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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2343/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10448/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 0114351789 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 9.5.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 0114351789 000, ricevuta in data 10.3.2025, relativa all'omesso versamento della Tassa Auto, anno d'imposta 2017, per la somma di
€ 374,81. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, con violazione del diritto alla difesa di cui all'art,. 24 della Costituzione. Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 10.6.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica del prodromico avviso di accertamento.
Benché ritualmente citata, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 9.5.2025, la Regione
Campania, ometteva di depositare proprie controdeduzioni nel termine stabilito dall'art. 23 D.Lgs.
546/1992.
All'udienza del 9.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 10.3.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 9.5.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata cartella, non avendo ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento richiamato nella cartella stessa. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel costituirsi in giudizio, si è limitata unicamente ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica del prodromico avviso di accertamento, gravando sull'Ente Impositore il relativo onere. Pertanto, difettando in atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento, non può che ritenersi, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra citati, l'illegittimità della cartella esattoriale n. 071 2024 0114351789 000 oggetto di impugnazione, che va dunque annullata. Va, altresì, dichiarata l'intervenuta maturazione del termine triennale di prescrizione, intercorso tra l'anno d'imposta della pretesa tributaria in oggetto (2017)
e la notifica della cartella esattoriale contestata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs.
546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 249,60, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 220,00 di cui € 30,00 per spese, 70,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 70,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della
Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con ricorso ritualmente notificato in data
9.5.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla la gravata cartella e dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
b) condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 220,00 di cui € 30,00 per spese,
70,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 70,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 9.2.2026.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10448/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 0114351789 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 9.5.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 0114351789 000, ricevuta in data 10.3.2025, relativa all'omesso versamento della Tassa Auto, anno d'imposta 2017, per la somma di
€ 374,81. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, con violazione del diritto alla difesa di cui all'art,. 24 della Costituzione. Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 10.6.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica del prodromico avviso di accertamento.
Benché ritualmente citata, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 9.5.2025, la Regione
Campania, ometteva di depositare proprie controdeduzioni nel termine stabilito dall'art. 23 D.Lgs.
546/1992.
All'udienza del 9.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 10.3.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 9.5.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata cartella, non avendo ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento richiamato nella cartella stessa. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel costituirsi in giudizio, si è limitata unicamente ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica del prodromico avviso di accertamento, gravando sull'Ente Impositore il relativo onere. Pertanto, difettando in atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento, non può che ritenersi, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra citati, l'illegittimità della cartella esattoriale n. 071 2024 0114351789 000 oggetto di impugnazione, che va dunque annullata. Va, altresì, dichiarata l'intervenuta maturazione del termine triennale di prescrizione, intercorso tra l'anno d'imposta della pretesa tributaria in oggetto (2017)
e la notifica della cartella esattoriale contestata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs.
546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 249,60, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 220,00 di cui € 30,00 per spese, 70,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 70,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della
Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con ricorso ritualmente notificato in data
9.5.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla la gravata cartella e dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
b) condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 220,00 di cui € 30,00 per spese,
70,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 70,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 9.2.2026.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete