Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 29/04/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7685/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1
dall'avv. Giuseppe Ira;
-Ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
-Resistente contumace-
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.08.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 dpr 602/73 del 28.05.2007 n. repertorio
102188/2007 (mai notificata), né mai preceduta dalla notifica preavviso di iscrizione ipotecaria;
iscritta il 16.8.2007 presso la conservatoria di Catania da parte di SE CI SP (oggi Ader), e precisamente: iscrizione a mezzo presentazione n. 92 del 16.08.2007
(registro generale n. 59800; registro particolare n. 16456), per € 108.029,90 - pari al
1
CATANIA come da ispezione ipotecaria, sulle seguenti unità: - Unità negoziale 1)
Foglio 29, Particella 795, Subalterno 83, per l'intero 1/1; - Unità negoziale 2) Foglio 29,
Particella 795, Subalterno 94, per la quota di 1/2; - Unità negoziale 3) Foglio 69,
Particella 3574, Subalterno 7 (oggi Subalterno 35, v. visura catastale per Per_1
immobile, per la quota di 1/4.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che il Sig. Parte_1
dovendo vendere uno dei propri immobili, provvedeva ad estrarre nell'aprile
[...]
del 2023 una visura ipocatastale/ispezione ipotecaria, da cui apprendeva con stupore che in data 16.8.2007, l'allora agente della riscossione, ER SICILIA PA, ISCRIVEVA
IPOTECA ex art. 77 DPR 602/73, (presentazione n. 92 del 16.08.2007, registro generale n. 59800; registro particolare n. 16456), per l'importo complessivo di €
108.029,90, pari al doppio del capitale asseritamente debitorio, sugli immobili del ricorrente sopra riportati;
che detta iscrizione ipotecaria, per quanto ci occupa, inoltre veniva fondata in parte de qua, sulle seguenti cartelle di pagamento, prescritte: a)
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2005 0000924446, notificata il 7.6.2005, di €
1.521,76 per contributi Ivs, prescritta e non dovuta in assenza di atti interruttivi CP_2 della prescrizione (ed, infatti, oggi detta cartella non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); b) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2005
0028527755, notificata il 13.4.2006, di € 841,54 per contributi Ivs, prescritta e CP_2
non dovuta in assenza di atti interruttivi della prescrizione (ed, infatti, pure detta cartella, oggi non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); c)
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2005 0042006788, notificata il 29.11.2005, di €
818,19 per contributi Ivs, prescritta e non dovuta in assenza di atti interruttivi CP_2 della prescrizione (ed, infatti, oggi detta cartella non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); d) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2005
0056103467, notificata il 13.4.2006, di € 3.462,00 per contributi , prescritta e non CP_3
dovuta in assenza di atti interruttivi della prescrizione (ed, infatti, pure detta cartella, oggi non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); e)
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2006 0006477842, notificata il 16.10.2006, di €
10.112,82 per contributi Ivs, prescritta e non dovuta in assenza di atti interruttivi CP_2 della prescrizione (ed, infatti, anche detta cartella, oggi non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); f) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293
2006 0018243554, notificata il 16.10.2006, di € 1.470,21 per contributi Ivs, CP_2
2 prescritta e non dovuta in assenza di atti interruttivi della prescrizione (ed, infatti, anche detta cartella, oggi non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); g) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2006 0022294819, notificata il
16.10.2006, di € 689,17 per contributi Ivs, prescritta e non dovuta in assenza di CP_2
atti interruttivi della prescrizione (ed, infatti, anche detta cartella, oggi non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); h) CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 293 2006 0138739816, notificata il 23.02.2007, di € 229,63 per contributi , prescritta e non dovuta in assenza di atti interruttivi della prescrizione CP_3
(ed, infatti, finanche detta cartella, oggi non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5), che dette cartelle sopra riportate in oggetto del 2005, 2006 e
2007, infatti, nonostante siano sottese all'iscrizione ipotecaria in esame, tuttavia, AD
OGGI NON RISULTANO PIÙ ELENCATE NELL'ESTRATTO DI RUOLO
AGGIORNATO AL 18 DICMEBRE 2023 (che si produce, doc. 5), dove, per contro, figurano altre ben differenti cartelle di pagamento emesse a partire dall'anno 2011 sino al 2022; che l'iscrizione ipotecaria è affetta da nullità per omessa notifica dell'iscrizione ipotecaria – omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria – nullità della stessa in parte de qua per prescrizione delle cartelle di pagamento ad essa sottostanti;
che l'iscrizione ipotecaria è altresì affetta da nullità della stessa iscrizione in parte de qua per prescrizione delle cartelle di pagamento ad essa sottostanti.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: ACCERTARE E
DICHIARARE, l'illegittimità/nullità in parte de qua dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77
DPR 602/73 del 28.05.2007 n. repertorio 102188/2007, siccome mai notificata, né preceduta dalla notifica preavviso di iscrizione ipotecaria;
iscritta il 16.8.2007 presso la conservatoria di Catania da parte di ER CI PA (oggi ADER), a mezzo presentazione n. 92 del 16.08.2007 (registro generale n. 59800; registro particolare n.
16456), sugli immobili dell'attore siti nel Comune di Catania: Unità negoziale 1) Foglio
29, Particella 795, Subalterno 83, per l'intero 1/1; Unità negoziale 2) Foglio 29,
Particella 795, Subalterno 94, per la quota di 1/2; Unità negoziale.3) Foglio 69,
Particella 3574, Subalterno 7 (oggi Subalterno 35, v. visura storica catastale doc. 2), per la quota di 1/4; e per l'effetto, ORDINARE la relativa cancellazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta sugli immobili sopradetti siti nel Comune di Catania: Unità negoziale
1) Foglio 29, Particella 795, Subalterno 83, per l'intero 1/1; Unità negoziale 2) Foglio
29, Particella 795, Subalterno 94, per la quota di 1/2; Unità negoziale.3) Foglio 69,
Particella 3574, Subalterno 7 (oggi Subalterno 35, v. visura storica catastale doc. 2), per
3 la quota di 1/4; IN SUBORDINE 2) ACCERTARE E DICHIARARE,
l'illegittimità/nullità dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73 avversata, siccome fondatasi in parte de qua sulla seguenti cartelle di pagamento ampiamente prescritte degli anni 2005, 2006 e 2007 (rispettivamente notificate nel 2005, 2006 e 2007): a)
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2005 0000924446, notificata il 7.6.2005, di €
1.521,76 per contributi Ivs, prescritta e non dovuta in assenza di atti interruttivi CP_2 della prescrizione (ed, infatti, oggi detta cartella non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); b) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2005
0028527755, notificata il 13.4.2006, di € 841,54 per contributi Ivs, prescritta e CP_2
non dovuta in assenza di atti interruttivi della prescrizione (ed, infatti, pure detta cartella, oggi non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); c)
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2005 0042006788, notificata il 29.11.2005, di €
818,19 per contributi Ivs, prescritta e non dovuta in assenza di atti interruttivi CP_2 della prescrizione (ed, infatti, oggi detta cartella non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); d) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2005
0056103467, notificata il 13.4.2006, di € 3.462,00 per contributi , prescritta e non CP_3
dovuta in assenza di atti interruttivi della prescrizione (ed, infatti, pure detta cartella, oggi non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); e)
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2006 0006477842, notificata il 16.10.2006, di €
10.112,82 per contributi Ivs, prescritta e non dovuta in assenza di atti interruttivi CP_2 della prescrizione (ed, infatti, anche detta cartella, oggi non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); f) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293
2006 0018243554, notificata il 16.10.2006, di € 1.470,21 per contributi Ivs, CP_2
prescritta e non dovuta in assenza di atti interruttivi della prescrizione (ed, infatti, anche detta cartella, oggi non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); g) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2006 0022294819, notificata il
16.10.2006, di € 689,17 per contributi Ivs, prescritta e non dovuta in assenza di CP_2
atti interruttivi della prescrizione (ed, infatti, anche detta cartella, oggi non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5); h) CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 293 2006 0138739816, notificata il 23.02.2007, di € 229,63 per contributi INAIL, prescritta e non dovuta in assenza di atti interruttivi della prescrizione
(ed, infatti, finanche detta cartella, oggi non risulta più nell'estratto di ruolo aggiornato, che si produce, doc.5), e per l'effetto, ORDINARE la relativa cancellazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta sugli immobili siti nel Comune di Catania: Unità negoziale 1) Foglio 29, Particella 795, Subalterno 83, per l'intero 1/1; Unità negoziale
4 2) Foglio 29, Particella 795, Subalterno 94, per la quota di 1/2; Unità negoziale.3)
Foglio 69, Particella 3574, Subalterno 7 (oggi Subalterno 35, v. visura storica catastale doc. 2), per la quota di ¼.
L' , sebbene ritualmente evocata in giudizio, non curava la Controparte_1
costituzione e, pertanto, della medesima veniva dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 29.04.2025 come sostituita dalle note depositate da parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva, preliminarmente, il decidente che il ricorrente nel caso di specie ha lamentato sia visi propri dell'iscrizione ipotecaria per i quali è legittimato passivo l'Agente della
Riscossione che la prescrizione dei titoli sottostanti l'Iscrizione per i quali unico legittimato passivo è l'ente impositore che non risulta essere stato evocato in giudizio.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, si osserva che “La contestazione della pretesa tributaria attuata mediante impugnazione dell'iscrizione ipotecaria conseguente ad una cartella di pagamento può essere svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore ed il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di
"adiectus solutionis causa", mentre se l'azione è proposta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, in quanto non ricorre nei motivi di litisconsorzio necessario, sicchè l'erronea individuazione del legittimato passivo non determina l'inammissibilità della domanda” (cfr. Cass. civ. n. 97/2015).
Non può neanche ritenersi che l'azione proposta dall'attore non sia tempestiva. Le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15354 del
22/7/2015 hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata e chiarito che essa è impugnabile, così come il fermo amministrativo, secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. L'azione proposta dall'odierno opponente, dunque,
5 anche se intesa a denunziare vizi formali del provvedimento di iscrizione ipotecaria non
è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e quindi all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cpc o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cpc, ma segue le regole del rito ordinario di cognizione.
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca merita accoglimento. Coglie nel segno la difesa della resistente quando evidenzia che l'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, al momento dell'iscrizione ipotecaria oggetto di causa, intervenuta nel 2007, era privo del comma 2 bis, introdotto dal d.l. n. 80 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011, in forza del quale l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca. La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, ripetutamente affermato che la modifica legislativa introdotta dal citato d.l. n. 80 del 2011 non ha portata innovativa, ma meramente interpretativa e che già prima della sua introduzione l'Amministrazione finanziaria non poteva procedere con l'iscrizione ipotecaria senza darne avviso al contribuente ed era soggetta sia ad un obbligo di motivazione dell'atto, sia anche ad un penetrante obbligo di comunicazione nei confronti del contribuente, tale da consentire da un lato di provocare il contraddittorio e dall'altro l'esercizio del diritto di difesa ( cfr. Cass. civ. n. 30534/2019 “In tema di riscossione coattiva delle imposte,
l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l.
n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice”; Cass. civ. n.
23875/2015).). Ciò posto, non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze:
l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"
6 - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.Cass. Civ. n.
12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n.
5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
In definitiva, il ricorso è meritevole di accoglimento, ovviamente limitatamente ai crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento in questa sede contestate. CP_2
Le spese di lite, considerata la mancata costituzione dell'Ader, possono trovare integrale compensazione.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA, l'illegittimità in parte de qua dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR
602/73 del 28.05.2007 n. repertorio 102188/2007, siccome mai notificata, né preceduta dalla notifica preavviso di iscrizione ipotecaria;
iscritta il 16.8.2007 presso la conservatoria di Catania da parte di ER CI PA (oggi ADER), a mezzo presentazione n. 92 del 16.08.2007 (registro generale n. 59800; registro particolare n.
16456), sugli immobili dell'attore siti nel Comune di Catania: Unità negoziale 1) Foglio
29, Particella 795, Subalterno 83, per l'intero 1/1; Unità negoziale 2) Foglio 29,
Particella 795, Subalterno 94, per la quota di 1/2; Unità negoziale.3) Foglio 69,
Particella 3574, Subalterno 7 (oggi Subalterno 35, v. visura storica catastale doc. 2), limitatamente ai crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento in questa CP_2
sede contestate, per la quota di 1/4;
Per l'effetto, ORDINA la relativa cancellazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta sugli immobili sopradetti siti nel Comune di Catania: Unità negoziale 1) Foglio 29, Particella
795, Subalterno 83, per l'intero 1/1; Unità negoziale 2) Foglio 29, Particella 795,
Subalterno 94, per la quota di 1/2; Unità negoziale.3) Foglio 69, Particella 3574,
Subalterno 7 (oggi Subalterno 35, v. visura storica catastale doc. 2), limitatamente ai crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento in questa sede contestate, CP_2
per la quota di ¼.
7 Catania, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
8