Articolo 42 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 41Articolo 43
Versione
22 agosto 1907
Art. 42.

Il canone annuale, non superiore a L. 200,000 fissato dall' art. 11 della legge 28 luglio 1902, n. 342 , per le opere d'irrigazione nelle provincie di Cagliari e di Sassari, verra' corrisposto dallo Stato, per 45 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908, indipendentemente dalla durata della concessione di cui all'articolo 43.

La tabella allegata A e' invariabile per quanto riguarda la somma complessiva dei canoni. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, potranno variare i canoni assegnati a ciascun bacino idrografico e la loro ripartizione, nei limiti della somma stanziata per ciascuna provincia, dovra' farsi per decreto Reale, in proporzione della somma prevista per la esecuzione delle opere, secondo i progetti definitivi approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907