Sentenza 18 gennaio 1999
Massime • 5
Ai fini dell'emissione di provvedimento coercitivo, la circostanza che il destinatario di esso sia detenuto non può, di per sè, condurre ad escludere la possibilità di riconoscere la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al concreto pericolo di fuga.
Anche per il ripristino della custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307 cod. proc. pen. opera il principio della domanda cautelare, per cui è da escludere la possibilità di adozione di misure che prescinda dall'iniziativa del pubblico ministero, a carico del quale non è previsto un obbligo di specifica e puntuale motivazione, bensì un obbligo di allegazione degli atti su cui la richiesta si fonda, mentre al giudice, una volta che la richiesta, sia pure in maniera generica o implicita, sia stata formulata, incombe l'obbligo di adeguata motivazione sulla scorta degli atti trasmessigli dal P.M.
In tema di procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la nullità derivante dall'intempestiva notifica dell'avviso del giorno fissato per l'audizione dell'imputato da parte del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 101, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., non è assoluta, ma rientra nel novero delle nullità a regime intermedio che deve essere eccepita, a norma dell'art. 182 stesso codice, prima della deliberazione dell'ordinanza da parte del tribunale del riesame.
Ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere nel caso previsto dall'art. 307, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., l'indebita valutazione fatta dal giudice anche delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, lett. c), stesso codice, non incide sulla legittimità del provvedimento coercitivo, allorché siano state comunque considerate le esigenze di cui alla precedente lettera b) dello stesso articolo, con apprezzamento congruamente motivato in riferimento alla condanna inflitta e al conseguente concreto accentuarsi del pericolo di fuga.
Il provvedimento di scarcerazione costituisce l'antecedente logico necessario rispetto al provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere, ma non nel senso che la materiale liberazione dell'imputato debba essere già avvenuta, bensì nel senso che in tanto è possibile prospettare un pericolo di fuga, in quanto vi siano tutte le premesse, di tipo giuridico e burocratico, perché la liberazione sia certa e imminente. Ed invero l'espressione "imputato scarcerato", usata nel primo comma dell'art. 307 cod. proc. pen., non si riferisce necessariamente all'ipotesi in cui l'imputato sia libero, ma ha piuttosto il significato di designare lo "status" dell'imputato del quale sia stata comunque già ordinata la scarcerazione, a nulla rilevando il fatto che, per qualsivoglia motivo, il soggetto non sia stato ancora materialmente dimesso dal carcere. (Fattispecie relativa a ripristino, a norma dell'art. 307, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., ad opera della corte di assise, della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetto del quale il tribunale del riesame aveva ordinato, in pari data, la scarcerazione a seguito di pregresso annullamento con rinvio della Corte di cassazione di provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/1999, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 18.01.1999
1.Dott. PAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. ROSSI BRUNO " N.460
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N.36255/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) TERMINIO CATALDO n. il 16.02.1956
avverso ordinanza del 07.08.1998 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ANGELO VANCHERI sentite le conclusioni del P.G. Dr. VINCENZO VARDEROSA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. ALBERTO PISANI,
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 7.8.1998 il Tribunale del Riesame di Caltanissetta confermava l'ordinanza emessa il 17.7.1998 dalla Corte di Assise della stessa città, con la quale era stata ripristinata, in applicazione della norma di cui all'art.307, comma 2 lett.b) c.p.p., la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di TERMIMO CATALDO, del quale era stata ordinata, con ordinanza in pari data (17.7.1998), la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, ma che non era stato ancora materialmente liberato.
Il predetto Terminio, con sentenza 9.6.1998 della medesima Corte di assise, era stato condannato alla pena di anni 27 di reclusione per i reati di omicidio, porto e detenzione illegali di armi, e il tribunale del riesame ne aveva ordinato la scarcerazione a seguito di annullamento con rinvio, disposto da questa Corte di Cassazione con sentenza 22.5.1998, del provvedimento della stessa Corte di assise con il quale era stata disposta, ai sensi del secondo comma dell'art.304 c.p.p., la sospensione dei termini di custodia cautelare nel corso del dibattimento di primo grado.
Il Tribunale, respingendo le censure formulate dal Terminio, ha osservato:
1) che la possibilità di contestuale emissione dei due provvedimenti (quello di scarcerazione emesso dal tribunale del riesame e quello di ripristino della custodia cautelare emesso dalla corte di assise) rientrava nella ratio della normativa in vigore, in quanto la sussistenza del pericolo di fuga, ravvisato nella specie, poteva richiedere la emissione immediata del provvedimento restrittivo, una volta che tale pericolo era divenuto ancor più attuale in seguito alla disposta scarcerazione;
2) che il pericolo di fuga era da ritenere sussistente non tanto in relazione alla entità della pena inflitta, quanto in relazione alla appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "cosa nostra", articolata su tutto il territorio nazionale e all'estero, ed in grado di offrire rifugio e assistenza ai suoi affiliati eventualmente resisi latitanti, a nulla rilevando il fatto che l'aggravante di cui all'art.7 della legge 203/91 non fosse stata contestata all'imputato, perché i reati erano stati commessi in epoca anteriore alla entrata in vigore della predetta legge, una volta che il contesto mafioso in cui l'omicidio era maturato risultava comunque chiaramente dagli atti processuali.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo dei suoi difensori, il Terminio, lamentando:
a) Nullità dell'ordinanza impugnata per essere stato il Terminio, detenuto in luogo posto fuori dal territorio di competenza del tribunale del riesame, sentito, prima dell'udienza, dal competente magistrato di sorveglianza senza l'assistenza del difensore, avvertito lo stesso giorno della audizione;
b) Violazione di legge per essere stata l'impugnazione erroneamente qualificata come istanza di riesame, mentre, trattandosi di impugnazione concernente un provvedimento di ripristino della custodia cautelare, essa avrebbe dovuto essere qualificata come appello ex art.310 c.p.p., con la conseguenza che non avrebbe potuto essere emessa una decisione fondata su ragioni diverse da quelle poste a sostegno del gravame;
c) Violazione dell'art.307 c.p.p. per avere la corte di assise ripristinato la custodia cautelare senza una specifica richiesta da parte del P.M., che aveva chiesto, per altro ancor prima che il tribunale disponesse la scarcerazione, non il ripristino della misura ex art.307, ma l'applicazione ex novo della misura custodiale in base alla presunzione delle esigenze cautelari di cui al terzo comma dell'art.275 c.p.p.. d) Violazione della legge processuale penale per essersi proceduto ad una modifica sostanziale della imputazione, mediante il riconoscimento di circostanze, aggravanti mai in precedenza contestate al Terminio, surrettiziamente operato al fine di determinare un illegittimo prolungamento dello status detentionis dell'imputato;
e) Grave carenza motivazionale relativamente alla ritenuta sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di fuga, che non poteva essere desunta semplicemente dalla entità dalla pena inflitta.
In data 7.1.1999 il Terminio ha presentato una memoria difensiva, con la quale, dopo avere fatto la cronistoria degli eventi che avevano caratterizzato la vicenda processuale che aveva condotto al ripristino della custodia cautelare nei suoi confronti, ha lamentato la illegittimità del relativo provvedimento, sia perché la richiesta del P.M. non aveva come contenuto tale ripristino ai sensi del secondo comma dell'art.307 c.p.p., sia perché nella specie faceva difetto il presupposto dello status libertatis, richiesto dalla legge per la emissione della nuova ordinanza in relazione al medesimo titolo di reato, sia perché il pericolo di fuga non era logicamente prospettabile nei confronti di un soggetto tuttora ristretto in carcere.
Ciò posto, osserva il Collegio che l'articolato ricorso è infondato e va respinto.
1. Va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la eventuale nullità derivante dalla intempestiva notifica dell'avviso del giorno fissato per l'audizione dell'imputato da parte del magistrato di sorveglianza ex art. 101, comma 2, Disp. Att. c.p.p., non è assoluta, ma rientra nel novero delle nullità di ordine generale di cui all'art.180 c.p.p. (cosiddette nullità di carattere intermedio). Come tale, essa avrebbe dovuto essere dedotta prima della deliberazione della ordinanza da parte del tribunale del riesame.
In tal senso questa Corte si è già più volte pronunciata, affermando che "In tema di procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l'omesso avviso ai difensori di fiducia della data e del luogo in cui l'indagato, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del tribunale del riesame, doveva essere sentito, su sua richiesta, dal magistrato di sorveglianza del luogo, integra una nullità di ordine generale, ma non assoluta, e cioè a regime intermedio, che deve essere eccepita a norma dell'art.182 cod. proc. pen., quanto meno immediatamente dopo il compimento dell'atto" (V. Cass., Sez. I, sent. n. 5497 del 23-11-1996, Otera;
Sez. I, sent. n. 4161 del 21-11-1994, Guidotto). Nella specie l'avviso era stato comunque dato al difensore, anche se, stando a quanto assertivamente dedotto dal ricorrente, esso sarebbe pervenuto lo stesso giorno in cui il magistrato di sorveglianza avrebbe proceduto alla audizione, con conseguente impossibilità di intervenire, e i difensori nulla hanno però eccepito avanti al tribunale del riesame.
Per tale ragione la nullità, come sopra dedotta, deve ritenersi comunque sanata.
2. In ordine alla erronea qualificazione dell'impugnazione proposta dall'imputato avanti al tribunale del riesame, la doglianza, anche se astrattamente fondata, non ha, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, alcuna conseguenza sul piano dell'accoglimento dell'odierno gravame. Potrebbe avere degli effetti se, come infondatamente si sostiene, la decisione del tribunale fosse stata fondata su ragioni diverse rispetto a quelle poste a sostegno della impugnazione. Ma ciò non è avvenuto.
Ed invero con la richiesta di riesame (così era stata qualificata l'impugnazione da parte dei difensori) si era lamentato:
a)l'insussistenza del principale presupposto per il ripristino della custodia cautelare, e cioè l'avvenuta liberazione dell'imputato;
b)l'insussistenza di un concreto pericolo di fuga;
c)l'inapplicabilità alla fattispecie della presunzione di cui al terzo comma dell'art.275 c.p.p.- Orbene la decisione del tribunale ha riguardato proprio e soltanto i temi come sopra sollevati dall'impugnante e non si vede quali siano le altre considerazioni, diverse dalle questioni di cui sopra, su cui i giudici del riesame avrebbero fondato la loro pronuncia. In ordine alla censura sub a) il tribunale ha osservato che la contestuale emissione dei due provvedimenti era consentita perché rispondente alla ratio delle disposizioni concernenti il ripristino della custodia cautelare;
sulla doglianza sub b) ha, come si vedrà in prosieguo, congruamente motivato;
mentre in ordine a quella sub c) ha addirittura dato ragione all'impugnante.
Non si vede su quali altre argomentazioni sia fondata la decisione, anche perché le condizioni richieste dal secondo comma dell'art.307 c.p.p. sono: la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini, la necessità della custodia cautelare "a norma dell'art.275", la contestuale o previa emissione di una sentenza di condanna, e la sussistenza del pericolo di fuga, laddove la verifica della sussistenza di tali presupposti, contestata dal Terminio, è stata puntualmente effettuata.
3. Per quanto riguarda la doglianza relativa alla pretesa assenza di una specifica richiesta da parte del P.M., va intanto rilevato che la richiesta da parte dell'organo requirente vi è comunque stata. Neanche il ricorrente nega infatti che il P.M. aveva richiesto la emissione di ordinanza di applicazione della custodia cautelare e che questa riguardava il medesimo reato per il quale il Terminio aveva riportato la condanna. Si sostiene però che tale richiesta avrebbe dovuto ritenersi in pratica inesistente, in quanto non collegata alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art.307 c.p.p., ma a quelle di cui all'art.291.
È indubbiamente esatta l'affermazione del ricorrente secondo cui, in base al sistema delineato dal codice di rito, anche nelle ipotesi di cui all'art.307 c.p.p., è da escludere la possibilità di adozione di misure cautelari che prescinda dalla iniziativa del P.M., il quale in tal senso è soggetto necessariamente richiedente. Tutto ciò non vuoi dire però che egli abbia un obbligo di motivazione "specifica", essendo necessario e sufficiente che egli trasmetta al giudice la sua richiesta insieme agli atti, i cui risultati siano idonei a giustificare la richiesta stessa. Spetterà al giudice l'obbligo di verificare se vi siano le condizioni per la emissione dell'ordinanza di applicazione (o di ripristino) della misura.
In altri termini, non è previsto a carico del P.M. un obbligo di specifica e puntuale motivazione della richiesta, bensì un obbligo di allegazione degli atti su cui la richiesta è fondata e, una volta che tale richiesta sia stata formulata, anche in maniera generica, incombe solo sul giudice l'obbligo di adeguata motivazione sulla scorta degli atti trasmessigli dal P.M.-
Anche il collegamento della richiesta ai presupposti di cui all'art.307, comma 2, c.p.p., è problema che attiene alla motivazione dell'ordinanza, per modo che l'inesistenza di tale collegamento comporterebbe in ipotesi la nullità del provvedimento per carenza di motivazione del medesimo, e non sotto il profilo della inesistenza della richiesta da parte del P.M.-
Ma, a prescindere da ciò, gli espliciti riferimenti, nella richiesta del P.M., alla sentenza emessa dalla corte di assise nei confronti del Terminio e alle esigenze cautelari di cui all'art.274, lett. a), b) e c) c.p.p. (e quindi anche al pericolo di fuga) erano più che eloquenti e indicativi, tant'è che la medesima corte non ha avuto difficoltà alcuna ad inquadrare correttamente la questione, al di là delle imprecisioni lessicali o delle errate indicazioni delle norme giuridiche, contenute nella richiesta stessa. Ciò è tanto vero che questa Corte ha ritenuto che "ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere nel caso previsto dall'art. 307 cod. proc. pen., comma secondo, lett. b), l'indebita valutazione fatta dal giudice anche delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen., lett. c), non incide sulla legittimità del provvedimento coercitivo, allorché siano state comunque considerate le esigenze di cui alla precedente lettera b) dello stesso articolo, con apprezzamento congruamente motivato in riferimento alla condanna inflitta e al conseguente concreto accentuarsi del pericolo di fuga". (Cass., Sez. I, sent. n. 5271 del 13-11-1997, Ripa). Numerosi sono anche gli arresti giurisprudenziali che considerano come implicite le richieste del P.M. in determinati casi, come nell'ipotesi in cui il P.M. si opponga alla scarcerazione, sostenendo che non è ancora scaduto il termine di custodia cautelare, nel qual caso si è ritenuta implicita in tale opposizione la richiesta di applicazione anche di misure "alternative" nel caso di accoglimento della domanda di scarcerazione (v.Cass., Sez. I, sent. n. 4808 dell'11-01-1993, Carmellino); o nell'ipotesi di richiesta di proroga della custodia cautelare, nella quale si è ritenuto che vi era comunque, da parte del P.M., una iniziativa diretta ad ottenere, sia pure sub specie della richiesta di proroga, l'applicazione della misura di massima afflittività (v.Cass., Sez.VI, n. 51791 del 10.3.1998, Recchia). D'altra parte, che senso avrebbe avuto per il P.M. chiedere nella specie la "nuova" applicazione della misura custodiale, se non nell'ottica della scarcerazione dell'imputato, effettiva, prossima o presumibile che fosse? Il fatto, su cui il ricorrente ha fondato parte del suo assunto, che la richiesta fosse stata inoltrata ancor prima che il tribunale del riesame disponesse la scarcerazione dell'imputato, non ha alcun rilievo, posto che non vi è alcuna disposizione che fa divieto al P.M. di inoltrare preventivamente una simile richiesta, salvo poi il potere del giudice di dichiararla inammissibile, ove non sussistano le condizioni per l'accoglimento di essa.
Del tutto infondato, dunque, l'assunto del ricorrente secondo cui la corte di assise avrebbe adottato una iniziativa ufficiosa "cumulando in sè le funzioni di P.M e quelle di giudice", come si legge nel ricorso.
4. Altrettanto infondata la doglianza consistente nella affermazione secondo la quale la corte di assise, nel ripristinare la custodia cautelare nei confronti del Terminio, avrebbe proceduto ad una modifica sostanziale della contestazione, fatta all'imputato nel corso del dibattimento, solo allo scopo di prolungare illegittimamente il suo stato di detenzione.
La doglianza avrebbe un certo significato, anche se non risolutivo, qualora il tribunale del riesame avesse motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, facendo riferimento alla presunzione di cui al terzo comma dell'art.275 c.p.p.- In verità ciò non è avvenuto, perché la sussistenza di tale esigenza cautelare è stata invece motivata in maniera autonoma, per cui non si comprende quale sarebbe il motivo della illegittimità dell'ordinanza sotto tale aspetto.
Ma anche se, come sembra, si volesse fare riferimento al fatto che il tribunale ha fatto, nella motivazione, riferimento al "contesto mafioso" nel quale sono maturati l'omicidio e gli altri reati per il quale il Terminio ha riportato condanna, ciò non comporta affatto una contestazione di aggravanti. come indebitamente affermato dal ricorrente. Una cosa è infatti la contestazione formale dell'aggravante di cui all'art.7 della L. 203/91 (inibita nella fattispecie dal divieto di cui all'art.2 c.p.), avente effetti sia sul piano processuale che su quello sostanziale;
mentre cosa ben diversa è tener conto della natura e del grado delle "esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto" in relazione alla entità del fatto, come recita l'art. 275, primo e secondo comma, c.p.p., espressamente richiamato dall'art.307, comma 2, stesso codice. Se ne deve dedurre che nessun "riconoscimento di circostanze aggravanti" si è nella specie verificato.
5. Per quanto riguarda, poi, la presunta carenza motivazionale in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, va tenuto presente che più volte questa Corte ha stabilito che "La sopravvenuta condanna, non ancora definitiva, dell'imputato ad una grave pena detentiva ben può essere ritenuta come fattore idoneo a rendere ragionevolmente probabile - e quindi concreto e non immaginario - il pericolo che lo stesso imputato si dia alla fuga, e può pertanto giustificare l'applicazione, da parte del medesimo giudice del dibattimento dal quale la condanna è stata pronunciata, di una misura cautelare"; e che la custodia cautelare è correttamente ripristinata dopo una pesante condanna intervenuta in primo grado, tale da rendere più attuale e pressante la tendenza alla fuga, ricavabile dall'essere l'imputato inserito in una pericolosa organizzazione criminale. (Cfr., in tal senso, Cass., Sez. I, sent. n. 3580 del 14-09-1994, Corona;
. Sez. VI, sent. n. 2034 del 07-09-1993, Leveque). Ciò non significa che la norma di cui all'art. 307, secondo comma, lettera b), c.p.p., vada interpretata nel senso che una sentenza di tal genere costituisca di per sè la prova del proposito di fuga, quanto, invece, nel senso che la condanna, specie a pena molto severa, può rappresentare la premessa per il sorgere di una spinta a sottrarsi alla esecuzione della pena ed essere quindi utilmente valutata, insieme ad altri elementi, come rivelatore di un concreto pericolo di fuga.
Sotto tale profilo appare corretto affermare che, nella valutazione circa l'esistenza di tale pericolo, non si può prescindere dall'entità della pena inflitta con la sentenza di condanna che, pur se non costituente prova della predetta esigenza, fornisce tuttavia un indizio significativo dello stimolo, che può rendere pressante e attuale la tendenza alla fuga, specie in presenza di ulteriori elementi obbiettivi, dai quali si possa ragionevolmente desumere l'alta probabilità che, qualora l'imputato riacquistasse lo stato di libertà, l'evento paventato possa concretamente verificarsi. (In tal senso, v.Cass., Sez. I, sent. n. 6989 del 26-02-1998, Macrì; Sez. I, sent. n. 2085 del 10-05-1995, Bongiovanni). Nella specie, oltre alla notevole entità della pena (27 anni di reclusione), il tribunale ha fatto riferimento all'accertato inserimento dell'imputato nell'ambito della pericolosissima associazione mafiosa denominata "cosa nostra", e alla conseguente possibilità di ricevere, in Italia e all'estero, adeguati supporti ed aiuti per guadagnare e mantenere, anche per lungo tempo, la latitanza.
Si tratta indubbiamente di elementi specifici che ben potevano indurre il giudice di merito a ritenere concreto ed attuale il pericolo di fuga.
Nè può avere rilievo il fatto che il Terminio non fosse stato ancora materialmente liberato, in quanto lo stato di detenzione dell'imputato non può condizionare, di per sè, la possibilità di riconoscere la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al "concreto pericolo" di fuga. (In tal senso, v. Cass., Sez. V, sent. n. 1025 del 03-04-1997, Papa;
Sez. VI, sent. n. 3807 del 14-02-1997, Leggio- Sez. VI, sent. n. 3110 del 07-09-1994, Saba;
Sez. I, sent. n. 2229 del 21-10-1993, Pauluzzi). Non si può poi parlare di un effettivo contrasto tra la decisione del tribunale che, nel disporre la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, aveva ritenuto che le esigenze cautelari potevano essere salvaguardate attraverso l'applicazione nei confronti del Terminio dell'obbligo di dimora, e quella, coeva, del medesimo tribunale che, nel ripristinare la misura custodiale, ha ravvisato l'esistenza del pericolo di fuga. Si tratta, infatti, di un contrasto meramente apparente, determinato dalla diversa natura dei due provvedimenti.
È evidente che la soluzione scelta con il provvedimento di scarcerazione era praticamente obbligata, in quanto, nel riconoscere che in concreto le esigenze cautelari erano ancora di rilevanza tale da legittimare l'applicazione di misure cautelari, non si poteva fare altro che imporre una misura diversa da quella della custodia in carcere, in quella sede non praticabile..
6. Passando, infine, all'esame delle osservazioni contenute nella memoria difensiva, nel trascurare le altre questioni poste in quanto già affrontate e risolte, non rimane che esaminare il problema, soltanto adombrato nel ricorso, se, avuto riguardo alla disposizione di cui al secondo comma dell'art.307 c.p.p., che regola la possibilità di disporre il ripristino della misura custodiale nei confronti dell'imputato "scarcerato". per decorrenza dei termini, presupposto indefettibile sia l'effettivo status libertatis dell'imputato.
In effetti la norma pare "pensata" per l'ipotesi in cui si debba provvedere ad evitare la fuga dell'imputato dopo che costui sia stato materialmente scarcerato, come sembrerebbe potersi dedurre anche dal riferimento all'altro presupposto del pericolo di fuga, che in tanto può configurarsi in quanto il soggetto non si trovi in vinculis. Senonché, a ben vedere - a parte il fatto che quest'ultima considerazione, per quanto suggestiva, non ha in realtà alcun fondamento, in quanto, come più volte chiarito da questa Corte in numerosi arresti giurisprudenziali, il pericolo concreto di fuga può prospettarsi anche in relazione ad un soggetto detenuto - in realtà la disposizione in esame non vieta affatto il ripristino della custodia cautelare ancor prima che, pur essendo stata disposta la scarcerazione dell'imputato, il provvedimento non abbia ancora avuto pratica esecuzione, e nulla impedisce che, nelle more dell'espletamento delle formalità necessarie, venga ordinato il ripristino della misura custodiale.
Beninteso, il provvedimento di scarcerazione costituisce l'antecedente logico necessario rispetto al provvedimento di ripristino, ma ciò non nel senso che la liberazione dell'imputato deve essere già avvenuta, ma nel senso che, in tanto è possibile prospettare un pericolo di fuga, in quanto vi siano tutte le premesse, di tipo giuridico e burocratico, perché la liberazione sia certa e imminente.
Sotto altro profilo può anche osservarsi che l'espressione "imputato scarcerato", usata dal legislatore nel primo comma dell'art.307 c.p.p., non si riferisce necessariamente all'ipotesi in cui l'imputato sia libero, ma abbia piuttosto il significato di designare lo status dell'imputato del quale sia stata comunque già ordinata la scarcerazione, a nulla rilevando il fatto che, per motivi burocratici o per altro, il soggetto non sia stato ancora materialmente dimesso dal carcere.
Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che, in casi analoghi a quello in esame, si dovrebbe aspettare che l'imputato abbia messo piede fuori dalla porta del carcere prima di procedere, immediatamente dopo, al suo arresto in esecuzione dell'ordine di ripristino della custodia cautelare. Si tratterebbe, in buona sostanza, di mettere in atto una specie di pantomima, del tutto priva di significato sia sul piano pratico che su quello giuridico. Anche il problema del momento in cui il provvedimento di scarcerazione abbia piena efficacia (se, cioè, all'atto della sua emissione o all'atto della notifica al detenuto) non ha, a parere del Collegio, alcuna incidenza nell'ambito della problematica in esame. Infatti, a prescindere dal rilievo che il provvedimento di scarcerazione, non essendo atto recettizio, spiega immediatamente, per sua natura, tutti i suoi effetti a prescindere dalla notifica, l'importante è che tale provvedimento sia già stato emesso quando si disponga il ripristino della misura, e nella specie, stando alle considerazioni svolte dal ricorrente, l'ordine di scarcerazione è stato emesso e comunicato al carcere alle ore 11,28 del 17.7.1998, mentre il provvedimento che ordinava il ripristino della custodia in carcere è stato emesso alle 13,57 dello stesso giorno. È poi del tutto infondato l'assunto del ricorrente, secondo cui "presupposto di un'ordinanza custodiale ai sensi dell'art.291 c.p.p. è ovviamente e necessariamente lo stato di libertà dell'imputato" e che, quindi. nessuna misura poteva essere emessa nei confronti di chi, in relazione al medesimo titolo di reato, si trovava ancora in carcere. Infatti, come è evidente, il citato art.291 non presuppone affatto lo status libertatis del soggetto, potendosi, come è abbondantemente pacifico, chiedere la emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere anche nei confronti di chi sia detenuto, non solo per altri reati, ma anche per il medesimo reato, salvo poi a verificarne, in quest'ultimo caso, gli effetti ai fini del computo dei termini di durata della misura.
Nè è in alcun modo condivisibile l'altra affermazione secondo la quale, qualora si volessero far risalire gli effetti del provvedimento di scarcerazione al momento della sua emissione anziché a quello della sua notifica, da ciò discenderebbe che, dovendosi considerare operativa nei confronti del Terminio la più lieve misura dell'obbligo della dimora, il P.M. avrebbe dovuto chiedere la "nuova" misura per aggravamento delle esigenze cautelari a mente dell'art.299 c.p.p.- Così opinando, infatti, si fa, da un lato, confusione tra istituti giuridici e fattispecie diverse e, dall'altro, si dimentica che, anche nel caso in cui il soggetto interessato si trovi sottoposto a misure cautelari più lievi, come l'obbligo di dimora, in presenza delle condizioni richieste, la norma di cui all'art.307 comma 2 lett.b) c.p.p. è ugualmente e pienamente applicabile, in quanto il provvedimento di ripristino della misura custodiale prescinde totalmente dal l'aggravamento delle esigenze cautelari, e presupposto essenziale per la sua adozione è la ricorrenza del concreto pericolo di fuga.
In altre parole, anche nella ipotesi in cui il Terminio fosse stato liberato e fosse stata già in atto la misura dell'obbligo di dimora, la richiesta del P.M. - e il relativo provvedimento della Corte di assise - avrebbero dovuto fare necessariamente riferimento al pericolo di fuga, e non certo all'aggravamento delle esigenze cautelari, che non sarebbe stato, di per sè, sufficiente a giustificare il ripristino della custodia cautelare in carcere. Alla stregua delle osservazioni svolte, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'imputato, ai sensi del comma 1-ter dell'art.94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui trovasi detenuto il Terminio.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, Disp. Att. C.P.P.-
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999