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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE PER I MINORENNI
Composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giovanni D'Antoni Presidente
dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere
dr. Lea Ziino Consigliere onorario dr. Sebastiano Catania Consigliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite, iscritti ai nn. 40 – 41 e 42, tutti riuniti al n.
40/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti C.F._1
dall'Avv. Salvatore La Rocca, del Foro di Termini Imerese, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Belmonte
NO, nella via Rosario di Salvo n.16,
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa, sia unitamente che C.F._2
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.40/2024
disgiuntamente, per mandato in atti, dagli Avvocati ME Salamone
e Arianna Ferrito ed elettivamente domiciliata in Palermo, nella via
Giovanni Bonanno, n. 122
E
, nato a [...] il Parte_3
08.09.1970 (C.F. , rappresentato e difeso, per C.F._3
mandato in atti, dall'Avv. Valentina Bernardini, del Foro di Termini
Imerese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a
Belmonte NO, nella piazza Anime Sante n. 22 appellanti
CONTRO
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
PALERMO appellato
E
AVV. (C.F. ), con studio in CP_1 C.F._4
Palermo, via Agrigento n. 51, n.q. di tutore dei minori Parte_3
, nato a [...] l'[...], e
[...] Persona_1
, nata a [...] il [...], giusta nomina del Tribunale
[...]
per i Minorenni di Palermo rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina
Tamburello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo nella via G. Carducci, 2
Intervenienti
XXXXX
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.40/2024
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale per i minorenni di Palermo, con sentenza 1/2024 emessa in data 15 dicembre 2023, accogliendo il ricorso del
[...]
, dichiarò lo stato di adottabilità dei minori Parte_4
, nato a [...] l'[...] e Parte_3 [...]
, nata a [...] il [...]; sospese Persona_1 [...]
e dalla responsabilità genitoriale sui figli;
Parte_2 Parte_1
nominò tutrice dei minori l'avv.to sospese tutti i CP_1
contatti tra i parenti e i minori;
compensò tra tutte le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponevano separati appelli, Parte_1
, e , rispettivamente padre,
[...] Parte_2 Parte_3
madre e nonno paterno dei minori, chiedendone la riforma integrale con ripristino della responsabilità genitoriale ed affidamento dei minori a ciascuno degli appellanti.
Con ordinanza emessa in data 19 aprile 2024 la Corte disponeva l'audizione delle parti e, in forma riservata davanti al Consigliere relatore, quella degli affidatari dei minori;
con ulteriore provvedimento emesso in data 21 giugno 2024 disponeva ctu psicologica sulle capacità genitoriali di e di Parte_1
, sull'accertamento delle condizioni di vita individuali e Parte_2
familiari di valutando altresì la personalità della Parte_3
convivente e l'eventuale disponibilità della stessa ad Persona_2
accogliere i minori.
All'udienza del 18 aprile 2025, completata l'attività istruttoria, la
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.40/2024
causa è stata posta in decisione da collegio.
XXXX
❖ MOTIVI DI APPELLO - Parte_1
2. Con il primo motivo di appello, , censura la Parte_1
sentenza del Tribunale per i minorenni e il consequenziale decreto di collocamento dei minori presso idonea famiglia, per carenza di adeguata motivazione, per violazione di legge in relazione agli artt. 1, 8
e 15 Legge 184/1983, art. 8 CEDU, nonche' in relazione agli artt. 30 cost. e 315 bis c.c. di educare, istruire e mantenere i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni rilevando che il primo giudice aveva omesso di accertare, in maniera approfondita, i presupposti della condizione di abbandono dei minori e il loro prioritario diritto a vivere all'interno della famiglia d'origine, così come indicati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, non avendo tenuto conto della piena ed incondizionata disponibilità del padre a prendersi cura dei figli, giacchè non risultano approfondite relazioni dei Servizi Sociali né di Enti competenti destinati al recupero delle capacità genitoriali possedute dal padre.
2. Con il secondo motivo vengono investiti da gravame entrambi i provvedimenti per non avere correttamente indagato sull'esistenza di altri familiari e, in particolare, del nonno paterno il quale è persona idonea a prendersi cura dei Parte_3
minori, non risultando accertato né provato, che il nonno sia figura non tutelante e protettiva il quale, per converso, potrebbe prendersi cura dei bambini, con i quali ha convissuto nei primi anni della loro
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esistenza, in attesa che cessi la condizione di detenzione del padre.
XXXX
❖ MOTIVI DI APPELLO - Parte_2
1. Con il primo motivo di appello viene censurata la decisione di primo grado, per carenza di motivazione e per illogicità, avendo omesso il Tribunale per i minorenni di indagare approfonditamente sulle competenze genitoriali della madre, fondando la propria decisione su fatti e circostanze emerse prima della dichiarazione di adottabilità dei minori, che ruotano prevalentemente sui comportamenti tenuti dalla durante la sua permanenza in Pt_2
comunità, da cui si sarebbe senza permesso ed in modo ingiustificabile allontanata unitamente ai figli, ancorché tale condotta fosse stata motivata dalla paura che i bambini potessero essere dalla medesima allontanati. L'appellante censura l'assenza di indagini attuali sulla relazione genitoriale della madre con i bambini, giacché il provvedimento è frammentario e lacunoso, fondato solo su alcuni episodi relazionati dagli operatori della comunità, che censurano il comportamento della per avere intrapreso una nuova relazione Pt_2
sentimentale, peraltro interrotta nelle more del giudizio, o perché restava troppo tempo al telefono, senza alcuna seria indagine sulle sue competenze genitoriale e sulla capacità di accudimento dei figli.
Censura, ancora l'appellante che dal momento dell'apertura dei procedimenti n.41/2023 e 42/2023 gli operatori dei Servizi e del
Consultorio familiare di Misilmeri avevano più incontrato la sig.ra e, nel riferire verbalmente al Giudice nel corso dell'udienza del Pt_2
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18 ottobre u.s., si sono limitati ad affermare che i genitori avrebbero
“grossi limiti non recuperabili” e che la madre dei minori “non ci è sembrata in grado di rispondere ai bisogni primari dei bambini”, senza che nessuna di queste affermazioni fosse stata esplicitata, corroborata da dati o fosse stata preliminarmente approfondita, giacché l'indagine dei Servizi incaricati sia sulla sig.ra che sui minori andava Pt_2
effettuata anche alla luce degli incontri madre-figli di fatto impediti dall'avvenuto precoce allontanamento dei minori. ribadisce, Pt_2
inoltre, che il Tribunale non avrebbe valutato in alcun modo la disponibilità della madre ad intraprendere ogni percorso e prescrizione impartita dall'Autorità giudiziaria nell'esclusivo interesse dei minori e che, nelle more dell'effettività di tale percorso di sostegno, la sig.ra aveva aderito alla richiesta del sig. Parte_2 Parte_3
affinché i figli minori venissero affidati al nonno paterno il
[...]
quale ha una condizione economica e competenze per poterli accudire avendo con i medesimi vissuto nei primi anni della loro vita, sicché il rigetto della richiesta del nonno di affidamento dei minori risulta priva di fondamento ed immotivata non essendo emersi elementi ostativi a suo carico né a carico della di lui compagna . Persona_2
2. Con il secondo motivo, viene censurata la decisione di dichiarare i minori in stato di adottabilità in violazione degli artt. 1, 8,
10 e 15 della l. n. 184/1983 e delle norme sovranazionali che tutelano il diritto del minore di crescere all'interno della propria famiglia, prevedendo espressamente ad opera dello Stato e degli enti territoriali
“interventi di sostegno e aiuto” laddove emergano condizioni familiari
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di criticità, stante l'assenza di interventi di sostegno ad opera dei servizi sociali incaricati. Rileva l'appellante che il provvedimento adottato dal Tribunale del 12 luglio 2023, con il quale si invitavano gli operatori a provvedere con percorsi di sostegno alla genitorialità in favore della sig.ra era stato del tutto disatteso dai servizi e il Pt_2
Giudice di prime cure, nella pronuncia impugnata, ha completamente omesso di illustrare se e che tipo di misure di sostegno siano state concretamente ed effettivamente messe in campo al fine di sostenere la signora ed in che misura le stesse non siano state eseguite. Pt_2
Espone, altresì, l'erroneità della dichiarazione dello stato di abbandono dei minori non suffragata da accurate indagini ed approfondimenti istruttori.
XXXXX
❖ MOTIVI DI APPELLO - TAORMINA DOMENICO
1. Con il primo motivo di appello, , censura Parte_3
la sentenza del Tribunale per i minorenni e il consequenziale decreto di collocamento dei minori per carenza di adeguata motivazione, per violazione di legge in relazione agli artt. 1, 8 e 15 Legge 184/1983, art. 8 CEDU, nonche' in relazione agli artt. 30 cost. e 315 bis c.c. di educare, istruire e mantenere i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni rilevando che il primo giudice ha omesso di ac- certare la capacità del nonno di accudire i nipoti e di sostenerli anche economicamente, non essendo emerso, nel corso di tutto il giudizio, alcun elemento ostativo e lo stesso ha sempre manifestato la piena disponibilità a prendersi cura e mantenere i propri nipoti. Non
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risultano, infatti, relazioni dei Servizi Sociali né di altri Enti competenti da cui emergano criticità a suo carico né sono stati intrapresi interventi di recupero delle capacità genitoriali dei genitori, anche con l'ausilio dell'appellante.
2. Con il secondo motivo di appello, si contesta la ricostruzione operata dal primo giudice dei fatti ascritti a , Parte_3
parimenti ritenuto figura poco tutelante rispetto al pregiudizio cui potrebbero essere esposti i minori, ancorché nessun fatto o indagine istruttoria approfondita fosse stata fatta, nel corso del giudizio di primo grado, anche a carico della compagna , dotata Persona_2
di idonea capacità di accudimento, emergendo, dalla relazione dei servizi l'interessamento del nonno nei confronti dei nipoti anche durante il loro ricovero in comunità.
XXXXX
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di appello, che possono trattarsi congiuntamente perché logicamente connessi, sono rigettati dovendosi confermare il percorso logico-giuridico delineato dal primo giudice nonché la complessiva valutazione dei fatti e degli elementi probatori che ha condotto il Tribunale per i minorenni a dichiarare lo stato di adottabilità dei minori e la sospensione della capacità genitoriale di e . Parte_2 Parte_3
In via preliminare è bene osservare che l'analisi dei singoli accadimenti e momenti della vita dei piccoli e Per_1 Pt_3
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RM vissuti unitamente ai loro genitori, come dettagliatamente descritta nella sentenza impugnata, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, consente di ritenere prive le parti di ogni competenza genitoriale, valutazione ulteriormente suffragata dagli esiti della ctu psicologica disposta in questo giudizio che ha confermato la loro inadeguatezza parentale.
• Elementi fattuali
1. Il nucleo familiare viene attenzionato dall'autorità giudiziaria in occasione della violenta lite sviluppatasi, in data 4.7.2022 alle ore
21,00 circa, tra e , alla presenza dei Parte_1 Parte_2
bambini di anni 3 (ancora da compiere) e di Persona_1 Pt_3
anni 1, nonché del padre intervenuto Parte_3
successivamente, presso la loro abitazione sita a Misilmeri in via Pier
Boggio n.
3. In quell'occasione intervenivano i carabinieri che trovavano ancora in stato di alterazione Parte_1
verosimilmente dovuto all'eccessiva assunzione di alcool e stupefacenti, il quale anche in presenza degli agenti, continuava ad inveire ed appellare con aggettivi ingiuriosi la convivente, che aveva in precedenza aggredito fisicamente con spinte e minacciato di morte – buttana, pulla, troia, ti tagghio i cannarozza, ti accoltello, ti ammazzo –
(si veda verbale di sommarie informazioni rese dalla in data Pt_2
4.7.2022 ore 23,00 ai CC di Misilmeri). La assunta a sommarie Pt_2
informazioni, riferiva che la relazione con il compagno, durata circa 9 anni, era stata da sempre contrassegnata da aggressività e violenze, anche durante la gravidanza, e che una sera l'aveva picchiata con un
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ferro credo fosse la marmitta di un motociclo – accusandola di sospettare avesse una relazione sentimentale con il padre, Parte_3
e che gli episodi di aggressione fossero sempre più
[...]
frequenti in correlazione con il suo stato di ubriachezza al punto da ritenere che i bambini fossero nati prematuri anche a causa di tale condotta del ma di non averlo mai prima di allora Pt_3
denunciato.
Nel quadro esposto rispetto a questo primo episodio che ha portato il nucleo e i bambini all'attenzione del Giudice minorile, è importante rilevare che le liti, le violenze ed aggressioni di cui ha riferito la nel corso della sua convivenza con il Pt_2 Pt_3
avvenivano anche presso l'abitazione del padre di quest'ultimo,
, ove gli stessi vivevano nei primi anni della loro Parte_3
convivenza. La a quel punto, manifestava la volontà di Pt_2
allontanarsi dal compagno con i bambini per trasferirsi presso l'abitazione dei nonni paterni sita nel comune di Palermo.
2. Notiziata la Procura minorile della violenza e del trasferimento dei minori unitamente alla madre la quale si era rifiutata di ricoverarsi in una comunità protetta, emergeva altro gravissimo episodio, questa volta a carico del nonno paterno e CP_2
sempre a danno di avvenuto poco tempo prima. Infatti, Parte_2
in data 27 maggio 2022, poco prima dei fatti narrati, gli ufficiali di PG di Palermo erano intervenuti a causa di una violenta lite familiare intercorsa tra nonno e nipote alla presenza della nonna
[...]
, nel corso della quale aveva picchiato la Persona_3 CP_2
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con un bastone provocandole plurimi ematomi ed ecchimosi Pt_2
(chiaramente visibili dalle fotografie allegate all'annotazione di servizio del 27.5.2022). la stessa riferiva agli ufficiali ed agenti di Pt_2
P.G. che alle ore 10,30 circa, mentre si trovava in cucina con in braccio il piccolo il nonno cominciava a picchiarla con un bastone Pt_3
dopo averle mollato uno schiaffo, negandole il the che la stessa avrebbe voluto dare alla bambina per la colazione. Nella Per_1
stessa denuncia della tali gravissimi fatti sono esposti in maniera Pt_2
dettagliata: “Mi sono svegliata e diretta in cucina per prendere un bicchiere di the a mia figlia e fare colazione. Quando giungevo in Per_1
cucina mia nonno che negava con atteggiamento aggressivo il the a mia figlia fino a quando mia nonna, nata a [...]_3
Palermo in data 9.71945, dava il the a mia figlia. A questo punto, chiedevo spiegazioni a mio nonno di tale atteggiamento nei confronti di mia figlia, quando lui si alzava avvicinandosi con atteggiamento minaccioso si metteva “faccia a faccia” urlandomi di non venire più a casa sua;
poi prima mi spingeva, poi mi mollava un forte schiaffo ed io per difendermi gli lanciavo una bottiglia di the: questo succedeva con mio figlio in braccio. A tal punto spaventata scappavo con mio Pt_3
figlio in camera da letto dove c'era mia nonna che cercava Per_4
inutilmente di fermare mio nonno, che nel frattempo mi inseguiva avvicinandosi con un bastone da scopa di colore lilla. Mio nonno a questo punto cominciava a colpirmi con il bastone predetto e io per difendermi gli lanciavo un coperchio in ceramica da biscotti senza tuttavia colpirlo.
Sottolineo che in tale occasione ho dovuto spostare violentemente mio
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figlio che rischiava di essere colpito”, il racconto prosegue Pt_3
descrivendo le ripetute aggressioni subite sempre con il bastone da parte del nonno che continuava a minacciarla di ucciderla, fino all'arrivo della madre e degli agenti.
3. Il gravissimo episodio di violenza subito dalla madre unitamente ai bambini in tenerissima età, valutato dal Tribunale per i minorenni nel momento in cui veniva notiziato del trasferimento della unitamente ai bambini in via definitiva presso i nonni, ha Pt_2
motivato la decisione, adottata con decreto emesso in data 22.7.2022, di assumere provvedimenti a tutela dei minori e della altamente Pt_2
esposti a pregiudizio in un contesto così violento, previo incarico ai
Servizi sociali di verificare le condizioni di vita dei bambini, con il loro trasferimento in comunità unitamente alla madre se consenziente.
Da quel momento, a partire dal mese di agosto dell'anno 2022 inizia l'esperienza di istituzionalizzazione del mininucleo presso la
Comunità ad indirizzo segreto gestita dalla cooperativa sociale
[...]
, contrassegnata, per più di un anno da condotte CP_3
disfunzionali della caratterizzati da continui episodi di violazione Pt_2
delle regole comunitarie, allontanamenti non autorizzati unitamente ai bambini per incontrare un compagno, tale Persona_5
conosciuto per il tramite della piattaforma social Facebook con il quale aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale, continui litigi anche aggressivi con le ospiti della comunità e con gli educatori, atteggiamenti di noncuranza e poca attenzione verso i bisogni dei figli.
Sul punto, i vari episodi, significativi nella ricostruzione dei fatti
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riportata nelle motivazioni della sentenza impugnata, possono così sintetizzarsi:
I. Prima relazione della responsabile della comunita del
14.9.2022, a distanza di circa un mese dal ricovero, descriveva un paio di episodi di allontanamento della dalla comunita per incontrare Pt_2
tale che aveva fatto entrare nella comunita così violando la Per_5
condizione di segretezza della struttura a tutela delle altri ospiti ivi presenti durante questo mese di permanenza in struttura la signora
ha conosciuto un uomo tramite internet, il signor e da Parte_2 Per_5
quando questo è successo lei passa ore al telefono e racconta di essere molto coinvolta da lui. La signora afferma che questo uomo sarebbe disposto a prendersi cura di lei e dei suoi bambini…la scorsa settimana la signora , con la scusa della spazzatura, si è allontanata, non Parte_2
sappiamo per quanto tempo dalla struttura portando i bambini con se per vedersi con il signor . Per_5
II. La seconda relazione della responsabile della comunita del 28.10.2022, dando atto che la era seguita dal Consultorio Pt_2
familiare di Misilmeri per il sostegno alla genitorialita e vi erano gia stati due incontri, nelle date del 23.9.2022 e del 14.10.2022, descriveva altre gravi condotte di esposizione a pregiudizio dei figli, con continui trasgressioni delle regole comunitarie poste a presidio della tutela sia delle donne ivi ricoverate che dei bambini e, in particolare, in data
27.10.2022 la madre si era allontanata dalla struttura per recarsi dai nonni, rispetto ai quali vi era un divieto di incontro impartito dal
Tribunale, portando con se i figli, facendo rientro, accompagnata da
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uno zio, solo alle ore 22,30 dopo essere stata piu volte contattata dalle educatrici ed avere inveito telefonicamente contro di loro.
III. In data 10.11.2022 la unitamene ai bambini, alle Pt_2
ore 16,45 si allontanava segretamente dalla comunita rendendosi irreperibile. Denunciata prontamente alle forze dell'ordine e raggiunta telefonicamente dall'ufficiale di P.G., riferiva di essersi recata nuovamente presso l'abitazione del nonno paterno CP_2
dichiarando di volere ivi permanere con i bambini, circostanza confermata dalla medesima anche in sede di sommarie informazioni rese alle forze dell'Ordine in data 15.11.2022, ancorche avesse poi prestato consenso a rientrare in comunita per non separarsi dai figli, ove si recava solo in data 22.11.2022.
IV. In data 12.4.2023 la terza relazione della responsabile della OM , sentita nel corso del giudizio unitamente al responsabile del Consultorio familiare, descriveva un escalation di episodi caratterizzati da liti e condotte aggressive e minacciose tenute dalla nei confronti degli operatori e delle altre ospiti e talune Pt_2
disfunzionali nei confronti dei bambini, verso cui la madre, seppur all'inizio dell'istituzionalizzazione si fosse mostrata piu accudente, successivamente aveva via via tenuto comportamenti in taluni momenti anaffettivi ed in altri momenti eccessivamente fisicamente osmotici in particolare nei confronti del piccolo tenuto Pt_3
spesso in braccio per lungo tempo la signora parla quasi Parte_2
sempre al telefono ed accantona le esigenze dei figli..la madre non mostra nei loro confronti affetto e accudimento. Spesso interloquisce con
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loro tramite grida, scuotimenti e parolacce. Tutti questi suoi comportamenti poi vengono emulati dalla piccola che all'età di Per_1
soli tre anni dice parole che farebbero arrossire chiunque le senta.
V. In data 21.4.2023 la responsabile della OM denunciava un nuovo allontanamento della unitamente ai figli Pt_2
avvenuto il 20.4.2023 che veniva rintracciata successivamente dai carabinieri in data 26.4.2023, unitamente ai bambini e a Persona_5
Segue, a seguito di tale ultimo episodio di allontanamento non
[...]
autorizzato, l'emissione del decreto da parte del Tribunale per i minorenni, di inserimento dei bambini in altra comunita senza la madre di cui ai decreti del 21.4.2023 e del 10.7.2023.
XXXX
4. Ulteriori elementi necessari a delineare il quadro delle condizioni disfunzionali e abbandoniche vissute dai bambini e Per_1
nei primi anni della loro vita è costituito dalle indagini dei Pt_3
servizi incaricati e, in particolare, dal Consultorio familiare il cui operatore alla data del 20.1.2023, sentito nel corso del giudizio in sede di istruzione delegata, ha riferito della fragilità della rispetto alle Pt_2
sue competenze genitoriali raccontando di un vissuto difficile, di volere attuare un progetto di convivenza con il signor Per_5
conosciuto da pochi mesi, di essere disponibile ad andare a vivere con i nonni presso la loro casa, sminuendo l'episodio di violenza subito a causa della condotta di . CP_2
In data 17.4.2023 sentiti nuovamente i servizi incaricati, la responsabile del Servizio sociale, nel narrare un grave episodio di
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violenza vissuto da a causa di una spedizione Persona_5
punitiva posta in essere da a suo danno che Parte_1
avrebbe lusingato la riferiva che la signora viveva i Pt_2 Parte_2
comportamenti “violenti” come normali ed era incapace di affrancarsene non avendo, nel corso di tutto il percorso, acquisito alcuna progettualità genitoriale nei confronti dei figli.
In data 18.10.2023, davanti al Tribunale per i minorenni, venivano sentiti gli operatori del Servizio sociale, del Consultorio familiare e l'assistente sociale che aveva in carico il nucleo, la madre e i minori, e tutti hanno riferito del fallimento di ogni percorso di sostegno rispetto a tutti i componenti del nucleo, concludendo circa l'assenza di competenze genitoriali sia della sia degli altri Pt_2
familiari con limiti in alcun modo recuperabili.
XXXX
• Valutazioni sulle competenze genitoriali di
[...]
e Parte_2 Controparte_4
5. Gli episodi narrati costituiscono la fase di emersione di un contesto di violenza subito dai minori, vittime inconsapevoli di una realtà familiare ove le condotte aggressive, minacciose e disfunzionali hanno fatto da sfondo ai loro primi anni di vita senza che né i genitori, odierni appellanti, né il nonno paterno abbiano mai adottato comportamenti tutelanti nei loro confronti, incapaci di comprenderne la gravità per affrancarsene.
Muovendo l'analisi dal comportamento tenuto dalla la Pt_2
stessa sentita in più occasioni, ha sempre sminuito il gravissimo
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episodio di aggressioni fisiche subite dal nonno paterno, mostrando in più occasioni di volere vivere con lui insieme ai figli seppur i bambini avessero assistito alla gravissima violenza fisica perpetrata a suo danno, picchiata con un bastone alla presenza di e Per_1 Pt_3
con rischio per la loro stessa incolumità dei figli (le fotografie allegate mostrano ematomi sul collo, in viso e sulla schiena).
Difatti, in data 16.9.2022 dichiarava, nel corso della sua Pt_2
audizione davanti al Tribunale per i minorenni “In realtà quel giorno ho chiamato i carabinieri perché avevo litigato con mio nonno, ma non era successo nulla di grave. Lui mi ha solo dato uno schiaffo, io ho avuto paura e ho chiamato i carabinieri e loro mi hanno allontanato da loro. A me mancano i miei nonni..Io chiedo di essere dimessa e che i miei figli vengano affidati ai miei nonni. Mio nonno è bravo”.
Rispetto alla sua relazione con il padre dei minori l'appellante ha avuto analogo atteggiamento di svalutazione e “normalizzazione” delle violenze subite nel corso di tutti gli anni vissuti con di Pt_3
cui ha riferito nelle fasi concitate dell'ultime lite che l'ha portata ad allontanarsi da lui “Io voglio dire che prima con il mio compagno andavamo d'accordo, poi ho scoperto che aveva un'altra donna e ha iniziato a trattarmi male. Una sera abbiamo litigato e lui mi ha minacciata e io ho chiamato i carabinieri che mi hanno accompagnata dai miei nonni, con i quali sono cresciuta” (dichiarazione resa davanti al
TM in data 15.11.2022).
Ancora, in data 30.5.2023 la dichiarava “sono d'accordo Pt_2
all'affidamento dei minori al nonno paterno, con mio suocero sono stata
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sempre legata, ho vissuto con loro dodici anni e i bambini sono molto legati a lui..se il nonno paterno lo permettesse andrei pure a vivere con i miei figli ed il nonno paterno”
Nel corso dell'audizione disposta da questa Corte d'appello, all'udienza del 21.6.2024 sono emerse numerose contraddizioni rispetto alla narrazione degli anni di convivenza tra le parti, giacché
ha riferito che i litigi erano frequenti a causa della Parte_1
sua gelosia, dell'abuso di alcool e della condotta tenuta dalla la Pt_2
quale spesso lasciava i bambini per recarsi dai parenti a Palermo svalutandola nel suo ruolo di madre e quest'ultima, sempre cercando di sminuire il contesto violento degli anni di convivenza, ha riferito, di contro, di avere convissuto con il compagno presso il suocero per gran parte del tempo e di essere d'accordo all'affidamento dei minori al suocero, riferendo di un ambiente tutto sommato sereno e dei buoni rapporti oggi intrattenuti con l'ex compagno.
Il quadro familiare contrassegnato da disfunzione e violenza si completa avendo riguardo anche alla nuova convivenza intrapresa da
, da cui è nato un bambino ad agosto del Parte_1 Per_6
2023, già denunciato dalla nuova compagna, tale , che Controparte_5
ha pure altra bambina di 8 anni affetta da disabilità, per condotte aggressive e violente, ancorché dal medesimo sminuite (si veda ctu disposta nel corso del giudizio davanti alla Corte d'Appello).
Infine, rispetto alla posizione di , se è vero Parte_3
che nei suoi confronti non siano emersi fatti svalutanti rispetto alla sua relazione con i nipoti né una sua spiccata incapacità di accudimento,
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assume rilevanza determinante la sua convivenza, unitamente alla compagna , nei primi anni dell'unione tra Persona_2 Parte_1
e unitamente ai bambini, caratterizzati da
[...] Parte_2
plurimi episodi di violenza tra i due conviventi a causa dell'abuso di sostanze alcoliche del figlio che, tornando ubriaco inveiva contro la davanti ai figli, senza che mai ci sia stata – né alcuno ne riferisce Pt_2
– alcun suo comportamento né di consapevolezza degli agiti violenti né di opposizione volto a proteggere i minori.
Emerge rispetto alla condotta di tutti gli appellanti una costante
“normalizzazione” del contesto violento come se fosse naturale, nella quotidianità familiare, dare schiaffi, usare bastoni, inveire ed accusare e rapportarsi agli altri con urla e parolacce.
Sul punto, gli episodi riferiti dagli operatori della Comunità sul comportamento della che per es. in occasione di uno degli ultimi Pt_2
litigi avuti con altra ospite, tale l'aveva afferrata per i capelli e Per_7
insultata pesantemente (si veda annotazione di P.G. del 26.4.2023), o rispetto a tutte le aggressioni nei confronti delle altre ospiti, sono indicativi e sintomatici di un modus vivendi connotato da agiti violenti difficili da espungere perché ritenuti normali e non compresi come disfunzionali e negativi.
D'altra parte, proprio il ricovero in comunità protetta e il sostegno apprestato dai servizi, sono stati compresi dalla Pt_2
unicamente come rigidi vincoli alla sua libertà e la stessa non ha in alcun modo né compreso né colto tale opportunità per affrancarsi dall'ambiente familiare violento ed abbandonico nel quale era vissuta
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fino a quel momento. Tale incapacità si riverbera, con le medesime connotazioni di gravità, anche rispetto ai figli nei cui confronti non sarà mai in grado di assumere comportamenti tutelanti e protettivi che essa stessa non ha mai imparato a sperimentare neppure nei confronti di se stessa.
XXXX
• Esiti della ctu
6. Nel corso del giudizio di secondo grado, l'istruttoria svolta davanti al Tribunale per i minorenni, è stata integrata sia attraverso l'audizione delle parti assunta dal collegio sia mediante incarico affidato ad un consulente tecnico di operare una valutazione complessiva circa le competenze genitoriali delle parti, il loro contesto familiare pregresso ed attuale, estendendo l'analisi anche a Parte_3
e alla di lui compagna, stante la richiesta di affidamento dei
[...]
minori dal medesimo già avanzata in primo grado.
Gli esiti della consulenza hanno confermato il quadro già dianzi esposto lasciando emergere la realtà disfunzionale vissuta dai bambini, l'assenza totale di prospettive di recupero perché a monte vi
è l'incapacità, da parte di tutti gli appellanti, di comprendere i fatti che hanno caratterizzato le tristi vicende narrate. Nessuno dei periziati ha ben compreso la gravissima esposizione dei minori alle condotte violente subite dalla madre che, a sua volta, non è stata e non lo sarà neppure nel futuro, in grado di proteggerli, perché ella a sua volta abbandonata e vittima, continua a cercare protezione e rifugio affidandosi a persone appena conosciute o alle quali è legata ma che
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l'hanno educata in un contesto contrassegnato da violenza. E', infatti, indicativo che dopo circa un mese, dopo avere trovato rifugio e protezione in una comunità alloggio segreta ove i bambini cominciavano ad acquisire equilibrio e serenità la da subito ha Pt_2
sentito il bisogno di intraprendere altra relazione con una persona conosciuta sui social, ha trascinato i figli agli incontri con tale Per_5
persona fino a quel momento sconosciuta, facendolo entrare dentro la comunità ad indirizzo segreto così esponendo a rischio anche le altre ospiti, li ha portati dal nonno trasgredendo le regole e i divieti disposti solo nel loro interesse, dalla medesima tuttavia non compresi. Tale condotta ha nuovamente esposto i bambini a pregiudizio creando loro nuova irrequietezza e sensazione di abbandono (si vedano le relazioni del 11.11.2022 e il verbale di istruzione sommaria del 20.1.2023). E' significativo l'episodio del 5 novembre 2022 narrato dalla responsabile della comunità allorquando la “in un momento di Pt_2
rabbia, in cui sia figlia non ha voluto mangiare ha buttato il piatto di pasta a terra, le ha dato un calcio alla schiena e impaurito Pt_3
dalla reazione della madre si è buttato tra le braccia di un'altra donna.
..Il lunedì mattina in riunione parlando di quanto accaduto e dei suoi ultimi comportamenti la signora sminuiva tutto”, adottando Parte_2
la solita condotta “normalizzante” che connota la sua stessa esistenza.
Il consulente, previo ascolto delle parti (con ciascuno dei periziati sono stati effettuati 8 colloqui), utilizzando il modello di inchiesta per la valutazione delle competenze genitoriali APSI, pur con i limiti derivanti dall'assenza di una osservazione attuale della
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relazione tra genitori e minori, già allontanati, ha tuttavia, in maniera approfondita consentito di far emergere l'inadeguatezza delle parti e la totale assenza di alcuna possibilità di recupero che rendono la decisione del Tribunale per i minori, di dichiarare i minori adottabili, corretta.
▪ Parte_2
In primo luogo, muovendo dall'indagine condotta sulla madre, il ctu ha premesso che vive attualmente a casa dei suoi Parte_2
nonni paterni nel quartiere della AR a Palermo. La sua famiglia d'origine e la storia della sua crescita presentano elementi di difficoltà ed eventi avversi. Figlia del sig. purtroppo deceduto, e della Per_8
sig.ra ha una sorella di nome , di 26 anni, Per_9 Parte_2 Per_10
ed una sorellastra, figlia del solo padre, di nome aveva anche Per_11
Per_ un fratello di nome purtroppo deceduto. Le sorelle e Parte_2
erano state affidate ai nonni paterni a causa Per_10
dell'inadeguatezza e della povertà della madre e della carcerazione del padre. successivamente era stata adottata da un'altra famiglia Per_10
e la sola aveva continuato a vivere con i nonni. Nel Parte_2
descrivere la relazione intrapresa con e i primi anni Parte_1
della loro convivenza il ctu rileva: “Nel corso della storia della loro unione e successiva separazione si sarebbero avvicendati numerosi fatti
e situazioni a dir poco pregiudizievoli per i due minori, che avrebbero assistito a litigi aggressivi, stati di intossicazione alcolica, attività di vendita e consumo di sostanze stupefacenti e diversi interventi delle forze dell'ordine” ed ancora rispetto al rapporto con i minori il
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consulente conferma quanto già evidenziato circa l'incapacità della madre di comprendere, per un verso i rischi, e, per altro verso, i bisogni dei figli: “Sul piano progettuale la visione di insieme dei bisogni dei minori e delle sfide che la madre affronterebbe se ne avesse la responsabilità appare in sfumata e poco elaborata. La stessa, Parte_2
infatti, nel caso i cui tornasse ad avere la responsabilità dei due figli, li accoglierebbe presso la casa dei nonni paterni nel quartiere della
AR, in una casa nella quale vivono entrambi i nonni, la stessa
ed uno zio. Tale nucleo, che coi minori arriverebbe a 6 Parte_2
componenti, potrebbe contare sul piano materiale solo sulle pensioni dei due anziani e sui lavori saltuari e precari che la sig.ra dichiara di Pt_2
svolgere in qualità di baby sitter. Nel corso del colloquio la sig.ra Pt_2
ha inoltre descritto in modo del tutto idealizzato i rapporti coi nonni, negando che vi siano mai state frizioni: dal fascicolo invece risulterebbe che, in data 27.05.2022, una pattuglia dei Carabinieri era intervenuta presso l'abitazione della AR poiché il sig. aveva picchiato Pt_2
con un bastone la nipote allorquando ivi si trovava ospite con i figli”.
L'esito della somministrazione del modello di inchiesta ha messo in luce una serie di gravi criticità che si riportano testualmente:
A3) “Appare certo che la sig.ra non sia in grado di comprendere il Pt_2
ruolo, le funzioni e le prerogative delle diverse agenzie esterne alla famiglia che hanno concorso nel sostenerla nella sua fragile genitorialità. Non solo ha mostrato un rapporto problematico con le due comunità che l'hanno ospitata, ma ha anche dimostrato mancanza di comprensione del disvalore che alcune delle condotte poste in essere
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dalla stessa, con e senza il sig. , hanno rappresentato Parte_1
per la crescita sana e armoniosa della prole”; A4) “Purtroppo la sig.ra ha dimostrato in numerose occasioni di non comprendere quali Pt_2
comportamenti siano da considerarsi non tutelanti o addirittura dannosi per la crescita dei figli. Tali comportamenti sono consistiti sia in atti che in omissioni e sono stati osservati da diversi soggetti anche istituzionali nel corso degli ultimi anni”; “Tutte le iniziative prese dalla sig.ra per favorire l'integrazione sua e dei figli nel contesto Pt_2
ambientale nel quale vivevano sono state caratterizzate non solo da gravi carenze ma anche da rilevanti rischi per l'incolumità dei minori.
Tra questi le fughe dalle strutture, le risse con le altre utenti, il rapporto col sig. ”; B1) “È provato dalla documentazione Persona_5
allegata che la sig.ra non ha saputo proteggere i minori Parte_2
né dai comportamenti maltrattanti e dalle attività illecite poste in essere dal padre dei minori, né dal rapporto con tale , che Persona_5
aveva portato non pochi problemi alla convivenza della stessa nella struttura dove era ospitata per ricevere sostegno alla cura dei figli”; B4)
“È provato da numerose fonti che la sig.ra ha tollerato non solo Pt_2
eventi aggressivi perpetrati di fronte ai figli, ma ha anche avallato con omissioni le attività illecite e il consumo problematico di alcol droga del sig. ”. Il consulente conclude con osservazioni del tutto Pt_3
condivisibili, rilevando l'inadeguatezza della madre e la non recuperabilità delle sue competenze genitoriali stante la diffidenza verso le strutture sociali ed assistenziali e i servizi, strumenti tutti sperimentati, che le avrebbero consentito, per converso, di sviluppare
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la sua capacità tutelante nei confronti dei figli che purtroppo non ha saputo sviluppare.
▪ RM ET
Il padre nel corso degli anni di vita dei figli ha assunto gravi comportamenti di violenza nei confronti della davanti ai Pt_2
bambini, a causa dell'abuso di alcol e di stupefacenti. Infatti, lo stesso ha una storia caratterizzata da numerosi elementi di rischio “che basterebbero di per sé ad escludere la possibilità che lo stesso possa rappresentare un riferimento per la sua famiglia ed una guida per i minori”, tra cui le dipendenze da alcol e droga, la tendenza all'impulsività, alla gelosia ed all'aggressività, il passato criminale e la carcerazione, episodi che si sono ripetuti anche a danno della nuova compagna dalla cui unione è nato, nell'anno 2023, il piccolo . Per_6
Tuttavia, nel corso della consulenza il padre, con i limiti propri della sua storia di abusi e violenza ha acquisito un minimo di consapevolezza della sua condizione e del male fatto ai figli mostrando profonda afflizione per la condizione di loro abbandono, ancorché anche rispetto alla sua posizione, l'inadeguatezza è del tutto irrecuperabile.
Anche in questo caso il modello di inchiesta ha messo in luce numerosi elementi di criticità: A1) “Esattamente come l'ambiente di appartenenza della sig.ra anche quello del sig. non Pt_2 Pt_3
presenta valori e riferimenti culturali particolarmente pronunciati.
Anche è figlio di una madre abbandonica, che lo ha lasciato Pt_1
quando aveva 12 anni, e per questo cresciuto dal solo padre insieme alla
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sorella ed al fratello ME. I valori ed i riferimenti del sig. Pt_5
appaiono in corso di trasformazione, come dallo stesso Pt_3
riferito”; A2) “Nell'ambito delle relazioni sentimentali il sig. Pt_3
ha avuto finora grosse difficoltà nella gestione di sé stesso, delle proprie emozioni e dei propri bisogni emergenti. L'abuso di alcol, la tendenza all'aggressività e alla gelosia, le attività criminose per le quali è attualmente detenuto appaiono elementi insormontabili, che denotano una chiara ritrosia a vivere i limiti e le regole in modo positivo. In tal senso tuttavia la detenzione sta avendo certamente un ruolo migliorativo, senza tuttavia potere per questo costituire una garanzia a che il sig. diventi capace di organizzare intorno a sé ai suoi Pt_3
cari un sistema affidabile di regole che favoriscano le routine positive ed
i circoli virtuosi, a maggior ragione se se ne considera la ritrosia alla collaborazione con le agenzie del territorio”; A4) “Purtroppo Il sig.
ha dimostrato in numerose occasioni di non comprendere Pt_3
quali comportamenti siano da considerarsi non tutelanti o addirittura dannosi per la crescita dei figli. In passato lo stesso non solo ha posto in essere presunte violenze ai danni della sig.ra ma anche allestito Pt_2
una attività illecita per la quale sta scontando una pena detentiva. Si spera che il cambiamento che sembra avere intrapreso lo porti a non mai più ripetere i comportamenti devianti del passato”; B4) È provato da numerose fonti che Il sig. ha esposto in diverse occasioni Pt_3
entrambi i figli ad eventi decisamente inappropriati e talvolta pericolosi per i figli minori. Nel corso degli eventi menzionati in questa consulenza
i minori sono stati spettatori di scene di aggressività verbale e fisica, con
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grave rischio di pregiudizio del loro sviluppo.
Anche in questo caso le conclusioni sono negative rispetto alla possibilità offerta dal padre ai minori - che peraltro non ha più visto da anni, dopo la separazione nell'anno 2022 e la sua condizione di carcerazione - di vivere una vita serena ed uno sviluppo psico-fisico equilibrato tant'è che lo stesso prospetta la soluzione che i minori vengano affidati al nonno paterno ovvero che possano vivere insieme all'attuale compagna, dopo la sua scarcerazione nell'anno 2027, la quale, però, ha già due bambini, di cui una affetta da disabilità, che e neppure conoscono. Né, peraltro, si potrebbe Per_1 Pt_3
ipotizzare una condivisione tra i due genitori stante la costante svalutazione del delle capacità della di occuparsi dei Pt_3 Pt_2
figli, rendendo di fatto impossibile la ricostruzione di un rapporto genitoriale tra i due nell'interesse dei bambini.
▪ Parte_3
La figura del nonno è stata esaminata dal consulente unitamente alla compagna, , considerata la richiesta Persona_2
congiunta di tutte le parti, di affidamento dei bambini a Parte_3
il quale, dal punto di vista economico e familiare, potrebbe
[...]
costituire una risorsa intrafamiliare ed un utile supporto sia per la madre che per il padre. Tuttavia, sebbene non siano emerse nei suoi confronti, nel corso del giudizio di primo grado, indici di osservazione del rapporto con i nipoti o gravi elementi di criticità, il collegio ritiene la figura del nonno del tutto inadeguata - anche per quanto dianzi rilevato rispetto alla sua incapacità di comprensione dei contesti di
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violenza vissuti dai bambini nei primissimi anni della loro vita consumati presso la sua abitazione. Difatti, vi è stata una grave omissione di condotte tutelanti da parte di nei Parte_3
confronti della prole allorquando era fortemente esposta all'aggressività fisica e verbale del figlio nei confronti della compagna, tenendo parimenti conto degli ulteriori limiti posti in luce dall'accertamento peritale. Sicché, si ritiene che né Parte_3
né la compagna possano costituire figure
[...] Persona_2
affettive di riferimento cui affidare e il piccolo Per_1 Pt_3
Osserva il ctu che ha 53 anni ed è Parte_3
attualmente convivente con la compagna, la sig.ra Padre di Per_2
e nonno di e , il periziato ha avuto con i Pt_1 Pt_3 Per_1
nipoti due brevi periodi di convivenza durante la loro primissima infanzia e, probabilmente i bambini non si ricorderebbero più di lui, non avendo più avuto contatti da più di 3 anni. Il modello di inchiesta anche in questo caso ha fatto emergere elementi di criticità da riportarsi testualmente: “A4) Purtroppo non è possibile stabilire quanto il sig. abbia effettivamente contrastato in modo attivo le Pt_3
attività illecite del figlio . Appare tuttavia chiaro che lo stesso si Pt_1
sia sempre trovato a dovere conciliare la visione negativa che aveva dei comportamenti del figlio con la voglia di aiutarlo e la constatazione che lo stesso andava protetto e aiutato. E' possibile ipotizzare che le esperienze vissute con ET lo abbiano convinto dell'opportunità di operare un controllo ancora più attento dei pericoli che possono presentarsi nella vita dei minori”; B3) “Il sig. si dice disposto a Pt_3
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collaborare qualunque soggetto dovesse concorrere a che i minori ritornino in famiglia. Appare tuttavia necessario riflettere sulle difficoltà di relazione che potrebbero verificarsi se lo stesso fosse chiamato a gestire eventuali divieti ad uno o ad entrambi i genitori, ai quali sarebbe di fatto preclusa la sua casa. Se invece fossero ammessi, sarebbe chiamato a fare da arbitro ed a contenere i possibili focolai di scontro fra , e la sig.ra Nonostante si dica disponibile, Pt_1 Parte_2 CP_5
il rapporto con la si.gra appare caratterizzato da forte diffidenza e Pt_2
da accuse riguardanti la gestione dell'ultima parte del rapporto con il figlio e dei guai con la legge che questo gli avrebbe comportato. Pt_1
Vi è inoltre sfiducia sulle sue reali capacità di accudire i figli”.
Il quadro si completa con l'analisi della figura della convivente che ha avuto esperienze di gravissime violenza Persona_2
giacchè la sorella, è stata uccisa dal marito e la stessa è Persona_13
stata vittima di violenza da parte del partner, ospitata in comunità con i due figli molto piccoli nel corso della sua permanenza, tuttavia, mostrando scarse capacità di accudirli, veniva dapprima allontanata e poi dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, i bambini affidati a nuove famiglie e solo , appena compiuti 18 anni, Per_14
ritornava a vivere con la madre ed abbandonava gli studi.
Rispetto alla numerosi sono i profili di criticità Per_2
evidenziati dal ctu determinati in primo luogo dalla sua totale capacità di comprendere il motivo dell'allontanamento dei figli durante la sua permanenza in comunità e, in secondo luogo, dall'assenza di alcuna progettualità rispetto ai minori dei quali dovrebbe occuparsi
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unitamente al Gli elementi sintomatici di tale inadeguatezza Pt_3
possono così sintetizzarsi: “A3) Appare certo che la sig.ra non Per_2
sia in grado di accettare del tutto il ruolo, le funzioni e le prerogative delle diverse agenzie esterne alla famiglia che hanno avuto l'onere di sostenerla nella sua fragile genitorialità. La stessa dimostra non solo mancanza di comprensione del ruolo, ma anche profonda diffidenza e una tendenza ad addossare le colpe dei fallimenti alla comunità ed al servizio sociale, senza mostrare alcun tipo di critica su sé stessa; A4)
“Purtroppo la sig.ra ha dimostrato in numerose occasioni di non Per_2
comprendere quali comportamenti siano da considerarsi non tutelanti o addirittura dannosi per la crescita dei figli. Tali comportamenti, spesso reiterati e sempre coperti dalla menzogna, l'hanno portata a perdere la potestà dei due figli”; B1) “È provato dalla documentazione allegata che la sig.ra non ha saputo proteggere i minori in una delle Persona_2
fasi più delicate della loro vita, esponendoli a potenziali pericoli e mentendo pur di ottenere ciò di cui sentiva di avere bisogno (il frequentare il sig. ” e rispetto all'accudimento nei confronti Pt_3
di e la stessa manifesta la medesima diffidenza sia Per_1 Pt_3
nei confronti dei servizi, a cui addebita il fallimento della sua relazione genitoriale, sia nei confronti delle capacità della da fare da madre Pt_2
ai bambini, già mostrata da , rendendo di fatto Parte_3
impossibile ogni opera di affidamento e di sostegno delle competenze genitoriali complessive del nucleo.
Deve ritenersi che un contesto di violenza, non percepito come tale da coloro che la mettono in atto e che la subiscano, esponga i
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minori a gravissimi pregiudizi, arrechi loro danni irreversibili producendo e moltiplicando gli agiti violenti anche dei bambini per i quali, raffrontandosi con tale realtà, in alcun modo percepita come disfunzionale dagli adulti di riferimento, possa costituire un modello da emulare nella vita futura per la gestione dei rapporti familiari e con i coetanei.
Pertanto, all'esito dell'accertamento peritale non sono emerse risorse parentali idonee a garantire ai minori e Per_1 Pt_3
alcuna forma di supporto, di accudimento, di protezione e tutela per la loro crescita ed il loro equilibrio psico-fisico.
XXXX
• 7. In punto di diritto, il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilita del minore in stato di abbandono, in applicazione dell'art. 8 CEDU, art. 30 Cost., L. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 315 bis c.c., comma 2, deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacita genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una extrema ratio, cui puo pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse, spettando pertanto al giudice di considerare il modello di adozione di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), che puo , ricorrendone i presupposti, costituire una forma di adozione mite, idonea a non recidere del tutto, nell'interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine (Cass., Sez. 1, n. 1476 del
25/01/2021).
In altre parole, nel valutare lo stato di adottabilità del minore, il
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giudice deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con uno o entrambi i genitori biologici, anche se deficitari nelle loro capacità genitoriali ma non del tutto carenti (Cass.,
Sez. 1, n. 3643 del 13/02/2020). Ovviamente, il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psicofisica (Cass., Sez. 1, n. 21554 del
27/07/2021).
La valutazione coinvolge anche i familiari che abbiano rapporti significativi con il minore, perché il giudizio che conduce alla dichiarazione di adattabilità deve conseguire ad un'indagine rigorosa ed attuale dei genitori e dei familiari disponibili entro il grado previsto dalla legge, ponendo al centro dell'esame la relazione con il minore nel suo sviluppo diacronico, tenuto conto che il legislatore, nella L. n. 184 del 1983, art. 1 ha stabilito in via predeterminata il prioritario diritto del minore stesso di rimanere nel nucleo familiare - anche allargato di origine, in quanto tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta ma bilanciabile di tale diritto impone, tuttavia, un esame approfondito delle condizioni di criticità dei genitori e delle altre figure ex lege coinvolte perché disponibili all'affido e delle loro
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capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento
(Cass., Sez. 1, n. 24717 del 14/09/2021).
In particolare, deve essere richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione che, in tema di violenza assistita dei minori, afferma: “Nel giudizio di adottabilità del minore rientra anche la valutazione del comportamento della madre nei confronti del compagno violento. Un atteggiamento troppo remissivo o comunque l'incapacità di staccarsi definitivamente da un contesto inadatto al bambino può giocare un ruolo decisivo nella perdita della potestà genitoriale. Lo afferma la Cassazione respingendo il ricorso di una madre contro la decisione della Corte di appello che aveva valorizzato il comportamento
«irrimediabilmente abbandonico» dei genitori e, in particolare della madre, la quale aveva consentito che il minore «vivesse a lungo in un clima violento, senza compiere alcuna seria iniziativa per offrirgli una vita accettabile» (Cass. Cassazione civile sez. I, 04/02/2022, n.3546).
XXXX
Ora, nella specie, la lunga analisi dei fatti esposta postula l'assenza di figure di riferimento familiari in grado di garantire a e una stabilità affettiva priva di pregiudizi né Per_1 Pt_3
emergono elementi tali da ritenere che risponda ad un loro bisogno ed interesse mantenere il legame con la madre, la cui condotta, come quella del padre e del nonno, è da considerarsi del tutto inadeguata e dannosa perché abbandonica nella misura in cui non idonea a preservare i bambini dai contesti di violenza e degrado cui sono stati,
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nei primissimi anni della loro vita, esposti con il rischio che lo possano essere anche nel futuro.
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8. Infine, avendo riguardo alla condizione attuale dei bambini, fin dal loro allontanamento dalla madre, quando sono stati ricoverati nella nuova comunità, gli stessi da subito sono apparsi sereni e tranquilli, non hanno mai mostrato segni di disagio né di particolare sofferenza, come riferito dalla responsabile della comunità alla data del 18.10.2023 nel corso dell'istruzione delegata davanti al Tribunale per i minorenni.
Inoltre, positive sono le indagini svolte dal Servizio di
Neuropsichiatria Infantile presso l' i cui operatori CP_6
hanno confermato che, malgrado i traumi subiti, e Per_1 Pt_3
hanno mostrato uno sviluppo nella norma, sono privi di disturbi psicologici e fisici, con comportamenti adeguati in relazione all'età, una buona comunicazione e una idonea capacità relazionale (si vedano relazioni della NPI del 4.7.2023 per e . Per_1 Pt_3
Infine, nel corso del giudizio di secondo grado, sono stati sentiti, in modalità riservata, gli affidatari che hanno riferito della buona condizione fisica e relazionale dei bambini perfettamente inseriti nel nuovo contesto familiare e sociale, privi di alcun indice sintomatico di malessere o disagio (si veda verbale “omissato” dell'udienza del
2.4.2025).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, tutti gli appelli sono rigettati.
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In ragione dei complessivi esiti del giudizio della complessità delle tematiche trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, ponendo le spese della ctu definitivamente a carico delle parti appellanti con divisione in parti uguali dell'importo liquidato con separato decreto.
In ragione del rigetto dell'appello, si da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co.
17, l. n. 228/2012, nei confronti di tutti gli appellanti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta gli appelli proposti da , e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1/2024 emessa dal Parte_3
Tribunale per i minorenni in data 15.12.2023; compensa tra le parti le spese di lite;
da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti delle parti appellanti.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al
Procuratore generale.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, della Corte d'Appello
di Palermo sezione minorenni il 18/4/2025.
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Il Consigliere relatore
Dr. Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dr. Giovanni Dantoni
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