Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1819/2024 R.G.sul ricorso depositato il 10/04/2024 proposto dall Parte_1
(difesa dall'avv. Magda Santagati) nei confronti di (difeso dall'avv. Antonia Domenica Plutino ) Controparte_1
all'esito della camera di consiglio così definitivamente provvede:
"Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo .
Condanna parte opponente al pagamento alla opposta delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistataria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
revocare il provvedimento ingiuntivo emesso, con salvezza di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva parte opposta ed evidenziava l'infondatezza della opposizione .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione è infondato .
La causa concerne opposizione a decreto ingiuntivo n.59 del 2024 che ha accolto la domanda monitoria per i buoni pasto maturati , nel periodo da gennaio a dicembre 2021, nel numero di 123 buoni pasto, per la somma pari ad €. 507,99, somma ottenuta moltiplicando i 123 buoni pasto dovuti per l'importo unitario del buono pasto fissato in €.4,13.
L'Asp opponente adduce a sostegno della opposizione il fatto che:
la normativa contrattuale collettiva per la dirigenza medica dal 2010 rimette alle determinazioni dell' la regolamentazione del numero dei buoni pasto in relazione all'assetto Parte_1 organizzativo ed alle risorse finanziarie dell' Pt_1
il regolamento aziendale siglato in data 28 aprile 2016 e richiamato dal ricorrente , nell' art 2, titolato
“Modalità di fruizione del buono pasto” stabilisce al punto 4 che ha diritto al buono pasto ”il
1
che per problemi organizzativi, negli anni 2016-2022, i buoni pasto non erano stati corrisposti ai dipendenti Asp, inclusa la ricorrente;
in data 7.09.2023 l'Asp aveva stipulato un accordo decentrato con tutte le organizzazioni sindacali rappresentative sia del comparto, e con le organizzazioni sindacali della dirigenza recepito nella deliberazione del Commissario n.397 del 20.04.2023 ), al fine di dirimere il contenzioso sorto per la mancata corresponsione dei buoni.;
l'accordo ha previsto, per il personale dirigenziale, che vengano corrisposti nel periodo 2016-2022, massimo otto buoni pro capite per ciascun mese, a tutti i dirigenti che abbiano svolto almeno sette ore lavorative, ferma restando la verifica delle presenze di lavoro effettive;
alla ricorrente sono stati corrisposti i buoni pasto corrispondenti alle giornate di effettivo servizio in cui ha svolto sette ore di lavoro giornaliere ma sino al limite massimo di otto buoni mensili.
****
Ciò premesso ed esposto, va rilevato che la contrattazione collettiva applicabile alla dirigenza medica e richiamata dalle parti, anche dopo le modifiche del 2010 non rimette alla libertà del datore di lavoro garantire o meno il diritto al buono pasto laddove non vi sia mensa .
L'art 24 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004 è stato poi modificato dall'art 18 del CCNL 6 maggio
2010.
Prevedendo :
Art. 18 Mensa
1. L'art. 24 , comma 1 del CCNL integrativo del 10.2.2004, è così modificato:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive>
In assenza della mensa il diritto al buono pasto quale modalità sostitutiva deve essere riconosciuto
(garantito).
2 Anche la giurisprudenza di legittimità non dubita del diritto e lo pone in relazione alle pause di lavoro dopo sei ore sulla base della legge.
In tema infatti: < che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n.
32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”; - che, pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 disconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro;
. > Sez. L, Ordinanza n. 24271 del 2024.
Già si affermava : Deve essere, al riguardo, precisato che il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita - laddove non sia previsto un servizio mensa
- la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio
(vedi: art. 7, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 nonché Cass. 14 luglio 2016, n. 14388 cit. nonché Cass.
1 dicembre 1998, n. 12168 cit.).
6.2. Si tratta, quindi, di un istituto che trova riscontro nella disciplina
UE dell'organizzazione dell'orario di lavoro che - anche sulla base dei Trattati - è sempre stata collegata alla promozione del miglioramento dell'ambiente di lavoro, nel senso di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (vedi, per tutti: direttive
93/104/CE e 2000/34/CE, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66; Carta dei diritti fondamentali UE, art. 31). Ma deve essere sottolineato che, proprio per la suindicata natura, il buono pasto non è configurabile come un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, in quanto la sua corresponsione - quale agevolazione di carattere assistenziale - piuttosto che porsi
3 in collegamento causale con il lavoro prestato dipende dalla sussistenza di un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, secondo la relativa configurazione della contrattazione collettiva cioè con riguardo all'orario di lavoro (settimanale e giornaliero) ivi stabilito per la fruizione dei buoni pasto, nella cornice indicata dall'art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro). In base al comma 1 di tale ultimo articolo: "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo"> così Cass. 31137/2019 .
Orbene il regolamento aziendale del 2016 prevedeva espressamente per i dirigenti medici , dopo turni di almeno 7 ore , il diritto al buono pasto .
Parte opposta precisa tuttavia che il calcolo alla base del decreto ingiuntivo è fatto sulla base dei turni di sette ore.
L'Asp non giustifica quali problemi organizzativi vi siano stati per non erogare i buoni pasto richiesti.
Nessun buono pasto risulta rimborso per il periodo in esame .
Il caso di specie riguarda il periodo del 2021
Il dirigente che abbia maturato il diritto ai buoni pasto ha acquisito il diritto al suo patrimonio con il fatto della maturazione .
L'accordo del 2023, successivo, non può , salvo specifico mandato del lavoratore qui non dimostrato dall'ASP , avere effetti di atto di rinuncia ad un diritto ormai acquisito.
L'opposizione pertanto va rigettata.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte opponente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 20.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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