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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 49/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 49/2024, promossa da
(c.f. , nt. a AC (SR) il 24/01/1964. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. VITALI DAVIDE e dell'Avv. JUNIOR SESTO GIARDA FALSARIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. ricorrente e
(c.f. ) nt. a POLONIA il 10/11/1983 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BERTAGGIA DANIELE Domicilio eletto presso lo studio del difensore. resistente avente ad oggetto: /scioglimento del matrimonio
N. RG. 264/2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: - emettere sentenza di omologazione degli accordi di scioglimento del matrimonio, contratto dal Sig. e dalla Sig.ra a Siracusa in data 16/04/2008, trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del medesimo Comune, P. 1 serie n. 27 Anno 2008, ordinando al Comune di Siracusa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, su domanda congiunta intervenuti tra le medesime parti alle seguenti condizioni e precisamente: - Dichiarare che i Sigg.ri e sono economicamente autonomi Controparte_1 Parte_1 ed indipendenti e pertanto dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
- Onorari e spese compensate fra le parti.
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per le condizioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/1/2024, ha chiesto pronunciarsi sentenza di Parte_1 separazione e, successivamente, sentenza di scioglimento del matrimonio.
Ha rappresentato di aver contratto matrimonio in data in data 16.04.2008 in Siracusa, atto registrato presso l'Ufficio di stato civile del predetto Comune al n. 27 parte I anno 2008 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Si è costituta nei termini la la quale si è associata alle conclusioni di . Controparte_1 Parte_1
Con sentenza n. 11/2025, passata in giudicato in data 11/7/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Quindi, con note scritte depositate nel termine riconosciuto dal Tribunale, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La pronuncia di scioglimento del matrimonio. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art. 3 n. 2 lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 11/2025: da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 L. n. 898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1 data 16/4/2008 in Siracusa, atto registrato presso l'Ufficio di stato civile del predetto Comune al n. 27 parte I anno 2008;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) compensa le spese di lite
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Novara, così deciso all'esito della camera di consiglio 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice Est.
Dr. Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 49/2024, promossa da
(c.f. , nt. a AC (SR) il 24/01/1964. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. VITALI DAVIDE e dell'Avv. JUNIOR SESTO GIARDA FALSARIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. ricorrente e
(c.f. ) nt. a POLONIA il 10/11/1983 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BERTAGGIA DANIELE Domicilio eletto presso lo studio del difensore. resistente avente ad oggetto: /scioglimento del matrimonio
N. RG. 264/2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: - emettere sentenza di omologazione degli accordi di scioglimento del matrimonio, contratto dal Sig. e dalla Sig.ra a Siracusa in data 16/04/2008, trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del medesimo Comune, P. 1 serie n. 27 Anno 2008, ordinando al Comune di Siracusa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, su domanda congiunta intervenuti tra le medesime parti alle seguenti condizioni e precisamente: - Dichiarare che i Sigg.ri e sono economicamente autonomi Controparte_1 Parte_1 ed indipendenti e pertanto dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
- Onorari e spese compensate fra le parti.
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per le condizioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/1/2024, ha chiesto pronunciarsi sentenza di Parte_1 separazione e, successivamente, sentenza di scioglimento del matrimonio.
Ha rappresentato di aver contratto matrimonio in data in data 16.04.2008 in Siracusa, atto registrato presso l'Ufficio di stato civile del predetto Comune al n. 27 parte I anno 2008 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Si è costituta nei termini la la quale si è associata alle conclusioni di . Controparte_1 Parte_1
Con sentenza n. 11/2025, passata in giudicato in data 11/7/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Quindi, con note scritte depositate nel termine riconosciuto dal Tribunale, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La pronuncia di scioglimento del matrimonio. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art. 3 n. 2 lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 11/2025: da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 L. n. 898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1 data 16/4/2008 in Siracusa, atto registrato presso l'Ufficio di stato civile del predetto Comune al n. 27 parte I anno 2008;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) compensa le spese di lite
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Novara, così deciso all'esito della camera di consiglio 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice Est.
Dr. Maria AMORUSO