Art. 4.
L'EGAM, direttamente o tramite societa' da esso controllate, potra', sentite le regioni interessate, assumere partecipazioni nelle societa' al cui capitale partecipano gli enti minerari regionali o le finanziarie regionali, aventi come scopo la ricerca mineraria, scientifica ed applicata, lo sfruttamento delle risorse minerarie, l'approvvigionamento di materie prime di base e la loro piu' ampia utilizzazione nei cicli completi di trasformazione industriale.
L'EGAM, direttamente o tramite societa' da esso controllate, potra', altresi', fornire, su richiesta delle regioni interessate e sulla base di convenzioni da stipularsi di volta in volta, previa autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, la propria assistenza tecnica per l'attuazione dei programmi regionali di ricerca mineraria, di ristrutturazione e sviluppo delle industrie estrattive e di trasformazione delle risorse minerarie.
L'EGAM, direttamente o tramite societa' da esso controllate, potra', sentite le regioni interessate, assumere partecipazioni nelle societa' al cui capitale partecipano gli enti minerari regionali o le finanziarie regionali, aventi come scopo la ricerca mineraria, scientifica ed applicata, lo sfruttamento delle risorse minerarie, l'approvvigionamento di materie prime di base e la loro piu' ampia utilizzazione nei cicli completi di trasformazione industriale.
L'EGAM, direttamente o tramite societa' da esso controllate, potra', altresi', fornire, su richiesta delle regioni interessate e sulla base di convenzioni da stipularsi di volta in volta, previa autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, la propria assistenza tecnica per l'attuazione dei programmi regionali di ricerca mineraria, di ristrutturazione e sviluppo delle industrie estrattive e di trasformazione delle risorse minerarie.