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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 3359/2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela R. Di Salvo, giusta Parte_1 proc calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Milano in Corso di Porta Vittoria, n. 42, ricorrente
e
, quali soci della cessata Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
convenuti contumaci a dell'Amministratore Unico e legale Controparte_4 rappr , rappresentata, assistita e difesa in forza Controparte_5 di giusta procura allegata alla memoria difensiva dall'Avv. Domenico Scicchitani, presso il cui studio sito in 20092 IN LS (MI), Piazza A. Gramsci, 31, è elettivamente domiciliata, convenuta
Oggetto: somministrazione irregolare;
straordinari; risarcimento del danno
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
1) Accertato che la successione di contratti a tempo determinato intercorsa tra il ricorrente e l costituisce violazione di legge ai Parte_2 Controparte_4 sensi dell'art. ra ontratti e per l'effetto disporsi la trasformazione del rapporto di lavoro per ultimo stipulato il 31.10.2023 e successive proroghe in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza ritenuta di giustizia , con condanna altresì della convenut e/ al pagamento CP_3 CP_6
1 dell'indennità risarcitoria di legge nella misura massima ritenuta di giustizia da determinarsi sulla base di una retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 15.000 (quindicimila/00) o alla diversa somma ritenuta di giustizia. di tale statui ialità asserita d Parte_2 [...] condannars a ricostituire il r Controparte_4 Controparte_4 il ricorrente alle proprie dipendenze.
2) accertare che ai sensi dell'art. 1344 c.c. l e l hanno attuato in CP_3 frode alla legge un rapporto di lavoro con attraverso l'espediente della Pt_1 codatorialità non genuina per occultare una interposizione di manodopera di lavoro, distacco in mancanza dei requisiti necessari con la mera messa a disposizione di energie lavorative del dipendente formalmente assunto.
3) a titolo di tutela ripristinatoria disporre la continuazione del rapporto di lavoro co quale effettivo datore di lavoro con condanna alle retribuzioni non CP_4 percepite dalla data di licenziamento alla data della pronuncia.
4a) - condannare le convenute in solido a pagare al ricorrente la somma complessiva netta di € 12403,65 di cui € 8.303,52 a titolo di differenze retributive, come da conteggi allegati che costituiscono parte integrante del presente ricorso, ovvero le diverse somme maggiori o minori che verranno ritenute eque e di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria
4b) – accertare e dichiarare che il TFR maturato dal ricorrente deve essere calcolato sulla base delle retribuzioni mensili comprensive dei compensi continuativi per lavoro straordinario.
5) condannare l in solido co al risarcimento Controparte_4 Parte_2 del danno da usura p a determinat a in € 25.350,40
o altra maggiore/minore ritenuta di giustizia.
Il TUTTO con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dovute al saldo.
IN OGNI CASO condannare le convenute al pagamento di spese, diritti e onorari di legge, da distrarsi alla procuratrice che si dichiara antistataria
Per la : CP_4
IN VIA PREGIUDIZIALE
- dichiarare la nullità del ricorso per omessa produzione del contratto collettivo di riferimento
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare nullo e/o improcedibile il ricorso perché il ricorrente è decaduto dal proporre l'impugnativa sia del contratto a tempo determinato e le relativa proroghe che della prestazione occasionale
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
2 - Accertare e dichiarare inammissibili, comunque rigettare, le domande proposte dal ricorrente, poiché totalmente mancanti i requisiti di forma precisati ex art. 414 c.p.c. comma 3,4,5;
- Accertare e dichiarare inammissibili, e comunque rigettare, tutte le domande proposte dal ricorrente, poiché totalmente infondate in fatto e in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dalla societ al sig , a nessun titolo Controparte_4 Parte_1
- Accertare e dichiarare che l nulla deve dare al sig Controparte_4 Parte_1
;
[...]
- Accertare e dichiarare per quanto esposto in narrativa il corretto operato della societ Controparte_4
ANCORA IN VIA GRADATA
- Qualora, per mera ipotesi accademica, fossero accolte le conclusioni del ricorrente si chiede al Giudicante di contenere la condanna nel minimo edittale
IN OGNI CASO
- Condannare il SI , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei Parte_1 danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio e/o in via equitativa.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese generali e tutti gli accessori come per legge
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la e la Parte_2 Controparte_4 esponendo: - di avere fatto un colloquio con il sig. , amministratore Controparte_5 unico della (con sede legale a Bergamo) presso la sede operativa a Controparte_4
Cornaredo agosto 2022; - di essere stato assunto già dal 24/8/22 con contratto a tempo pieno ma determinato per 1 mese con mansione di autista livello D2 Ccnl Commercio, contratto che in seguito verrà più volte rinnovato;
- di avere ontratto, che prev e del lavoratore non da parte di
[...] ma dalla società di SC;
- che la sede di la Controparte_4 Parte_2 indicata in contratto era SC (RM) ma in realtà il ricorrente aveva sempre lavorato nella zona di Milano per la - che il contratto prevedeva Controparte_4
l'inquadramento del lavoratore L del Commercio, contratto che non prevede questo inquadramento, tipico invece, del CCNL Logistica e Trasporti;
- di avere lavorato tutti i giorni della settimana, compreso il sabato, dalle ore 5,00 fino alle 21,00 (ovvero 16 ore al giorno) mentre la domenica dalle ore 17,00 all ore c.d. “regolari”, ma non quelle straordinarie, erano retribuite da Parte_2 tramite busta paga, mentre quelle “ulteriori” del tardo pomeriggio ( dalle 14 alle 21) e delle domeniche con bonifico da come “prestazione occasionale”; - Controparte_4 di recarsi in qualità di autista og ecava al magazzino di Cornaredo in via Ghisolfa 81 a prendere il Camion/Furgone Frigo già caricato dai magazzinieri per poter iniziare il giro delle consegne alle ore 5,30, seguendo una lista di clienti che gli veniva fornita ogni giorno con la relativa bolla di consegna;
- di svolgere tale lavoro solo;
- che il responsabile diretto era il sig. Persona_1 [...] che gli dava tutte le direttive;
- di non avere Controparte_4
3 con la società essendosi sempre rivolto anche per le questioni Parte_2
stipendio e o busta paga della agli uffici della Parte_3
- che il contratto a tempo de prorogato più Controparte_4 volte, finché alla quinta proroga era stata modificata la mansione da autista a magazziniere mantenendo però le medesime condizioni contrattuali;
- che questo cambio era avvenuto a seguito di una contravvenzione sollevata il 6/9/2023 con la quale gli era stata sospesa in via provvisoria la patente;
- di essere stato spostato a seguito di questo fatto nel magazzino sempre presso la struttura di Cornaredo in via Ghisolfa 81 a svolgere appunto il lavoro di magazziniere, caricando i camion per 8/9 ore al giorno tutti i giorni della settimana dalle 5,00 alle 13,00/14,00 e la domenica dalle 08,00 alle 14,00; - di essere stato licenziato oralmente il 27.12.23, pochi giorni prima dello scadere del contratto;
- che i compensi di novembre e dicembre 2023 erano stati corrisposti a seguito di Decreto Ingiuntivo e Atto di Precetto, mentre il TFR maturato non è tuttora stato corrisposto.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituite le convenute, chiedendo il rigetto del ricorso.
Stante la cancellazione della dal Registro delle Imprese, il giudizio Parte_2
è stato interrotto.
Una volta riassunto, è stata svolta attività istruttoria con l'escussione di testimoni.
All'udienza del 3.6.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si espongono.
1. Il ricorrente chiede:
sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con quale effettivo datore di lavoro, stante l'invalidità dei contratti Controparte_4 stipulati con Parte_2
la condanna delle convenute in solido tra loro al pagamento di differenze retributive;
la condanna delle convenute in solido tra loro al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente per l'usura psicofisica.
2. La domanda con la quale si chiede di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo a è fondata. CP_4
costituitasi in giudizio, ha dedotto di avere assunto il sig. Parte_2 Pt_1 con po pieno e determinato, con la mansione di autista, li
“nell'ambito delle attività di codatorialità della rete di Impresa denominata “Rete e Servizio 24”.
In particolare, secondo la convenuta : CP_3
“Alla data di assunzione del SI , l era società retista della Pt_1 Parte_2
Rete di Imprese denominata “Rete Servizio24”
Della stessa rete d'impresa faceva parte l Parte_4
4 Ed è proprio tra l e l che sussisteva Controparte_4 Parte_4 un contratto di appalto sottoscritto in data 08.08.2022.
Successivamente, come tra l'altro anticipato anche da parte ricorrente, l Parte_2 in data 01.11.2022 aderiva alla nuova Rete d'Imprese denominata “RETE MOTUS”,
[...] con sede in Via di Grottarossa, 138 (All.ti 7-8 e 9 ).
Comunicazione inoltrata allo stess in data 01.01.2023 (All.10). Pt_1
Di predetta rete faceva parte la società costituente, l Controparte_7
Ebbene, in un primo momento veniva stipulato un contratto di appalto in data 13 febbraio 2023 con la (All.11), successivamente la stessa Controparte_4 [...] si aggregava alla “RETE MOTUS” e precisamente in data 03.11.2023”. Controparte_4
La , dal canto suo, ha in sostanza dedotto di avere intrattenuto con CP_4 il ricorrente rapporti di natura occasionale, senza vincolo di subordinazione.
Il contratto di assunzione alle dipendenze di indicava come sede di Parte_2 lavoro l'unità produttiva di in SC (RM) “nonché presso le seguenti ulteriori CP_3 sedi delle imprese aderenti alla rete di: Vedi Allegato B)”.
Non risulta che la rientrasse nel novero di dette imprese, né la CP_4 stessa ha effettivamente dedotto alcunché sul punto, confermando anzi di avere aderito al “progetto RETE MODUS” solo successivamente (cfr. memoria , pag. 29). CP_4
ricorrente ha, invece, fatto un colloquio con il sig. CP_5
, amministratore della , di avere sempre lavorato nell
[...] CP_4
Milano per detta società sin dall'agosto del 2022, di avere ricevuto indicazioni e direttive sempre dai responsabili di e di non avere mai avuto rapporti con la CP_4
nemmeno per le questioni burocratiche. Parte_2
Va preliminarmente rilevato che le convenute hanno invo za del ricorrente dall'impugnativa dei contratti a tempo determinato con e dalla Parte_2 domanda di costituzione di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
La decadenza va valutata unicamente con riferimento a tale ultima pretesa, pretesa che, se fondata, risulta idonea a travolgere anche l'apposizione del termine al contratto originario e le successive proroghe
Ciò premesso, l'eccezione è infondata, visto che il rapporto è cessato, con l'ultima proroga, in data 31.12.2023 e il ricorrente, a mezzo del suo difensore, ha provveduto ad impugnare i contratti in questione, anche sotto il profilo della non coincidenza dell'effettivo datore di lavoro con il titolare del contratto, con lettera pec del 10.1.2024 (doc. 6, fascicolo ricorrente).
3. Venendo al merito, l'istruttoria svolta ha consentito di appurare l'estraneità del datore di lavoro formale alla concreta direzione e organizzazione della prestazione lavorativa fornita dal ricorrente, di fatto esercitata da attraverso i propri CP_4 incaricati.
In corso di causa è stata svolta attività istruttoria.
5 I testi hanno riferito, con riferimento alle modalità di svolgimento del rapporto, quanto segue:
Teste : Testimone_1
ON il ricorrente, ha lavorato da noi, inizialmente ce lo aveva presentato un altro autista che lavorava da noi.
Io sono dipendente d dal 2021. Sono impiegato operativo. CP_4
Lui non era dipendente nostro, era dipendente di un'altra ditta ma lo mandavano a lavorare da noi.
Il sig ha lavorato per l per circa un anno, sarà stato il Pt_1 CP_4
2023.
Lui faceva l'autista. Veniva in magazzino a caricare, a Cornaredo, verso le 4,30, 5, 6, dipendeva dalla giornata o dalle consegne che aveva.
Poi andava a fare le consegne;
lui faceva principalmente Milano.
Il mezzo che il sig guidava non era nostro, era probabilmente della società Pt_1 che lo aveva assunto.
Il ricorrente viaggiava da solo.
C'era un orario di inizio ma non si sapeva l'orario della fine, questo perché variava in base alle consegne e agli imprevisti.
Alla fine delle consegne, il ricorrente tornava a Cornaredo, scaricava i bancali e consegnava le bolle.
Potevano essere le 14, le 16, comunque nel pomeriggio.
Una volta scaricati i bancali e riconsegnate le bolle penso che se ne andasse a casa.
I giri del ricorrente giornalmente venivano preparati dal responsabile notturno, all'epoca penso che fosse il sig . Era un dipendente d . Parte_5 CP_4
C'erano anche altri colleghi del ricorrente che erano impiegati presso la stessa ditta. Noi la chiamavam faceva parte di un Consorzio. CP_7
Il ricorrente lavorava di regola sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato. L'orario dal lunedì al venerdì era quello che ho indicato, quindi dalle 4,30, 5, 6 fino alle 14,16 del pomeriggio.
Il sabato l'attività finiva prima, verso le 12, 13.
Durante la settimana lavoravano da 8 a 10 autisti, il sabato ne lavoravano 4 o 5.
Quando gli avevano ritirato la patente, da autista lo avevano passato a magazziniere. Lavorava sempre a Cornaredo. Faceva carico, scarico, spostamento di merci e anche pulizia.
Quando faceva il magazziniere veniva più tardi, però dipendeva dai giorni. A volte iniziava alle 6, a volte alle 7 e a volte alle 8. Lavorava fino al primo pomeriggio.
Lavorava dal lunedì al sabato e a volte faceva la domenica;
quindi, lavorava dal lunedì al venerdì e a volte faceva il sabato, a volte la domenica.
6 Per fare l'attività in magazzino usava dei transpallet.
Sugli orari erano i capi a dargli indicazioni al ricorrente;
il sig , che Controparte_5
è uno dei soci e proprietari d . CP_4
Sul lavoro da svolgere eravamo io o il mio collega operativo a dare indicazioni al ricorrente
DR Avv . Io sono uno dei responsabili e quindi lavoro quando serve, mi capita anche di lavorare 7 giorni su 7.
All'epoca iniziavo a lavorare verso le 10; adesso inizio a lavorare verso le 13. Finisco quando fisco il lavoro, cioè alle 22, 23 o a mezzanotte.
DR Avv l sig è il proprietario d;
adesso non è più CP_4 CP_5 CP_4 amministratore ma lo è stato per tutto il 2023.
Non ricordo il periodo esatto in cui il ricorrente ha iniziato a lavorare nel magazzino, è stato quando gli avevano ritirato la patente. Comunque, quando il ricorrente ha iniziato a lavorare nel magazzino, il sig era già lì e dava indicazioni sul lavoro da svolgere. CP_5
DR Avv turni sono fissi, gli impiegati iniziano alle 8,30; ci sono poi io che CP_4 all'epoca arrivavo alle 10; poi c'era il primo magazziniere che arrivava alle 18 e poi c'era il responsabile notturno, che arrivava all'una o alle due di notte.
Gli autisti della notte, come il ricorrente, li gestiva il responsabile notturno. Era lui che diceva loro a che ora dovevano presentarsi il giorno dopo
Teste : Persona_2
Lavoro pe , con contratto a tempo indeterminato, da due anni. CP_4
Mi occupo di etichettare la merce in entrata e in uscita e poi controllo il costo attivo e il costo passivo sul gestionale che usiamo. Lavoro a Cornaredo. Lavoro dalle 8,30 alle 17,30.
ON il ricorrente, anche lui ha lavorato a Cornaredo per più o meno un anno e mezzo, quindi da quando più o meno lavoro lì.
Lui faceva l'autista e poi ha collaborato nel magazzino.
Non so dire che orario facesse quando faceva l'autista; questo perché quando io arrivo la mattina gli autisti son già tutti fuori e quando vado via, alle 17.30, alcuni non sono ancora rientrati o non rientrano proprio. I mezzi non sono nostri, loro prendono direttive dai loro principali. È raro che rientrino in magazzino, a meno che non abbiano un reso o un ritiro.
Ce ne sono alcuni che rientrano dopo e alcuni che rientrano prima. Se rientrano tra le 14,30 e le 15,00 è più o meno il mio orario di pausa pranzo.
Non so dire che orario facesse il ricorrente quando lavorava in magazzino. Faceva carico, scarico, smistamento della merce. Usava il transpallet elettrico.
I responsabili che davano indicazioni sul lavoro da svolgere non li ricordo. Ricordo il responsabile che c'è adesso, che . Per_3
Il sig è uno dei soci, titolari dell'azienda. Viene in magazzino ogni tanto. CP_5
7 DR Avv. Per l , oltre al sig ci sono altri due soci, che si CP_4 CP_5 chiaman . Parte_6 CP_8
Poi in ufficio con me c'è il teste che è venuto prima.
C'è poi un altro ragazzo che è in ufficio con me: ci sono poi altri dipendenti che sono magazzinieri, ma sinceramente non li ricordo perché lavorano di notte per la maggior parte.
Il ricorrente è sempre stato dipendente dell Controparte_3
Quando ci aiutava in magazzino, veniva retribuito dall con ritenuta CP_4
d'acconto.
Teste : Parte_5
Ho lavorato per l dal 2021 fino al dicembre 2023. C'era a capo CP_4 questo o eravamo assunti una part perative, ricord Le direttive le dava tutte l . Noi non CP_3 CP_7 CP_4 conoscevamo nemmeno chi erano i nostri titolari, erano un po' scatole cinesi.
Anch'io ho fatto una causa contro l , ma non come dipendente, CP_4 come terzista, padroncino.
ON il sig , gli davo le direttive quando ero responsabile della logistica. Pt_1
Io sono stato per e anni responsabile della logistica a Cornaredo;
andavo la notte, gestivo i magazzinieri e gli autisti, preparavo i vari giri delle consegne e davo le direttive agli autisti di dove andare a fare le consegne. Ogni autista aveva il suo camion;
i camion erano tutti a noleggio;
la ditta locatrice era l il locatario erano l CP_9 [...]
o l . CP_7 CP_3
A Cornaredo non c'è mai stato nessuno dell o dell . Li CP_7 CP_3 sentivo per telefono a volte quando c'erano problemi con le buste paga, ma si rimbalzavano il problema da una società all'altra.
La mattina gli autisti per le 5 erano già tutti i to, tranne un paio che partivano alle 4,30 perché andavano più lontano Il sig faceva il giro di Milano;
Pt_1 rientrava per le 14 e lo ricaricavano per il serale. Le destinazioni potevano essere Carpiano a Genova. Quando faceva Carpiano o caselle a Genova non rientrava Per_4 prima di otte. A volte faceva Milano anche il pomeriggio e quando faceva Milano non rientrava prima delle 19,30, 20,00.
I giri glieli davo sempre io ogni giorno;
io ero operativo dalla domenica sera al sabato mattina. Per i giri del pomeriggio davo le disposizioni e vano consegnati dagli operatori che c'erano in ufficio. Uno si chiamava e la Testimone_1 ragazza si chiamav , non ricordo il cognome. Per_2
Tra gli autisti erano in particolare il sig e altri due che facevano anche il Pt_1 pomeriggio;
questo perché la disponibilità la , perché gli davano questo gettone in più, anche se per prendere questi soldi extra poi passavano mesi.
Questi soldi in più penso fossero dati come diaria, ma non so esattamente come venissero pagati. Dei soldi si occupav , dava lui tutti i conteggi che riguardano CP_5 le ore lavorate da mandare giù al Consorzio. Se non lo faceva lui, lo facev . Testimone_1
8 Davano un fisso mensile e dento c'erano tredicesima, quattordicesima, ecc.
Il ricorrente ha iniziato a lavorare in magazzino quando gli hanno ritirato la patente. Lavorava con me la mattina, veniva alle 5 mi dava una mano smistare la merce, a caricare o scaricare i camion. Il lunedì e il giovedì veniva fuori con me a darmi una mano, a fare le mense della ditta General food, facevamo consegne alle mense.
Lavorava fino alle 16,30, 17,00 del pomeriggio, compreso anche il sabato e la domenica.
DR Avv. Resistente veniva alle 11,30, 12,00. La signor iniziava alle Tes_1 Per_2
8,30, 9,00 e stava fino alle 19,00 restava fino a sera, finché non partivano le navette Tes_1 per le varie destinazioni. In più i due si alternavamo una domenica sì e una domenica no.
Il sig. ha iniziato a lavorare in magazzino dalla prima o dalla seconda Pt_1 settimana di settembre 2023.
Teste : Controparte_5
Attualmente sono uno dei soci dell al 50 per cento;
prima ero CP_4 sempre socio ed anche amministratore unico della società. Sono stato amministratore della società fino al 18.7.2024.
Attualmente non presto attività lavorativa per l . CP_4
(…)
ON il sig , per il rapporto lavorativo che c'è stato in quel periodo. Il Pt_1 sig è stato assunto da una delle società che era all'interno della rete di imprese Pt_1 di cui facevamo parte anche noi.
Noi eravamo abituati che la persona che doveva lavorare veniva valutata e poi mandavamo i documenti di assunzione giù alla rete. Il colloquio il ricorrente l'ha fatto co . Testimone_1
Il sig. era stato assunto dalla rete come autista. I giri glieli preparano i Pt_1 magazzinieri e in parte, durante il giorno, chi stava in ufficio, come il sig . Testimone_1
Gli autisti arrivavano tutti presto, alle 4., 5 del mattino e lavoravano fino a quando non finivano il loro giro, ma normalmente fino alle prime ore del pomeriggio.
Io avevo rapporti con il legale rappresentante della rete di imprese che aveva assunto il sig;
si chiam ma non ricordo il cognome. Pt_1 Per_5
Mi pare che all'inizio il sig. fosse stato assunto dalla Pt_1 Controparte_3 successivamente alcuni sono passati alla ma non ricordo se lui fosse CP_7 passato o meno.
Non avevo rapporti con nessuno dell non li conosco. C'è il numero Controparte_3 del centralino, tu chiami e risponde la rete di imprese, sono loro che organizzano i trasporti, gli uomini, ecc.
Successivamente il sig. ha lavorato in magazzino, perché gli era stata Pt_1 ritirata la patente. Quando gazzino non ricordo che orario facesse, a volte la
9 mattina, a volte il pomeriggio, lo gestivano sempre i soliti ragazzi dell'ufficio Tes_1
e la ragazz .
[...] Per_2
DR Avv. Ricorrente. Il ricorrente non era presente tutti i giorni, a volte veniva tutti i giorni;
non ho un calendario delle presenze e quindi non so rispondere.
Il sig faceva l'autista e quindi faceva consegne in vari posti quando era Pt_1 sotto Frontiera. Quando lavorava in magazzino non faceva più consegne.
DR Avv. Resisente. Non conosco nessun . ON , Tes_2 Parte_7 aveva iniziato l'attività da noi com , gestiva i magazzinieri di notte. CP_4
Inizialmente era assunto dalla , poi è passato alla rete, quando CP_4 abbiamo costituito la rete, non ricordo quando. Non siamo sempre stati in rete, c'è stato un momento in cui non facevamo parte della rete.
4. Le deposizioni testimoniali conf icorrente ha prestato la propria attività lavorativa unicamente presso la , svolgendo dapprima mansioni CP_4 di autista e, successivamente, mansioni di magazziniere.
Il lavoro del ricorrente era diretto e organizzato da attraverso CP_4 dipendenti della stessa, ossia il sig. e il sig. , che preparavano i giri che il Pt_5 Tes_1
avrebbe dovuto eseguire e fornivano indicazioni sul lavoro da svolgere. Pt_1
Inoltre, nessuno dei testi escussi, incluso il sig. , ex amministratore della CP_5 [...]
, ha riferito di una effettiva presenza della nella gestione del CP_4 Parte_2 rapporto di lavoro del sig. . Pt_1
Teste : Tes_1
“I giri del ricorrente giornalmente venivano preparati dal responsabile notturno, all'epoca penso che fosse il sig . Era un dipendente d . Parte_5 CP_4
(…)
Sugli orari erano i capi a dargli indicazioni al ricorrente;
il sig , che Controparte_5
è uno dei soci e proprietari d . CP_4
Sul lavoro da svolgere eravamo io o il mio collega operativo a dare indicazioni al ricorrente”
Teste : Pt_5
“Ho lavorato per l dal 2021 fino al dicembre 2023. C'era a capo CP_4 questo o eravamo assunti una part perative, ricord Le direttive le dava tutte l . Noi non CP_3 CP_7 CP_4 conoscevamo nemmeno chi erano i nostri titolari, erano un po' scatole cinesi.
Anch'io ho fatto una causa contro l , ma non come dipendente, CP_4 come terzista, padroncino.
ON il sig , gli davo le direttive quando ero responsabile della logistica. Pt_1
Io sono stato per e anni responsabile della logistica a Cornaredo;
andavo la notte, gestivo i magazzinieri e gli autisti, preparavo i vari giri delle consegne e davo le direttive agli autisti di dove andare a fare le consegne. Ogni autista aveva il suo camion;
10 i camion erano tutti a noleggio;
la ditta locatrice era l il locatario erano l CP_9 [...]
o l . CP_7 CP_3
A Cornaredo non c'è mai stato nessuno dell o dell . Li CP_7 CP_3 sentivo per telefono a volte quando c'erano problemi con le buste paga, ma si rimbalzavano il problema da una società all'altra.
(…)
I giri glieli davo sempre io ogni giorno;
io ero operativo dalla domenica sera al sabato mattina. Per i giri del pomeriggio davo le disposizioni e poi gli venivano consegnati dagli operatori che c'erano in ufficio. Uno si chiamava e la Testimone_1 ragazza si chiamav , non ricordo il cognome” Per_2
Teste : CP_5
“Attualmente sono uno dei soci dell al 50 per cento;
prima ero CP_4 sempre socio ed anche amministratore un . Sono stato amministratore della società fino al 18.7.2024.
Attualmente non presto attività lavorativa per l . CP_4
(…)
o il sig , per il rapporto lavorativo che c'è stato in quel periodo. Il Pt_1 sig è stato da una delle società che era all'interno della rete di imprese Pt_1 di cui facevamo parte anche noi.
Noi eravamo abituati che la persona che doveva lavorare veniva valutata e poi mandavamo i documenti di assunzione giù alla rete. Il colloquio il ricorrente l'ha fatto co . Testimone_1
Il sig. era stato assunto dalla rete come autista. I giri glieli preparano i Pt_1 magazzinieri e in parte, durante il giorno, chi stava in ufficio, come il sig . Testimone_1
(…)
Non avevo rapporti con nessuno dell non li conosco. C'è il numero Controparte_3 del centralino, tu chiami e risponde la r sono loro che organizzano i trasporti, gli uomini, ecc.
Successivamente il sig. ha lavorato in magazzino, perché gli era stata Pt_1 ritirata la patente. Quando gazzino non ricordo che orario facesse, a volte la mattina, a volte il pomeriggio, lo gestivano sempre i soliti ragazzi dell'ufficio Tes_1
e la ragazz .”
[...] Per_2
Va, inoltre, osservato che la nulla ha dedotto in punto di fatto a Parte_2 sostegno della propria ricostruzio bbastanza fumosa, quanto ai rapporti e ai meccanismi di “appalto” o “distacco” invocati.
, peraltro, dopo la prima udienza, è stata cancellata dal Registro delle CP_10
Imprese e, quindi, non ha fornito alcun ulteriore contributo al giudizio.
Anche la non ha chiarito, dal canto suo, quale fosse esattamente lo CP_4 schema contr gittimava ad utilizzare la prestazione lavorativa del sig.
11 , avendo dedotto di essersi avvalsa della stessa “saltuariamente” e di averla Pt_1 retribuita come prestazione occasionale “senza vincoli di subordinazione”.
Nella memoria difensiva di detta convenuta vi è, inoltre, solo un cenno al fatto che la sarebbe entrata nella c.d. rete di imprese in data successiva al CP_4
o formalizzato con l siderato che vi è prova che, di fatto, il CP_3
abbia lavorato per la da data anteriore, lo schema della “rete di Pt_1 CP_4 imprese” non può fornire alcuna copertura legittima al rapporto.
Stante l'evidente inconsistenza del ruolo della nella gestione del Parte_2 lavoro del ricorrente e viste, viceversa, le risultanze istruttorie sopra richiamate, che il ricorrente nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale di
[...]
, il rapporto di lavoro deve essere imputato a quest'ultima, ab origin CP_4 tempo indeterminato.
In applicazione degli artt. 38 e 39, d.lgs. 81/2015, disciplina applicabile al caso di ie trattandosi di una somministrazione irregolare di manodopera, Controparte_4
dovrà assumere il ricorrente con contratto di lavoro subordinato
[...] indeterminato dal 24.8.2022, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro.
dovrà essere, inoltre, condannata al pagamento in favore del CP_4
di una indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai Pt_1 fini TFR.
Detta indennità è quantificata in considerazione delle modalità gravemente illegittime con le quali è stato gestito il rapporto di lavoro del sig. e della Pt_1 condotta, anche processuale, delle convenute.
5. Non vi è prova, invece, del maggiore orario di lavoro dedotto dal ricorrente, con la conseguenza che anche le domande risarcitorie dallo stesso formulate per il danno da usura psicofisica devono essere respinte.
Come è noto, “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”. (Cass. Sez. L., 19/06/2018, n. 16150, Rv. 649482 - 01).
Sull'orario di lavoro, infatti, i testi hanno rilasciato dichiarazioni contraddittorie e non univoche.
Dette dichiarazioni sono inidonee a confermare quanto dedotto dal ricorrente, cioè di avere lavorato dal giorno dell'assunzione e finché ha svolto mansioni di autista, dalle 5,00 alle 21,00, dal lunedì al sabato e la domenica dalle 17,00 alle 21,00 e poi, una volta spostato in magazzino, per 8/9 ore al giorno, dalle 5,00 alle 13,00, 14,00, tutti i giorni della settimana e la domenica dalle 8,00 alle 14,00.
Quanto all'attività di autista, il teste ha collocato l'inizio della prestazione tra Tes_1 le 4,30 e le 6 e la fine tra le 14 e le 16, dal lunedì al venerdì, precisando che dipendeva dal giro che l'autista doveva fare. Ha poi dichiarato che il ricorrente lavorava “di regola” dal lunedì al sabato, riferendo che il sabato il lavoro terminava vero le 12, 13.
12 Per il lavoro al magazzino, detto teste ha dichiarato che il iniziava dopo, in Pt_1 un orario compreso tra le 6 e le 8 del mattino e lavorava fino al “primo pomeriggio”.
La teste non ha saputo riferire l'orario del ricorrente, precisando che Per_2 quando lei arriva al lavoro, alle 8,30, gli autisti erano già usciti e che al termine del giro
“è raro che rientrino in magazzino, a meno che non abbiano un reso o un ritiro”.
Il teste , che ha in essere una causa contro la e che quindi Pt_5 CP_4 deve ritenersi meno attendibile degli altri, ha riferito, unic esti escussi, che la mattina gli autisti per le 5 sono già tutti in deposito e che il rientrava per le 14 Pt_1
e poi veniva ricaricato per il “serale”, rientrando verso le 19,30, 20,00 o addirittura, in alcuni casi, non prima di mezzanotte.
Quanto al lavoro nel magazzino, detto teste, contrariamente a quanto dichiarato dal teste , ha affermato che il iniziava alle 5 e lavorava fino alle 16,30, Tes_1 Pt_1
17,00, inc sabato e la domenic riferito è un orario che va oltre a quanto dedotto dallo stesso ricorrente.
Il teste , infine, ha indicato genericamente che gli autisti lavorano dalle 4, 5 CP_5 del mattino fino alle prime ore del pomeriggio.
In difetto di prova, le domande sopra richiamate devono essere respinte.
6. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, deve essere disposta la compensazione delle spese tra il ricorrente e nella misura del 30 per CP_4 cento.
Per la restante parte il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza (con distrazione in favore del difensore antistatario, come da correzione dell'errore materiale disposta in data 10.7.2025).
PQM
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro Controparte_11 subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 24.8.2022 e per l'effetto: condanna ad assumere il ricorrente con contratto di lavoro Controparte_4 subordinato a t rminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR;
rigetta ogni altra domanda;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e nella misura del 30 per CP_4 cento;
condanna al pagamento in favore del ricorrente della restante Controparte_4 parte spese di lite che si liquidano, per tale parte, nella somma di € 6.000,00 per
13 compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carmela R. Di Salvo difensore antistatario;
compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e le restanti parti;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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