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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di conSIlio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli ConSIliere rel. dott. Virginia Zuppetta ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 507/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 22/05/2024, promossa da:
(C.F.: , in qualità di Parte_1 C.F._1
unica erede del marito , Persona_1
rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Bonsegna e dall'avv.
Giuseppe Minafra e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Nardò (LE), Via L. Da Vinci n. 54;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall' avv. Anna Maria Borgia e dall'avv. Grazia Chiarelli e presso il cui studio in Casarano (LE), Via Trieste n. 8, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“La SI.ra ha esposto di aver lavorato come segretaria CP_1
presso il cui titolare era il convenuto. Controparte_2
L'attrice ha dedotto che, a partire dalla propria separazione dal coniuge nel novembre 2007, il SI. ha manifestato delle Per_1
attenzioni nei suoi confronti, dapprima presentandosi con fare paterno e poi rivolgendole delle avance di tipo sessuale, divenendo progressivamente più insistente, finché nel settembre del 2009 il convenuto non l'ha bloccata nel bagno dell'azienda, minacciandola a seguito della richiesta della ragazza di essere Con lasciata in pace. La SI.ra ha quindi esposto di non aver potuto ulteriormente tollerare la situazione, di aver presentato due certificati di malattia e di aver poi rassegnato le dimissioni per giusta causa, in conseguenza dell'intollerabilità del comportamento assunto dal datore di lavoro. L'attrice ha quindi dedotto che, a seguito di denuncia-querela da sé presentata, il SI.
è stato condannato per il reato di cui all'art. 612 bis e 61 Per_1
Con co. 11 c.p., con sentenza ormai divenuta definitiva. La SI.ra ha precisato di essersi costituita parte civile e di aver rassegnato le conclusioni della parte civile nel processo penale, ottenendo sentenza di condanna generica, con remissione al giudice civile per la determinazione del quantum. Premesso quanto sopra,
l'attrice ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale patito, liquidato in € 250.000,00. Il SI. si è costituito con propria Persona_1 comparsa, deducendo che il danno rivendicato dall'attrice non è
2 addebitabile al proprio comportamento, in quanto la stessa si trovava già in condizioni di stress emotivo a causa della separazione dal proprio coniuge. La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.”
Con sentenza n. 821/2021, pubblicata il 23.3.2021, il Tribunale di
Lecce, accoglieva la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, condannava al pagamento in Persona_1 favore di della somma di € 100.000,00, a titolo di CP_1 risarcimento del danno ed alla somma di € 6.715,00, oltre accessori, per spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
, chiedendone l'integrale riforma. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1
Intervenuto il decesso del SI. , avvenuto il 27.9.2021, e Per_1 chiesta l'interruzione del giudizio dichiarata all'udienza del
23.9.2021, con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 20.12.2021 si costituiva la SI.ra , in qualità di unica erede del Parte_1
marito SI. la quale insisteva per Persona_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e, quindi, per la riforma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 4.11.2022, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con un unico motivo d'appello, rubricato “ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE FONTI DI PROVA. MANCATA
AMMISSIONE DELLE RICHIESTE DI PROVA. VIOLAZIONE
DELL'ART. 132 C.P.C.”, l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della mancata ammissione delle prove richieste (C.T.U.
Cont medico- legale sullo stato psico-fisico della e dell'omessa
3 valutazione di elementi fattuali concorrenti a causare lo stato di ansia e stress lamentato dall'odierna appellata (la concomitante separazione con il marito), con conseguente illegittima preclusione del diritto del di provare fatti rilevanti, i quali, se non ritenuti idonei a Per_1 dimostrare l'insussistenza del nesso causale tra le condotte Cont contestategli ed i danni subiti dalla avrebbero quantomeno permesso di incidere sulla quantificazione del danno.
Il motivo è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002), si rileva, innanzitutto, che nella fattispecie, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'attrice non ha affatto lamentato patologie causate dalla condotta delittuosa del
, limitandosi a richiedere il risarcimento del danno non Per_1
patrimoniale di carattere morale ed esistenziale.
Sicché correttamente il Tribunale non ha ammesso la CTU medico- Cont legale, richiesta dal convenuto, sullo stato psico-fisico della
D'altra parte, il danno subito da quest'ultima è comprovato dalle stesse risultanze del processo penale, analiticamente esaminate dal primo giudice, che hanno evidenziato la sofferenza della appellata e la modifica delle sue condizioni di vita per effetto del comportamento dell'appellante, protrattosi per circa due anni.
Ebbene, per la valutazione dell'entità di tale danno, certamente deve tenersi conto della gravità dei fatti per cui è causa;
delle condizioni soggettive della persona offesa (dipendente a tempo indeterminato della Ditta SALENTO ASFALTI s.r.l., di cui il SI. era Per_1
l'Amministratore Unico, legalmente separata dal marito e senza alcun assegno di mantenimento da parte dello stesso, giacché economicamente indipendente prima di essere costretta alle dimissioni); della grave entità della sofferenza patita (considerato che Cont la SI.ra è stata costretta, come accertato in sede penale, ad un perdurante e grave stato di ansia e paura, ingenerato dalle reiterate
4 condotte moleste poste in essere nei suoi confronti dal datore di lavoro, con lesione della sua libertà morale e personale e con causazione, in lei, di uno stato di soggezione e disagio emotivo); della differenza di età tra i soggetti (circa cinquant'anni); della perdita del lavoro a tempo indeterminato ( unica fonte di reddito non rinunciabile, ma cui, Cont tuttavia, la ha dovuto rinunciare); dell'aggressione nel bagno dell'azienda; della durata degli episodi (novembre 2007-settembe
2009); della natura dolosa del reato. Cont Pertanto, appare equa la liquidazione in favore della SI. a titolo di risarcimento dei danni traenti genesi dalla fattispecie di reato di cui agli art. 612 bis e 61 n. 11 c.p., dell'importo complessivo di €
100.000,00, inclusi interessi e rivalutazione monetaria maturati fino ad oggi.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti
Anna Maria Borgia e Grazia Chiarelli;
3) dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 8.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di conSIlio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli ConSIliere rel. dott. Virginia Zuppetta ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 507/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 22/05/2024, promossa da:
(C.F.: , in qualità di Parte_1 C.F._1
unica erede del marito , Persona_1
rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Bonsegna e dall'avv.
Giuseppe Minafra e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Nardò (LE), Via L. Da Vinci n. 54;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall' avv. Anna Maria Borgia e dall'avv. Grazia Chiarelli e presso il cui studio in Casarano (LE), Via Trieste n. 8, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“La SI.ra ha esposto di aver lavorato come segretaria CP_1
presso il cui titolare era il convenuto. Controparte_2
L'attrice ha dedotto che, a partire dalla propria separazione dal coniuge nel novembre 2007, il SI. ha manifestato delle Per_1
attenzioni nei suoi confronti, dapprima presentandosi con fare paterno e poi rivolgendole delle avance di tipo sessuale, divenendo progressivamente più insistente, finché nel settembre del 2009 il convenuto non l'ha bloccata nel bagno dell'azienda, minacciandola a seguito della richiesta della ragazza di essere Con lasciata in pace. La SI.ra ha quindi esposto di non aver potuto ulteriormente tollerare la situazione, di aver presentato due certificati di malattia e di aver poi rassegnato le dimissioni per giusta causa, in conseguenza dell'intollerabilità del comportamento assunto dal datore di lavoro. L'attrice ha quindi dedotto che, a seguito di denuncia-querela da sé presentata, il SI.
è stato condannato per il reato di cui all'art. 612 bis e 61 Per_1
Con co. 11 c.p., con sentenza ormai divenuta definitiva. La SI.ra ha precisato di essersi costituita parte civile e di aver rassegnato le conclusioni della parte civile nel processo penale, ottenendo sentenza di condanna generica, con remissione al giudice civile per la determinazione del quantum. Premesso quanto sopra,
l'attrice ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale patito, liquidato in € 250.000,00. Il SI. si è costituito con propria Persona_1 comparsa, deducendo che il danno rivendicato dall'attrice non è
2 addebitabile al proprio comportamento, in quanto la stessa si trovava già in condizioni di stress emotivo a causa della separazione dal proprio coniuge. La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.”
Con sentenza n. 821/2021, pubblicata il 23.3.2021, il Tribunale di
Lecce, accoglieva la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, condannava al pagamento in Persona_1 favore di della somma di € 100.000,00, a titolo di CP_1 risarcimento del danno ed alla somma di € 6.715,00, oltre accessori, per spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
, chiedendone l'integrale riforma. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1
Intervenuto il decesso del SI. , avvenuto il 27.9.2021, e Per_1 chiesta l'interruzione del giudizio dichiarata all'udienza del
23.9.2021, con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 20.12.2021 si costituiva la SI.ra , in qualità di unica erede del Parte_1
marito SI. la quale insisteva per Persona_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e, quindi, per la riforma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 4.11.2022, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con un unico motivo d'appello, rubricato “ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE FONTI DI PROVA. MANCATA
AMMISSIONE DELLE RICHIESTE DI PROVA. VIOLAZIONE
DELL'ART. 132 C.P.C.”, l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della mancata ammissione delle prove richieste (C.T.U.
Cont medico- legale sullo stato psico-fisico della e dell'omessa
3 valutazione di elementi fattuali concorrenti a causare lo stato di ansia e stress lamentato dall'odierna appellata (la concomitante separazione con il marito), con conseguente illegittima preclusione del diritto del di provare fatti rilevanti, i quali, se non ritenuti idonei a Per_1 dimostrare l'insussistenza del nesso causale tra le condotte Cont contestategli ed i danni subiti dalla avrebbero quantomeno permesso di incidere sulla quantificazione del danno.
Il motivo è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002), si rileva, innanzitutto, che nella fattispecie, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'attrice non ha affatto lamentato patologie causate dalla condotta delittuosa del
, limitandosi a richiedere il risarcimento del danno non Per_1
patrimoniale di carattere morale ed esistenziale.
Sicché correttamente il Tribunale non ha ammesso la CTU medico- Cont legale, richiesta dal convenuto, sullo stato psico-fisico della
D'altra parte, il danno subito da quest'ultima è comprovato dalle stesse risultanze del processo penale, analiticamente esaminate dal primo giudice, che hanno evidenziato la sofferenza della appellata e la modifica delle sue condizioni di vita per effetto del comportamento dell'appellante, protrattosi per circa due anni.
Ebbene, per la valutazione dell'entità di tale danno, certamente deve tenersi conto della gravità dei fatti per cui è causa;
delle condizioni soggettive della persona offesa (dipendente a tempo indeterminato della Ditta SALENTO ASFALTI s.r.l., di cui il SI. era Per_1
l'Amministratore Unico, legalmente separata dal marito e senza alcun assegno di mantenimento da parte dello stesso, giacché economicamente indipendente prima di essere costretta alle dimissioni); della grave entità della sofferenza patita (considerato che Cont la SI.ra è stata costretta, come accertato in sede penale, ad un perdurante e grave stato di ansia e paura, ingenerato dalle reiterate
4 condotte moleste poste in essere nei suoi confronti dal datore di lavoro, con lesione della sua libertà morale e personale e con causazione, in lei, di uno stato di soggezione e disagio emotivo); della differenza di età tra i soggetti (circa cinquant'anni); della perdita del lavoro a tempo indeterminato ( unica fonte di reddito non rinunciabile, ma cui, Cont tuttavia, la ha dovuto rinunciare); dell'aggressione nel bagno dell'azienda; della durata degli episodi (novembre 2007-settembe
2009); della natura dolosa del reato. Cont Pertanto, appare equa la liquidazione in favore della SI. a titolo di risarcimento dei danni traenti genesi dalla fattispecie di reato di cui agli art. 612 bis e 61 n. 11 c.p., dell'importo complessivo di €
100.000,00, inclusi interessi e rivalutazione monetaria maturati fino ad oggi.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti
Anna Maria Borgia e Grazia Chiarelli;
3) dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 8.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
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