Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 26/09/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2025, proposto da
SE AR, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6;
contro
Comune di Naro, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Sicilia - Palermo, non costituitisi in giudizio;
per l’esecuzione
DELLA SENTENZA DELLA SEZ. V DI QUESTO T.A.R. 19/3/2024 N. 1032, PASSATA IN GIUDICATO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che parte ricorrente agisce in proprio per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della sez. V di questo T.A.R. 19/3/2024 n. 1032 (come integrata da ordinanza di correzione di errore materiale n. 1390/2024);
- che il provvedimento giurisdizionale nella versione corretta, nell’accogliere il ricorso, ha ordinato all’Ente intimato di pagare le spese di giudizio alla ricorrente (1.500 €, oltre spese generali e accessori) “con distrazione in favore del procuratore antistatario” ;
- che, malgrado la notifica del titolo esecutivo a mezzo pec il 26/4/2024, il Comune di Naro non ha corrisposto nulla né ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento;
- che la sentenza è passata in giudicato, come su evince dall’attestazione in atti di “non proposto appello” della cancelleria del CGA in data 7/3/2025;
- che è dunque documentata la notifica presso la sede dell’amministrazione nonché il rispetto del termine di cui all'art. 14 del D.L. 669/1996 (gg. 120);
- che parte ricorrente ha quindi chiesto di ordinare al Comune intimato di conformarsi al giudicato (versando la somma complessiva di € 2.838,68 di cui: € 1.500,00, a titolo di spese legali, € 650,00 a titolo di contributo unificato versato per il ricorso, € 69,00 a titolo di C.P.A, € 394,68 a titolo di I.V.A. e € 225,00, a titolo di spese generali 15%, oltre interessi successivi) e che, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta ;
- che ha chiesto altresì l’applicazione della penalità di mora;
Considerato:
- che il ricorso è fondato e deve essere accolto (cfr., per alcuni precedenti, sentenza sez. III di questo T.A.R. 12/5/2023 n. 1584; 25/1/2024 n. 286; 19/2/2024 n. 605; 28/6/2024 n. 2099);
- che, pertanto, va dichiarato l'obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe discendente dalla sentenza in narrativa, provvedendo al pagamento in favore del legale odierno ricorrente delle somme dovute e specificate nella stessa (oltre agli interessi legali dalla data del giudicato fino al saldo) nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza;
- che, per l'ipotesi di inutile decorso dei 60 giorni, va nominato fin d'ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana (con facoltà di delega dei relativi incombenti a un dirigente o a un funzionario da lui individuato di idonea competenza) affinché, su istanza dell’interessato, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell'ulteriore termine di sessanta giorni, con oneri a carico del Comune di Naro;
Dato atto:
- che va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. (cfr. per un precedente di Sezione, sentenza 26/6/2025 n. 1415);
- che invero, premesso che, in base alla norma appena citata, come modificata dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria - per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che l’amministrazione non ha rappresentato “altre ragioni ostative” (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.);
- che il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte); e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Comune di Naro per l’adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il Commissario ad acta ;
- che, invero, la possibilità per il privato - una volta decorso l’ulteriore termine assegnato all’amministrazione debitrice - di utilizzare il più penetrante ed incisivo intervento sostitutivo (come sopra disposto), renderebbe in definitiva iniqua la possibilità per la parte ricorrente di continuare a fruire del rimedio, indiretto e di carattere propulsivo, delineato dalla norma citata;
- che, in applicazione della stessa disposizione, inoltre, la penalità viene determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato a tal fine;
Evidenziato:
- che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto;
- che il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con separato provvedimento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all'art. 55 del citato d.P.R., all'art. 8 della L. n. 417 del 1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato d.P.R.; tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
- che le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte ricorrente che agisce in proprio, nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando così dispone:
a) accoglie l’introdotto ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di Naro di dare integrale ottemperanza alla sentenza irrevocabile indicata in epigrafe, con il pagamento di 2.838,68 € come specificato in motivazione;
b) nomina Commissario ad acta , con facoltà di delega, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, il quale provvederà nei sensi indicati in narrativa;
c) condanna il Comune di Naro, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., a corrispondere la penalità di mora secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
d) condanna altresì il Comune di Naro al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese della presente fase di giudizio, che tenuto conto del petitum liquida complessivamente in € 250,00 oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto designato quale Commissario ad acta .
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO