Sentenza 10 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/10/2022, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2022
N. 01560/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2022, proposto da
FM Technology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Mastrolia e Riccardo De Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Mastrolia in Lecce, via Montello n. 13/A;
contro
Ministero dell’Istruzione, Istituto Comprensivo Statale Polo 2 “Borgo” di Gallipoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
Fptecnology S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. 003557 del 21.5.2022, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Polo 2 “Borgo” di Gallipoli ha riscontrato l’istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 12.5.2022, rappresentando che gli atti richiesti erano tutti pubblicati sul sito istituzionale del medesimo Istituto Comprensivo Statale, ove così non era, non essendo stato oggetto di pubblicazione il documento relativo al “dettaglio e alle quantità dei prodotti offerti dalla ditta aggiudicatrice” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto Comprensivo Statale Polo 2 “Borgo” di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv.to R. De Blasi per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’oggetto, notificato il 14 giugno 2022 e depositato in pari data, la FM Technology S.r.l. stigmatizzava la mancata completa evasione da parte dell’Istituto di Istruzione Comprensivo Statale Polo 2 “Borgo” di Gallipoli dell’istanza di accesso agli atti del 12.5.2022, dalla stessa avanzata ex lege n. 241/1990 e finalizzata, in particolare, ad ottenere la documentazione relativa al “dettaglio e alle quantità dei prodotti offerti dalla ditta aggiudicatrice” in esito alla procedura per l’affidamento diretto della fornitura di dispositivi per “Cablaggio strutturato e sicuro all ’ interno degli edifici scolastici” .
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, rappresentava di aver inviato alla parte ricorrente, successivamente all’instaurazione del presente giudizio, la documentazione richiesta; concludeva, pertanto, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La difesa attorea, con memoria del 16.9.2022, aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna della P.A. al pagamento delle spese di lite.
All’udienza camerale del 27 settembre 2022, la causa veniva riservata in decisione.
Il Collegio prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo la P.A. soddisfatto la richiesta di accesso per cui vi è causa.
Le spese di lite, previa parziale compensazione, devono essere poste a carico della P.A. resistente.
Infatti, ove non fosse intervenuta la pronuncia ex art. 34, comma 5, c.p.a., il ricorso avrebbe meritato accoglimento, sussistendo un interesse diretto, concreto e giuridicamente rilevante della ricorrente all’ostensione della documentazione in questione, ex art. 22 legge n. 241/1990 e art. 53 D. Lgs. n. 50/2016.
Per tali motivi, deve essere pronunciata sentenza dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere; le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico dell’Amministrazione, che dovrà rifonderle alla società ricorrente, sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO