Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2532 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...]
Angeli, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via S. Marta, n. 310, presso lo studio dell'avv. Rosaria CHILLE', (C.F.: ), C.F._2
fax: 0906409938, pec: che la rappresenta e Email_1
difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...]; PARTE Controparte_1
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
18.06.2024, premesso che in data 23.06.2016, a Parte_1
1
iscritto al n. 90 parte 1 anno 2016); che dall'unione erano nate due figlie,
l'11.12.1995 e il 14.08.2012; che da tempo ormai i Per_1 Per_2
coniugi vivevano di fatto separati e le figlie erano rimaste a vivere con la madre;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali;
che la LI maggiore era coniugata e viveva insieme al marito ed ai due figli nella stessa casa della deducente;
che ella era affetta da Osteoartrosi polidistrettuale con obesità di 3° grado ed era stata dichiarata invalida al 100 % sicché riceveva un aiuto significativo dalla LI maggiore per le cure che era necessario prestare alla LI minore, la quale frequentava la scuola;
che lo era affetto da CP_1
poliomielite agli arti inferiori ed aveva grandi difficoltà di deambulazione, con il supporto di sedia a rotelle;
che lo aveva visto la LI CP_1
minore in base agli accordi presi dalle parti di volta in volta e comunque la minore era sempre rimasta con lui un tempo limitato e non aveva mai pernottato presso il padre;
che lo era pensionato;
tutto ciò CP_1
premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione, che la LI minore fosse affidata in via esclusiva alla madre, che gli incontri con il padre fossero lasciati all'accordo delle parti e, in mancanza di accordo che fosse prevista la possibilità per il padre di incontrare la LI almeno un pomeriggio a settimane alterne, che fosse posto a carico dello CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore Per_2
corrispondendo un assegno mensile di € 200,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, che fosse assegnata alla deducente la casa coniugale.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29/30.07.2024.
2 All'udienza del 14.11.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in quanto il resistente, benché ritualmente citato, con notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c., non si era costituito. Il
Giudice delegato dichiarava, pertanto, la contumacia del resistente e richiedeva all'INPS di Messina informazioni sulla situazione contributiva e previdenziale dello . CP_1
Alla successiva udienza del 07.01.2025 veniva sentita la ricorrente, la quale dichiarava che il marito percepiva una pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento in quanto costretto su sedia a rotelle;
evidenziava, inoltre, che la LI minore vedeva solo saltuariamente Per_2
il padre (l'ultima volta in cui il padre aveva incontrato la LI era stato in occasione di un ricovero ospedaliero di quest'ultima avvenuto nel mese di novembre scorso) e comunque la stessa non pernottava mai con il padre, il quale frequentava persone poco affidabili.
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22
c.p.c. come segue: “autorizza i coniugi a vivere separati;
affida la LI minore , nata a Messina il [...] in [...] esclusiva alla madre;
Per_2
dispone che i rapporti tra padre e LI siano assicurati mediante incontri da effettuare nei fine settimana a settimane alternate il sabato o la domenica per un periodo di due ore per ciascun incontro, da determinare in caso di disaccordo tra le ore 16,00 e le ore 18,00; attribuisce alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse;
pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della LI , nata a [...] il [...], un assegno Per_2
mensile a di mantenimento dell'importo mensile di € 150,0, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese
3 straordinarie”. In particolare, il Giudice osservava che “in ragione delle patologie da cui è affetto lo , non sembra possibile quella CP_1
collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, come, peraltro, appare confermato dalla circostanza che i rapporti tra padre e LI sono assai scarsi e che lo non è neppure comparso nel presente CP_1
procedimento per manifestare la volontà di assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo”.
Acquisita la documentazione richiesta all'INPS, alla successiva udienza del 20.03.2025, sulle conclusioni del procuratore dell'unica parte costituita, il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa
4 dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Infatti, può serenamente affermarsi, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato la convivenza, posto che ormai vivono separati da tempo, come risulta dal certificato anagrafico prodotto, che la ricorrente ha ribadito con fermezza la volontà di separarsi e che il resistente, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato alcun interesse alla prosecuzione del rapporto coniugale.
Quanto all'affidamento ed al mantenimento della LI minorenne nata a [...] il [...], si deve prendere atto che il resistente è Per_2
affetto da grave disabilità, trovando le dichiarazioni rese sul punto dalla ricorrente riscontro nella documentazione trasmessa dall'INPS da cui risulta che lo percepisce non solo la pensione di invalidità CP_1
civile e la pensione di inabilità a carico della Cassa dei dipendenti degli
Enti Locali, ma anche l'indennità di accompagnamento, a conferma della gravità delle sue condizioni di salute. In tale situazione vanno confermate le considerazioni svolte dal Giudice delegato nella ordinanza emessa all'udienza del 07.01.2025 ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. e sopra brevemente riassunte. Invero, il legislatore non ha chiarito in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione.
Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo (conflittualità insuperabile tra i genitori,
5 incomunicabilità, incomprensioni), non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo. Orbene, nel caso in esame ricorre proprio quest'ultima ipotesi e, d'altronde, appare significativo che lo , allontanatosi ormai da tempo dalla casa CP_1
coniugale, non abbia preso alcuna iniziativa per tutelare la propria relazione con la LI.
La predetta ordinanza va, quindi, confermata anche per la parte in cui sono stati disciplinati gli incontri tra padre e LI con modalità tali da assicurare la continuità della relazione, ed è stata attribuita alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse per la LI.
Quanto al mantenimento della LI minore, si deve premettere che il legislatore ha stabilito nell'art. 337 ter c.c., che, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le
“esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli e le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a
6 una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Nella fattispecie in esame risulta che lo percepisce CP_1
mensilmente un trattamento pensionistico pari complessivamente ad €
1.885,00 circa, somma superiore a quella percepita dalla che, Pt_1
pur avendo analogo trattamento pensionistico, non beneficia dell'indennità di accompagnamento pari mensilmente a € 531.00. Tenuto conto, allora, del fatto che, in virtù dell'affidamento esclusivo la potrà Pt_1
riscuotere per intero l'assegno unico spettante per la LI, dei redditi delle parti e dei presumibili bisogni della prole, appare congruo porre a carico dello a titolo di contributo per il mantenimento della LI CP_1
la somma mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente in base Per_2
agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa, che richiedeva un intervento giurisdizionale, e della circostanza che non è configurabile una vera e propria soccombenza, non avendo il resistente, che non si è costituito, mosso alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento delle domande avanzate dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2532/2024 R.G., così provvede:
7 1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Controparte_1
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1
Messina (ME) il 15/07/1971, uniti in matrimonio in data 23.06.2016,
a Messina, con atto iscritto al n. 90 parte 1 anno 2016;
2) conferma l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. emessa dal Giudice delegato all'udienza del 07.01.2025 con riferimento all'affidamento della LI , all'esercizio della responsabilità genitoriale ed ai Per_2
tempi di permanenza della LI con il padre;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
entro il giorno cinque di ciascun mese, un Parte_1
assegno mensile di € 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della LI
, con decorrenza sin dal mese di giugno 2024, data di Per_2
instaurazione del presente giudizio, oltre al 50 % delle spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
5) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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