Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/11/2023, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2023
N. 01233/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2021, proposto da
RA CO, EN A’, PI Di BE, NT ER, FA SO, CO AT, ER GA, GE IS, LO AL, IO MO, SS RI, NT LO, EL LL, CC O’, UI NT SE, DR LA, RY IN, SI LE, SE VE, DO LE, rappresentati e difesi dall’avvocato Carmela Annunziata Saponaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti pubblici dipendenti appartenenti alle Forze armate ad ottenere il risarcimento del danno subito dall’inadempimento contrattuale imputabile pro parte al Ministero della Difesa, quale datore di lavoro nell’ambito del rapporto di pubblico impiego comparto difesa e sicurezza non contrattualizzato, per il mancato avvio delle necessarie procedure propedeutiche alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e, della connessa istituzione della previdenza complementare, ai sensi degli artt. 26 comma 20, L. 23.12.1998 nr. 448 ed art. 3 comma 2 D.Lgs. 5.12.2005 nr. 252;
e per la condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento a favore di ciascuno dei ricorrenti del conseguente danno economico derivante dalla mancata attivazione dell’iter preliminare alla previdenza complementare, da quantificarsi nel corso del presente giudizio, ovvero, in subordine, nelle diverse somme, maggiori o minori, risultanti di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. F. Patarnello, in sostituzione dell’avv. C. A. Saponaro, per la parte ricorrente;
Preliminarmente il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, come da dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente.
Per tale motivo, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO