Sentenza 1 febbraio 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2006, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi SIg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI VI BO (già CASSA DI RISPARMIO DI BO S.P.A., ORA ALTO ADIGE RISCOSSIONI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato COEN Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato HEINZ CORA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GE EO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato COSTA Michele, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALEX BIAMINO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27/03/2001 della Commissione Tributaria di 2 grado di BO, depositata il 31/01/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/12/2005 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
uditi gli Avvocati Stefano COEN, Michele COSTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso, con dichiarazione di sospensione temporanea e con cassazione della decisione della Commissione Tributaria per difetto di giurisdizione, A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al SI. RG EN residente in Italia, veniva notificato, in data 15 giugno 2000, avviso di mora per iscrizione a ruolo di imposte sul reddito per gli anni 1986, 1987 e 1988 da parte dell'amministrazione finanziaria tedesca (ufficio delle imposte di Traunstein). Tale atto era stato emesso ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 45, in conformità alla convenzione tra Italia e Germania 9 giugno 1938, approvata e resa esecutiva con R.D.L. 9 settembre 1938, n. 1676, e rimessa in vigore con scambio di note del 3 dicembre 1954 e 11 luglio 1956.
Il SI. EN impugnava l'avviso, nei confronti del concessionario della riscossione della Provincia Autonoma di Bolzano, dinanzi alla commissione tributaria di primo grado di Bolzano, la quale accoglieva il ricorso. L'appello dell'ufficio veniva respinto dalla commissione tributaria di secondo grado di Bolzano con sentenza 27/03/2001 del 17 dicembre 2001 - 31 gennaio 2002, con la seguente motivazione:
- l'art. 10 della convenzione prevede che, ai fini della riscossione dei tributi, non possa prescindersi dalla preesistente sussistenza di un provvedimento definitivo in ordine all'an e al quantum del credito erariale, e che "alla domanda di esecuzione dovrà essere allegata una dichiarazione, da parte dell'autorità competente dello Stato richiedente, attestante che il provvedimento è divenuto definitivo";
che, inoltre, "la competenza di detta autorità dovrà essere certificata dalla suprema autorità amministrativa finanziaria dello Stato richiedente";
- nella specie non risultava prodotto il provvedimento definitivo da cui sarebbe derivata la pretesa tributaria, riportando l'avviso di mora soltanto la dicitura "la pretesa fatta valere nel presente avviso di mora è esecutoria ed inoppugnabile". Non risultava allegata neppure la prescritta certificazione proveniente dalla suprema autorità amministrativa dello Stato richiedente. Il mero richiamo ad una precedente nota non poteva considerarsi sufficiente. Tale sentenza è stata impugnata dal concessionario della riscossione con ricorso per Cassazione, cui ha resistito con controricorso il SI. EN.
Nel ricorso si deduce, fra l'altro, la violazione delle norme e dei principi in materia di integrazione del contraddittorio, rilevandosi che,avendo il SI. EN contestato la debenza dei tributi cui si riferisce l'atto di riscossione impugnato, avrebbe dovuto essere chiamato in causa anche l'ente impositore tedesco.
Con ordinanza n. 3229 del 10 novembre 2004 (depositata il 17 febbraio 2005) la Sezione Tributaria di questa Corte riteneva che la decisione della causa implicasse la risoluzione di questioni di giurisdizione e quindi devolveva la controversia alle Sezioni Unite. Osservava la sezione che oggetto della controversia non è solo l'atto di riscossione emesso dal concessionario secondo la legge fiscale italiana, ma anche l'esistenza dell'obbligazione tributaria sorta nell'ordinamento tedesco, rispetto alla quale si pone il problema della competenza giurisdizionale italiana, anche in relazione alla sollecitata chiamata in causa dell'ente impositore tedesco. In secondo luogo la sezione rilevava che la giurisdizione tributaria, secondo la disciplina vigente al momento dell'instaurazione della controversia (e cioè prima dell'entrata in vigore della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, che attribuisce alle commissioni tributarie giurisdizione sulle controversie "aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie") era limitata ad alcune specie di tributi espressamente elencati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE
È compito di queste Sezioni Unite risolvere una questione di riparto di giurisdizione, che presenta un duplice profilo, riguardando per un verso il rapporto tra Giudice italiano e Giudice straniero, per altro verso il riparto di giurisdizione, nell'ambito nazionale, tra il Giudice tributario ed altre giurisdizioni.
Dunque sotto alcuni profili la presente controversia viene a impingere sulla sussistenza stessa del debito tributario (ed è ovvio come in simile contenzioso l'Ente impositore tedesco sarebbe contraddittore necessario).
Ritiene per altro il Collegio che questi profili fuoriescano dalla giurisdizione del Giudice italiano e siano riservati al Giudice germanico.
Invero il R.D.L. 9 settembre 1938, n. 1676, traccia una ripartizione di giurisdizione ben precisa, affidando, nel caso di specie, alle autorità tedesche il compito di accertare la sussistenza (o meno) del debito tributario;
spetta dunque a queste autorità la competenza a pronunciarsi anche sulla eventuale prescrizione del debito stesso (si veda in particolare l'art. 10 della convenzione che prevede il riconoscimento della "definitività" degli atti emessi dall'autorità competente). Così come per converso spetta alle Autorità italiane accertare i crediti per imposte dovute in Italia, ed alle Autorità tedesche assicurare la riscossone in territorio germanico di questi crediti.
Si tratta, del resto, di un criterio di ripartizione di competenze e di collaborazione fra Stati che è oggi recepito del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69, artt. 5 e 6 (attuazione della direttiva 2001/44/CE
relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'I VA ed a talune Accise), applicabile (art. 1) anche in materia di imposte sui redditi.
Una volta che il debito tributario sia stato accertato nelle forme previste - per il caso che qui interessa - dal diritto germanico, l'Autorità tedesca può, in base all'art. 10 della convenzione, rivolgersi alla Autorità dello Stato Italiano competente per la riscossione della imposta, e per gli atti esecutivi che si rendessero necessari. E l'Autorità italiana deve procedere, senza udire preventivamente il debitore, ma pur sempre in conformità alla Legge italiana (art. 7). Perciò provvedendo alla notifica di una cartella esattoriale, o comunque di un atto che renda il contribuente consapevole del fatto che la Amministrazione italiana procede alla riscossione di un debito tributario nell'interesse e per conto della Amministrazione tedesca.
Questo atto è - come ogni atto amministrativo- impugnabile per i vizi suoi propri;
ed essendo regolato dalla legge italiana ed emesso in Italia da un'autorità italiana è impugnabile avanti al Giudice italiano (si veda oggi il D.Lgs. n. 69 del 2003, art. 6, comma 2). Non sarebbe del resto concepibile la impugnazione avanti al Giudice tedesco. Occorre però stabilire se la competenza su tale impugnazione spetti al Giudice tributario o al Giudice ordinario. Il Collegio ritiene, in primo luogo, che la problematica in questione debba essere risolta in riferimento all'ambito della giurisdizione tributaria italiana definito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, che attribuisce alle commissioni tributarie giurisdizione sulle controversie "aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", ambito ulteriormente (e forse ultroneamente) precisato dalla L. n. 248 del 2005, che ha aggiunto alla formula ora riportata le parole "comunque denominati".
Infatti la controversia è stata portata avanti al Giudice tributario e da esso è stata gestita. Dunque, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la controversia resta affidata alla giurisdizione tributaria sia ove tale giurisdizione sussistesse in base alle norme vigenti al momento in cui la controversia fu introdotta (così detta perpetuatio iurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c.) sia ove sussista in base alle norme oggi vigenti (cfr. da ultimo la sentenza di queste Sezioni Unite n. 13549 del 24 giugno 2005). Ritiene in proposito il Collegio che dall'insieme delle norme contenute nel R.D.L. 9 settembre 1938, n. 1676, emerga con chiarezza come l'obbligazione che riceve esecuzione in Italia abbia natura di obbligazione tributaria e come tale sia gestita dalla autorità italiana. Basta in proposito ricordare che la stessa rubrica della legge (e della convenzione) parla di "assistenza in materia tributaria"; mentre l'art. 1 ribadisce che "la convenzione si applica alle imposte". Ed il testo prosegue parlando di "assistenza tributaria", "assistenza nella materia tributaria" , di "atti in materia tributaria" (art. 10)...
t Dunque la relativa controversia riguarda un "tributo di ogni genere e specie, comunque denominato" cioè un obbligo tributario, sorto bensì all'estero ma dalla nostra legge riconosciuto e recepito come obbligo tributario.
Nè, per le ragioni già esposte, assume rilievo il fatto che le imposte previste dalla legge tedesca rientrassero o meno fra i tributi tassativamente elencati dal testo originario del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e il contenzioso relativo alla loro riscossione fosse allora eventualmente estraneo alla giurisdizione tributaria. Dovendosi risolvere il problema sulla base della normativa oggi vigente.
La competenza del Giudice ordinario scatta perciò, in base al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, solo per gli "atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento". Ma qui si discute della cartella di pagamento, o meglio degli effetti della sua mancata notifica, e della notifica di un avviso di mora sostitutivo della cartella stessa, ma asseritamene privo dei requisiti necessari.
Giova infine ricordare, solo nella fase della esecuzione forzata potrà entrare in gioco la sospensione della garanzia giurisdizionale prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54, e che in base alla sentenza di queste Sezioni Unite n. 2755 dell'8 marzo 1993, opera anche quando l'esecuzione forzata sia stata promossa in forza di un provvedimento definitivo della competente autorità di uno Stato estero ed in applicazione di una convenzione di mutua assistenza tra l'Italia e detto Stato.
P.Q.M.
La Corte decidendo sul ricorso dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano con riferimento all'esistenza del credito tributario;
la giurisdizione del Giudice italiano (Giudice tributario) con riferimento alle altre questioni dedotte nel ricorso. Rimette la controversia al SI. Primo Presidente per la assegnazione alla sezione semplice in ordine alle questioni non decise. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 1 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006