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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 3453/2024, promossa in grado d'appello,
da
, c.f. , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 società , c.f. , nonché c.f. CP_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Pistone dal Verme del Foro C.F._2 di Milano (c.f. , pec: , C.F._3 Email_1 presso il cui studio in Milano, Corso di Porta Vigentina n. 13, hanno eletto domicilio, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._4 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Clerici del Foro di Milano C.F._5
(c.f. ), pec: con elezione di C.F._6 Email_2 domicilio nel suo studio in Milano, Via Pasteur, 15, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATI
PER LA RIFORMA
pagina 1 di 19 della sentenza n. 9730/2024, pronunciata in data 08.11.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione
XIII civile, nel procedimento rg n. 49596/2022, pubblicata in data 11.11.2024.
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile – usucapione – diritto reale d'uso.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 28 ottobre 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, ricorrendone i presupposti ed il grave pregiudizio per gli appellanti, eventualmente anche inaudita altera parte;
- nel merito, in via principale, riformare la sentenza impugnata e per i motivi in narrativa accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in capo agli odierni appellanti del diritto di uso sul complesso immobiliare rivendicato oggetto di causa uso e/o l'intervenuta usucapione del diverso diritto reale che l'Autorità giudicante riterrà intervenuta, con ogni consequenziale pronuncia;
- in via istruttoria, per i motivi già espressi nel punto 1) dei motivi d'appello, gli odierni appellanti chiedono l'ammissione delle istanze istruttorie orali formulate nel giudizio di I grado e che, avendo la Giudice travisato la domanda, non erano state ammesse.
Tali istanze istruttorie sono rilevanti ed ammissibili e l'audizione dei testimoni condurrebbe ad una diversa decisione nel merito della presente controversia.
Gli odierni appellanti reiterano la richiesta di ammissione delle seguenti istanze istruttorie orali, già formulate con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 in I grado e da sottoporre ai testi indicati premettendo la dizione “vero che”:
1. I Signori e hanno iniziato a lavorare nell'ambito del commercio Pt_2 Parte_1 di frutta dall'età di 15 anni;
2. I Signori e , da quando avevano l'età di 15 anni, hanno lavorato Pt_2 Parte_1 unitamente al padre nel commercio di fiori e frutta;
CP_2
pagina 2 di 19
3. Con l'acquisto del complesso immobiliare di via Cascina San GI 27 in Senago avvenuto nel 1994, i signori e hanno svolto presso tale Parte_1 Parte_2 immobile attività di commercio di ortofrutta;
4. Sin dall'acquisto del complesso immobiliare di via Cascina San GI 27 in Senago avvenuto nel 1994, il complesso è stato destinato a magazzino merci, deposito dei prodotti nelle celle frigorifere ed a parcheggio dei mezzi di trasporto;
5. I signori e sin dal 1994 e sino ad oggi, tutti i giorni sono Parte_1 Parte_2 stati presenti presso l'immobile di via Cascina San GI 27 in Senago ed ivi si sono occupati di organizzare e gestire l'attività di vendita di frutta;
6. I signori e si occupano, sin dal 1994 e sino ad oggi, presso Parte_1 Parte_2 il magazzino di via Cascina San GI, di organizzare il lavoro dei collaboratori;
7. Sin dal 1994, le mansioni da svolgere e l'indicazione della destinazione della merce Le veniva indicata dai signori e Parte_1 Pt_2
8. Ogni giorno sin dal 1994, i signori e Le indicavano a quali Parte_1 Pt_2 mercati doveva recarsi per occuparsi della vendita dei prodotti;
9. Ogni giorno, sin dal 1994 e sino ad oggi, il signor si occupa dell'acquisto Parte_1 presso il Mercato Generale Ortofrutticolo di Milano dei prodotti da vendere e si occupa del loro trasporto presso il magazzino di Via Cascina San GI 27 a Senago;
10. Il magazzino di Via Cascina San GI 27 a Senago, sin dall'acquisto, è stato utilizzato solo ed in via esclusiva per lo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli da vendere presso i mercati;
11. Sin dall'acquisto nel magazzino di Via Cascina San GI 27 a Senago sono posizionate due celle frigorifere per la conservazione dei prodotti ortofrutticoli;
12. Sin dall'acquisto nel magazzino di Via Cascina San GI 27 a Senago, ivi vengono parcheggiati gli autocarri ed automezzi destinati al trasporto ed al commercio dei prodotti ortofrutticoli;
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da 1 a 12 i signori:
• in Caronno Pertusella, Via Rodari 156 Testimone_1
• in Limbiate via Cavout 13 Testimone_2
• EL SA in Uboldo Via Raffaello Sanzio, 36
• , via Zandonai 3, Bollate Testimone_3
13. Ogni giovedì della settimana, sin dal 1994, su incarico del sig. si recava Parte_1 presso lo sportello di per pagare, con l'incasso della giornata, tutte le bollette CP_4 delle utenze relative al complesso immobiliare di Via Cascina San GI 27 a Senago pagina 3 di 19 14. Quando, su incarico del sig. , si recava presso lo sportello di Parte_1 CP_4 provvedeva a pagare, con l'incasso della giornata, anche le bollette intestate a
[...]
e CP_2 Controparte_3
15. I pagamenti di cui ai capitoli n. 13 e 14 proseguivano ogni giovedì della settimana, a partire dal 1994 e sino a luglio 2022, anche con l'incasso della giornata riferito alla CP_1
Si indica quale testimone sui capitoli di prova da 13 a 15 il signore:
• EL SA in Uboldo Via Raffaello Sanzio, 36
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati e, nello specifico:
• in Caronno Pertusella, Via Rodari 156 Testimone_1
• in Limbiate via Cavour 13 Testimone_2
• EL SA in Uboldo Via Raffaello Sanzio, 36
• , via Zandonai 3, Bollate Testimone_3
Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di controparte.
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
PARTE APPELLATA
Si chiede che la Corte Ecc.ma voglia: nel merito: confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 9730/24 emessa dal
Tribunale di Milano in data 8-11/11/2024; in via istruttoria: senza invertire l'onere della prova:
A) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il complesso residenziale sito in Senago – Via Cascina S. GI, 27 – è stato pagato dai sigg.ri e con il ricavato della vendita delle CP_2 Controparte_3 seguenti proprietà immobiliari:
* terreno in Agro con fabbricato rurale, denunciato all'UTE di Brindisi, venduto nel 1996
* appartamento in Ostuni – Fraz. Villanova – Via Raone da Ostuni – I piano – composto da 5 vani e servizi, venduto nel 2000
* autorimessa mq. 24 in Ostuni – Fraz. Villanova – Via Raone da Ostuni – p.t., venduto nel
2000
* villa bifamiliare con mansarda e taverna in Bollate – Via Piave, 41 – venduto nel 2000”
2) “Vero che il mutuo gravante sull'immobile di Senago – Via Cascina S. GI, 27 – è stato pagato dai sigg.ri e ” CP_2 Controparte_3 pagina 4 di 19 3) “Vero che il mutuo di cui al cap. 2 è stato intestato ai sigg.ri ed in Parte_1 Parte_3 considerazione dell'età del sig. ” CP_2
4) “Vero che all'epoca in cui era stato contratto il mutuo di cui al cap. 2, il sig. CP_2 ha aperto un conto corrente intestato ai sigg.ri ed sul quale venivano Parte_1 Parte_3 addebitate le rate del mutuo stesso”
5) “Vero che all'epoca in cui era stato contratto il mutuo di cui al cap. 2, il denaro che serviva per il pagamento delle rate proveniva dagli incassi della ditta ” Controparte_5
6) “Vero che per il saldo prezzo ed i costi di ristrutturazione relativi all'immobile di Senago –
Via Cascina S. GI, 27- il sig. ha rilasciato cambiali a favore di Immobil CP_2
Quattro srl, e RZ snc per un importo complessivo di Lire 35.100.000, Parte_4 come da documenti che si rammostrano al teste (v. docc. 13-20 ns. prod. I grado)”
7) “Vero che per il saldo prezzo ed i costi di ristrutturazione relativi all'immobile di Senago – via Cascina S. GI, 27 – sono state rilasciate cambiali anche da ed Parte_1
ed il relativo importo per il ritiro delle stesse è stato versato da Parte_3 CP_2
e/o , come risulta dai documenti che si rammostrano al teste (v. docc. 17- Controparte_3
18 ns. prod. I grado)”
8) “Vero che le cambiali di cui al cap. 6 sono state pagate dal sig. ” CP_2
9) “Vero che il contatore dell'acqua sito al piano terreno dell'immobile di Senago – Via
Cascina S. GI, 27 – è intestato a , come risulta dai documenti che si CP_2 rammostrano al teste (v. docc. 21-22 ns. prod. I grado)”
10) “Vero che il sig. provvede al pagamento delle bollette del contatore di cui CP_2 al cap. 9”
11) “Vero che la utilizza oggi gli autocarri con le Controparte_6 seguenti targhe: EL693 DF – CN827DC – MI2V7517, come risulta dai documenti che si rammostrano al teste (v. docc. 23-25 ns. prod. I grado)”
12) “Vero che l'attività della inizia alle tre della Controparte_6 mattina con il passaggio di tre autoarticolati che caricano e scaricano i prodotti ortofrutticoli nel cortile dell'immobile di Senago – Via Cascina S. GI, 27 – e tali operazioni finiscono alle ore 6, come risulta dalle fotografie che si rammostrano al teste (v. docc. 26-29 ns. prod. I grado)”
13) “Vero che i compressori dei motori delle celle frigorifere della , situate nel CP_6 magazzino al piano terreno dell'immobile di Senago – Via Cascina S. GI, 27 – funzionano 24 ore al giorno” pagina 5 di 19 14) “Vero che i compressori delle celle frigorifere di cui al capitolo precedente sono situate in una parte del magazzino sottostante l'appartamento dei sigg.ri – CP_2 CP_3 dell'immobile di Senago – Via Cascina S. GI, 27”
15) “Vero che nella zona del cortile coperta da tettoia dell'immobile di Senago – Via Cascina
S. GI, 27 – di proprietà dei sigg.ri e stazionano CP_2 Controparte_3 autovetture facenti capo ai nuclei familiari di , e di Parte_1 Testimone_4 dipendenti della , come risulta dalle fotografie che si rammostrano al teste (v. CP_6 docc. 30-31 ns. prod. I grado)”
16) “Vero che nella zona del cortile coperta da tettoia dell'immobile di Senago – Via Cascina
S. GI, 27 – di proprietà dei sigg.ri e vengono CP_2 Controparte_3 parcheggiati autocarri come risulta dalla fotografia che si rammostra al teste (v. doc. 32 ns. prod. I grado)”
17) “Dica il teste se le fotografie che gli vengono rammostrate riproducono l'attuale stato dei luoghi del cortile dell'immobile di Senago – Via Cascina S. GI, 27 (v. docc. 33-42 ns. prod. I grado)”
Si indicano a testi sui capp. da 1 a 17:
– Via S. Carlo, 7 – Garbagnate Milanese Testimone_5
– Via S. Carlo, 7 – Garbagnate Milanese CP_7
– Via Cascina S. GI, 27 - Senago Parte_3
B) ammettersi prova per interpello sui seguenti capitoli:
18) “Vero che dal 2000 al 2020 il sig. ha versato al figlio i CP_2 Parte_2 seguenti importi, come risulta dalle matrici degli assegni che si rammostrano (v. doc. 43 ns. prod. I grado):
26/7/2000: Lit. 20.000.000
6/9/2001: Lit. 10.000.000 e Lit. 11.000.000
20/7/2002: Euro 3.900,00
20/4/2007: Euro 2.720,00
22/10/2007: Euro 1.748,31
21/4/2020: Euro 4.000,00
19) “Vero che dal 2000 al 2020 il sig. ha versato al figlio i CP_2 Parte_1 seguenti importi, come risulta dalle matrici degli assegni che si rammostrano (v. doc. 44 ns. prod. I grado):
18/3/2000: Lit. 400.000 pagina 6 di 19 16/7/2000: Lit. 6.800.000
25/7/2000: Lit. 10.000.000 luglio 2006: Euro 1.500,00
20/4/2007: Euro 2.720,00
Giugno 2007: Euro 1.000,00
26/6/2008: Euro 3.000,00 agosto 2009: Euro 1.000,00 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e CP_2 Controparte_3 convenivano in giudizio i figli in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 società , e al fine di ottenere il rilascio dell'immobile sito in CP_1 Parte_2
Senago, via Cascina San GI 27, di loro proprietà, previo accertamento dell'occupazione senza titolo dello stesso da parte dei convenuti. A fondamento della domanda, gli attori esponevano che:
- in data 22.12.1994 e avevano acquistato in Senago, via CP_2 Controparte_3
Cascina San GI 27, un'unità immobiliare, costituita da un capannone di due piani fuori terra;
- al primo piano dell'immobile gli attori avevano stabilito la propria abitazione, mentre il piano sottostante era stato adibito a magazzino dalla ditta individuale di che Parte_2 svolgeva un'attività di commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
- in data 21.10.2008 insieme ai figli , ed , nonché Parte_2 Parte_1 Pt_2 Pt_3 alla moglie di quest'ultimo, aveva costituito la società Testimone_4 [...]
avente ad oggetto la medesima attività di commercio di frutta e Controparte_6 verdura;
- il 4.11.2008 aveva donato la propria quota sociale del 27% ai tre figli;
CP_2
- gli atti sopra indicati non avevano mai avuto ad oggetto il capannone, la cui proprietà era sempre rimasta in capo agli attori;
- questi ultimi -senza redazione di un contratto scritto, in considerazione dei legami familiari- con la costituzione della nel 2008 avevano consentito l'utilizzo del CP_1 magazzino ai fini dello stoccaggio della merce alla società, a fronte dell'impegno dei soci pagina 7 di 19 della di farsi carico anche delle utenze dell'appartamento situato al piano CP_6 superiore, adibito ad abitazione degli attori;
- i soci della avevano effettivamente provveduto al pagamento delle utenze CP_1 negli anni successivi, sospendendone però il pagamento a marzo 2022 e da giugno 2022 in poi, senza giustificazione;
- nel frattempo, in data 2.02.2021, a causa di dissidi familiari, anche il figlio aveva Pt_3 ceduto la propria quota del 33% ai fratelli e Parte_1 Pt_2
- la , nel tempo, aveva sviluppato la propria attività commerciale, con notevole CP_1 aumento del traffico di mezzi e persone fin dalle prime ore del mattino, con conseguenti rumori e fastidio per gli attori, ormai anziani e di salute precaria;
a ciò si aggiungevano le immissioni di gas derivanti dagli scarichi degli automezzi e il rumore dei compressori dei motori delle celle frigorifere;
- stante il disinteresse dei figli rispetto al loro disagio, gli attori avevano deciso di chiedere la restituzione del magazzino sottostante la loro abitazione, al fine di venderlo a terzi e trasferirsi altrove;
tuttavia, la diffida inviata il 13.07.2022 sia alla società che ai figli e era rimasta priva di riscontro e gli attori avevano quindi agito in via Parte_1 Pt_2 giudiziale per ottenere il rilascio dell'immobile occupato senza titolo dai convenuti.
Con comparsa di risposta, , e la società si Parte_1 Parte_2 CP_6 costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale,
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto d'uso o di altro diritto reale sull'immobile. A sostegno delle proprie difese i convenuti allegavano i seguenti fatti:
- dal 1994 genitori e figli avevano vissuto e lavorato insieme, esercitando la propria attività presso l'immobile di Senago, via Cascina San GI;
in particolare, e Parte_1 avevano sempre svolto la loro attività in detto immobile, sostenendo le spese Parte_2 dei mutui e delle cambiali relative al suo acquisto, nonché pagando le relative imposte e tasse. Ciò aveva portato i convenuti a ritenersi, al pari dei genitori, pieni titolari degli immobili, avendoli utilizzati per quasi trent'anni, senza mai versare alcun corrispettivo;
- dalla visura catastale gli acquirenti dell'immobile risultavano non le persone fisiche dei genitori, bensì le imprese individuali facenti capo una a e l'altra a CP_2 [...]
; con la costituzione della nel 2008 l'impresa facente capo a CP_3 CP_1 era stata conferita, insieme ai suoi beni, nella;
pertanto anche CP_2 CP_1 la proprietà dell'immobile oggetto di causa doveva ritenersi passata in capo alla CP_1
pagina 8 di 19 Con
- la costituzione della era avvenuta attraverso il conferimento di due imprese CP_1 preesistenti: una di e specializzata anche nella vendita di CP_2 Parte_2 fiori, l'altra di e specializzata nella vendita di frutta e verdura, Parte_3 Parte_2 entrambe con sede a Senago, in via Cascina San GI 27;
- l'intera famiglia aveva, dunque, sempre operato, sin dal 1994, in detto immobile, e CP_2
e prima in proprio attraverso le rispettive imprese familiari e poi Parte_1 Parte_2 attraverso la , avevano continuato a utilizzare il capannone oggetto di causa CP_6 per l'esercizio delle loro attività;
Sulla scorta dei predetti fatti, i convenuti chiedevano, in via riconvenzionale, di accertare l'intervenuta usucapione di un diritto reale di godimento sull'immobile, ricorrendo sia l'utilizzo esclusivo ventennale, sia l'animus possidendi; il capannone, infatti, era stato utilizzato in modo esclusivo dalla e dai suoi soci, senza che altri potessero CP_1 accedervi, e la presenza di un impianto di videosorveglianza e della relativa segnaletica erano conferma di questa volontà di possesso esclusivo, in forza del quale, nel luglio 2022, gli stessi genitori erano stati diffidati dall'accedere al magazzino in uso alla CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di svolgere istruttoria orale, il
Tribunale di Milano, con sentenza n 9730/2024, pubblicata in data 11.11.2024, così statuiva:1) AN , e Parte_1 Parte_2 Controparte_6
a rilasciare l'immobile sito in Senago, Via Cascina S. GI, 27,
[...] come meglio identificato in atti, libero da persone e/o cose;
2) Fissa per l'esecuzione la data del 31/12/2024; 3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da , Parte_1
; 4) AN Parte_2 Controparte_6 [...]
, e , in Parte_1 Parte_2 Controparte_6 solido tra loro, alla rifusione in favore di e , CP_2 Controparte_3
580,01 per spese 7.3920,30 per compensi professionali per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge. Sentenza per legge esecutiva.
In sostanza, il primo giudice riteneva che gli attori avevano dimostrato la proprietà dell'immobile producendo il relativo rogito di acquisto del 1994. Escludeva che l'atto costitutivo della o quello successivo di donazione della quota societaria del padre CP_6 ai figli avessero comportato la cessione della proprietà del capannone alla CP_6 osservando che era comproprietaria del 50% dello stesso e non aveva mai Controparte_3
pagina 9 di 19 partecipato a detti negozi, che comunque non menzionavano affatto la cessione dell'immobile.
Quanto alla dedotta usucapione, il Tribunale rilevava che non risultava superata la presunzione di mera tolleranza dei parenti, ostativa all'acquisto per usucapione. Evidenziava altresì che, nell'atto di costituzione della del 21.10.2008, e CP_6 Parte_1 risultavano meri collaboratori familiari delle ditte individuali di Parte_2 CP_2
e pertanto da tale atto emergeva documentalmente che aveva Parte_3 CP_2 rivendicato la propria qualità di proprietario dell'immobile, così interrompendo il termine utile per l'usucapione di cui all'art. 1158 c.c. Quantomeno sino al 21.10.2008, quindi, l'utilizzo dell'immobile da parte dei convenuti era stato consentito soltanto in ragione dei rapporti lavorativi esistenti, mentre quanto alle condotte successive, era assorbente il rilievo che non era maturato, comunque, il ventennio, utile per l'usucapione.
Il Tribunale, infine, riteneva inconferente la documentazione prodotta in ordine a mutui e cambiali, risultando queste ultime destinate al pagamento di un diverso immobile e il mutuo contratto solo nel 1998, quattro anni dopo l'acquisto.
Pertanto, accertata l'occupazione dell'immobile senza titolo da parte dei convenuti, il giudice condannava questi ultimi al rilascio dello stesso.
Avverso tale sentenza proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 CP_6 per i motivi ivi formulati.
[...]
Si costituiva e contestando l'appello e chiedendo la CP_2 Controparte_3 conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 6.05.2025, il consigliere istruttore, riservata al Collegio la decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Con ordinanza in data 6.5.2025, la Corte, in composizione collegiale, accoglieva l'istanza di pagina 10 di 19 sospensiva proposta dagli appellanti, tenuto conto degli effetti discendenti dall'esecuzione del rilascio dell'immobile, anche sotto il profilo del periculum in mora.
In data 10.10.2025 dava atto del decesso di intervenuto Controparte_3 CP_2 in data 18.9.2025, e dichiarava di costituirsi in giudizio anche come unica erede dello stesso.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 28.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del
05.11.2025.
Gli appellanti, con il primo motivo di impugnazione, censurano la sentenza di primo grado per aver errato nell'interpretazione della domanda svolta in via riconvenzionale dagli stessi, intesa dal Tribunale come usucapione del diritto di proprietà, mentre era stata svolta, in via principale, una domanda diversa, di usucapione del diritto reale d'uso del magazzino, in cui gli appellanti avevano sempre svolto la loro attività lavorativa. Il Tribunale avrebbe, dunque, violato l'art. 112 cpc, argomentando in merito all'usucapione del diritto di proprietà e non affrontando, invece, la domanda effettivamente proposta, relativa al diritto di uso. Lamentano, inoltre, che il giudice non ha ammesso le prove testimoniali offerte, che avrebbe potuto dimostrare la fondatezza della riconvenzionale proposta.
Col secondo motivo di gravame gli appellanti deducono che le due imprese familiari, parallele e gemelle, facenti capo a e , utilizzavano il magazzino CP_2 Parte_3 oggetto di causa sin dal 1994. Pertanto, a detta degli appellanti, l'uso esclusivo del magazzino era in atto sin dal 1994 e il possesso si era protratto per oltre trent'anni, determinando in capo agli stessi l'acquisto per usucapione del diritto d'uso ex art. 1021 c.c.; l'animus possidendi era comprovato dai pagamenti, da parte degli appellanti, delle utenze, delle rate del mutuo, delle imposte e dei lavori di ristrutturazione.
Gli appellanti contestano che nel 2008 vi sia stata una rivendicazione dell'immobile da parte di quale proprietario dello stesso. Ribadito che la domanda di usucapione ha CP_2 ad oggetto il diritto di uso e non la proprietà, evidenziano che nel 2008 le due imprese familiari venivano conferite nella nuova società di famiglia. La , pertanto, era subentrata CP_6 alle imprese familiari nella medesima posizione giuridica di queste ultime, essendone la prosecuzione naturale, per cui la società era subentrata nel possesso del magazzino, iniziato già nel 1994.
pagina 11 di 19 Il Tribunale erroneamente aveva fatto riferimento al conferimento in di due CP_6 ditte individuali, perché, più correttamente, si trattava di imprese familiari ex art. 230bis c.c. e
, che era stato titolare di una di esse, aveva pure conferito la sua impresa nella Parte_3 società in cambio di una quota sociale, che poi in data 2.2.2021 aveva ceduto ai fratelli Pt_2
e . Parte_1
Pertanto questi ultimi -e sino al 2021 anche avevano continuato, tramite la società, Pt_3 ad utilizzare l'immobile quali titolari di uno specifico diritto reale, ciò sin dal 1994 e dunque per quasi trent'anni.
Sostengono che il conferimento delle imprese familiari nel 2008 non può considerarsi un atto interruttivo, poiché in tale occasione non aveva rivendicato un suo uso CP_2 esclusivo del magazzino. La prima formale rivendicazione della proprietà da parte di CP_2
e era avvenuta solo nel 2022, ossia dopo la scadenza del termine
[...] Controparte_3 ventennale.
Inoltre, evidenziano che il magazzino era intestato anche all'impresa individuale di
[...]
, la quale non aveva partecipato al conferimento e non aveva mai manifestato la CP_3 volontà di compiere atti di rivendica sino al 2022.
Pertanto, e , prima in proprio, tramite le imprese familiari, e Parte_2 Parte_1 poi attraverso la costituita società di persone, aveva continuato ad utilizzare il magazzino in via esclusiva per l'esercizio della loro attività dal 1994. Il diritto di utilizzo dell'immobile derivava dallo svolgimento dell'attività lavorativa all'interno del medesimo.
Riguardo alla tolleranza dei familiari, ritenuta dal Tribunale ostativa all'acquisto per usucapione, gli appellanti osservano di aver utilizzato la res per quasi trent'anni e che erano convinti di esserne proprietari, avendo lavorato, fianco a fianco con gli altri familiari, per pagare e gestire gli strumenti e le risorse utilizzati in comune. Inoltre, nel 2008 era entrata a far parte della compagine societaria che non ha alcun legame di parentela con le Testimone_4 parti coinvolte, e nel 2023 alcune quote della società sono state cedute a Persona_1 anch'egli estraneo al nucleo familiare, per cui non poteva discorrersi di tolleranza tra familiari.
Richiamano la giurisprudenza secondo cui l'uso prolungato di un bene non può essere considerato mera tolleranza, ravvisabile nei soli casi di uso transitorio e occasionale.
Sottolineano che, se vi è un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto su una cosa, è onere di chi subisce tale uso dimostrare che è stato tollerato.
pagina 12 di 19 Infine, osservano che fino all'inizio del giudizio di primo grado l'immobile non risultava chiaramente di proprietà di e , essendo intestato al Catasto CP_2 Controparte_3 alle imprese familiari degli stessi, ormai cessate da tempo. Solo nel novembre 2023, l'impresa familiare di -cessata per conferimento nella ha venduto a CP_2 Controparte_6
il 50% della quota del magazzino, mentre l'impresa individuale cessata di Controparte_3
ha ceduto il 50% a Tali cessioni, stipulate solo dopo Controparte_3 CP_2 quattordici anni dalla chiusura delle rispettive imprese familiari e in pendenza del presente giudizio denoterebbero – a detta degli appellanti- il totale disinteresse dei proprietari ad ottenere la restituzione dell'immobile e a farne un uso esclusivo.
Per tali ragioni chiedono la riforma della sentenza di primo grado, con riconoscimento in capo agli appellanti del diritto d'uso o di altro diritto reale di godimento.
I motivi di appello -che, in quanto intimamente connessi tra loro, possono essere congiuntamente esaminati- sono infondati.
Dagli atti di causa emerge che e con rogito in data CP_2 Controparte_3
22.12.1994, hanno acquistato l'immobile oggetto di causa, sito in Senago, via Cascina S.
GI 27. Contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, il fatto che l'acquisto fosse stato realizzato dalle ditte individuali dei genitori è del tutto irrilevante, dal momento che, in tal caso, acquirenti sono, comunque, le persone fisiche dei titolari delle imprese individuali.
E' pacifico che il piano primo dell'immobile era stato adibito ad abitazione dei genitori, mentre la parte sottostante era utilizzata come magazzino. Già all'epoca la ditta individuale di
LA GI svolgeva attività di commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli.
In data 21.10.2008 veniva costituita la Controparte_8 [...]
e i figli ed , nonché con la moglie di , CP_2 Pt_2 Parte_1 Pt_3 Pt_3
Pure tale società aveva ad oggetto il commercio ambulante di frutta e Testimone_4 verdura.
In particolare, dall'atto costitutivo di emerge che il relativo capitale sociale era CP_1 stato versato dai soci mediante conferimento delle imprese familiari di cui erano titolari
[...]
e , nonché dei crediti che i loro collaboratori familiari -tra cui CP_2 Parte_3 Pt_2
e vantavano verso i titolari delle due imprese. Parte_1
L'atto in questione non menziona l'immobile, che pertanto non può ritenersi trasferito in capo alla . CP_6
pagina 13 di 19 E' pacifico in causa che quest'ultima, sino ad oggi, ha continuato ad utilizzare per la sua attività di impresa il capannone oggetto di causa.
Circa tale utilizzo gli attori, sin dall'atto di citazione avanti al Tribunale, hanno dedotto che nel 2008, con la costituzione della , era intervenuto un accordo verbale tra le CP_6 parti, in forza del quale i genitori consentivano l'utilizzo del magazzino per lo stoccaggio della merce della società, a fronte dell'impegno dei soci della di pagare le utenze anche CP_1 dell'appartamento sovrastante il magazzino, in cui abitavano i genitori. Tale patto non era stato formalizzato per iscritto in virtù del legame familiare tra le parti. Il pagamento delle utenze dei genitori ad opera di controparte era poi effettivamente intervenuto ed era stato costantemente effettuato sino a marzo 2022, quando era iniziato il contenzioso tra le parti, sfociato nel presente giudizio.
I convenuti, costituendosi in giudizio, non hanno contestato che con i genitori era intervenuto l'accordo orale di cui sopra né in sede di comparsa di costituzione, né nella prima memoria ex art. 183 cpc, che non è stata neppure depositata. Entro il termine per le preclusioni assertive, pertanto, e non hanno specificamente contestato, agli Parte_1 Parte_2 effetti di cui all'art. 115 cpc, la conclusione dell'accordo dedotto dai genitori, che, pertanto, deve ritenersi pacifico.
E' stato infatti stabilito che “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare
e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva” (Cass. n. 14711 del 31.5.2025; Cass. n. 31402 del 2.12.2019).
Come noto, la mancata contestazione rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sollevando la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito (Cass. n. 16028 del 7.6.2023). Nel caso di specie, dunque, l'accordo verbale dedotto pagina 14 di 19 dagli attori deve ritenersi dimostrato in virtù della mancata contestazione puntuale da parte dei convenuti.
Tra l'altro deve rilevarsi che questi ultimi, non solo non hanno contestato l'accordo verbale allegato dai genitori, ma addirittura, in memoria ex art. 183, n 2, cpc, hanno dato atto di aver sempre provveduto al pagamento delle utenze dell'intero immobile, comprensivo dell'abitazione dei genitori, dal 2009 al 2022, producendo anche documentazione a comprova di detto assunto. Tale allegazione è stata ribadita anche nell'atto di appello.
Dunque le stesse deduzioni degli odierni appellanti, relative al pagamento delle utenze dei genitori, finiscono col riscontrare l'accordo verbale riferito da questi ultimi relativo alle condizioni pattuite per l'utilizzo del capannone da parte della società dei figli.
E' evidente che l'utilizzo dell'immobile, da parte degli appellanti, in forza di accordo che prevedeva il pagamento delle utenze dell'appartamento dei genitori configura in capo ai primi una mera detenzione dell'immobile, inidonea al maturare dell'usucapione, in assenza di interversione del possesso, neppure dedotta nel caso di specie. La previsione, infatti, di una contropartita per il godimento del capannone denota il riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà ed è incompatibile con l'animus possidendi, che dovrebbe caratterizzare il possesso utile al maturare dell'usucapione.
Sotto diverso profilo deve, inoltre, osservarsi che, anche se si volesse prescindere dall'accordo verbale di cui sopra con i genitori, non sarebbe, comunque, configurabile un possesso del magazzino in capo a e sino al 2008, in quanto Parte_1 Parte_2 allora gli stessi erano meri collaboratori delle imprese familiari, di cui erano titolari rispettivamente il padre e il fratello . CP_2 Parte_3
Nelle premesse dell'atto costitutivo della snc del 21.10.2008 si legge, infatti, che
[...]
era titolare di una impresa di commercio ambulante di frutta e verdura e che in tale Pt_3 ditta prestavano attività, come collaboratori familiari, e al Parte_2 Testimone_4 contempo era titolare dell'impresa di commercio ambulante di frutta e fiori CP_2 secchi, in cui prestava attività, quale collaboratore familiare, . Parte_1
Pertanto, e utilizzavano il magazzino solo per ragioni di Parte_2 Parte_1 servizio, ossia in quanto lavoravano nell'impresa del padre e del fratello . Pt_3
Come noto, l'impresa familiare, secondo la giurisprudenza di legittimità, è strutturalmente una ditta individuale, caratterizzata dall'apporto collaborativo dei familiari, e non dà vita a pagina 15 di 19 un'impresa a base associativa. I familiari acquisiscono unicamente diritti, principalmente di credito, verso il titolare dell'impresa e non anche diritti reali sui beni aziendali;
di conseguenza essi sono meri detentori e non possessori dei beni aziendali.
La Suprema Corte ha avuto modo, infatti, di affermare che “in tema di impresa familiare, i diritti di partecipazione del collaboratore sui beni acquistati dal titolare con gli utili non ripartiti hanno natura obbligatoria e non reale, in coerenza: a) con la natura individuale dell'impresa e, quindi, con l'alterità del soggetto collaboratore rispetto alla stessa;
b) con l'autonomia operativa dell'azienda familiare, non armonizzabile con
l'assoggettamento alle normali regole della comunione;
c) con le esigenze di tutela dei terzi, in quanto la contitolarità comporterebbe la sottrazione di detti beni al rischio imprenditoriale”
(Cass. n. 15810 del 6.6.2024; Cass. n. 34222 del 20.12.2019; Cass. n. 7223 del 15.4.2004).
In ogni caso, anche nell'ipotesi di società di persone, la giurisprudenza riconduce alla detenzione il godimento, anche esclusivo, dei beni sociali in capo al singolo socio, derivante dall'esercizio dell'attività commerciale comune (Cass. n. 4603 del 3.11.1989; Cass. n. 9661 del
27.4.2006).
Più in generale è stato affermato che la relazione di fatto col bene costituisce semplice detenzione in presenza di vincoli particolari tra le parti, come quelli scaturenti da un rapporto societario (Cass. n. 17880 del 3.7.2019).
Pertanto, anche prima del 2008, risulta che e non potevano Parte_1 Parte_2 qualificarsi possessori del capannone dei genitori, in cui lavoravano come meri collaboratori familiari della ditta del padre e del fratello . Pt_3
Peraltro, tenuto conto dell'accordo verbale intervenuto nel 2008 tra genitori e figli, in forza del quale questi ultimi godevano del magazzino a fronte del pagamento delle utenze dell'abitazione degli appellati, anche un eventuale possesso anteriore sarebbe stato interrotto nel 2008, per effetto di detto accordo e quindi del riconoscimento del diritto di proprietà dei genitori. Dunque, l'usucapione non avrebbe comunque potuto maturare per mancanza del ventennio.
Infine, deve rilevarsi che gli stessi appellanti danno atto che fino alla fine del 2008 -quando
è stata costituita la utilizzavano il capannone, ai fini dell'attività di impresa, Controparte_6 insieme al padre, proprietario dell'immobile e titolare della ditta Controparte_5
Quest'ultima, infatti, era stata conferita in solo in sede di costituzione della CP_6
pagina 16 di 19 stessa, quindi in data 21.10.2008.
Se, dunque, l'attività commerciale veniva svolta unitamente al padre sino ad ottobre 2008, al più poteva configurarsi un compossesso sino a tale data in capo agli appellanti e non un possesso esclusivo, utile per l'usucapione di un diritto reale sul magazzino.
Infatti, il compossessore che intenda usucapire il bene deve manifestare un dominio esclusivo sulla res, incompatibile con il possesso altrui (Cass. n. 17512 del 2.9.2016). Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte pacificamente richiede l'esclusione materiale e riconoscibile degli altri compossessori, per cui, ai fini della decorrenza dell'usucapione, occorre un atto o un comportamento che realizzi l'impossibilità degli altri partecipanti di proseguire il rapporto materiale con il bene e denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere la cosa in maniera esclusiva, per cui il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (così, Cass. n. 11903/15).
Né, del resto, gli appellanti hanno mai allegato e chiesto di accertare l'intervenuta usucapione di una quota indivisa dell'immobile.
Gli stessi, infatti, hanno dedotto in causa di aver usucapito un diritto reale di godimento sull'intero magazzino e non semplicemente una quota pro indiviso dello stesso. Su quale diritto reale avrebbero usucapito hanno lasciato un margine di scelta al giudicante (cfr atto di citazione:
“Ora, non può esservi dunque alcun dubbio sul fatto che in capo agli odierni convenuti si sia perfezionata l'usucapione del bene se non del diritto di proprietà, perlomeno dell'usufrutto o del diritto d'uso” e nelle relative conclusioni: “accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in capo agli odierni convenuti del diritto di uso sul complesso immobiliare rivendicato dagli attori e oggetto di causa uso e/o l'intervenuta usucapione del diverso diritto reale che l'Autorità giudicante riterrà intervenuta”). In ogni caso, si tratta di diritti reali di godimento che presuppongono, ai fini della relativa usucapione, il possesso e il godimento del bene.
Del resto, l'eventuale domanda di usucapione di un diritto reale solo per una quota indivisa del bene -mai formulata in atti- si scontra con le stesse allegazioni degli appellanti che, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, hanno dedotto e rivendicato un possesso esclusivo del magazzino, tanto che hanno riferito di aver instaurato un sistema di videosorveglianza, per escludere soggetti diversi dalla e dai suoi soci, e di aver diffidato i genitori, con CP_6 lettera in data 26.7.2022, dall'accedere al capannone senza autorizzazione. Così, infatti, scrivevano in comparsa di costituzione: “quell'area adibita a capannone è tutt'ora esclusiva pagina 17 di 19 della (e per essa dei soci) e non vi sono altri soggetti titolati ad accedervi. L'area, CP_1 inoltre, è dotata di impianto di videosorveglianza, con tanto di cartellonistica apposta;
anche questo elemento denota la sussistenza dell'elemento soggettivo. […] Tale situazione è così cristallizzata che, nel mese di Luglio 2022, quando i genitori hanno chiesto la restituzione dell'immobile, gli odierni convenuti sono stati costretti a diffidare i genitori (o per essi i fratelli) ad accedere senza autorizzazione ai locali dove viene - ancora oggi - svolta l'attività commerciale (missiva del 26.7.2022)”.
Pertanto, non solo non è mai stata proposta una domanda di usucapione pro quota, ma quest'ultima si scontra con le stesse allegazioni degli appellanti, che hanno rivendicato un possesso esclusivo del magazzino, mentre il fatto che quest'ultimo sia stato, in ipotesi, a titolo di proprietà, di usufrutto o di diritto reale di uso poco rileva sotto tale profilo, trattandosi, in ogni caso, di diritti reali di godimento parziari, che, per loro natura, escludono il godimento del proprietario, ridotto infatti a nudo proprietario. Anche la dedotta usucapione del solo diritto reale d'uso del capannone presupponeva, dunque, un possesso esclusivo dello stesso da parte degli appellanti, che invece è pacificamente escluso sino al 2008, sulla scorta delle loro stesse allegazioni.
Nessuna usucapione, quindi, è configurabile rispetto al magazzino oggetto di causa, neppure del mero diritto reale d'uso.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite sopportate da controparte, in forza del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 cpc.
Le spese di lite sopportate da -subentrata da ultimo anche al marito, quale Controparte_3 sua erede- per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato, dell'attività difensiva svolta, della media complessità delle questioni trattate e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 3.470,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti pagina 18 di 19 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
9730/2024, pronunciata in data 08.11.2024 dal Tribunale di Milano, nel procedimento rg n. 49596/2022, pubblicata in data 11.11.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e a pagare a , a Parte_1 Parte_2 CP_6 Controparte_3 titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre il
15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1, co 17, D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 3453/2024, promossa in grado d'appello,
da
, c.f. , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 società , c.f. , nonché c.f. CP_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Pistone dal Verme del Foro C.F._2 di Milano (c.f. , pec: , C.F._3 Email_1 presso il cui studio in Milano, Corso di Porta Vigentina n. 13, hanno eletto domicilio, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._4 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Clerici del Foro di Milano C.F._5
(c.f. ), pec: con elezione di C.F._6 Email_2 domicilio nel suo studio in Milano, Via Pasteur, 15, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATI
PER LA RIFORMA
pagina 1 di 19 della sentenza n. 9730/2024, pronunciata in data 08.11.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione
XIII civile, nel procedimento rg n. 49596/2022, pubblicata in data 11.11.2024.
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile – usucapione – diritto reale d'uso.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 28 ottobre 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, ricorrendone i presupposti ed il grave pregiudizio per gli appellanti, eventualmente anche inaudita altera parte;
- nel merito, in via principale, riformare la sentenza impugnata e per i motivi in narrativa accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in capo agli odierni appellanti del diritto di uso sul complesso immobiliare rivendicato oggetto di causa uso e/o l'intervenuta usucapione del diverso diritto reale che l'Autorità giudicante riterrà intervenuta, con ogni consequenziale pronuncia;
- in via istruttoria, per i motivi già espressi nel punto 1) dei motivi d'appello, gli odierni appellanti chiedono l'ammissione delle istanze istruttorie orali formulate nel giudizio di I grado e che, avendo la Giudice travisato la domanda, non erano state ammesse.
Tali istanze istruttorie sono rilevanti ed ammissibili e l'audizione dei testimoni condurrebbe ad una diversa decisione nel merito della presente controversia.
Gli odierni appellanti reiterano la richiesta di ammissione delle seguenti istanze istruttorie orali, già formulate con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 in I grado e da sottoporre ai testi indicati premettendo la dizione “vero che”:
1. I Signori e hanno iniziato a lavorare nell'ambito del commercio Pt_2 Parte_1 di frutta dall'età di 15 anni;
2. I Signori e , da quando avevano l'età di 15 anni, hanno lavorato Pt_2 Parte_1 unitamente al padre nel commercio di fiori e frutta;
CP_2
pagina 2 di 19
3. Con l'acquisto del complesso immobiliare di via Cascina San GI 27 in Senago avvenuto nel 1994, i signori e hanno svolto presso tale Parte_1 Parte_2 immobile attività di commercio di ortofrutta;
4. Sin dall'acquisto del complesso immobiliare di via Cascina San GI 27 in Senago avvenuto nel 1994, il complesso è stato destinato a magazzino merci, deposito dei prodotti nelle celle frigorifere ed a parcheggio dei mezzi di trasporto;
5. I signori e sin dal 1994 e sino ad oggi, tutti i giorni sono Parte_1 Parte_2 stati presenti presso l'immobile di via Cascina San GI 27 in Senago ed ivi si sono occupati di organizzare e gestire l'attività di vendita di frutta;
6. I signori e si occupano, sin dal 1994 e sino ad oggi, presso Parte_1 Parte_2 il magazzino di via Cascina San GI, di organizzare il lavoro dei collaboratori;
7. Sin dal 1994, le mansioni da svolgere e l'indicazione della destinazione della merce Le veniva indicata dai signori e Parte_1 Pt_2
8. Ogni giorno sin dal 1994, i signori e Le indicavano a quali Parte_1 Pt_2 mercati doveva recarsi per occuparsi della vendita dei prodotti;
9. Ogni giorno, sin dal 1994 e sino ad oggi, il signor si occupa dell'acquisto Parte_1 presso il Mercato Generale Ortofrutticolo di Milano dei prodotti da vendere e si occupa del loro trasporto presso il magazzino di Via Cascina San GI 27 a Senago;
10. Il magazzino di Via Cascina San GI 27 a Senago, sin dall'acquisto, è stato utilizzato solo ed in via esclusiva per lo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli da vendere presso i mercati;
11. Sin dall'acquisto nel magazzino di Via Cascina San GI 27 a Senago sono posizionate due celle frigorifere per la conservazione dei prodotti ortofrutticoli;
12. Sin dall'acquisto nel magazzino di Via Cascina San GI 27 a Senago, ivi vengono parcheggiati gli autocarri ed automezzi destinati al trasporto ed al commercio dei prodotti ortofrutticoli;
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da 1 a 12 i signori:
• in Caronno Pertusella, Via Rodari 156 Testimone_1
• in Limbiate via Cavout 13 Testimone_2
• EL SA in Uboldo Via Raffaello Sanzio, 36
• , via Zandonai 3, Bollate Testimone_3
13. Ogni giovedì della settimana, sin dal 1994, su incarico del sig. si recava Parte_1 presso lo sportello di per pagare, con l'incasso della giornata, tutte le bollette CP_4 delle utenze relative al complesso immobiliare di Via Cascina San GI 27 a Senago pagina 3 di 19 14. Quando, su incarico del sig. , si recava presso lo sportello di Parte_1 CP_4 provvedeva a pagare, con l'incasso della giornata, anche le bollette intestate a
[...]
e CP_2 Controparte_3
15. I pagamenti di cui ai capitoli n. 13 e 14 proseguivano ogni giovedì della settimana, a partire dal 1994 e sino a luglio 2022, anche con l'incasso della giornata riferito alla CP_1
Si indica quale testimone sui capitoli di prova da 13 a 15 il signore:
• EL SA in Uboldo Via Raffaello Sanzio, 36
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati e, nello specifico:
• in Caronno Pertusella, Via Rodari 156 Testimone_1
• in Limbiate via Cavour 13 Testimone_2
• EL SA in Uboldo Via Raffaello Sanzio, 36
• , via Zandonai 3, Bollate Testimone_3
Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di controparte.
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
PARTE APPELLATA
Si chiede che la Corte Ecc.ma voglia: nel merito: confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 9730/24 emessa dal
Tribunale di Milano in data 8-11/11/2024; in via istruttoria: senza invertire l'onere della prova:
A) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il complesso residenziale sito in Senago – Via Cascina S. GI, 27 – è stato pagato dai sigg.ri e con il ricavato della vendita delle CP_2 Controparte_3 seguenti proprietà immobiliari:
* terreno in Agro con fabbricato rurale, denunciato all'UTE di Brindisi, venduto nel 1996
* appartamento in Ostuni – Fraz. Villanova – Via Raone da Ostuni – I piano – composto da 5 vani e servizi, venduto nel 2000
* autorimessa mq. 24 in Ostuni – Fraz. Villanova – Via Raone da Ostuni – p.t., venduto nel
2000
* villa bifamiliare con mansarda e taverna in Bollate – Via Piave, 41 – venduto nel 2000”
2) “Vero che il mutuo gravante sull'immobile di Senago – Via Cascina S. GI, 27 – è stato pagato dai sigg.ri e ” CP_2 Controparte_3 pagina 4 di 19 3) “Vero che il mutuo di cui al cap. 2 è stato intestato ai sigg.ri ed in Parte_1 Parte_3 considerazione dell'età del sig. ” CP_2
4) “Vero che all'epoca in cui era stato contratto il mutuo di cui al cap. 2, il sig. CP_2 ha aperto un conto corrente intestato ai sigg.ri ed sul quale venivano Parte_1 Parte_3 addebitate le rate del mutuo stesso”
5) “Vero che all'epoca in cui era stato contratto il mutuo di cui al cap. 2, il denaro che serviva per il pagamento delle rate proveniva dagli incassi della ditta ” Controparte_5
6) “Vero che per il saldo prezzo ed i costi di ristrutturazione relativi all'immobile di Senago –
Via Cascina S. GI, 27- il sig. ha rilasciato cambiali a favore di Immobil CP_2
Quattro srl, e RZ snc per un importo complessivo di Lire 35.100.000, Parte_4 come da documenti che si rammostrano al teste (v. docc. 13-20 ns. prod. I grado)”
7) “Vero che per il saldo prezzo ed i costi di ristrutturazione relativi all'immobile di Senago – via Cascina S. GI, 27 – sono state rilasciate cambiali anche da ed Parte_1
ed il relativo importo per il ritiro delle stesse è stato versato da Parte_3 CP_2
e/o , come risulta dai documenti che si rammostrano al teste (v. docc. 17- Controparte_3
18 ns. prod. I grado)”
8) “Vero che le cambiali di cui al cap. 6 sono state pagate dal sig. ” CP_2
9) “Vero che il contatore dell'acqua sito al piano terreno dell'immobile di Senago – Via
Cascina S. GI, 27 – è intestato a , come risulta dai documenti che si CP_2 rammostrano al teste (v. docc. 21-22 ns. prod. I grado)”
10) “Vero che il sig. provvede al pagamento delle bollette del contatore di cui CP_2 al cap. 9”
11) “Vero che la utilizza oggi gli autocarri con le Controparte_6 seguenti targhe: EL693 DF – CN827DC – MI2V7517, come risulta dai documenti che si rammostrano al teste (v. docc. 23-25 ns. prod. I grado)”
12) “Vero che l'attività della inizia alle tre della Controparte_6 mattina con il passaggio di tre autoarticolati che caricano e scaricano i prodotti ortofrutticoli nel cortile dell'immobile di Senago – Via Cascina S. GI, 27 – e tali operazioni finiscono alle ore 6, come risulta dalle fotografie che si rammostrano al teste (v. docc. 26-29 ns. prod. I grado)”
13) “Vero che i compressori dei motori delle celle frigorifere della , situate nel CP_6 magazzino al piano terreno dell'immobile di Senago – Via Cascina S. GI, 27 – funzionano 24 ore al giorno” pagina 5 di 19 14) “Vero che i compressori delle celle frigorifere di cui al capitolo precedente sono situate in una parte del magazzino sottostante l'appartamento dei sigg.ri – CP_2 CP_3 dell'immobile di Senago – Via Cascina S. GI, 27”
15) “Vero che nella zona del cortile coperta da tettoia dell'immobile di Senago – Via Cascina
S. GI, 27 – di proprietà dei sigg.ri e stazionano CP_2 Controparte_3 autovetture facenti capo ai nuclei familiari di , e di Parte_1 Testimone_4 dipendenti della , come risulta dalle fotografie che si rammostrano al teste (v. CP_6 docc. 30-31 ns. prod. I grado)”
16) “Vero che nella zona del cortile coperta da tettoia dell'immobile di Senago – Via Cascina
S. GI, 27 – di proprietà dei sigg.ri e vengono CP_2 Controparte_3 parcheggiati autocarri come risulta dalla fotografia che si rammostra al teste (v. doc. 32 ns. prod. I grado)”
17) “Dica il teste se le fotografie che gli vengono rammostrate riproducono l'attuale stato dei luoghi del cortile dell'immobile di Senago – Via Cascina S. GI, 27 (v. docc. 33-42 ns. prod. I grado)”
Si indicano a testi sui capp. da 1 a 17:
– Via S. Carlo, 7 – Garbagnate Milanese Testimone_5
– Via S. Carlo, 7 – Garbagnate Milanese CP_7
– Via Cascina S. GI, 27 - Senago Parte_3
B) ammettersi prova per interpello sui seguenti capitoli:
18) “Vero che dal 2000 al 2020 il sig. ha versato al figlio i CP_2 Parte_2 seguenti importi, come risulta dalle matrici degli assegni che si rammostrano (v. doc. 43 ns. prod. I grado):
26/7/2000: Lit. 20.000.000
6/9/2001: Lit. 10.000.000 e Lit. 11.000.000
20/7/2002: Euro 3.900,00
20/4/2007: Euro 2.720,00
22/10/2007: Euro 1.748,31
21/4/2020: Euro 4.000,00
19) “Vero che dal 2000 al 2020 il sig. ha versato al figlio i CP_2 Parte_1 seguenti importi, come risulta dalle matrici degli assegni che si rammostrano (v. doc. 44 ns. prod. I grado):
18/3/2000: Lit. 400.000 pagina 6 di 19 16/7/2000: Lit. 6.800.000
25/7/2000: Lit. 10.000.000 luglio 2006: Euro 1.500,00
20/4/2007: Euro 2.720,00
Giugno 2007: Euro 1.000,00
26/6/2008: Euro 3.000,00 agosto 2009: Euro 1.000,00 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e CP_2 Controparte_3 convenivano in giudizio i figli in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 società , e al fine di ottenere il rilascio dell'immobile sito in CP_1 Parte_2
Senago, via Cascina San GI 27, di loro proprietà, previo accertamento dell'occupazione senza titolo dello stesso da parte dei convenuti. A fondamento della domanda, gli attori esponevano che:
- in data 22.12.1994 e avevano acquistato in Senago, via CP_2 Controparte_3
Cascina San GI 27, un'unità immobiliare, costituita da un capannone di due piani fuori terra;
- al primo piano dell'immobile gli attori avevano stabilito la propria abitazione, mentre il piano sottostante era stato adibito a magazzino dalla ditta individuale di che Parte_2 svolgeva un'attività di commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
- in data 21.10.2008 insieme ai figli , ed , nonché Parte_2 Parte_1 Pt_2 Pt_3 alla moglie di quest'ultimo, aveva costituito la società Testimone_4 [...]
avente ad oggetto la medesima attività di commercio di frutta e Controparte_6 verdura;
- il 4.11.2008 aveva donato la propria quota sociale del 27% ai tre figli;
CP_2
- gli atti sopra indicati non avevano mai avuto ad oggetto il capannone, la cui proprietà era sempre rimasta in capo agli attori;
- questi ultimi -senza redazione di un contratto scritto, in considerazione dei legami familiari- con la costituzione della nel 2008 avevano consentito l'utilizzo del CP_1 magazzino ai fini dello stoccaggio della merce alla società, a fronte dell'impegno dei soci pagina 7 di 19 della di farsi carico anche delle utenze dell'appartamento situato al piano CP_6 superiore, adibito ad abitazione degli attori;
- i soci della avevano effettivamente provveduto al pagamento delle utenze CP_1 negli anni successivi, sospendendone però il pagamento a marzo 2022 e da giugno 2022 in poi, senza giustificazione;
- nel frattempo, in data 2.02.2021, a causa di dissidi familiari, anche il figlio aveva Pt_3 ceduto la propria quota del 33% ai fratelli e Parte_1 Pt_2
- la , nel tempo, aveva sviluppato la propria attività commerciale, con notevole CP_1 aumento del traffico di mezzi e persone fin dalle prime ore del mattino, con conseguenti rumori e fastidio per gli attori, ormai anziani e di salute precaria;
a ciò si aggiungevano le immissioni di gas derivanti dagli scarichi degli automezzi e il rumore dei compressori dei motori delle celle frigorifere;
- stante il disinteresse dei figli rispetto al loro disagio, gli attori avevano deciso di chiedere la restituzione del magazzino sottostante la loro abitazione, al fine di venderlo a terzi e trasferirsi altrove;
tuttavia, la diffida inviata il 13.07.2022 sia alla società che ai figli e era rimasta priva di riscontro e gli attori avevano quindi agito in via Parte_1 Pt_2 giudiziale per ottenere il rilascio dell'immobile occupato senza titolo dai convenuti.
Con comparsa di risposta, , e la società si Parte_1 Parte_2 CP_6 costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale,
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto d'uso o di altro diritto reale sull'immobile. A sostegno delle proprie difese i convenuti allegavano i seguenti fatti:
- dal 1994 genitori e figli avevano vissuto e lavorato insieme, esercitando la propria attività presso l'immobile di Senago, via Cascina San GI;
in particolare, e Parte_1 avevano sempre svolto la loro attività in detto immobile, sostenendo le spese Parte_2 dei mutui e delle cambiali relative al suo acquisto, nonché pagando le relative imposte e tasse. Ciò aveva portato i convenuti a ritenersi, al pari dei genitori, pieni titolari degli immobili, avendoli utilizzati per quasi trent'anni, senza mai versare alcun corrispettivo;
- dalla visura catastale gli acquirenti dell'immobile risultavano non le persone fisiche dei genitori, bensì le imprese individuali facenti capo una a e l'altra a CP_2 [...]
; con la costituzione della nel 2008 l'impresa facente capo a CP_3 CP_1 era stata conferita, insieme ai suoi beni, nella;
pertanto anche CP_2 CP_1 la proprietà dell'immobile oggetto di causa doveva ritenersi passata in capo alla CP_1
pagina 8 di 19 Con
- la costituzione della era avvenuta attraverso il conferimento di due imprese CP_1 preesistenti: una di e specializzata anche nella vendita di CP_2 Parte_2 fiori, l'altra di e specializzata nella vendita di frutta e verdura, Parte_3 Parte_2 entrambe con sede a Senago, in via Cascina San GI 27;
- l'intera famiglia aveva, dunque, sempre operato, sin dal 1994, in detto immobile, e CP_2
e prima in proprio attraverso le rispettive imprese familiari e poi Parte_1 Parte_2 attraverso la , avevano continuato a utilizzare il capannone oggetto di causa CP_6 per l'esercizio delle loro attività;
Sulla scorta dei predetti fatti, i convenuti chiedevano, in via riconvenzionale, di accertare l'intervenuta usucapione di un diritto reale di godimento sull'immobile, ricorrendo sia l'utilizzo esclusivo ventennale, sia l'animus possidendi; il capannone, infatti, era stato utilizzato in modo esclusivo dalla e dai suoi soci, senza che altri potessero CP_1 accedervi, e la presenza di un impianto di videosorveglianza e della relativa segnaletica erano conferma di questa volontà di possesso esclusivo, in forza del quale, nel luglio 2022, gli stessi genitori erano stati diffidati dall'accedere al magazzino in uso alla CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di svolgere istruttoria orale, il
Tribunale di Milano, con sentenza n 9730/2024, pubblicata in data 11.11.2024, così statuiva:1) AN , e Parte_1 Parte_2 Controparte_6
a rilasciare l'immobile sito in Senago, Via Cascina S. GI, 27,
[...] come meglio identificato in atti, libero da persone e/o cose;
2) Fissa per l'esecuzione la data del 31/12/2024; 3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da , Parte_1
; 4) AN Parte_2 Controparte_6 [...]
, e , in Parte_1 Parte_2 Controparte_6 solido tra loro, alla rifusione in favore di e , CP_2 Controparte_3
580,01 per spese 7.3920,30 per compensi professionali per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge. Sentenza per legge esecutiva.
In sostanza, il primo giudice riteneva che gli attori avevano dimostrato la proprietà dell'immobile producendo il relativo rogito di acquisto del 1994. Escludeva che l'atto costitutivo della o quello successivo di donazione della quota societaria del padre CP_6 ai figli avessero comportato la cessione della proprietà del capannone alla CP_6 osservando che era comproprietaria del 50% dello stesso e non aveva mai Controparte_3
pagina 9 di 19 partecipato a detti negozi, che comunque non menzionavano affatto la cessione dell'immobile.
Quanto alla dedotta usucapione, il Tribunale rilevava che non risultava superata la presunzione di mera tolleranza dei parenti, ostativa all'acquisto per usucapione. Evidenziava altresì che, nell'atto di costituzione della del 21.10.2008, e CP_6 Parte_1 risultavano meri collaboratori familiari delle ditte individuali di Parte_2 CP_2
e pertanto da tale atto emergeva documentalmente che aveva Parte_3 CP_2 rivendicato la propria qualità di proprietario dell'immobile, così interrompendo il termine utile per l'usucapione di cui all'art. 1158 c.c. Quantomeno sino al 21.10.2008, quindi, l'utilizzo dell'immobile da parte dei convenuti era stato consentito soltanto in ragione dei rapporti lavorativi esistenti, mentre quanto alle condotte successive, era assorbente il rilievo che non era maturato, comunque, il ventennio, utile per l'usucapione.
Il Tribunale, infine, riteneva inconferente la documentazione prodotta in ordine a mutui e cambiali, risultando queste ultime destinate al pagamento di un diverso immobile e il mutuo contratto solo nel 1998, quattro anni dopo l'acquisto.
Pertanto, accertata l'occupazione dell'immobile senza titolo da parte dei convenuti, il giudice condannava questi ultimi al rilascio dello stesso.
Avverso tale sentenza proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 CP_6 per i motivi ivi formulati.
[...]
Si costituiva e contestando l'appello e chiedendo la CP_2 Controparte_3 conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 6.05.2025, il consigliere istruttore, riservata al Collegio la decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Con ordinanza in data 6.5.2025, la Corte, in composizione collegiale, accoglieva l'istanza di pagina 10 di 19 sospensiva proposta dagli appellanti, tenuto conto degli effetti discendenti dall'esecuzione del rilascio dell'immobile, anche sotto il profilo del periculum in mora.
In data 10.10.2025 dava atto del decesso di intervenuto Controparte_3 CP_2 in data 18.9.2025, e dichiarava di costituirsi in giudizio anche come unica erede dello stesso.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 28.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del
05.11.2025.
Gli appellanti, con il primo motivo di impugnazione, censurano la sentenza di primo grado per aver errato nell'interpretazione della domanda svolta in via riconvenzionale dagli stessi, intesa dal Tribunale come usucapione del diritto di proprietà, mentre era stata svolta, in via principale, una domanda diversa, di usucapione del diritto reale d'uso del magazzino, in cui gli appellanti avevano sempre svolto la loro attività lavorativa. Il Tribunale avrebbe, dunque, violato l'art. 112 cpc, argomentando in merito all'usucapione del diritto di proprietà e non affrontando, invece, la domanda effettivamente proposta, relativa al diritto di uso. Lamentano, inoltre, che il giudice non ha ammesso le prove testimoniali offerte, che avrebbe potuto dimostrare la fondatezza della riconvenzionale proposta.
Col secondo motivo di gravame gli appellanti deducono che le due imprese familiari, parallele e gemelle, facenti capo a e , utilizzavano il magazzino CP_2 Parte_3 oggetto di causa sin dal 1994. Pertanto, a detta degli appellanti, l'uso esclusivo del magazzino era in atto sin dal 1994 e il possesso si era protratto per oltre trent'anni, determinando in capo agli stessi l'acquisto per usucapione del diritto d'uso ex art. 1021 c.c.; l'animus possidendi era comprovato dai pagamenti, da parte degli appellanti, delle utenze, delle rate del mutuo, delle imposte e dei lavori di ristrutturazione.
Gli appellanti contestano che nel 2008 vi sia stata una rivendicazione dell'immobile da parte di quale proprietario dello stesso. Ribadito che la domanda di usucapione ha CP_2 ad oggetto il diritto di uso e non la proprietà, evidenziano che nel 2008 le due imprese familiari venivano conferite nella nuova società di famiglia. La , pertanto, era subentrata CP_6 alle imprese familiari nella medesima posizione giuridica di queste ultime, essendone la prosecuzione naturale, per cui la società era subentrata nel possesso del magazzino, iniziato già nel 1994.
pagina 11 di 19 Il Tribunale erroneamente aveva fatto riferimento al conferimento in di due CP_6 ditte individuali, perché, più correttamente, si trattava di imprese familiari ex art. 230bis c.c. e
, che era stato titolare di una di esse, aveva pure conferito la sua impresa nella Parte_3 società in cambio di una quota sociale, che poi in data 2.2.2021 aveva ceduto ai fratelli Pt_2
e . Parte_1
Pertanto questi ultimi -e sino al 2021 anche avevano continuato, tramite la società, Pt_3 ad utilizzare l'immobile quali titolari di uno specifico diritto reale, ciò sin dal 1994 e dunque per quasi trent'anni.
Sostengono che il conferimento delle imprese familiari nel 2008 non può considerarsi un atto interruttivo, poiché in tale occasione non aveva rivendicato un suo uso CP_2 esclusivo del magazzino. La prima formale rivendicazione della proprietà da parte di CP_2
e era avvenuta solo nel 2022, ossia dopo la scadenza del termine
[...] Controparte_3 ventennale.
Inoltre, evidenziano che il magazzino era intestato anche all'impresa individuale di
[...]
, la quale non aveva partecipato al conferimento e non aveva mai manifestato la CP_3 volontà di compiere atti di rivendica sino al 2022.
Pertanto, e , prima in proprio, tramite le imprese familiari, e Parte_2 Parte_1 poi attraverso la costituita società di persone, aveva continuato ad utilizzare il magazzino in via esclusiva per l'esercizio della loro attività dal 1994. Il diritto di utilizzo dell'immobile derivava dallo svolgimento dell'attività lavorativa all'interno del medesimo.
Riguardo alla tolleranza dei familiari, ritenuta dal Tribunale ostativa all'acquisto per usucapione, gli appellanti osservano di aver utilizzato la res per quasi trent'anni e che erano convinti di esserne proprietari, avendo lavorato, fianco a fianco con gli altri familiari, per pagare e gestire gli strumenti e le risorse utilizzati in comune. Inoltre, nel 2008 era entrata a far parte della compagine societaria che non ha alcun legame di parentela con le Testimone_4 parti coinvolte, e nel 2023 alcune quote della società sono state cedute a Persona_1 anch'egli estraneo al nucleo familiare, per cui non poteva discorrersi di tolleranza tra familiari.
Richiamano la giurisprudenza secondo cui l'uso prolungato di un bene non può essere considerato mera tolleranza, ravvisabile nei soli casi di uso transitorio e occasionale.
Sottolineano che, se vi è un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto su una cosa, è onere di chi subisce tale uso dimostrare che è stato tollerato.
pagina 12 di 19 Infine, osservano che fino all'inizio del giudizio di primo grado l'immobile non risultava chiaramente di proprietà di e , essendo intestato al Catasto CP_2 Controparte_3 alle imprese familiari degli stessi, ormai cessate da tempo. Solo nel novembre 2023, l'impresa familiare di -cessata per conferimento nella ha venduto a CP_2 Controparte_6
il 50% della quota del magazzino, mentre l'impresa individuale cessata di Controparte_3
ha ceduto il 50% a Tali cessioni, stipulate solo dopo Controparte_3 CP_2 quattordici anni dalla chiusura delle rispettive imprese familiari e in pendenza del presente giudizio denoterebbero – a detta degli appellanti- il totale disinteresse dei proprietari ad ottenere la restituzione dell'immobile e a farne un uso esclusivo.
Per tali ragioni chiedono la riforma della sentenza di primo grado, con riconoscimento in capo agli appellanti del diritto d'uso o di altro diritto reale di godimento.
I motivi di appello -che, in quanto intimamente connessi tra loro, possono essere congiuntamente esaminati- sono infondati.
Dagli atti di causa emerge che e con rogito in data CP_2 Controparte_3
22.12.1994, hanno acquistato l'immobile oggetto di causa, sito in Senago, via Cascina S.
GI 27. Contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, il fatto che l'acquisto fosse stato realizzato dalle ditte individuali dei genitori è del tutto irrilevante, dal momento che, in tal caso, acquirenti sono, comunque, le persone fisiche dei titolari delle imprese individuali.
E' pacifico che il piano primo dell'immobile era stato adibito ad abitazione dei genitori, mentre la parte sottostante era utilizzata come magazzino. Già all'epoca la ditta individuale di
LA GI svolgeva attività di commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli.
In data 21.10.2008 veniva costituita la Controparte_8 [...]
e i figli ed , nonché con la moglie di , CP_2 Pt_2 Parte_1 Pt_3 Pt_3
Pure tale società aveva ad oggetto il commercio ambulante di frutta e Testimone_4 verdura.
In particolare, dall'atto costitutivo di emerge che il relativo capitale sociale era CP_1 stato versato dai soci mediante conferimento delle imprese familiari di cui erano titolari
[...]
e , nonché dei crediti che i loro collaboratori familiari -tra cui CP_2 Parte_3 Pt_2
e vantavano verso i titolari delle due imprese. Parte_1
L'atto in questione non menziona l'immobile, che pertanto non può ritenersi trasferito in capo alla . CP_6
pagina 13 di 19 E' pacifico in causa che quest'ultima, sino ad oggi, ha continuato ad utilizzare per la sua attività di impresa il capannone oggetto di causa.
Circa tale utilizzo gli attori, sin dall'atto di citazione avanti al Tribunale, hanno dedotto che nel 2008, con la costituzione della , era intervenuto un accordo verbale tra le CP_6 parti, in forza del quale i genitori consentivano l'utilizzo del magazzino per lo stoccaggio della merce della società, a fronte dell'impegno dei soci della di pagare le utenze anche CP_1 dell'appartamento sovrastante il magazzino, in cui abitavano i genitori. Tale patto non era stato formalizzato per iscritto in virtù del legame familiare tra le parti. Il pagamento delle utenze dei genitori ad opera di controparte era poi effettivamente intervenuto ed era stato costantemente effettuato sino a marzo 2022, quando era iniziato il contenzioso tra le parti, sfociato nel presente giudizio.
I convenuti, costituendosi in giudizio, non hanno contestato che con i genitori era intervenuto l'accordo orale di cui sopra né in sede di comparsa di costituzione, né nella prima memoria ex art. 183 cpc, che non è stata neppure depositata. Entro il termine per le preclusioni assertive, pertanto, e non hanno specificamente contestato, agli Parte_1 Parte_2 effetti di cui all'art. 115 cpc, la conclusione dell'accordo dedotto dai genitori, che, pertanto, deve ritenersi pacifico.
E' stato infatti stabilito che “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare
e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva” (Cass. n. 14711 del 31.5.2025; Cass. n. 31402 del 2.12.2019).
Come noto, la mancata contestazione rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sollevando la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito (Cass. n. 16028 del 7.6.2023). Nel caso di specie, dunque, l'accordo verbale dedotto pagina 14 di 19 dagli attori deve ritenersi dimostrato in virtù della mancata contestazione puntuale da parte dei convenuti.
Tra l'altro deve rilevarsi che questi ultimi, non solo non hanno contestato l'accordo verbale allegato dai genitori, ma addirittura, in memoria ex art. 183, n 2, cpc, hanno dato atto di aver sempre provveduto al pagamento delle utenze dell'intero immobile, comprensivo dell'abitazione dei genitori, dal 2009 al 2022, producendo anche documentazione a comprova di detto assunto. Tale allegazione è stata ribadita anche nell'atto di appello.
Dunque le stesse deduzioni degli odierni appellanti, relative al pagamento delle utenze dei genitori, finiscono col riscontrare l'accordo verbale riferito da questi ultimi relativo alle condizioni pattuite per l'utilizzo del capannone da parte della società dei figli.
E' evidente che l'utilizzo dell'immobile, da parte degli appellanti, in forza di accordo che prevedeva il pagamento delle utenze dell'appartamento dei genitori configura in capo ai primi una mera detenzione dell'immobile, inidonea al maturare dell'usucapione, in assenza di interversione del possesso, neppure dedotta nel caso di specie. La previsione, infatti, di una contropartita per il godimento del capannone denota il riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà ed è incompatibile con l'animus possidendi, che dovrebbe caratterizzare il possesso utile al maturare dell'usucapione.
Sotto diverso profilo deve, inoltre, osservarsi che, anche se si volesse prescindere dall'accordo verbale di cui sopra con i genitori, non sarebbe, comunque, configurabile un possesso del magazzino in capo a e sino al 2008, in quanto Parte_1 Parte_2 allora gli stessi erano meri collaboratori delle imprese familiari, di cui erano titolari rispettivamente il padre e il fratello . CP_2 Parte_3
Nelle premesse dell'atto costitutivo della snc del 21.10.2008 si legge, infatti, che
[...]
era titolare di una impresa di commercio ambulante di frutta e verdura e che in tale Pt_3 ditta prestavano attività, come collaboratori familiari, e al Parte_2 Testimone_4 contempo era titolare dell'impresa di commercio ambulante di frutta e fiori CP_2 secchi, in cui prestava attività, quale collaboratore familiare, . Parte_1
Pertanto, e utilizzavano il magazzino solo per ragioni di Parte_2 Parte_1 servizio, ossia in quanto lavoravano nell'impresa del padre e del fratello . Pt_3
Come noto, l'impresa familiare, secondo la giurisprudenza di legittimità, è strutturalmente una ditta individuale, caratterizzata dall'apporto collaborativo dei familiari, e non dà vita a pagina 15 di 19 un'impresa a base associativa. I familiari acquisiscono unicamente diritti, principalmente di credito, verso il titolare dell'impresa e non anche diritti reali sui beni aziendali;
di conseguenza essi sono meri detentori e non possessori dei beni aziendali.
La Suprema Corte ha avuto modo, infatti, di affermare che “in tema di impresa familiare, i diritti di partecipazione del collaboratore sui beni acquistati dal titolare con gli utili non ripartiti hanno natura obbligatoria e non reale, in coerenza: a) con la natura individuale dell'impresa e, quindi, con l'alterità del soggetto collaboratore rispetto alla stessa;
b) con l'autonomia operativa dell'azienda familiare, non armonizzabile con
l'assoggettamento alle normali regole della comunione;
c) con le esigenze di tutela dei terzi, in quanto la contitolarità comporterebbe la sottrazione di detti beni al rischio imprenditoriale”
(Cass. n. 15810 del 6.6.2024; Cass. n. 34222 del 20.12.2019; Cass. n. 7223 del 15.4.2004).
In ogni caso, anche nell'ipotesi di società di persone, la giurisprudenza riconduce alla detenzione il godimento, anche esclusivo, dei beni sociali in capo al singolo socio, derivante dall'esercizio dell'attività commerciale comune (Cass. n. 4603 del 3.11.1989; Cass. n. 9661 del
27.4.2006).
Più in generale è stato affermato che la relazione di fatto col bene costituisce semplice detenzione in presenza di vincoli particolari tra le parti, come quelli scaturenti da un rapporto societario (Cass. n. 17880 del 3.7.2019).
Pertanto, anche prima del 2008, risulta che e non potevano Parte_1 Parte_2 qualificarsi possessori del capannone dei genitori, in cui lavoravano come meri collaboratori familiari della ditta del padre e del fratello . Pt_3
Peraltro, tenuto conto dell'accordo verbale intervenuto nel 2008 tra genitori e figli, in forza del quale questi ultimi godevano del magazzino a fronte del pagamento delle utenze dell'abitazione degli appellati, anche un eventuale possesso anteriore sarebbe stato interrotto nel 2008, per effetto di detto accordo e quindi del riconoscimento del diritto di proprietà dei genitori. Dunque, l'usucapione non avrebbe comunque potuto maturare per mancanza del ventennio.
Infine, deve rilevarsi che gli stessi appellanti danno atto che fino alla fine del 2008 -quando
è stata costituita la utilizzavano il capannone, ai fini dell'attività di impresa, Controparte_6 insieme al padre, proprietario dell'immobile e titolare della ditta Controparte_5
Quest'ultima, infatti, era stata conferita in solo in sede di costituzione della CP_6
pagina 16 di 19 stessa, quindi in data 21.10.2008.
Se, dunque, l'attività commerciale veniva svolta unitamente al padre sino ad ottobre 2008, al più poteva configurarsi un compossesso sino a tale data in capo agli appellanti e non un possesso esclusivo, utile per l'usucapione di un diritto reale sul magazzino.
Infatti, il compossessore che intenda usucapire il bene deve manifestare un dominio esclusivo sulla res, incompatibile con il possesso altrui (Cass. n. 17512 del 2.9.2016). Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte pacificamente richiede l'esclusione materiale e riconoscibile degli altri compossessori, per cui, ai fini della decorrenza dell'usucapione, occorre un atto o un comportamento che realizzi l'impossibilità degli altri partecipanti di proseguire il rapporto materiale con il bene e denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere la cosa in maniera esclusiva, per cui il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (così, Cass. n. 11903/15).
Né, del resto, gli appellanti hanno mai allegato e chiesto di accertare l'intervenuta usucapione di una quota indivisa dell'immobile.
Gli stessi, infatti, hanno dedotto in causa di aver usucapito un diritto reale di godimento sull'intero magazzino e non semplicemente una quota pro indiviso dello stesso. Su quale diritto reale avrebbero usucapito hanno lasciato un margine di scelta al giudicante (cfr atto di citazione:
“Ora, non può esservi dunque alcun dubbio sul fatto che in capo agli odierni convenuti si sia perfezionata l'usucapione del bene se non del diritto di proprietà, perlomeno dell'usufrutto o del diritto d'uso” e nelle relative conclusioni: “accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in capo agli odierni convenuti del diritto di uso sul complesso immobiliare rivendicato dagli attori e oggetto di causa uso e/o l'intervenuta usucapione del diverso diritto reale che l'Autorità giudicante riterrà intervenuta”). In ogni caso, si tratta di diritti reali di godimento che presuppongono, ai fini della relativa usucapione, il possesso e il godimento del bene.
Del resto, l'eventuale domanda di usucapione di un diritto reale solo per una quota indivisa del bene -mai formulata in atti- si scontra con le stesse allegazioni degli appellanti che, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, hanno dedotto e rivendicato un possesso esclusivo del magazzino, tanto che hanno riferito di aver instaurato un sistema di videosorveglianza, per escludere soggetti diversi dalla e dai suoi soci, e di aver diffidato i genitori, con CP_6 lettera in data 26.7.2022, dall'accedere al capannone senza autorizzazione. Così, infatti, scrivevano in comparsa di costituzione: “quell'area adibita a capannone è tutt'ora esclusiva pagina 17 di 19 della (e per essa dei soci) e non vi sono altri soggetti titolati ad accedervi. L'area, CP_1 inoltre, è dotata di impianto di videosorveglianza, con tanto di cartellonistica apposta;
anche questo elemento denota la sussistenza dell'elemento soggettivo. […] Tale situazione è così cristallizzata che, nel mese di Luglio 2022, quando i genitori hanno chiesto la restituzione dell'immobile, gli odierni convenuti sono stati costretti a diffidare i genitori (o per essi i fratelli) ad accedere senza autorizzazione ai locali dove viene - ancora oggi - svolta l'attività commerciale (missiva del 26.7.2022)”.
Pertanto, non solo non è mai stata proposta una domanda di usucapione pro quota, ma quest'ultima si scontra con le stesse allegazioni degli appellanti, che hanno rivendicato un possesso esclusivo del magazzino, mentre il fatto che quest'ultimo sia stato, in ipotesi, a titolo di proprietà, di usufrutto o di diritto reale di uso poco rileva sotto tale profilo, trattandosi, in ogni caso, di diritti reali di godimento parziari, che, per loro natura, escludono il godimento del proprietario, ridotto infatti a nudo proprietario. Anche la dedotta usucapione del solo diritto reale d'uso del capannone presupponeva, dunque, un possesso esclusivo dello stesso da parte degli appellanti, che invece è pacificamente escluso sino al 2008, sulla scorta delle loro stesse allegazioni.
Nessuna usucapione, quindi, è configurabile rispetto al magazzino oggetto di causa, neppure del mero diritto reale d'uso.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite sopportate da controparte, in forza del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 cpc.
Le spese di lite sopportate da -subentrata da ultimo anche al marito, quale Controparte_3 sua erede- per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato, dell'attività difensiva svolta, della media complessità delle questioni trattate e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 3.470,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti pagina 18 di 19 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
9730/2024, pronunciata in data 08.11.2024 dal Tribunale di Milano, nel procedimento rg n. 49596/2022, pubblicata in data 11.11.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e a pagare a , a Parte_1 Parte_2 CP_6 Controparte_3 titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre il
15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1, co 17, D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
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