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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7134/2021 R.G.
TRA
(c.f. ) residente in [...]di Leuca (Le), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Serena Pisa (c.f. ) C.F._2
CONTRO
c.f. ) con sede in Bari in persona dell'avv Pietro TRoparte_1 P.IVA_1
Giorgio Savino in qualità di Coordinatore della Direzione Risorse Umane Legale rappresentato e difeso dall'avv. Egilda de Donno (c.f. C.F._3
NONCHE' CONTRO
(p.i. ) con sede legale in Roma, in persona del legale TRoparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore quale capogruppo mandataria con rappresentanza anche CP_3 processuale della costituita AT (p.i. ), TRoparte_2 P.IVA_2 TRoparte_4
(p.i. ), (p.i. ),
[...] P.IVA_3 TRoparte_5 P.IVA_4 TRoparte_6
(p.i. ) rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Portone (c.f. )
[...] P.IVA_5 C.F._4
NONCHE' CONTRO
(P.I. ) con sede legale in Arnesano (LE), in TRoparte_7 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa TRoparte_8 dall'Avv. Massimo BELLINI (c.f. ) C.F._5
*************** CONCLUSIONI DELLE PARTI:
ha chiesto: Voglia l'On Tribunale adito: 1) sulla base della CTU Parte_1 espletata nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c. avente n.
4848/2020 R.G. di codesto Tribunale e della CTP dell'ing. , dare atto e dichiarare Persona_1
Cont che i danni causati dall'ostruzione del pozzetto di proprietà e dalla mancanza di tappi del sifone e subiti dall'istante ammontano ad € 12.209,94 oltre IVA, come da relazione del CTP ing. R_
, o in subordine, ad € 5.598,00 oltre IVA, come da CTU dell'ing. o a quella
[...] Persona_2 somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia dall'On.
Tribunale; 2) condannare, di conseguenza, la convenuta o chi di ragione, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 12.209,94 oltre IVA, o in subordine, di € 5.598,00 oltre IVA come innanzi specificata o a quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia dall'On. Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo;
3) condannare l' convenuta o chi di ragione al pagamento delle CP_10 spese e compensi del presente giudizio nonché del giudizio di ATP ex art.696 bis c.p.c., avente n.4848/2020 R.G., già espletato, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
a chiesto: - Dichiarare l'estromissione dal giudizio dell' TRoparte_1 [...] poiché nessuna responsabilità può essere ascritta in capo a quest'ultima per i fatti di causa;
- CP_10
Rigettare la domanda attrice poiché infondata con condanna al pagamento delle spese di lite.
ha chiesto: I. in via principale rigettare la domanda attorea in quanto TRoparte_2 infondata in fatto e diritto;
II. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, ridurre la domanda nei limiti di quanto risulti dovuto in scienza e coscienza all'esito dell'espletata istruttoria;
Part III. in ogni caso di sentenza di condanna nei confronti della ovvero di riconoscimento di responsabilità della stessa, sia condannata in p.l.r.p.t., a manlevare TRoparte_7
l'AT in virtù di contratto e, quindi, a risarcire l'attore in proprio ovvero in solido con l' nei CP_10 limiti della somma che sarà ritenuta di giustizia;
IV. in ogni caso condannare chi di ragione al pagamento delle spese di lite, con distrazione. ha chiesto: a) in via principale, dichiarare che nessuna TRoparte_7 responsabilità può essere addebitata a nella causazione del TRoparte_7 danno lamentato;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta avversa, ridurre del 50% la domanda risarcitoria quantificata in €.5.598,00, con riconoscimento della responsabilità concorrente tra l'attrice, l'AQP e l'AT; c) in ogni caso, condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, in favore de
[...] TRoparte_7
****************
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha dichiarato nell'atto di citazione: Parte_1
“1) che l'istante è proprietaria di un immobile sito in Lecce alla via Luisa Amalia Paladini n.7, che si sviluppa al piano seminterrato e al piano terra, censito al N.C.E.U. di Lecce al fl. 259, ptc. 3399, sub.1 (doc.1);
2) che, in data 22.11.19, la sig.ra si avvedeva della presenza di liquami all'interno del Pt_1 piano interrato del proprio immobile e, in particolare, sulla muratura perimetrale di confine con la TR strada posta in aderenza al pozzetto sifonato di proprietà (cfr. foto nn. 1, 2, 3 e 4 della relazione del CTP depositata nel fascicolo di parte nel giudizio per ATP n. 4848/2020 R.G. di codesto Tribunale
e che si allega al presente atto – doc.2);
3) che, prontamente, il marito della ricorrente, sig. , contattava l'idraulico di fiducia Persona_3 che, intervenuto in loco, apriva il chiusino del pozzetto sifonato posto sul marciapiede in aderenza al muro della cantina, e verificava che i liquami fuoriuscivano dal sifone sprovvisto di tappi (cfr. foto nn. 5 e 6 della allegata CTP - doc.2);
4) che, nell'immediatezza, il sig. , contattava il numero verde al fine di segnalare Persona_3
TR quanto innanzi e richiedere l'intervento urgente dell' Cont 5) che i tecnici incaricati da intervenivano nel corso della giornata, provvedendo alla pulizia del pozzetto;
6) che, con pec del 05.12.19 a firma del deducente procuratore (doc.3), l'istante avanzava rituale richiesta di risarcimento danni, senza tuttavia esito alcuno;
7) che, con successiva pec del 24.03.2020 a firma del deducente procuratore (doc.4), la sig.ra reiterava la richiesta di risarcimento danni, invitando ritualmente l' a stipulare Pt_1 CP_10 convenzione di negoziazione assistita ex artt.2 e ss. D.L. n.132/14, convertito in Legge n.162/14, che pure rimaneva senza risposta;
8) che, a causa dell'ostruzione del pozzetto e della conseguente fuoriuscita di liquami dallo stesso, il piano seminterrato dell'immobile dell'attrice è stato interessato da numerose infiltrazioni che hanno danneggiato in maniera irreversibile l'intonaco delle pareti interne e il pavimento interno di cementine (cfr. foto nn. 1, 2, 3 e 4 dell'allegata CTP – doc.2);
…
11) che l'istante, stante il mancato riscontro da parte di alla richiesta di risarcimento danni CP_10 e al rituale invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, si vedeva costretta a promuovere dinanzi a questo Tribunale il giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., contraddistinto al n.4848/2020 R.G.;
12) che l'ing. CTU nominato del suddetto giudizio per ATP, nella sua relazione (doc.5) Persona_2 individuava la causa delle infiltrazioni in una probabile occlusione del pozzetto e nella mancanza di tappi del sifone e quantificava l'ammontare dei costi da sostenere per l'eliminazione dei danni riscontrati presso l'immobile e correlabili ai fatti indicati in ricorso in € 5.598,00 oltre oneri di legge,
CTU che si contesta per quanto in contrasto con la CTP dell'ing. e per quanto non Persona_1 conforme alle ragioni e richieste dell'attrice;” (così alle pagg. 1, 2, 3 e 4 dell'atto di citazione).
Ritenendo che detti danni vadano ricondotti a responsabilità dell' TRoparte_1
ha citato il predetto chiedendo che sia condannato al
[...] TRoparte_1 risarcimento dei danni da liquidarsi nella somma di €. 12.209,94 oltre IVA, o in subordine € 5.598,00 oltre IVA, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia dall'On. Tribunale.
Nel costituirsi in giudizio ha escluso qualsivoglia sua TRoparte_1 responsabilità. Ha affermato che non avrebbe posto in essere alcun comportamento che avrebbe dato causa all'evento denunziato nell'atto di citazione, perché non vi sarebbe alcun obbligo di mantenere il sifone o pozzetto di ispezione da cui sarebbero fuoriusciti i liquami, in condizioni diverse da quelle riscontrate. Se invece fosse rinvenibile responsabilità, ha chiesto di chiamare in causa la
[...]
con cui veva stipulato un appalto per TRoparte_11 TRoparte_1 il servizio di manutenzione degli impianti. Inoltre considerato che “Ai sensi dell'art 21. della su citata scrittura privata stipulata tra e il Raggruppamento Temporaneo d'imprese: 1 L'AT CP_10
Appaltatrice risponderà, sempre ed in ogni caso, tanto verso la stazione Appaltante quanto verso terzi, per qualsiasi danno cagionato a persone, animali e/o cose in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto. ;” (così a pag. 6 della comparsa di risposta), ha chiesto che in caso di condanna fosse tenuto indenne e manlevato dalla predetta AT . In ogni caso la TRoparte_2 domanda non sarebbe provata.
La chiamata in causa è stata autorizzata e si è costituita la , quale TRoparte_2 capogruppo mandataria con rappresentanza anche processuale della costituita TRoparte_11
e
[...] TRoparte_4 TRoparte_5 TRoparte_6
La nel costituirsi in giudizio ha sostenuto il suo difetto di legittimazione TRoparte_2 passiva perché:
“…costituita l'associazione temporanea di imprese (ALL. 3 – atto 09.02.20 n. 1445 per AR TR TR
, atteso il contratto in essere con (ALL 4 – contratto , con il programma per Per_4 l'espletamento del servizio di verifica e ispezione delle opere fognarie e lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie dei comuni facenti parte dell'Ambito 10 per il periodo 2018-2021 (ALL 5 –
Programma per l'espletamento dei servizi), assegnava l'esecuzione dei lavori de quibus (nella specie ambito 10 di cui fa parte il teatro del sinistro denunciato) alla società CP_12 [...]
con sede a Monteroni di Lecce in via Santissimi Medici 5. Pertanto, i TRoparte_7 lavori de quibus venivano espletati dall'impresa non dalla TRoparte_7
” (così alle pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione). TRoparte_13
Ha chiesto quindi di essere autorizzata a chiamare in causa TRoparte_7
perché in caso di condanna dell'AT sia condannata
[...] TRoparte_2 [...]
manlevare l'AT in virtù di contratto e, quindi, a risarcire TRoparte_7
l'attore in proprio ovvero in solido con l' nei limiti della somma che sarà ritenuta di CP_10 giustizia (così nelle conclusioni della comparsa di costituzione).
Comunque non vi sarebbe responsabilità nemmeno de e TRoparte_7 quindi la domanda dell'attrice dovrebbe esser rigettata, perché:
“…non corrisponde al vero che il contattava e denunciava il danneggiamento in TRoparte_14 data 25.11.19 come precisato in citazione: dalla documentazione in atti (già acquisita nella fase dell'ATP) emerge come il sinistro sia stato denunciato dal in data 22.11.19, ore 13.33; CP_14 come l'intervento della cottimista sia avvenuto in data 22.11.19, ore TRoparte_7
14.53; come il guasto rilevato fosse una occlusione all'impianto di allacciamento in assenza di pioggia;
come l'intervento di disostruzione con canaljet sia stato eseguito dalla predetta
[...]
e terminato alle ore 14.57 (ALL 7 – report 22.11.19); TRoparte_7
C) non può quindi addebitarsi alcuna responsabilità alla società intervenuta sui luoghi di causa e Part facente parte dell' giacché la causa del danneggiamento risulta essere precedente all'accesso medesimo che, invece, si incentrata sulla soluzione del problema;
….
F) è evidente in considerazione di tanto come l'unico Ente responsabile dell'eventuale danneggiamento, una volta dimostrato il nesso causale, possa essere solo ed esclusivamente l' CP_10
, giacché il danno derivava da una occlusione dell'impianto evidentemente obsoleto e/o
[...] meritevole di manutenzione programmata mai autorizzata in precedenza dalla Stazione Appaltante, come espressamente previsto dal Capitolato (cfr. ALL 6, art. 36).” (così alle pagg. 4, 5 e 6 della comparsa di risposta).
E' stata autorizzata la chiamata in causa de TRoparte_7
Nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto che l'attrice TRoparte_7 non avrebbe immediatamente denunziato il danno, causando l'aggravarsi dello stesso;
l'azione non sarebbe provata;
non vi sarebbe responsabilità de he TRoparte_7 avrebbe rispettato le prescrizioni contrattuali che la legavano all' TRoparte_1 vi sarebbe corresponsabilità fra la condotta posta in essere da TRoparte_1 quella dell'attrice per …colposa omissione di manutenzione da parte dell'attrice del vetusto immobile di sua proprietà. (così a pag. 9 della comparsa di risposta).
Il fatto storico indicato nell'atto di citazione (e cioè l'infiltrazione di liquami nell'immobile dell'attrice, da un pozzetto dell' è stato provato nel corso TRoparte_1 dell'istruttoria. Il teste (ispettore danni dell' ha Testimone_1 TRoparte_1 dichiarato che: “E' vero che sul luogo del sinistro vi è stata una ostruzione della rete fognaria nera”.
La presenza di liquami nel seminterrato è stata poi indicata dal teste – marito della Persona_3
. Lo stesso teste ha dichiarato che “i liquami fuoriuscivano dal sifone Parte_1 sprovvisto di tappi”. Che poi vi fosse stata una ostruzione dell'impianto della fognatura nera, è stato dichiarato anche dai testi e (entrambi dipendenti de Testimone_2 Testimone_3 [...]
. TRoparte_7
Appurato che il danno causato dai liquami nell'immobile dell'attrice, deriva da una fuoriuscita dalla rete dell' emerge la responsabilità del convenuto TRoparte_1
Responsabilità da qualificare correttamente in quella prevista TRoparte_1 dall'art. 2051 c.c. Ciò perché l'impianto fognario da cui sono usciti i liquami era nella custodia dell' ed in assenza di qualsivoglia circostanza valutabile come TRoparte_1 caso fortuito. L'asserito ritardo di intervento dell'attrice per porre rimedio alla situazione, è sfornito di prova.
Il danno è stato stimato nel corso della consulenza tecnica preventiva e non vi sono ragioni di discostarsi dalla valutazione del consulente:
“L'intervento necessario all'eliminazione dei danni riscontrati sul vano interrato dell'immobile, conseguenti alle infiltrazioni di liquidi provenienti dal pozzetto indicato in ricorso, richiede operazioni di ripristino dell'aspetto formale dei prospetti interni delle pareti e del pavimento del vano interrato, previe operazioni di: rimozione e smaltimento dell'intonaco parietale esistente, rimozione
e smaltimento della pavimentazione esistente, pulizia per la disinfezione e la rimozione dei sali, contenuti nei liquidi infiltratisi e cristallizzati per evaporazione d'acqua sulla superficie delle murature interessate. 3) L'ammontare dei costi da sostenere per l'eliminazione dei danni, riscontrati presso l'immobile e correlabili ai fatti indicati in ricorso, è quantificabile nel valore di 5.598,00 € oltre oneri di legge” (così a pag. 26 della relazione di consulenza nel giudizio di consulenza tecnica preventiva nel proc. n. 4848/2020 R.G. Tribunale di Lecce).
Pertanto è fondata la domanda dell'attrice e dovrà esser TRoparte_1 condannato a risarcire i danni causati all'immobile dell'attrice e che devono essere liquidati nella somma di €. 5.598,00 oltre oneri di legge.
L'attrice ha chiesto rivalutazione ed interessi sulla somma dovuta. La somma di €. 5.598,00 è riferita al risarcimento del danno alla data di deposito della relazione di consulenza nel proc. n. 4848/2020
R.G. Tribunale di Lecce;
essa (trattandosi di debito di valore) va rivalutata da tale data a quella odierna. Su detta somma spettano poi gli interessi legali dal dì della domanda giudiziale ma con le precisazioni che seguono. Come indicato da Cass. Civ. SS.UU. del 17.02.1995 n. 1712, gli interessi vanno calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
pertanto la somma di
€. 5.598,00, va dapprima riportata al valore corrente al momento del sinistro (quindi va devalutata); poi andranno calcolati gli interessi anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno (come indicato da Cass. Civ. SS.UU: 1712/1995) fino alla data di deposito di questa sentenza. Da tale ultima data fino al saldo, sulla somma di €. 5.598,00 rivalutata (come sopra indicato) alla data di deposito di questa sentenza (oramai debito di valuta) saranno dovuti i soli interessi legali fino al soddisfo.
A questo punto è necessario passare all'esame delle domande di manleva. ha chiesto di esser manlevato e tenuto indenne dalla TRoparte_1 [...]
cui aveva appaltato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria TRoparte_11 delle reti idriche e fognarie. Ma quel contratto (di cui l' ha TRoparte_1 prodotto copia) non configura certo una responsabilità oggettiva della TRoparte_11 per qualsivoglia danno causato dall'impianto di fognatura di ACQUEDOTTO
[...] CP_1
La responsabilità è solo quella contrattuale inerente la violazione dei doveri convenuti
[...] contrattualmente. Da quanto posto all'esame del Tribunale, non emerge alcuna violazione contrattuale che sarebbe stata posta in essere dall' e che sarebbe stata causa del TRoparte_11 danno procurato. L'istruttoria non ha fornito alcun elemento da cui desumere omissioni da parte della
è infatti emerso unicamente che ricevuta la segnalazione TRoparte_11 dell'ostruzione, personale de (si vedano le TRoparte_7 dichiarazioni dei testi e ) è immediatamente intervenuto per porre rimedio Per_3 Tes_2 Tes_3 all'ostruzione. A pag. 6 della comparsa di risposta enziona che TRoparte_1
“… Ai sensi dell'art 21. della su citata scrittura privata stipulata tra e il Raggruppamento CP_10
Temporaneo d'imprese: 1 L'AT Appaltatrice risponderà, sempre ed in ogni caso, tanto verso la stazione Appaltante quanto verso terzi, per qualsiasi danno cagionato a persone, animali e/o cose in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto;
”. Ma tale previsione contrattuale si riferisce unicamente ai danni causati nello svolgimento delle attività relative al servizio di manutenzione appaltato;
non certo ai danni causati dalla rete fognaria e che non sono in alcun modo riconducibili ad una attività (quantomeno omissiva) posta in essere dalla TRoparte_11 Per tali motivi, deve essere rigettata la domanda di manleva avanzata da TRoparte_1 nei confronti della
[...] TRoparte_11
Di conseguenza, viene meno l'interesse alla domanda di garanzia avanzata dalla TRoparte_2 nei confronti de
[...] TRoparte_7
Il regime delle spese processuali, segue la soccombenza. Quindi TRoparte_1 dovrà corrispondere le spese processuali alle altre parti.
Per quanto riguarda l'attrice, vanno considerate le spese della consulenza tecnica preventiva e quelle di questo giudizio. Le prime (considerato che non sono emerse difficoltà) vanno liquidate come segue: fase di studio €. 300,00; fase introduttiva €. 400,00; fase istruttoria €. 600,00; totale €. 1.300,00 oltre
15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge. Alla somma che precede va aggiunta quella di €.
145,00 per spese borsuali (risultano documentate spese per contributo unificato €. 118,50 + marca all'iscrizione €. 27,00). Le spese relative a questo giudizio, considerata la semplicità delle questioni oggetto di esame ed un'istruttoria breve, vanno individuate con riferimento ai valori medi dei parametri (d.m. 55/2014) ridotti del 30%: fase studio = €. 643,30; fase introduttiva = €. 543,90; fase istruttoria = €. 1.176,00; fase decisionale = €. 1.190,70; totale €. 3.553,90. A tale somma va aggiunto il 15% per rimb. forf. spese, gli accessori come per legge e le spese borsuali pari a €. 264,00 (risultano documentate spese per: contributo unificato = €. 237,00; marca da bollo= €. 27,00). In definitiva €.
409,00 (€. 145,00 + €. 264,00) per spese borsuali ed €. 4.853,90 (€. 1.300,00 + 3.553,90) per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge. Dette spese devono esser distratte in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
Il novero delle spese in favore di TRoparte_2 TRoparte_7 va liquidato nella stessa misura, non emergendo motivi per discostarsene. Non sono emerse
[...] spese borsuali sostenute da TRoparte_7
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (il compenso liquidato al consulente nel giudizio di consulenza tecnica preventiva n. 4848/2020 R.G) dovranno esser poste definitivamente a carico dell' onvenuto. TRoparte_1
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice Onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 7134/2021 R.G. tra contro Parte_1
, e TRoparte_1 TRoparte_2 [...] così decide: TRoparte_7
1. accoglie la domanda avanzata da e per l'effetto condanna Parte_1
risarcirle i danni subiti e che liquida nella somma di €. TRoparte_15
5.598,00 oltre oneri di legge, rivalutazione ed interessi legali da calcolare come indicato in motivazione;
2. rigetta la domanda di manleva avanzata da ei confronti TRoparte_1 di TRoparte_2
3. condanna l pagamento delle spese processuali relative TRoparte_1 all'azione esperita dall'attrice, liquidandole in €. 409,00 per spese borsuali ed €. 4.853,90 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
dette spese processuali dovranno essere corrisposte direttamente in favore dell'avv. Serena Pisa che si è dichiarato anticipatario;
4. condanna l pagamento delle spese processuali relative TRoparte_1 alla liquidandole in €. 264,00 per spese borsuali ed €. 3.553,90 TRoparte_2 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
dette spese processuali dovranno essere corrisposte direttamente in favore dell'avv. Cristiano Portone che si è dichiarato anticipatario;
5. condanna l pagamento delle spese processuali in favore TRoparte_1 de liquidandole in €. 3.553,90 per compensi TRoparte_7 oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
6. pone le spese della consulenza d'ufficio resa nel giudizio di consulenza tecnica preventiva n.
4848/2020 R.G. Tribunale di Lecce, definitivamente a carico di TRoparte_1
[...]
Lecce 9.05.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini