Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/1999, n. 460
CASS
Sentenza 18 gennaio 1999

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Ai fini dell'emissione di provvedimento coercitivo, la circostanza che il destinatario di esso sia detenuto non può, di per sè, condurre ad escludere la possibilità di riconoscere la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al concreto pericolo di fuga.

Anche per il ripristino della custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307 cod. proc. pen. opera il principio della domanda cautelare, per cui è da escludere la possibilità di adozione di misure che prescinda dall'iniziativa del pubblico ministero, a carico del quale non è previsto un obbligo di specifica e puntuale motivazione, bensì un obbligo di allegazione degli atti su cui la richiesta si fonda, mentre al giudice, una volta che la richiesta, sia pure in maniera generica o implicita, sia stata formulata, incombe l'obbligo di adeguata motivazione sulla scorta degli atti trasmessigli dal P.M.

In tema di procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la nullità derivante dall'intempestiva notifica dell'avviso del giorno fissato per l'audizione dell'imputato da parte del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 101, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., non è assoluta, ma rientra nel novero delle nullità a regime intermedio che deve essere eccepita, a norma dell'art. 182 stesso codice, prima della deliberazione dell'ordinanza da parte del tribunale del riesame.

Ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere nel caso previsto dall'art. 307, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., l'indebita valutazione fatta dal giudice anche delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, lett. c), stesso codice, non incide sulla legittimità del provvedimento coercitivo, allorché siano state comunque considerate le esigenze di cui alla precedente lettera b) dello stesso articolo, con apprezzamento congruamente motivato in riferimento alla condanna inflitta e al conseguente concreto accentuarsi del pericolo di fuga.

Il provvedimento di scarcerazione costituisce l'antecedente logico necessario rispetto al provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere, ma non nel senso che la materiale liberazione dell'imputato debba essere già avvenuta, bensì nel senso che in tanto è possibile prospettare un pericolo di fuga, in quanto vi siano tutte le premesse, di tipo giuridico e burocratico, perché la liberazione sia certa e imminente. Ed invero l'espressione "imputato scarcerato", usata nel primo comma dell'art. 307 cod. proc. pen., non si riferisce necessariamente all'ipotesi in cui l'imputato sia libero, ma ha piuttosto il significato di designare lo "status" dell'imputato del quale sia stata comunque già ordinata la scarcerazione, a nulla rilevando il fatto che, per qualsivoglia motivo, il soggetto non sia stato ancora materialmente dimesso dal carcere. (Fattispecie relativa a ripristino, a norma dell'art. 307, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., ad opera della corte di assise, della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetto del quale il tribunale del riesame aveva ordinato, in pari data, la scarcerazione a seguito di pregresso annullamento con rinvio della Corte di cassazione di provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/1999, n. 460
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 460
    Data del deposito : 18 gennaio 1999

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