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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/05/2025, n. 3224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3224 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1486/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1486 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.2025, vertente
1
TRA
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giovanni Coscarella.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Controparte_1 P.IVA_2
Lombardo.
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_3
Sergio Fulco e Davide Trevisan.
APPELLATE
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), contumace. Controparte_3 C.F._1
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 796/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, XVII Sezione Civile, Giudice Dott. Tommaso Martucci, nell'ambito del giudizio N.R.G.
3778/2014:
2 1) accertare e dichiarare in relazione ai rapporti di c/c bancario n. 10733698, n. 10874222 e n.
101922454 la nullità parziale del contratto in relazione alla indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse ultralegale;
in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale;
alla mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto trimestrale;
alla mancata regolamentazione delle spese di tenuta conto relative al suddetto rapporto di conto corrente, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di apertura di credito tenendo conto del tasso soglia, degli interessi senza capitalizzazioni, con eliminazione della commissione di massimo scoperto e dei giorni di valuta;
3) condannare già , in persona del legale CP_4 Controparte_5 rappresentante p.t., alla restituzione in favore della società attrice della somma che risulterà dal ricalcolo dei c/c di corrispondenza n. 10733698, n. 10874222 e n. 101922454 che verrà effettuato in sede di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino alla data di effettivo soddisfo;
4) per l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale, proposta dalla Controparte_6 di condanna al pagamento della somma complessiva di € 445.227,37 nei confronti della Europa 2006
Soc. Coop. in solido con il fideiussore e terzo chiamato;
Controparte_3
5) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
ha così concluso: Controparte_1
“in via preliminare,
-accertare la violazione delle prescrizioni previste dall'art. 342 c.p.c. ovvero la manifesta infondatezza e/o l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello e, per l'effetto, dichiararne l'inammissibilità̀ ai sensi degli artt. 342 e/o 348bis c.p.c.;
in via subordinata,
-accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza;
nel merito
-rigettare l'appello e le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, -confermare in ogni sua parte la sentenza gravata;
in via istruttoria,
-rigettare le richieste istruttorie ex adverso formulate in quanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la CTU del tutto esplorativa e le altre Istanze superflue ai fini della decisione della causa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
ha così concluso: Controparte_6
3 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni avversa difesa e istanza (anche istruttoria), previa ogni opportuna declaratoria sia di rito e che di merito, così giudicare:
- respingere l'appello proposto Europa 2006 soc. coop. avverso la sentenza n. 796/2019 del
Tribunale di Roma emessa in data 11 gennaio 2019, notificata il 22 gennaio 2019, al termine del giudizio sub R.G. n. 3778/2014, in quanto inammissibile, illegittimo e infondato, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1
la banca lamentando la violazione da parte della banca degli obblighi di Controparte_1
buona fede, lealtà, correttezza, trasparenza e di informazioni richiesti tanto nella fase di stipula del contratto che nel corso dello svolgimento dello stesso, nonché degli artt. 117 e
119 T.U.B., e chiedendo la condanna della banca al risarcimento dei danni. Chiedeva poi di accertare e dichiarare , in relazione ai rapporti di c/c bancario n. 10733698, n. 10874222 e n.
101922454 la nullità parziale dei contratti in relazione alla indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse ultralegale, alla illegittimità delle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, alla mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto trimestrale, alla mancata regolamentazione delle spese di tenuta conto relative ai suddetti rapporti di conti corrente, nonché la conseguente rideterminazione del rapporto dare avere in relazione a tali conti e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di apertura di credito.
Chiedeva inoltre l'accertamento della applicazione di tassi usurari e la pattuizione di clausole usurarie, anche in questo caso con la rideterminazione del saldo, previa eliminazione di interessi e spese.
Infine chiedeva la restituzione di quanto indebitamente versato.
Si costituiva (ora , quale mandataria Controparte_7 CP_8
di chiedendo il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, previa CP_1
autorizzazione della chiamata in causa del fideiussore , la condanna Controparte_3
4 dell'attrice e del terzo chiamato al pagamento in proprio favore della somma di €
445.227,37,00, oltre interessi.
Interveniva infine in giudizio la quale cessionaria del credito Controparte_6
vantato da Controparte_1
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 796/2019, rigettava tutte le domande attoree e accoglieva invece la domanda riconvenzionale proposta dalla banca.
3. La società ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva rilevato che, in molteplici dei periodi analizzati, i tassi effettivi sui contratti in oggetto avevano superato il tasso di interesse soglia fissato ai fini della legge antiusura, trascurando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la pretesa di un interesse divenuto usurario in executivis
costituiva una violazione dei principi di correttezza e buona fede in senso oggettivo. Il
superamento del tasso soglia emergeva dalla perizia econometrica di parte che avrebbe dovuto essere riscontrata mediante nomina di C.T.U..
Con il secondo motivo ha lamentato l'omesso rilievo della illegittima applicazione dell'anatocismo da parte del Tribunale che aveva ritenuto i contratti conformi alla delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, senza tenere conto che in materia era intervenuta la nuova legge di stabilità del 2014 (L. 147 del 27.12.2013), art. 629, la quale modificava il disposto dell'art. 120 T.U.B..
Con il terzo motivo ha lamentato l'omesso rilievo della illegittimità della Commissione
di Massimo Scoperto, applicata senza una specifica pattuizione dei criteri di applicazione,
con conseguente indeterminatezza dell'oggetto, oltre alla mancanza di una causa lecita,
trattandosi di onere mascherato, in quanto applicata sull'utilizzato.
Con il quarto motivo ha lamentato il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di idonea allegazione degli elementi che consentissero l'individuazione del danno che invece scaturiva dall'illegittimo vincolo sulle somme non dovute, sottratte al patrimonio, alla contabilità, ai potenziali investimenti e alla liquidità aziendale.
5 4. Deve rilevarsi preliminarmente che inizialmente si era costituita in giudizio CP_4
quale procuratrice di difesa dall'avv. Claudio Francesco Clausi.
[...] Controparte_1
si è però costituita autonomamente a mezzo dell'avv. Lombardo il quale ha Controparte_1
fatto rilevare che, a seguito della cessione del credito da parte di era venuto meno CP_1
il mandato di per i crediti ceduti, con conseguente venir meno anche della procura CP_8
nei confronti dell'avv. Clausi, nominato dalla CP_8
Deve quindi ritenersi sanato il difetto di rappresentanza iniziale per effetto della costituzione di Controparte_1
5. Sempre preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è
pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
6. Il primo motivo d'appello è infondato.
Deve ribadirsi il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, secondo cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra
mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia
della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente
all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non
eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto
del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del
contratto.”(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017, Rv. 645811 - 01).
6 Diversamente da quanto affermato dall'appellante non sono sopravvenute successive pronunce delle Sezioni Unite di segno contrario, mentre i principi sopra affermati sono stati ribaditi anche dalle sezioni semplici (v. Cass. n. 24743/2023).
Si deve inoltre rilevare che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non possono essere inclusi nel TEG la commissione di massimo scoperto né gli interessi di mora.
Su tali aspetti, e con particolare riferimento alla c.m.s., si richiama innanzitutto il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di
contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009,
in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel
calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma
disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la
complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono
presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto
art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i
criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata
in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi
abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della
quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima
data". (Cass. Sez. Un. n. 16303/2018, Rv. 649294 - 02)
E ancora nella medesima sentenza si afferma che “In tema di contratti bancari, con
riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1
gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di
conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta,
come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata
7 comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione
di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato
dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà
la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi
rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.” (Cass. Sez. Un. n.
16303/2018, Rv. 649294 – 01).
Quanto alla rilevanza degli interessi moratori, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Allo stesso tempo è stato precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v.
anche Cass. n. 9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n.
31615/2021).
8 Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Più nel dettaglio si osserva che la citata pronuncia delle Sezioni Unite ora citata è stato risolto il contrasto sulla questione, riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio, nei seguenti termini:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria
dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione
dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in
quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli
interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre
invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media,
la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Civ.
Sez. Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01).
7. Il secondo motivo d'appello pure è infondato in quanto basato esclusivamente sugli effetti, in tema di anatocismo, dell'intervento della nuova legge di stabilità del 2014 (L. 147
del 27.12.2013), art. 629, la quale ha sì modificato il disposto dell'art. 120 T.U.B., ma solo a decorrere dal 1.1.2014, data successiva al recesso dei contratti di conto corrente per cui è
causa.
9 8. Il terzo motivo d'appello è infondato.
Quanto alla pretesa nullità della commissione di massimo scoperto per assenza di causa,
trattandosi di pattuizione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008,
introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, appare opportuno richiamare quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12965/2016 la quale ha effettuato il seguente excursus della clausola arrivando ad ammettere che la stessa è fornita una causa lecita: “Chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla natura della CMS, la Corte di Cassazione
ebbe a sostenere argomentativamente che "o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli
interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una
misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme
effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla pattuizione
della sua capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di
tenere a diposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo,
indipendente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della
Banca d'Italia dell'1 ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c. d. tasso-soglia, in cui è stato
puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della
rilevazione dell'interesse globale di cui alla L n. 108 del 1996 ed allora dovrebbe essere conteggiata
alla chiusura definitiva del conto" (Cass. 11722/2002), con la conclusione per cui, quale che sia la
soluzione preferibile secondo la Corte "non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché,
se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le
clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in rigore della L n. 154 del 1992, sono
nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità; se invece è un corrispettivo autonomo dagli
interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c.
espressamente per gli interessi scaduti". A tale osservazione si è poi conformata questa Corte in modo
più diretto, ove chiamata a pronunciarsi proprio sulla validità della clausola in esame: la CMS sarebbe
così la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del
correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma', sancendone, sia pure ed
10 ancora in un passaggio collaterale, la non illegittimità (Cass. 870/2006). In un successivo recente
arresto, peraltro, la Cassazione ha ritenuto che "la natura e la funzione della commissione non si
discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei
finanziamenti erogati" (Cass. 4518/ 2014)”.
Le clausole per cui è causa sono anche sufficientemente determinate sia per entità che per riferimenti temporali, dovendosi comunque tenere conto che “In tema di conto corrente
bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto
mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di
calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di
interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre
previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da
valorizzare la comune volontà delle parti.” (Cass. n. 1373/2024, Rv. 670232 - 01).
9. Infine da quanto sopra esposto, risulta infondato anche il quarto motivo d'appello,
riguardante la pretesa risarcitoria avanzata dall'appellante, tenuto conto dell'assenza di profili di illiceità nella condotta dell'istituto di credito.
10. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore delle parte appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in favore di ciascuna in € 11.000,00 per compensi,
11 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 20.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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