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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/12/2024, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1736/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1736 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. MITARITONNA NICOLA presso il cui studio sito in Palo del Colle alla via Paladino n.32 elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. PELLEGRINI PASQUALE presso il cui studio sito in Ruvo di Puglia, alla via Verdi n.21 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ruvo di Puglia il
27.6.2001 (reg. atto n. 53 parte II serie A anno 2001).
Con ricorso introduttivo del giudizio, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso della prole minore con collocamento prevalente presso la resistente e assegnazione alla stessa della casa coniugale, con onere a suo carico della corresponsione a titolo di mantenimento della prole minore della somma mensile €450,00 mensili.
Con comparsa di costituzione del 4.11.2024 la resistente non si è opposta alle avverse richieste.
All'udienza del 6.11.2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, chiedendo un breve rinvio per il deposito dell'accordo raggiunto.
Con convenzione depositata il 13.11.2024 le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con recepimento delle condizioni ivi contenute.
Al Pm è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del 13.2.2020, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
L'accordo raggiunto dalle parti può essere integralmente recepito in quanto conforme alle norme imperative e agli interessi della prole minore da tutelare.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, può disporsi integralmente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ruvo di
Puglia il 27.6.2001 tra e alle condizioni Parte_1 Parte_2
di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate nell'accordo depositato telematicamente il 13.11.2024; 2) Compensa le spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 10.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1736 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. MITARITONNA NICOLA presso il cui studio sito in Palo del Colle alla via Paladino n.32 elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. PELLEGRINI PASQUALE presso il cui studio sito in Ruvo di Puglia, alla via Verdi n.21 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ruvo di Puglia il
27.6.2001 (reg. atto n. 53 parte II serie A anno 2001).
Con ricorso introduttivo del giudizio, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso della prole minore con collocamento prevalente presso la resistente e assegnazione alla stessa della casa coniugale, con onere a suo carico della corresponsione a titolo di mantenimento della prole minore della somma mensile €450,00 mensili.
Con comparsa di costituzione del 4.11.2024 la resistente non si è opposta alle avverse richieste.
All'udienza del 6.11.2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, chiedendo un breve rinvio per il deposito dell'accordo raggiunto.
Con convenzione depositata il 13.11.2024 le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con recepimento delle condizioni ivi contenute.
Al Pm è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del 13.2.2020, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
L'accordo raggiunto dalle parti può essere integralmente recepito in quanto conforme alle norme imperative e agli interessi della prole minore da tutelare.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, può disporsi integralmente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ruvo di
Puglia il 27.6.2001 tra e alle condizioni Parte_1 Parte_2
di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate nell'accordo depositato telematicamente il 13.11.2024; 2) Compensa le spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 10.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana