TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1432/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DI GIROLAMO GIUSEPPE ALESSANDRO
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.1.2025 l'Avv. Di Girolamo ha precisato le proprie conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con CP_1 lui contratto in data 2.6.2011 presso il Comune di Marsala (TP), anno 2011, atto n. 57, parte II, serie A, atto n. 57 dal quale non sono nati figli rappresentando che il Tribunale di Marsala con decreto di omologa del 31.1.2023 n. 708/2023 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, la ricorrente ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni previste nel ricorso per separazione personale dei coniugi e così come da decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Marsala in data 31.01.2023.
Pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e all'udienza CP_1 odierna – dichiarata la sua contumacia - il Giudice delegato, ritenendo la causa matura per la decisione ex art 473 bis. 22 c.p.c., ha invitato parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni rimettendo poi la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, non può che essere accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo trascorsi più di sei mesi, richiesti dagli artt. 1
e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 74/1987 e dalla Legge n.
55/2015, dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Marsala nel procedimento di separazione personale definito con decreto n. 708/2023 reso nell'ambito del procedimento n. 2193/2022 r.g. non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti.
In assenza di ulteriori questioni tra le parti, dunque, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e ricorrendo tutti i Parte_1 CP_1 presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 e ss.mm. e, per l'effetto, va disposta la trasmissione del presente provvedimento al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge e per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. N. 396/2000.
Alla luce della funzione costitutiva necessaria del giudizio e della mancata costituzione della parte resistente, valutate unitamente all'assenza di contrasto tra le parti sotto il profilo patrimoniale, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 2.6.2011 presso il Comune di Marsala (TP), anno 2011, parte II, CP_1 serie A, atto n. 57;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
pag. 2/3 - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 15.1.2025.
Il Giudice rel. ed est Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 3/3