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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4036/2022
r.g., decisa nell'udienza del 11.3.2025, promossa da
, con gli avv.ti Giulio Insalata e Salvatore De Felice;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: riliquidazione di pensione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.6.2022, chiedeva Parte_1
dichiararsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione cat. Vo n.
13008707 in godimento dall'1.7.2012, previo computo, nella retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi per malattia già accreditati,
nonché condannarsi l' a corrispondere i relativi ratei differenziali. CP_1
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall di CP_1
inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza triennale a norma dell'art. 47 co. 6 d.p.r. 639/1070.
L'eccezione è infondata.
L' art. 47 co. 6 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett.
d) n. 1 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111, così dispone: “Le
decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni
giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute
solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine
di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero
dal pagamento della sorte”.
Tuttavia, tale norma non è applicabile nel caso in esame.
Ciò in quanto, a norma dell'art. 56 lett. a) n. 2) r.d.l.
4.10.1935 n. 1827
conv. in l.
6.4.1936 n. 1155, dopo l'inizio dell'assicurazione i periodi di malattia “sono computati utili a richiesta dell'interessato” agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.
Inoltre, come precisato nella circolare 31.7.2014 n. 95, prodotta in CP_1
giudizio dallo stesso ente, al paragrafo 1.1, in caso di riconoscimento parziale della prestazione, il termine triennale entro il quale occorre, a pena di decadenza, azionare la pretesa diretta a ottenere la liquidazione
2 integrale della prestazione inizia a decorrere, dal provvedimento di prima liquidazione, in caso di “mancato o erroneo riconoscimento di
contribuzione figurativa da accreditarsi a domanda (circolare n. 11/2013)
in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa
istanza alla data di liquidazione della pensione”.
Tale ipotesi non ricorre nella presente fattispecie, in cui nessuna istanza di accredito della contribuzione figurativa per malattia risulta presentata da parte dell'interessato alla data di liquidazione della pensione.
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall CP_1
di prescrizione dei diritti.
L'eccezione è parzialmente fondata.
Deve premettersi, al riguardo, che la prescrizione quinquennale è stata introdotta in materia – in luogo della prescrizione ordinaria decennale in precedenza vigente – dall'art. 47-bis d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come introdotto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 2 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l.
15.7.2011 n. 111, il quale dispone che “si prescrivono in cinque anni o ratei
arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale
dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle
prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l.
9.3.1989 n. 88, o delle relative
differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Ebbene, nel caso in esame il termine quinquennale è stato interrotto dalla presentazione della domanda amministrativa in data 5.5.2022, così che restano prescritti i ratei differenziali maturati sino al 30.4.2017.
3 Nel merito, ed in relazione al periodo non coperto da prescrizione, la domanda è fondata per quanto di ragione.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio contabile – le cui conclusioni,
congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, devono senz'altro condividersi – ha infatti accertato che il computo della contribuzione figurativa per malattia accreditata negli anni dal 2002 al
2011, ovvero nell'ultimo decennio lavorativo, da riconoscersi secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 l. 23.4.1981 n. 155, determina un importo mensile della pensione, alla data di decorrenza della stessa (1.7.2012), di euro
832,00 e pertanto superiore a quello di euro 789,27 riconosciuto dall CP_1
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante alla riliquidazione della pensione previo computo, nella retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi per malattia, in ragione di un rateo mensile iniziale di euro 832,00 invece di euro 789,27 e per l'effetto condannarsi l' a CP_1
corrispondere in suo favore i relativi importi differenziali maturati a far data dall'1.5.2017, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991
n. 412.
Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza dell ex art. 91 CP_1
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti, dovendo altresì restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come CP_1
separatamente liquidate.
P.q.m.
4 dichiara il diritto dell'istante alla riliquidazione della pensione Vo
13008707 in godimento dall'1.7.2012, previo computo, nella retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi per malattia, in ragione di un rateo mensile iniziale di euro 832,00 invece di euro 789,27 e condanna l' a corrispondere all'istante i relativi ratei differenziali maturati a far CP_1
data dall'1.5.2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, sui ratei arretrati;
rigetta per il resto la domanda;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Giulio Insalata e Salvatore De
Felice.
Taranto, 11.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4036/2022
r.g., decisa nell'udienza del 11.3.2025, promossa da
, con gli avv.ti Giulio Insalata e Salvatore De Felice;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: riliquidazione di pensione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.6.2022, chiedeva Parte_1
dichiararsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione cat. Vo n.
13008707 in godimento dall'1.7.2012, previo computo, nella retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi per malattia già accreditati,
nonché condannarsi l' a corrispondere i relativi ratei differenziali. CP_1
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall di CP_1
inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza triennale a norma dell'art. 47 co. 6 d.p.r. 639/1070.
L'eccezione è infondata.
L' art. 47 co. 6 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett.
d) n. 1 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111, così dispone: “Le
decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni
giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute
solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine
di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero
dal pagamento della sorte”.
Tuttavia, tale norma non è applicabile nel caso in esame.
Ciò in quanto, a norma dell'art. 56 lett. a) n. 2) r.d.l.
4.10.1935 n. 1827
conv. in l.
6.4.1936 n. 1155, dopo l'inizio dell'assicurazione i periodi di malattia “sono computati utili a richiesta dell'interessato” agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.
Inoltre, come precisato nella circolare 31.7.2014 n. 95, prodotta in CP_1
giudizio dallo stesso ente, al paragrafo 1.1, in caso di riconoscimento parziale della prestazione, il termine triennale entro il quale occorre, a pena di decadenza, azionare la pretesa diretta a ottenere la liquidazione
2 integrale della prestazione inizia a decorrere, dal provvedimento di prima liquidazione, in caso di “mancato o erroneo riconoscimento di
contribuzione figurativa da accreditarsi a domanda (circolare n. 11/2013)
in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa
istanza alla data di liquidazione della pensione”.
Tale ipotesi non ricorre nella presente fattispecie, in cui nessuna istanza di accredito della contribuzione figurativa per malattia risulta presentata da parte dell'interessato alla data di liquidazione della pensione.
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall CP_1
di prescrizione dei diritti.
L'eccezione è parzialmente fondata.
Deve premettersi, al riguardo, che la prescrizione quinquennale è stata introdotta in materia – in luogo della prescrizione ordinaria decennale in precedenza vigente – dall'art. 47-bis d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come introdotto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 2 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l.
15.7.2011 n. 111, il quale dispone che “si prescrivono in cinque anni o ratei
arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale
dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle
prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l.
9.3.1989 n. 88, o delle relative
differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Ebbene, nel caso in esame il termine quinquennale è stato interrotto dalla presentazione della domanda amministrativa in data 5.5.2022, così che restano prescritti i ratei differenziali maturati sino al 30.4.2017.
3 Nel merito, ed in relazione al periodo non coperto da prescrizione, la domanda è fondata per quanto di ragione.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio contabile – le cui conclusioni,
congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, devono senz'altro condividersi – ha infatti accertato che il computo della contribuzione figurativa per malattia accreditata negli anni dal 2002 al
2011, ovvero nell'ultimo decennio lavorativo, da riconoscersi secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 l. 23.4.1981 n. 155, determina un importo mensile della pensione, alla data di decorrenza della stessa (1.7.2012), di euro
832,00 e pertanto superiore a quello di euro 789,27 riconosciuto dall CP_1
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante alla riliquidazione della pensione previo computo, nella retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi per malattia, in ragione di un rateo mensile iniziale di euro 832,00 invece di euro 789,27 e per l'effetto condannarsi l' a CP_1
corrispondere in suo favore i relativi importi differenziali maturati a far data dall'1.5.2017, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991
n. 412.
Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza dell ex art. 91 CP_1
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti, dovendo altresì restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come CP_1
separatamente liquidate.
P.q.m.
4 dichiara il diritto dell'istante alla riliquidazione della pensione Vo
13008707 in godimento dall'1.7.2012, previo computo, nella retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi per malattia, in ragione di un rateo mensile iniziale di euro 832,00 invece di euro 789,27 e condanna l' a corrispondere all'istante i relativi ratei differenziali maturati a far CP_1
data dall'1.5.2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, sui ratei arretrati;
rigetta per il resto la domanda;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Giulio Insalata e Salvatore De
Felice.
Taranto, 11.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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