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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/12/2024, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6609 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FERRO C.F._1
VALENTINA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nato in [...] il [...], C.F. CP_1
, C.F._2
convenuto contumace
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale tenuto conto delle mutate condizioni familiari ed economiche, modificare le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio come segue:
Revocare l'obbligo di contributo al mantenimento, previsto a carico di in favore CP_1
del figlio Persona_1
con vittoria di diritti e onorari di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/10/2023, premesso che con sentenza n. Parte_1
3032/2012, pubblicata il 26/11/2012, il Tribunale Civile di Cagliari ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il convenuto ponendo in CP_1
capo a questo il versamento della somma di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile (euro
250,00) e di mantenimento del figlio , maggiore d'età ma non autonomo Per_1
economicamente, convivente con la madre;
che successivamente sono intervenuti fatti tali da giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, quali la conseguita autosufficienza economica del figlio, attualmente occupato, la cessazione della convivenza con la madre;
ciò
premesso, ha chiesto che il Tribunale revochi il contributo al mantenimento del figlio.
regolamenti convenuto in giudizio, non si è costituito ed è stata pertanto CP_1
dichiarata la sua contumacia.
Con provvedimento in data 27/03/2024, il giudice delegato ha in via temporanea e urgente disposto la revoca dell'assegno in capo al per il mantenimento del figlio, rinviando CP_1
all'udienza del 7/11/2024 per la decisione riservata al Collegio.
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata.
2 In base alla prospettazione offerta dalla stessa beneficiaria dell'assegno, sono infatti cessati i presupposti di legge (art. 337 septies c.c.) per l'imposizione dell'obbligo di contribuzione in capo al convenuto, avendo il figlio conseguito l'indipendenza economica e lasciato Persona_1
il domicilio materno.
Deve quindi disporsi la revoca dell'assegno di euro 250, a decorrere dalla domanda.
Le spese del giudizio devono essere compensate data la mancata opposizione del convenuto, non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica delle condizioni del divorzio:
1. revoca l'obbligo in capo a di versare in favore di la CP_1 Parte_1
somma di euro 250 al mese, a titolo di mantenimento del figlio Persona_1
2. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in data
08/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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