Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 621/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/2/2025 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato ELENA MAFFEI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Capannori (LU), frazione Camigliano, via Stradone di Camigliano n. 1, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FATIMA CP_1 C.F._2
BOCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Regina
Margherita n. 195, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Capannori (LU) in via Banchieri 60, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse dei figli Parte_1 minori ivi stabilmente conviventi, mentre il sig. si impegna a variare la propria residenza CP_1 entro e non oltre giorni 30 dalla data di trattazione.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
1
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna, mentre il Per_1 Per_2 padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente, preventivamente accordandosi con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
durante le festività comandate di
Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli accordandosi con essi sentito prima il parere del coniuge;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
5. il sig. erserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque CP_1 Pt_1 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 300,00 e così € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
• Libri, tasse scolastiche e universitarie;
• vitto e alloggio fuori casa per motivi di studio (in tal caso l'assegno di mantenimento da corrispondere per tale figlio sarà sospeso per l'intero periodo di permanenza del figlio fuori casa);
• vacanze studio;
• vacanze non con i genitori;
• spese odontoiatriche;
• spese per la scuola guida;
• bollo e assicurazione auto/scooter/moto; le restanti spese straordinarie rimarranno invece a carico della sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i ricorrenti si dichiarano reciprocamente economicamente indipendenti.
8. Le parti, inoltre, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo trasferimento a favore della sig.ra da parte del sig. dei beni immobili di cui meglio nella relazione Pt_1 CP_1 allegata unitamente ai documenti essenziali ex lege. Preliminarmente le parti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà. Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare. Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto in appresso.
Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO
Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta ed CP_1 Parte_1 acquista con ogni garanzia di legge la piena proprietà dei seguenti beni immobili: Il SInor CP_1
cede e trasferisce i propri diritti alla SI , la piena ed esclusiva
[...] Parte_1 proprietà dei seguenti immobili posti nel Comune di Capannori (LU), Via Francesco Banchieri n.
2 58/A, e più precisamente: Unità immobiliare ad uso civile abitazione, terra tetto in contesto di corte, elevato a tre piani fuori terra e composta al piano terra da un unico vano ad uso soggiorno con angolo cottura, vano scale con piccolo sottoscala;
al piano primo da una camera, bagno e vano scale ed al piano secondo da un unico vano ad uso soffitta. Il tutto è corredato da resede esclusiva posta sul lato nord della superficie catastale di mq 307, ed è inoltre corredata dalla corrispondente quota di comproprietà su tutte le parti e di servizi a comune del complesso di corte di cui fa parte. Confini:
A Nord dalla particella 43 del foglio 75, a Est dalle Particelle 48, 2875 e 2876 del foglio 75, a Sud dalle particelle 52, 2875, 3193 e 37 del foglio 75 e ad Ovest dalle particelle 40, 3193 e 34 del foglio
75. Referenze Catastali: Quanto sopra risulta censito ed indentificato presso l'Agenzia delle Entrate
– Ufficio Provinciale di Lucca Territorio, al Catasto del Comune di Capannori al Foglio 75 con i seguenti dati: - Particella 2155 Subalterno 1, categoria A/4, classe 3, consistenza 3 vani, rendita catastale € 116,51, come da planimetria depositata con denunzia di variazione del 12/02/2010 pratica n. LU0023298 in atti dal 12/02/2010 per ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione, per la civile abitazione;
- Particella 42, seminativo arborato di classe 1, di superficie 107 mq, reddito domenicale € 0,94 e reddito agrario € 0,61, per parte della resede esclusiva;
- Particella 49, seminativo arborato di classe 1, di superficie 200 mq, reddito domenicale
€ 1,75 e reddito agrario € 1,14, per parte della resede esclusiva. Beni immobili che vengono trasferito con le allegate certificazioni.
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dell'art. l9, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che: - i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. l92, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell' Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) con il quale si attesta che il fabbricato residenziale, è classificato in Classe Energetica "F", detto attestato è stato redatto dal Geometra iscritto al Collegio dei Geometri della Testimone_1
Provincia di Lucca al n. 2290, redatto il 12/12/2024 e trasmesso alla Regione Toscana con il Portale
3 SIERT il 12/12/2024 con il codice identificativo n. 0000832973. La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non
è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni. Quanto in oggetto, è pervenuto al SI. , per atto di Donazione ai rogiti del Notaio del 17/07/2014, CP_1 Persona_3 repertorio n. 30797, raccolta n. 4864, registrato a Lucca il 25/07/2014 al n. 4911 serie 1T e trascritto a Lucca in data 28/07/2014 con il registro generale n. 9381 e con il registro particolare n. 7018, dalla SI.ra . In precedenza, dell'atto sopracitato, alla SI.ra Parte_1 [...]
, gli immobili sono pervenuti con atto di cessione di diritti ai rogiti del Notaio Parte_1 [...]
del 12/04/1994, repertorio n. 234724, raccolta n. 15685, registrato a Lucca il 27/04/1994 Per_4 al n. 1166 serie 1/V e trascritto a Lucca il 21/04/1994 con il registro generale n. 5578 e con il registro particolare n. 4183.
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi, reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 47 del 28/02/1985, nonché delle sue successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dichiara: Il fabbricato per civile abitazione in oggetto è stato realizzato in epoca anteriore al 1° settembre 1967, successivamente l'immobile è stato oggetto dei seguenti titoli autorizzativi: Denuncia di Inizio Attività n. D08/0211 presentata al Comune di Capannori in data 11/03/2008 con il prot. n. 19045, avente per oggetto la
“Demolizione e fedele ricostruzione di fabbricato già adibito a civile abitazione”; Denuncia di Inizio
Attività n. D10/0008V presentata al Comune di Capannori in data 11/01/2010 con il prot. n. 1177, avente per oggetto Variante in corso d'opera alla D.I.A. n. D08/0211 e modifiche prospettiche”; a cui ha seguito Certificato di Conformità e fine lavori presentata al Comune di Capannori il
30/04/2010 con il prot. n. 28638 e il Certificato di Abitabilità presentata al Comune di Capannori il
30/04/2010 con il prot. n. 28641. Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e
4 patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART.
9 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.
2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la
Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
9. I ricorrenti concordemente prevedono che l'auto intestata al sig. e che sarà utilizzata dal CP_1 figlio al conseguimento della patente, rimanga intestata al padre, mentre la sig.ra Per_1 Pt_1 si impegna a corrispondere al sig. la metà del valore che il mezzo avrà al momento in cui il CP_1 figlio inizierà ad utilizzarlo;
parimenti i ricorrenti concordano sin da adesso che qualora decidessero di acquistare una nuova auto e/o altro mezzo per i figli ciò avverrà, previo accordo sul prezzo, suddividendo tutti i costi al 50%.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11. L'Assegno Unico e Universale, nonché le detrazioni saranno suddivisi al 50% fra i coniugi come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 17/6/2006, dal quale sono nati i due figli (nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. All'udienza del 19/3/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
5 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 17/6/2006, debitamente CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero
28, Parte II, Serie A, dell'Anno 2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
19/3/2025;
d) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
e) SPESE DI LITE al definitivo;
f) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
6