Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4726/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo Parte_1
Visone e Tullio Gesuè Rizzi Ulmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in San
Giuseppe Vesuviano (Na), via Scopari, Trav. Cicerone, n. 8;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 di procura in atti, dall'avv. Rosa Maria Siciliano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Castellammare Di Stabia, Piazza Principe Umberto n. 3;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1 in via principale: a. Per le causali di cui al presente atto condannare l'intimata al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo dal 2 Controparte_2 giugno 2015 al 1 aprile 2016, ovvero per quel differente periodo – anche maggiore- che dovesse emergere, dell'indennità sostituzione ex art. 18 CCNL di settore quadriennio 1998-2001 nonché art. 22 CCNL di settore 2016-2018 per un importo complessivo di Euro 6000, ovvero quel diverso importo, anche maggiore, che dovesse risultare, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
b. Per il successivo periodo dal 2 aprile 2016 al 31 marzo 2019, ovvero per quel differente Cont periodo, maggiore o minore che dovesse emergere, condannare l'intimata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di Euro 80.487,11, ovvero quel differente importo anche maggiore che dovesse emergere, di cui Euro 54.000 a titolo di retribuzione di posizione fissa spettante al direttore di struttura complessa ed Euro 26.487,11 a titolo di indennità per incarico di direttore di struttura complessa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. c. In ogni caso Cont condannare l' intimata per i suindicati periodi e per le causali di cui al presente atto, al versamento in favore del ricorrente degli importi che dovessero emergere, anche a seguito di CTU, a titolo di differenze retributive maturate in ragione dell'espletamento di fatto di incarico di direttore di struttura complessa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. In subordine. d. Per le causali di cui al presente atto condannare l'intimata a corrispondere al ricorrente, Controparte_1 per il periodo dal 2 giugno 2015 al 31 marzo 2019 – ovvero per quel differente periodo anche maggiore che dovesse emergere- l'indennità di sostituzione ex art. 18 del C.C.N.L. per il quadriennio
1998 – 2001 ed ex art. 22 del C.C.N.L. dell'Area Sanità triennio 2016-2018 per un totale dell'importo di Euro 27.600,00, ovvero quel differente importo, anche maggiore che dovesse risultare, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Sulle spese. e. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari.
PER L'A.S.L.: 1. Dichiarare la prescrizione del credito;
2. Rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa.
3. Per l'effetto, condannare parte ricorrente a l paga mento di spese diritti ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.09.2022, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di essere dipendente, sin dal 01.04.1991, dell' con la qualifica di dirigente Controparte_1 sanitario di I livello;
- di essere stato addetto sino al 31.03.2019, al reparto Urologia degli dell'Area Parte_2
Nolana, e dal 01.04.2019 presso il Presidio Ospedaliero di Pollena Trocchia;
- che, con delibera prot. n. 1573 del 02.04.2015 il direttore sanitario lo Parte_3 aveva nominato temporaneamente direttore della Struttura Complessa di Urologia in sostituzione del dott. deceduto;
Persona_1
- di aver, pertanto, svolto dal 02.04.2015 (oltre le proprie mansioni) le funzioni di direzione ed organizzazione della Struttura Complessa Urologia degli OO.RR dell'Area Nolana ininterrottamente sino al 31.03.2019, allorquando, su domanda, era stato trasferito presso il P.O. di Pollena Trocchia;
- di aver, pertanto, diretto il personale medico e paramedico facente capo alla Struttura
Complessa Urologia, impartendo direttive agli altri dirigenti medici ed infermieri per la cura dei degenti, stabilendone l'eventuale ricovero per la sottoposizione ad intervento chirurgico ovvero il percorso terapeutico necessario;
di aver organizzato la turnazione dei suoi sottoposti, partecipato a riunioni con la Direzione Sanitaria e con la Direzione Generale del nosocomio di Nola insieme a tutti gli altri primari dell'Ospedale; di aver diretto, durante gli interventi chirurgici, l'equipe operatoria, guidandola nella fase operatoria e scegliendo le opzioni chirurgiche più idonee attraverso linee guida;
di aver predisposto i piani terapeutici per i degenti, dettando poi direttive di prosieguo ai medici sottoposti, e all'esito le eventuali dimissioni;
di aver predisposto il piano ferie per tutto il personale medico e paramedico in base alle esigenze del reparto;
di essere stato reperibile 24 ore su 24 per le urgenze del reparto;
- che, nonostante l'orario da osservare era stato dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:30, era stato costretto a trattenersi quasi sempre oltre tale orario proprio per poter coordinare al meglio la struttura complessa in parola.
Sosteneva che, per le funzioni adempiute come direttore di fatto di struttura complessa, aveva diritto al pagamento dell'indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL per i primi Parte_4 dieci mesi successivi al sessantesimo giorno dal conferimento di incarico, e, per il periodo successivo
(ovvero decorsi i dodici mesi previsti dall'art. 18), della retribuzione di posizione fissa spettante al direttore di struttura complessa, nonché dell'indennità per incarico di direttore di struttura complessa, per complessivi € 86.487,11, oltre interessi e rivalutazione.
Deduceva, in subordine, di aver diritto al pagamento della sola indennità di sostituzione ex art. 18 per l'intero periodo in cui aveva diretto la Struttura Complessa Urologia degli OO.RR dell'
[...]
quantificata in complessivi € 27.600,00, oltre interessi e rivalutazione. Pt_3
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, l' per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Controparte_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta Controparte_2 eccependo, preliminarmente, la parziale prescrizione dei crediti rivendicati;
nel merito, contestava, in fatto e diritto, la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Espletata la prova testimoniale ed acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento di diverse indennità per lo svolgimento di mansioni connesse all'espletamento da parte del ricorrente, dal 2 aprile 2015 al 31 marzo 2019, dell'incarico di dirigente responsabile di struttura complessa, in specie Struttura
Complessa di Urologia presso gli OO.RR. dell'Area Nolana;
segnatamente, la parte rivendica, in via principale, per il periodo dal 2 giugno 2015 al 1° aprile 2016 il pagamento dell'indennità di sostituzione ex art. 18 cit. e per il periodo successivo, cioè dal 2 aprile 2016 al 31 marzo 2019, la retribuzione di posizione (parte fissa) spettante al direttore di struttura complessa ex art. 91 CCNL di settore;
infine, per il periodo dal 2 giugno 2015 al 31 marzo 2019, altresì, l'indennità per incarico di direttore di struttura complessa ex art. 90 CCNL cit..
In via subordinata, ove non si ritenga di riconoscere il trattamento economico di posizione e l'indennità connesse alle funzioni effettivamente svolte (artt. 90 e 91 CCNL cit.), la parte ricorrente domanda il riconoscimento, per l'intero periodo (eccetto i primi due mesi), dell'indennità di sostituzione di cui all'art. 18 CCNL Dirigenza Medica.
2.1. Così definito il thema decidendum, è prioritario richiamare il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sui diritti economici spettanti al dirigente medico che svolge di fatto funzioni direttive di struttura semplice o complessa.
Costituisce ius receptum “… l'indirizzo espresso da questa Corte nelle decisioni nn. 3483/2019,
30912/2018, 28243/2018, 27121/2017, 584/2016, 15577/2015, nelle quali, superando l'orientamento palesato, con pronuncia rimasta isolata, da Cass. n. 13809/2015, è stato affermato che "la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.";
4. nelle plurime decisioni innanzi richiamate è stato osservato che l'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale ed è stato, in particolare, precisato che:
4.1. l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., sancita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, era già stata affermata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13 e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato;
4.2. per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II;
4.3. quanto alla dirigenza sanitaria, inserita "in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello" (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 c.c., è ribadita dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, inserito dal D.Lgs. n. 229 del 1999, nonchè dall'art. 28, comma 7, del c.c.n.l.
8.6.2000 per il quadriennio
1997/2001, secondo cui "nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103 c.c., comma 1";
4.4. il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa";
4.5. la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 6, del c.c.n.l.
8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del
D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che "le sostituzioni....non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria";
è stata così prevista una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta;
inoltre, al comma 4, di detta disposizione contrattuale è stato precisato che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;
4.6. come è stato osservato nelle decisioni richiamate nel punto sub 3 che precede, è significativo il fatto che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori;
4.7. deve, quindi, ribadirsi che il termine di cui al comma 4, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata;
…” (così Cass. civ., sez. lav., 07/11/2019,
n. 28755; ma anche, più recentemente tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 11/03/2020, n. 6946; Cass. civ., sez. lav., 09/02/2022, n. 4153; Cass. civ., sez. lav., 06/02/2024 n. 3368).
3. Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche, la preposizione di fatto alla direzione di struttura (semplice o) complessa non può dar luogo all'insorgenza del diritto del dirigente al trattamento economico previsto per il sostituito (ovvero per il dirigente preposto secondo le procedure previste dalla contrattazione collettiva), potendo eventualmente trovare spazio solo la pretesa all'indennità di cui all'art. 18 cit.. Pertanto, non può trovare accoglimento la domanda attorea tesa al conseguimento al pagamento della retribuzione di posizione (parte fissa) spettante al diretto di struttura complessa, né l'indennità di direzione di struttura complessa.
Del resto, la parte ricorrente è ben consapevole degli approdi - ormai granitici - della Suprema
Corte sulla questione che occupa, tanto che, in via subordinata, ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di sostituzione – per quanto detto astrattamente spettante – per lo svolgimento di fatto di incarico di responsabile di struttura (semplice o) complessa.
4. Venendo alla predetta domanda subordinata, si osserva che l'esame della documentazione attorea e delle emergenze istruttorie conferma essenzialmente la ricostruzione del quadro fattuale offerto dal ricorrente.
In primo luogo, non vi è contestazione circa la natura di struttura complessa della Struttura
Urologia.
Risulta, altresì, provato per tabulas nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi – a fronte della Cont generica contestazione dell' – che il dott. abbia ricoperto il ruolo di dirigente Pt_1 responsabile della Struttura Complessa Urologia del P.O. di Nola.
Invero, nella produzione documentale di parte attrice (all. n. 1) si rinviene la delibera prot. n.
1573 del 02.04.2015 a firma del direttore sanitario degli OO.RR. con la quale era Parte_3 stato nominato temporaneamente direttore della Struttura Complessa di Urologia in sostituzione del dott. in quanto deceduto. Persona_1
La parte istante deduce che, sulla scorta di tale provvedimento, ha svolto de facto, in via continuativa, l'incarico di direzione di struttura complessa sino al 31.03.2019.
4.1. La dimostrazione di tale ultimo assunto si rinviene proprio nelle risultanze dell'istruttoria orale.
Si riportano a tal fine le dichiarazioni dei testimoni escussi.
Il teste ha dichiarato: “ADR: (…) conosco il dott. in quanto siamo Testimone_1 Pt_1 colleghi;
ADR: ho lavorato presso l' dal 2002 fino al 2023 quando sono andato in Controparte_4 pensione, con qualifica di dirigente medico, addetto al reparto di Urologia;
ADR: anche il dott.
lavorava nel reparto di Urologia;
ADR: il dott. , dirigente medico, alla morte del Pt_1 Pt_1 primario di Urologia, dott. avvenuta nel 2015 ha assunto la direzione del reparto di Persona_1
Urologia in quanto il più anziano e ciò fino al 2019, quando si è trasferito a Pollena;
alla morte del primario eravamo rimasti in tre, io, il dott. e altro collega, dott. ADR: preciso Pt_1 Per_2 che all'epoca l'Unità di Urologia era una struttura complessa;
in quanto responsabile di struttura complessa, il dott. era colui al quale facevamo capo, era colui che predispone i turni, Pt_1 stabiliva le liste operatorie;
ADR: confermo le circostanze indicate al cap. c)1 che mi ha appena letto;
ADR: La predisposizione del piano ferie era di appannaggio del dott. ; Pt_1
l'autorizzazione per le assenze programmate era sottoposta al dott. ; ADR: la Pt_1 predisposizione delle cure e degli interventi chirurgici dei pazienti era sempre sottoposto al vaglio del dott. ; ADR: Il dott. lavorava dal lunedì al sabato solo di mattina, dalle ore Pt_1 Pt_1
8:00 alle ore 14:30; nel pomeriggio c'era solo la reperibilità”.
Il teste ha riferito: “ADR: … conosco il dott. in quanto ero il suo Testimone_2 Pt_1 caposala presso il reparto di Urologia dell' , ero coordinatore degli infermieri;
ho Controparte_4 lavorato presso l' dal 1974 al febbraio 2021 allorquando sono andato in Controparte_4 pensione;
ADR: il dott. , alla morte del primario dott. avvenuta all'incirca nel
Pt_1 Per_1 marzo del 2015, lo ha sostituito, assumendo la direzione del reparto e ciò fino al 2019 quando si è trasferito a Pollena;
ADR: il dott. preparava le sedute operatorie, i turni del personale
Pt_1 medico ed infermieristico, le reperibilità, rispetto ai pazienti stabiliva il percorso terapeutico e assistenziale-infermieristico, stabilendo cosa fare per ciascun paziente;
il dott.
Pt_1 partecipava quale responsabile alle riunioni con la Direzione Sanitaria;
il dott.
Pt_1 organizzava il piano ferie;
in caso di assenza, il personale doveva chiedere al
Pt_1
l'autorizzazione; ADR: confermo le circostanze di cui al capo c) del ricorso che mi è stato appena letto;
ADR: il dott. lavorava dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 14:00; per il resto Pt_1 del tempo era reperibile. ADR: il dott. era il più anziano del reparto;
non so dire chi ha Pt_1 messo il a capo del reparto, presumo la Direzione, per quanto ne so, lui aveva un Pt_1 documento che diceva che era lui il primario”.
È di tutta evidenza, dunque, che la sostituzione del dott. e, dunque, lo svolgimento delle Pt_1 mansioni proprie del direttore di struttura complessa, si è protratta oltre i dodici mesi previsti dal
Contratto Collettivo, ovvero dall'aprile 2015 alla fine di marzo 2019, senza soluzione di continuità, come chiaramente evincibile dalle deposizioni testimoniali.
In considerazione del quadro probatorio delineatosi all'esito dell'esame della produzione documentale e dell'espletamento della prova orale, deve affermarsi, alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate in premessa, il diritto di al conseguimento dell'indennità Parte_1 di sostituzione ex art. 18 CCNL Comparto Dirigenza Medica dal 2 aprile (rectius giugno) 2015 al
31 marzo 2019.
Cont 5. Deve, a questo punto, esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente la quale evidenzia nella propria memoria che “La nota interruttiva depositata da parte avversa del 20.6.2020 ha ad oggetto il pagamento di tutte le spettanze e differenze retributive maturate in ragione dell'attività da egli svolta come ff. della struttura complessa di Urologia degli
OO.RR. Area e non anche delle spettanze ex art.18 e successivo art. 22 CCNL 2016-2018 quale sostituto. Solo con nota del 24 giugno 2022 sono indicate le diverse richieste retributive di cui al presente ricorso”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di interruzione della guidandoli nella fase operatoria e scegliendo le operazioni a effettuarsi più idonee attraverso linee guida;
predisponeva la cura più opportuna per il degente e rilasciava direttive di prosieguo ai medici a lui sottoposti e dopo averne controllato l'operato, decideva in prima persona l'eventuale dimissione. prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (laddove non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento) (Cass. n. 3371 del 2010; conf. Cass. n. 18546 del
2020; Cass. n. 15714 del 2018; Cass. n. 24054 del 2015; Cass. n. 17123 del 2015; Cass. 24656 del
2010)” (Cass. civ., sez. II, 31/05/2021, n. 15140; in termini Cass. civ., sez. lav., 04/01/2024, n.
279). Cont Ciò posto, è opinione del giudicante che le doglianze dell' in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione della diffida del 18.06.2020 non sono condivisibili.
Se è vero che il riferimento a “tutte le spettanze e differenze retributive, oltre accessori di legge” può sembrare, prima facie, generico, tuttavia, la successiva specificazione del fatto generatore del credito - “in ragione dell'attività da egli svolta come ff. della Controparte_6 dell' ” - è sufficientemente idonea a determinare il diritto di credito fatto valere, che Parte_3 ricomprende anche l'indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL cit.. Cont Va, pertanto, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'
6. Venendo alla quantificazione delle somme dovute, risulta condivisibile il calcolo effettuato in ricorso, ossia la moltiplicazione del numero delle mensilità (esclusi i primi due mesi) per l'importo mensile dell'indennità come indicata nell'art. 18 comma 7 CCNL Quadriennio 1998 -
2001 dell'Area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del Sanitario Nazionale e CP_7 nell'art. 22 comma 7 CCNL Area Sanità Triennio 2016 – 2018, di sostituzione del primo.
In particolare, per l'espletamento dell'incarico di direzione della struttura complessa, dal 2 aprile
2015 al 31 marzo 2019 (esclusi i primi due mesi ai sensi del comma 7) ha diritto ad € 27.600,00 (€ Cont 600,00 x 46 mensilità e non 44 come dice l' .
Ne consegue che l' va condannata al pagamento a favore del dott. Controparte_1 Parte_1 della somma complessiva di € 27.600,00.
[...]
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. L. n 13624/2020).
7. Le spese di lite – compensate della metà in ragione del parziale accoglimento del ricorso – seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenendo conto, stante la bassa complessità della controversia, dei parametri minimi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della complessiva somma di € 27.600,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
• Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio – compensate della Controparte_1 metà - che si liquidano in complessivi € 2.315,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero è che il dott. per il richiamato periodo dal 2 aprile 2015 al 31 marzo 2019 dirigeva il Parte_1 personale medico e paramedico facente capo alla S.C. Urologia;
impartiva direttive agli altri dirigenti medici ed infermieri per la cura dei degenti, decidendo in prima persona se sottoporre lo stesso ad intervento chirurgico ovvero alle cure del caso, organizzava la turnazione dei suoi sottoposti, partecipava alle riunioni con la Direzione Sanitaria e con la Direzione Generale del insieme a tutti gli altri primari dell' durante gli interventi Controparte_5 CP_4 chirurgici, operando il degente egli stesso, dirigeva l'equipe operatoria e veniva coadiuvato dai suoi collaboratori,