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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3927/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Arnesano, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Federica Musso, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.12.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il e la , unitisi in matrimonio in data 24.5.2003, hanno generato due figli nati, Pt_1 CP_1 rispettivamente, in data 26.12.2004 e in data 22.10.2009; la loro separazione è stata dichiarata dall'Ufficio epigrafato con sentenza n. 279/2021 dell'1.2.2021 R.G. n. 10899/2017.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.12.2024 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione era stata dichiarata ed erano già trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate, infra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene:
1. Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori così da consentire l'esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento presso la madre, alla quale resta assegnata la casa coniugale;
2. il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio minore nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore
21:00, nonché due fine settimana al mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
quindici giorni anche consecutivi durante le vanca estive;
il Natale e la Pasqua di anno in anno in via alternata con ciascun genitore.
Entrambi i coniugi si riservano di regolamentare il diritto di visita compatibilmente ai loro impegni lavorativi e alle esigenze scolastiche e/o svago dei figli e, in ogni caso, per l'interesse superiore del minore;
3. dichiarare la rinuncia reciproca all'assegno divorzile in quanto entrambe le parti sono economicamente indipendenti;
4. prevedere e stabilire l'obbligo del di corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio Pt_1 CP_1 minore la somma di Euro 270,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre un contributo nella Per_2 misura del 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo applicato presso il Tribunale di Lecce;
5. attribuire a il diritto a percepire, in via esclusiva e nella misura del 100%, l'assegno unico erogato Controparte_1 da Inps;
6. dichiarare il tenuto a garantire il mantenimento del figlio maggiorenne ove questi risulti Pt_1 Per_3 disoccupato.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
24.5.2003 a VO (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 12 Parte II Serie
A, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 6.2.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)