioni. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti argomenti, appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento all'art. 416 bis cod. pen. Si rileva che le pregresse operazioni antimafia richiamate nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari avevano rivelato che nella zona di Cutro operava solamente la cosca DE AC, al quale il solo RT IT risultava affiliato, e si lamenta che il Tribunale, nel ritenere che la famiglia RT si era affrancata da una tale organizzazione, non spiega quando ciò sarebbe avvenuto e "con quali modalità i suoi familiari sarebbero stati affiliati alla nuova cosca". L'ipotesi secondo cui il clan DE AC era ancora egemone nel territorio trovava conferma, ad avviso del difensore, nella telefonata con cui VE LO, per intimorire un debitore, rivendicava l'appartenenza a tale compagine delinquenziale. 2.2 Si assume, altresì, che il provvedimento non darebbe conto della sussistenza dei requisiti previsti per la configurazione di un'associazione di stampo mafioso. A tal fine si fa riferimento al materiale indiziario relativo alla tentata estorsione aggravata ai danni di TI AL. 3. I medesimi vizi sono denunziati con riferimento alla "condotta di organizzatore" configurata a carico della ricorrente. Si assume che l'ordinanza non indicava elementi che giustificassero "la posizione nei termini indicati". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché generici o non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. 2. Il Tribunale ha ricostruito le vicende del clan DE AC e le cause del progressivo indebolimento del sodalizio, da ricondurre principalmente al pentimento di CO DE AC e agli arresti che avevano falcidiato le file della consorteria, e ha spato come la crisi del clan aveva consentito a RT IT, alla moglie, ai figli AL, IG e SC e ai soggetti loro legati di affrancarsi dall'associazione DE AC, cui erano rimasti per anni legati, per assumere un ruolo di rilievo nel panorama criminale operante 2 nell'area di Cutro. Alle pagg. 4 e 5 vengono riportate le dichiarazioni di TI US che davano anche conto del potere acquisito da IT RT e dai familiari e del ruolo di rilievo svolto da VE NE. A pag. 5 e 6 vengono sintetizzate le dichiarazioni rese da OE AN che aveva inserito i RT fra le associazioni che si contendevano il controllo del territorio cutrese. Vengono, quindi, indicate, riproponendone ampi stralci, le intercettazioni che rivelano gli sforzi profusi dai componenti del clan RT per consolidare il loro potere su Cutro, per contrastare le altre consorterie mafiose, in particolare quella dei Campa', e per ottenere il riconoscimento come gruppo egemone da ME GN, rappresentante della "struttura 'ndranghetistica di vertice del territorio". Tale sforzo argomentativo è del tutto ignorato, limitandosi il ricorso a richiamare una sola fonte di prova, la telefonata fatta da VE LO a un debitore nel corso della quale l'uomo, per intimidire l'interlocutore, rappresentò di fare parte del clan di CO DE AC. Il valore significativo dato all'intercettazione, tuttavia, non tiene conto dell'esigenza di spendere il nome di un boss la cui fama criminale aveva varcato i confini della regione e, soprattutto, ignora l'intercettazione n. 3150 del 5/8/2022, richiamata a pag. 6 dell'ordinanza, nel corso della quale sempre VE LO, nel ricostruire i rapporti fra i clan mafiosi operanti nel territorio, aveva sostenuto che a Cutro ormai comandavano "il cognato, il nipote e la sorella", ovverosia RT IT, RT AL e VE NE. 3. Ampio spazio è poi dedicato nell'ordinanza al prestigio criminale dell'associazione, alla capacità d'intimidazione e al clima di soggezione e omertà che sfruttava, rilevando come la mafiosità del sodalizio emergeva anche dalle modalità di consumazione dei reati scopo, la cui ricostruzione aveva trovato ostacolo nell'omertà delle vittime, che si erano determinati ad acconsentire alle pretese illecite avanzate dai membri del sodalizio per non incorrere nelle ritorsioni che sapevano sarebbero conseguite ai rifiuti senza denunciare i soprusi subiti. 4. A tale apparato argomentativo il ricorso oppone "la vicenda del capo 2)", senza però confrontarsi con l'ordinanza impugnata che aveva segnalato come la vicenda TI "costituisse un unicum", per la capacità dell'imprenditore di resistere alle intimidazioni subite, e, comunque, era pur sempre indicativa del clima di timore diffuso esistente nei confronti del clan, non avendo TI formalizzato querela per i fatti occorsi. 5. Non ammesso, ancora, risulta il secondo motivo del ricorso, sia in quanto privo di qualunque aggancio con la trama argomentativa del provvedimento, di cui si ignorano gli elementi indizianti espressivi del ruolo di organizzatrice svolto da VE NE richiamati, sia per mancanza di interesse. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del 3 tribunale del riesame per ottenere l'esclusione della qualifica di organizzatore di un'associazione di stampo mafioso ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (cfr., Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (dep. 2023 ), Renna, Rv. 284489 - 01; conf. Sez. 3 , n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 - 01). 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna della ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.
P.Q.M.
Dichiara 'inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5/3/2025