Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03756/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2025, proposto da Corrada Santuccio, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Conti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Reg Sicilia, Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia- Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 646/2023 (R.G. n. 3282/2023) in data 10/11/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con ricorso notificato in data 11 giugno 2025 e depositato il successivo 17 giugno 2025, la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in oggetto con cui l’amministrazione intimata è stata condannata al pagamento delle somme ivi indicate (euro 21.920,12, oltre interessi e rivalutazione come richiesti in ricorso, nonché le spese della procedura, liquidate in euro118,50 per esborsi ed euro 567,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge);
- l’amministrazione statale intimata costituendosi in giudizio ha rilevato di avere parzialmente eseguito il provvedimento giurisdizionale con riferimento alle spese giudiziali ivi liquidate e depositando a tal fine il decreto e l’ordine di pagamento ;
- alla camera di consiglio indicata in premessa, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che:
- il ricorso merita di essere accolto nei termini e nei limiti in appresso specificati.
- la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo del giudice ordinario avverso la quale non è stata proposta opposizione e dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza (C.G.A.R.S., sez. giur., 10 febbraio 2014, n. 72);
- risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d));
- il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 13 novembre 2023, sicché sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato inadempimento dell’amministrazione intimata, sussiste in capo allo stesso l’obbligo giuridico di dare esecuzione al decreto in epigrafe;
- deve essere conseguentemente ordinato all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, fermo restando la verifica dell’effettiva corresponsione e accreditamento delle spese legali oggetto del decreto e dell’ordine di pagamento del 25 luglio e del 5 agosto 2024;
- per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di centoventi (120) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di centoventi (120) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione debitrice. Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Prima di questo Tribunale. Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr. T.a.r. per la Sicilia, sez. IV, 13 novembre 2025, n. 2485);
- il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico;
- le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono liquidate, ai sensi del d.m. n. 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe, secondo quanto stabilito e nei limiti indicati in motivazione;
- dispone sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, l’intervento sostitutivo indicato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NC AR AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | NC AR AS |
IL SEGRETARIO