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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.4879/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3446/2022, resa in data 27/09/2022, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi, dall'avv.
Gabriele Mundo, (C.F ), con studio in Napoli alla via Pietro Castellino C.F._3
n.88, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
( ), nato a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_4
, ( , nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_5
l'1.2.1986 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv.Luigi Marrone, ( ), con studio alla CodiceFiscale_6
via Madonna del Pantano n.72/A, in Giugliano in Campania, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
e , con atto di appello notificato in data 12.02.2020, Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza n.853/2022, con la quale il Tribunale di Napoli
Nord così statuiva: “Dichiara la avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare stipulato in data 18.11.2018 da e in qualità di CP_1 Controparte_2
promissari acquirenti e e in qualità di promittenti Controparte_3 Parte_2
venditori; condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro
20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì e , alla rifusione, in favore della parte Parte_1 Parte_2
attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 288,00 per esborsi ed euro 3.235,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.”
Si costituivano e che contestavano l'appello e CP_1 Controparte_2
chiedevano la conferma della impugnata sentenza con vittoria delle spese del grado.
Nel termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
17.02.2025, assegnato con decreto del 13.12.2024 nessuna delle parti depositava note scritte e la causa era rinviata ai sensi dell'art.309 c.p.c. all'udienza del 27.03.2025 da celebrarsi in presenza.
Nessuna delle parti è comparsa.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n.112/2008, convertito in L.n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art.309 c.p.c., trova applicazione anche «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza».
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art.359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. in tal senso, Cass. n. 858/00). Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con
D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento con cui sostituisce l'udienza da comunicare alle parti, assegnando alle stesse un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note scritte.
La norma prevede inoltre che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nessuna delle parti costituite ha presentato le note scritte nel termine loro assegnato in sostituzione della udienza del 17.02.2025; inoltre, nessuna delle parti è comparsa all' udienza del 27.03.2025 celebrata in presenza.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2020, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto notificato in data 12.02.2020, nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , avverso la sentenza n.3446/2022 del Tribunale CP_1 Controparte_2
di Napoli Nord, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 28.3.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.4879/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3446/2022, resa in data 27/09/2022, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi, dall'avv.
Gabriele Mundo, (C.F ), con studio in Napoli alla via Pietro Castellino C.F._3
n.88, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
( ), nato a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_4
, ( , nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_5
l'1.2.1986 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv.Luigi Marrone, ( ), con studio alla CodiceFiscale_6
via Madonna del Pantano n.72/A, in Giugliano in Campania, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
e , con atto di appello notificato in data 12.02.2020, Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza n.853/2022, con la quale il Tribunale di Napoli
Nord così statuiva: “Dichiara la avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare stipulato in data 18.11.2018 da e in qualità di CP_1 Controparte_2
promissari acquirenti e e in qualità di promittenti Controparte_3 Parte_2
venditori; condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro
20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì e , alla rifusione, in favore della parte Parte_1 Parte_2
attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 288,00 per esborsi ed euro 3.235,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.”
Si costituivano e che contestavano l'appello e CP_1 Controparte_2
chiedevano la conferma della impugnata sentenza con vittoria delle spese del grado.
Nel termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
17.02.2025, assegnato con decreto del 13.12.2024 nessuna delle parti depositava note scritte e la causa era rinviata ai sensi dell'art.309 c.p.c. all'udienza del 27.03.2025 da celebrarsi in presenza.
Nessuna delle parti è comparsa.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n.112/2008, convertito in L.n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art.309 c.p.c., trova applicazione anche «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza».
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art.359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. in tal senso, Cass. n. 858/00). Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con
D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento con cui sostituisce l'udienza da comunicare alle parti, assegnando alle stesse un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note scritte.
La norma prevede inoltre che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nessuna delle parti costituite ha presentato le note scritte nel termine loro assegnato in sostituzione della udienza del 17.02.2025; inoltre, nessuna delle parti è comparsa all' udienza del 27.03.2025 celebrata in presenza.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2020, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto notificato in data 12.02.2020, nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , avverso la sentenza n.3446/2022 del Tribunale CP_1 Controparte_2
di Napoli Nord, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 28.3.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio