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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/09/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella AU civile iscritta al n. 2049 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: Servitù, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall' Avv. Giuseppe Parte_1
Zamboli,
-ATTORE-
CONTRO
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa Controparte_1
di costituzione, dall'Avv. Emilia Cennami;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la germana, , al fine di sentire accertare l'esistenza di una servitù di Controparte_1
passaggio per destinazione del padre di famiglia, sulla particella n.89 e 90 dell'appezzamento di terreno agricolo sito in Mondragone (CE), località “Vetterole”, in catasto al foglio 35, con condanna al ripristino dello stato dei luoghi ( e quindi a eliminare e /o e a rimuovere la rete metallica ed i paletti per una larghezza di metri 3,00 necessari per consentire al di raggiungere la Parte_1
particella 91).
In via alternativa chiedeva di ordinare alla di liberare ogni ostacolo per l'accesso Controparte_1
a piedi e con mezzi agricoli al tratturo perpendicolare alla via provinciale che dall'antico cancello in ferro, si estendeva per tutta la sua profondità in direzione sud, sul fondo della stessa resistente sino a raggiungere la particella 91.
In subordine, accertata la interclusione, chiedeva di costituirtisi una servitù di passaggio, di larghezza non inferiore a metri tre, a favore del suo fondo e a carico di quello della resistente, oltre alla condanna al risarcimento dei danni patiti e con istanza di condanna della resistente ex art. 96 c.p.c il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
In particolare, l'istante esponeva di aver ereditato dal padre deceduto il Persona_1
17.07.1985, unitamente ai germani, un appezzamento di terreno agricolo sito in Mondragone (CE),
località “Vetterole”, in catasto al foglio 35, esteso catastalmente ha 2, are 23 e ca 60 a cui accedeva per destinazione del pater familias, dalla strada Provinciale Mondragone - Stazione FS attraverso un cancello metallico, che si apriva su di un tratturo sterrato largo metri tre parallelo alla detta via provinciale.
Il suddetto appezzamento di terreno era stato solo catastalmente frazionato dai coeredi, i quali avevano provveduto ad attribuirsi in via bonaria le singole particelle catastali.
In particolare, il terreno era stato frazionato in otto quote, pari al numero dei coeredi, attribuite nel modo seguente: part. 2 a , part. 86 a Villano Vicenza, part. 87 a , Persona_2 Persona_3 part.88 a , part. 89 a , part.90 a , part.91 a Persona_4 Persona_5 Controparte_1
, part.92 a Villano Giovanni. Parte_1
Nel 1988, la cedeva il possesso della propria particella (part.89) alla sorella Persona_5
. CP_1
All'istante veniva attribuita la particella n.91 con accesso, come per gli altri coeredi, dalla via privata parallela a quella pubblica, precisamente con entrata dal cancello metallico realizzato dal padre, per poi svoltare sulla sinistra e fiancheggiare sulla destra la part.90 di . Controparte_1
Il ricorrente lamentava che a distanza di alcuni anni (da 18 anni), la impiantava Controparte_1
un uliveto sulla particella a lei assegnata numero 90 e poneva delle piante anche sul tratturo privato adibito a passaggio comune, come destinato dal pater familias, impedendo così al Parte_1
ed al Villano Giovanni di accedere alle loro rispettive particelle. (91 e 92).
Onde evitare l'espianto degli alberi di ulivo posti in essere sull'accesso comune, la Controparte_1
conveniva con i fratelli la possibilità di raggiungere le rispettive particelle mediante l'uso di un apposito tratturo largo circa mt.3, sulla sua particella n.90 in direzione perpendicolare al citato accesso comune e per l'intera profondità del fondo.
La successivamente impediva anche questo ulteriore accesso. Controparte_1
Infine, nel maggio del 2017, la recintava con paletti in legno e rete metallica, per Controparte_1
tutto il perimetro, la porzione di fondo da essa posseduta.
L'istante, stante il comportamento ostativo della sorella, pertanto, si vedeva costretto, unitamente al fratello, a creare un sostitutivo varco d'accesso al fondo, colmando con terreno di risulta un tratto del fossato che divideva la strada provinciale dalle particelle, ma veniva diffidato verbalmente da personale della Provincia , con la possibile conseguenza di pesanti sanzioni amministrative. Parte_2
All'istante, dunque, era del tutto preclusa la possibilità di accedere alla propria particella,
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
della domanda proposta per litispendenza, essendo pendente dinanzi a Codesto Tribunale, un giudizio avviato dalla (Rg 5303/2016) volto alla dichiarazione di usucapione di parte del Controparte_1
fondo in comunione ereditaria.
Nel merito, poi, l'odierna convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
proponeva altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere il rimborso della somma di € 800,00 sostenuta per la consulenza di parte, a firma del dott. agronomo Per_6
; sempre in via riconvenzionale chiedeva la condanna della controparte al risarcimento del
[...]
danno ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Il precedente istruttore, ritenendo la natura non sommaria del procedimento, disponeva il mutamento del rito sommario in rito ordinario.
Tutto ciò premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del presente procedimento per litispendenza, non sussistendo identità di petitum e AU petendi tra i due procedimenti pendenti e non ravvisandosi neanche i presupposti per la riunione tra gli stessi sulla scorta e per le ragioni di cui all'ordinanza del giorno 08/07/2020 agli atti, che viene richiamata e condivisa in questa sede.
Nel merito, la domanda proposta da non può trovare accoglimento, per le Parte_1
ragioni e per le motivazioni di seguito esposte.
Nella controversia in esame viene in rilievo l'istituto della servitù per destinazione del padre di famiglia, disciplinata dall'art.1062 c.c.
Tale ultima disposizione stabilisce che “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando
consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti
dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la
servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione
relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno
dei fondi separati”.
Affinché, dunque, possa configurarsi un acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia
è necessaria la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti: 1) l'esistenza di due fondi attualmente divisi ed un tempo posseduti dallo stesso proprietario;
2) la presenza di cose poste o lasciate dal proprietario in uno stato dal quale risulta la servitù; 3) la separazione tra i due fondi;
4)
l'assenza di una disposizione (contraria) relativa alla servitù.
È in primo luogo necessario che esistano due fondi attualmente divisi.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha luogo anche se la relazione di asservimento esista tra due porzioni dello stesso immobile - non soltanto tra due fondi - allorché queste cessino di appartenere allo stesso proprietario,
sempre che venga accertata la sussistenza di elementi che denotino l'esistenza, al momento della separazione delle porzioni del fondo, di uno stato di fatto - posto in essere dall'unico proprietario - di asservimento dell'una rispetto all'altra, e cioè l'esistenza di opere visibili e permanenti, destinate all'esercizio della servitù su una porzione del fondo ed a vantaggio dell'altra successivamente separata dalla prima (Cass. civ., Sez. II, 27/12/1988, n. 7068).
E'inoltre necessario che i fondi siano appartenuti in precedenza al medesimo proprietario.
Nondimeno, va subito chiarito che la locuzione stesso proprietario che abbia posseduto i fondi attualmente divisi, contenuta nell'art. 1062 c.c., va riferita tanto all'ipotesi di proprietario singolo quanto a quella di più proprietari in comunione fra loro, dato che sia nell'uno che nell'altro caso, si configura l'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dal rapporto di fatto di subordinazione che dà luogo, con la separazione giuridica dei fondi stessi, alla costituzione della servitù (Cass. civ.,
Sez. II, 22/06/1995, n. 7074).
Quanto al secondo requisito, la norma richiede la presenza di opere visibili e permanenti.
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (cfr. Cass. civ., Sez. II,
31/05/2010, n. 13238; Cass. civ., Sez. II, 11/07/2011, n. 15201). Riguardo al requisito numero 3, è necessario che i fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario (o medesimi proprietari).
L'ultima condizione richiesta è la mancanza di una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o di una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia) (Cass. civ.,
Sez. II, 20/06/2011, n. 13534)
Tanto precisato, nel caso concreto è incontestato che non sussistono i presupposti sopra richiamati della servitù per destinazione del padre di famiglia;
in particolare, manca il primo e fondamentale requisito ossia la presenza di due o più fondi, o di due porzioni dello stesso fondo appartenenti allo stesso proprietario.
Invero, già prima della morte del NT AU , il fondo era unico, dunque non si Persona_1
configurava alcuna situazione oggettiva di subordinazione.
Il frazionamento in otto distinte particelle è avvenuto solo successivamente all'apertura della successione ereditaria e per disposizione di soggetti diversi dall'unico originario proprietario.
A tal uopo è opportuno richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale, fra le tante sent.
Cass n. 7476/2001 secondo cui “Qualora un unico fondo pervenga in successione a due eredi, per
quote indivise, e poi da questi ultimi in sede di divisione, sia frazionato in porzioni distinte, la
situazione di assoggettamento di fatto dell'una all'altra porzione non può determinare la costituzione
di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.), con riferimento al momento
della successione, tenuto conto che la cessazione dell'appartenenza dell'immobile ad un unico
proprietario si è verificata solo posteriormente, con la divisione della comunione ereditaria” . A tale considerazione va aggiunto che nel caso in esame il fondo è rimasto unico anche inseguito al decesso del NT AU , atteso che gli eredi non hanno proceduto ad una Persona_1
divisione giuridica dello stesso, limitandosi ad un semplice frazionamento catastale e all'attribuzione bonaria delle relative particelle.
Ne consegue che il fondo è unico ed indiviso tra i coeredi, a nulla rilevando, si ripete, il semplice frazionamento catastale degli stessi, in mancanza di un atto di divisione.
Ne consegue che l'attore può esercitare il proprio diritto di passaggio sull'intero fondo, di cui è
proprietario in comune e pro indiviso insieme agli altri germani.
In base alle medesime considerazione deve rigettarsi anche la domanda alternativa avanzata dal
, volta all'accertamento della servitù di passaggio sul tratturo perpendicolare alla via Parte_1
provinciale che dall'antico cancello in ferro si estenderebbe per tutta la profondità della particella 90,
nonchè la domanda subordinata volta alla costituzione di una servitù del passaggio, di larghezza non inferiore a metri tre, a favore del fondo del , a carico di quello della Parte_1 [...]
. CP_1
In mancanza di divisione del fondo manca la necessaria presenza di un fondo dominante e di un fondo servente, presupposto essenziale di tutte le servitù.
Restano da esaminare, infine, le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta.
Orbene, per quanto concerne la condanna del al pagamento di Euro 4.400,00 oltre Parte_1
interessi a titolo di risarcimento danni ex art.96 c.p.c, questa non può trovare accoglimento, stante la lettera dell'art. 96 cpc il quale stabilisce che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il prima comma dell'articolo in esame disciplina la lite temeraria. Tale previsione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale,
derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità
extracontrattuale ex art.2043 cc. ( così Cass. n. 9080 del 15/04/2013).
La suprema Corte ha definito i requisiti della pronuncia di condanna ex art.96, 1° comma cpc ossia l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto) affermando che condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1° è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass.
Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007).
Ne consegue che è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti, come nel caso di specie, non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, sia pur desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cassazione n. 21393 del 2005).
Pertanto, la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. avanzata da
, deve essere rigettata, non essendo dimostrato e provato l'elemento soggettivo quindi Controparte_1
né il dolo né quanto meno la colpa grave del nell'aver agito in giudizio. Parte_1
Va invece accolta la domanda riconvenzionale volta alla refusione delle spese – pari a € 800,00 - per la consulenza agronoma del Dott.re , atteso che le spese sostenute per la Persona_6
consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate e che nel caso di specie ne è stato dimostrato l'esborso e le stesse non risultano eccessive o superflue (cfr. Cass. n. 26729/2024).
Parte attrice va quindi condannata al pagamento della somma di € 800,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo. Atteso il rigetto della domanda attorea ed il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale,
le spese vengono compensate tra le parti nella misura della metà, mentre la residua metà segue la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunciando sulla AU iscritta al n.2049 del 2018, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) accoglie parzialmente le domande riconvenzionali della convenuta e, per effetto, condanna al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 800,00 oltre Parte_1
interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
3) compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura della metà;
4) condanna , al pagamento, in favore di , della residua metà Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
S. Maria Capua Vetere, 11.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella AU civile iscritta al n. 2049 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: Servitù, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall' Avv. Giuseppe Parte_1
Zamboli,
-ATTORE-
CONTRO
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa Controparte_1
di costituzione, dall'Avv. Emilia Cennami;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la germana, , al fine di sentire accertare l'esistenza di una servitù di Controparte_1
passaggio per destinazione del padre di famiglia, sulla particella n.89 e 90 dell'appezzamento di terreno agricolo sito in Mondragone (CE), località “Vetterole”, in catasto al foglio 35, con condanna al ripristino dello stato dei luoghi ( e quindi a eliminare e /o e a rimuovere la rete metallica ed i paletti per una larghezza di metri 3,00 necessari per consentire al di raggiungere la Parte_1
particella 91).
In via alternativa chiedeva di ordinare alla di liberare ogni ostacolo per l'accesso Controparte_1
a piedi e con mezzi agricoli al tratturo perpendicolare alla via provinciale che dall'antico cancello in ferro, si estendeva per tutta la sua profondità in direzione sud, sul fondo della stessa resistente sino a raggiungere la particella 91.
In subordine, accertata la interclusione, chiedeva di costituirtisi una servitù di passaggio, di larghezza non inferiore a metri tre, a favore del suo fondo e a carico di quello della resistente, oltre alla condanna al risarcimento dei danni patiti e con istanza di condanna della resistente ex art. 96 c.p.c il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
In particolare, l'istante esponeva di aver ereditato dal padre deceduto il Persona_1
17.07.1985, unitamente ai germani, un appezzamento di terreno agricolo sito in Mondragone (CE),
località “Vetterole”, in catasto al foglio 35, esteso catastalmente ha 2, are 23 e ca 60 a cui accedeva per destinazione del pater familias, dalla strada Provinciale Mondragone - Stazione FS attraverso un cancello metallico, che si apriva su di un tratturo sterrato largo metri tre parallelo alla detta via provinciale.
Il suddetto appezzamento di terreno era stato solo catastalmente frazionato dai coeredi, i quali avevano provveduto ad attribuirsi in via bonaria le singole particelle catastali.
In particolare, il terreno era stato frazionato in otto quote, pari al numero dei coeredi, attribuite nel modo seguente: part. 2 a , part. 86 a Villano Vicenza, part. 87 a , Persona_2 Persona_3 part.88 a , part. 89 a , part.90 a , part.91 a Persona_4 Persona_5 Controparte_1
, part.92 a Villano Giovanni. Parte_1
Nel 1988, la cedeva il possesso della propria particella (part.89) alla sorella Persona_5
. CP_1
All'istante veniva attribuita la particella n.91 con accesso, come per gli altri coeredi, dalla via privata parallela a quella pubblica, precisamente con entrata dal cancello metallico realizzato dal padre, per poi svoltare sulla sinistra e fiancheggiare sulla destra la part.90 di . Controparte_1
Il ricorrente lamentava che a distanza di alcuni anni (da 18 anni), la impiantava Controparte_1
un uliveto sulla particella a lei assegnata numero 90 e poneva delle piante anche sul tratturo privato adibito a passaggio comune, come destinato dal pater familias, impedendo così al Parte_1
ed al Villano Giovanni di accedere alle loro rispettive particelle. (91 e 92).
Onde evitare l'espianto degli alberi di ulivo posti in essere sull'accesso comune, la Controparte_1
conveniva con i fratelli la possibilità di raggiungere le rispettive particelle mediante l'uso di un apposito tratturo largo circa mt.3, sulla sua particella n.90 in direzione perpendicolare al citato accesso comune e per l'intera profondità del fondo.
La successivamente impediva anche questo ulteriore accesso. Controparte_1
Infine, nel maggio del 2017, la recintava con paletti in legno e rete metallica, per Controparte_1
tutto il perimetro, la porzione di fondo da essa posseduta.
L'istante, stante il comportamento ostativo della sorella, pertanto, si vedeva costretto, unitamente al fratello, a creare un sostitutivo varco d'accesso al fondo, colmando con terreno di risulta un tratto del fossato che divideva la strada provinciale dalle particelle, ma veniva diffidato verbalmente da personale della Provincia , con la possibile conseguenza di pesanti sanzioni amministrative. Parte_2
All'istante, dunque, era del tutto preclusa la possibilità di accedere alla propria particella,
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
della domanda proposta per litispendenza, essendo pendente dinanzi a Codesto Tribunale, un giudizio avviato dalla (Rg 5303/2016) volto alla dichiarazione di usucapione di parte del Controparte_1
fondo in comunione ereditaria.
Nel merito, poi, l'odierna convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
proponeva altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere il rimborso della somma di € 800,00 sostenuta per la consulenza di parte, a firma del dott. agronomo Per_6
; sempre in via riconvenzionale chiedeva la condanna della controparte al risarcimento del
[...]
danno ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Il precedente istruttore, ritenendo la natura non sommaria del procedimento, disponeva il mutamento del rito sommario in rito ordinario.
Tutto ciò premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del presente procedimento per litispendenza, non sussistendo identità di petitum e AU petendi tra i due procedimenti pendenti e non ravvisandosi neanche i presupposti per la riunione tra gli stessi sulla scorta e per le ragioni di cui all'ordinanza del giorno 08/07/2020 agli atti, che viene richiamata e condivisa in questa sede.
Nel merito, la domanda proposta da non può trovare accoglimento, per le Parte_1
ragioni e per le motivazioni di seguito esposte.
Nella controversia in esame viene in rilievo l'istituto della servitù per destinazione del padre di famiglia, disciplinata dall'art.1062 c.c.
Tale ultima disposizione stabilisce che “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando
consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti
dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la
servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione
relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno
dei fondi separati”.
Affinché, dunque, possa configurarsi un acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia
è necessaria la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti: 1) l'esistenza di due fondi attualmente divisi ed un tempo posseduti dallo stesso proprietario;
2) la presenza di cose poste o lasciate dal proprietario in uno stato dal quale risulta la servitù; 3) la separazione tra i due fondi;
4)
l'assenza di una disposizione (contraria) relativa alla servitù.
È in primo luogo necessario che esistano due fondi attualmente divisi.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha luogo anche se la relazione di asservimento esista tra due porzioni dello stesso immobile - non soltanto tra due fondi - allorché queste cessino di appartenere allo stesso proprietario,
sempre che venga accertata la sussistenza di elementi che denotino l'esistenza, al momento della separazione delle porzioni del fondo, di uno stato di fatto - posto in essere dall'unico proprietario - di asservimento dell'una rispetto all'altra, e cioè l'esistenza di opere visibili e permanenti, destinate all'esercizio della servitù su una porzione del fondo ed a vantaggio dell'altra successivamente separata dalla prima (Cass. civ., Sez. II, 27/12/1988, n. 7068).
E'inoltre necessario che i fondi siano appartenuti in precedenza al medesimo proprietario.
Nondimeno, va subito chiarito che la locuzione stesso proprietario che abbia posseduto i fondi attualmente divisi, contenuta nell'art. 1062 c.c., va riferita tanto all'ipotesi di proprietario singolo quanto a quella di più proprietari in comunione fra loro, dato che sia nell'uno che nell'altro caso, si configura l'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dal rapporto di fatto di subordinazione che dà luogo, con la separazione giuridica dei fondi stessi, alla costituzione della servitù (Cass. civ.,
Sez. II, 22/06/1995, n. 7074).
Quanto al secondo requisito, la norma richiede la presenza di opere visibili e permanenti.
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (cfr. Cass. civ., Sez. II,
31/05/2010, n. 13238; Cass. civ., Sez. II, 11/07/2011, n. 15201). Riguardo al requisito numero 3, è necessario che i fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario (o medesimi proprietari).
L'ultima condizione richiesta è la mancanza di una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o di una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia) (Cass. civ.,
Sez. II, 20/06/2011, n. 13534)
Tanto precisato, nel caso concreto è incontestato che non sussistono i presupposti sopra richiamati della servitù per destinazione del padre di famiglia;
in particolare, manca il primo e fondamentale requisito ossia la presenza di due o più fondi, o di due porzioni dello stesso fondo appartenenti allo stesso proprietario.
Invero, già prima della morte del NT AU , il fondo era unico, dunque non si Persona_1
configurava alcuna situazione oggettiva di subordinazione.
Il frazionamento in otto distinte particelle è avvenuto solo successivamente all'apertura della successione ereditaria e per disposizione di soggetti diversi dall'unico originario proprietario.
A tal uopo è opportuno richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale, fra le tante sent.
Cass n. 7476/2001 secondo cui “Qualora un unico fondo pervenga in successione a due eredi, per
quote indivise, e poi da questi ultimi in sede di divisione, sia frazionato in porzioni distinte, la
situazione di assoggettamento di fatto dell'una all'altra porzione non può determinare la costituzione
di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.), con riferimento al momento
della successione, tenuto conto che la cessazione dell'appartenenza dell'immobile ad un unico
proprietario si è verificata solo posteriormente, con la divisione della comunione ereditaria” . A tale considerazione va aggiunto che nel caso in esame il fondo è rimasto unico anche inseguito al decesso del NT AU , atteso che gli eredi non hanno proceduto ad una Persona_1
divisione giuridica dello stesso, limitandosi ad un semplice frazionamento catastale e all'attribuzione bonaria delle relative particelle.
Ne consegue che il fondo è unico ed indiviso tra i coeredi, a nulla rilevando, si ripete, il semplice frazionamento catastale degli stessi, in mancanza di un atto di divisione.
Ne consegue che l'attore può esercitare il proprio diritto di passaggio sull'intero fondo, di cui è
proprietario in comune e pro indiviso insieme agli altri germani.
In base alle medesime considerazione deve rigettarsi anche la domanda alternativa avanzata dal
, volta all'accertamento della servitù di passaggio sul tratturo perpendicolare alla via Parte_1
provinciale che dall'antico cancello in ferro si estenderebbe per tutta la profondità della particella 90,
nonchè la domanda subordinata volta alla costituzione di una servitù del passaggio, di larghezza non inferiore a metri tre, a favore del fondo del , a carico di quello della Parte_1 [...]
. CP_1
In mancanza di divisione del fondo manca la necessaria presenza di un fondo dominante e di un fondo servente, presupposto essenziale di tutte le servitù.
Restano da esaminare, infine, le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta.
Orbene, per quanto concerne la condanna del al pagamento di Euro 4.400,00 oltre Parte_1
interessi a titolo di risarcimento danni ex art.96 c.p.c, questa non può trovare accoglimento, stante la lettera dell'art. 96 cpc il quale stabilisce che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il prima comma dell'articolo in esame disciplina la lite temeraria. Tale previsione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale,
derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità
extracontrattuale ex art.2043 cc. ( così Cass. n. 9080 del 15/04/2013).
La suprema Corte ha definito i requisiti della pronuncia di condanna ex art.96, 1° comma cpc ossia l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto) affermando che condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1° è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass.
Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007).
Ne consegue che è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti, come nel caso di specie, non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, sia pur desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cassazione n. 21393 del 2005).
Pertanto, la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. avanzata da
, deve essere rigettata, non essendo dimostrato e provato l'elemento soggettivo quindi Controparte_1
né il dolo né quanto meno la colpa grave del nell'aver agito in giudizio. Parte_1
Va invece accolta la domanda riconvenzionale volta alla refusione delle spese – pari a € 800,00 - per la consulenza agronoma del Dott.re , atteso che le spese sostenute per la Persona_6
consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate e che nel caso di specie ne è stato dimostrato l'esborso e le stesse non risultano eccessive o superflue (cfr. Cass. n. 26729/2024).
Parte attrice va quindi condannata al pagamento della somma di € 800,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo. Atteso il rigetto della domanda attorea ed il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale,
le spese vengono compensate tra le parti nella misura della metà, mentre la residua metà segue la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunciando sulla AU iscritta al n.2049 del 2018, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) accoglie parzialmente le domande riconvenzionali della convenuta e, per effetto, condanna al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 800,00 oltre Parte_1
interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
3) compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura della metà;
4) condanna , al pagamento, in favore di , della residua metà Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
S. Maria Capua Vetere, 11.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola