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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70068/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 70068 /2018
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. SARACENO
ALBERTO (CF , PEC ) ed C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma Via degli Scipioni, 265,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, dagli CP_1 C.F._2
avvocati Maria Rosaria Russo Valentini (c.f. , P.E.C. C.F._3
numero di fax 06/68210061) e Email_2 [...]
(c.f. P.E.C. , CP_2 C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Roma (00186), Piazza Grazioli n. 5
CONVENUTO
E
CONVENZIONATI Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_2
dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini (c.f. , P.E.C. C.F._3
numero di fax 06/68210061) e dall'avv. Email_2
(c.f. P.E.C. Controparte_2 C.F._4
, con domicilio eletto presso lo studio della prima Email_3
in Roma (00186), Piazza Grazioli n. 5
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con citazione datata 12.10.2018 parte attrice ha dedotto -fra le altre cose e per quanto di interesse per la presente motivazione-:
i. Che: “L'Associazione sindacale denominata “ Controparte_4
( è per composizione e rappresentatività, con medici che operano in Pt_1
ogni settore della sanità, un'organizzazione che integra e valorizza le diverse professionalità sia del comparto dipendente sia di quello convenzionato”;
ii. Che: “In data 11 settembre 2018 il Coordinatore della , Struttura CP_3
Interregionale Convenzionati, [dott. N.d.R.] ha CP_3 CP_1 sottoscritto e divulgato la nota Prot. n. 595/2018 , con cui comunicava CP_3
“la sospensione della rappresentatività sindacale del Controparte_5
e “Contemporaneamente alla determinazione della
[...]
sospensione e fino all'accertamento definitivo si procede con la presente a dare indicazione alle Amministrazioni interessate di sospendere l'assegnazione delle prerogative sindacali e di trattenere le eventuali quote connesse al rilascio della delega sindacale in attesa di riversarle in favore degli effettivi aventi diritto”;
iii. Che: “La predetta nota veniva diffusa a tutte le Aziende Sanitarie d'Italia, le quali hanno interrotto ogni trasferimento delle quote connesse alle deleghe sindacali rilasciate dai medici convenzionati ivi impiegati”; iv. L'illegittimità dell'atto posto in essere dal dott. e sull'inadempimento CP_1
della in quanto quest'ultima: “non detiene alcuna potestà autoritativa CP_3
in merito al riconoscimento, in capo alle organizzazioni sindacali, del requisito della maggior rappresentatività. Nel caso di specie, difettando ogni e qualsiasi norma che attribuisca alla il potere di stabilire CP_3
unilateralmente quale sia la capacità sindacale dei propri interlocutori contrattuali, la nota in data 11 settembre 2018 è da ritenersi radicalmente nulla per difetto assoluto di attribuzione (o carenza assoluta di potere).
Oltretutto nel provvedimento gravato la non indica quale sia la norma CP_3
attributiva del presunto potere esercitato, in chiara violazione dell'art. 3 co.
1 L. 241/90 che impone inderogabilmente di indicare le ragioni giuridiche che sorreggono l'atto, anche quanto all'attribuzione esercitata”;
v. Che sussisteva quindi: “responsabilità ex art. 2043 c.c. per l'atto in contestazione, in quanto assunto in una situazione affetta da carenza assoluta di attribuzione, nonché in palese e conclamata violazione di legge,
ed inoltre contraddicendo un provvedimento giudiziale di questo Tribunale,
debba essere identificata a tutti gli effetti in capo alla persona che lo ha sottoscritto, e cioè al Dott. , anche al di fuori di qualsivoglia CP_1
relazione con il ruolo dallo stesso rivestito in seno alla Struttura in cui presta servizio”; vi. Inoltre, sul piano contrattuale: “emerge in maniera evidente che la ha CP_3
realizzato un vero e proprio inadempimento contrattuale in riferimento all'Accordo Collettivo Nazione del 23 marzo 2005 (v. allegato 9), nel frangente in cui ha emanato il provvedimento di sospensione contestato nonostante il S.M.I. sia pienamente in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal predetto Contratto per il conseguimento della qualifica di sindacato maggiormente rappresentativo”; vii. Che il danno ingiusto subito era costituito: “dalla mancata apprensione delle contribuzioni economiche provenienti dai propri iscritti per mezzo delle ritenute effettuate dalle Aziende sanitarie”; viii. Che il danno era costituito anche dalla: “gravissima lesione cagionata all'immagine” del Sindacato dei Medici Italiani perché la nota inviata faceva:
“leva sugli elementi che costituiscono prerogative tipiche di un Sindacato, e cioè la legittimità dei rappresentanti, e la onorabilità nel condurre il mandato che è alla base delle deleghe conferite dai singoli medici”; ix. Che: “La quantificazione di un siffatto danno non può che avere a riferimento l'oggetto dei singoli contratti stipulati sulla base della contrattazione collettiva adottata con il concorso del SMI, ad onta del fatto che l'autorità e capacità rappresentativa di un sindacato incide proprio su quei valori, e cioè, nel caso di specie, sulle retribuzioni percepite dai medici convenzionati.
Atteso che i medici convenzionati iscritti al sindacato sono circa 8.000 e percepiscono una retribuzione media di €50.000 annue, il danno cagionato al Sindacato dei Medici Italiani può quantificarsi quantomeno nella somma simbolica di €10.000.000,00”;
x. Che: “In riferimento al nesso causale esistente tra il fatto illecito e il danno ingiusto, basti qui riportarsi alle allegate missive di chiarimento inoltrate dalle Aziende sanitarie locali di OR e AM (v. allegato 7 e 8). Dalle
stesse emerge chiaramente come la nota del Dott. abbia tratto in CP_1
inganno le singole Aziende sanitarie locali, le quali si sono sentite obbligate a sospendere il flusso pecuniario verso il Sindacato, altresì prendendo come fatto assodato e definitivo che il SMI fosse venuto meno della rispettiva rappresentatività”.
La citazione così conclude: “- accertare e dichiarare il fatto illecito commesso dal
Dott. , condannandolo ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno CP_1
subito e subendo dal per €10.000.000,00, ovvero nella minore o maggior somma Pt_1
che verrà accertata di giustizia, come comprensiva del danno emergente nonché del danno all'immagine cagionato per l'effetto delle dichiarazioni contenute nella nota del 11 settembre 2018, ovvero provocato da ogni altro comportamento posto in CP_3
essere personalmente dallo stesso che può essere posto in relazione di causalità con il danno sofferto dal - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Pt_1
convenzionati, in riferimento all'Accordo Controparte_3
Collettivo Nazione del 23 marzo 2005, condannandola al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. subito e subendo dal S.M.I. come rappresentato nella superiore parte motiva, in via solidale nel caso di accoglimento della precedente domanda”. L'importo del risarcimento richiesto è stato ridotto a € 1.000.000,00 nelle note ex art.127 ter cpc del 16.12.2024.
Si è costituita deducendo -fra le altre cose e per quanto di interesse per i CP_3
fini della presente decisione-:
i. Che: “Fin dai primi mesi del 2018 lo non è in grado, a motivo di un'accesa conflittualità interna, di indicare con certezza il soggetto munito del potere di rappresentare l'Organizzazione sindacale nella negoziazione.
Sin dal giugno dell'anno corrente, infatti, rivendicano la qualità di
Segretario Nazionale e, di conseguenza, quella di legale rappresentante del sindacato, sia la dott.ssa sia il dott. Controparte_6 Controparte_7
(…) In concreto, è avvenuto che si sono tenuti due contemporanei Congressi nazionali S.M.I. – uno a Napoli l'8 e il 9 giugno e l'altro a Tivoli il 9 e 10
giugno – che hanno visto, nel primo Congresso, la conferma della Segretaria
Generale uscente dott.ssa e nel secondo, indetto Controparte_6
Parte_ dall'“altra metà dello guidata dal vice segretario nazionale Pt_2
, l'elezione come nuovo Segretario Generale del dott.
[...] CP_7
(cfr. DOC. N. 5). Unitamente alla dott.ssa è stato eletto un
[...] CP_6
gruppo direttivo, interamente diverso da quello eletto unitamente al dott.
(cfr. all. 3 e 4 al DOC. N. 5, nonché DOC. N. 29)”; CP_7
ii. Che: “In tale clima di (già) evidente incertezza, ha iniziato a CP_3
ricevere, nei mesi di luglio e agosto, comunicazioni d'inoltro, da parte di
Parte_ varie Amministrazioni, di contrastanti lettere ad esse pervenute da on cui, da un lato, la dott.ssa chiedeva di revocare i “permessi sindacali” CP_6 Parte_ a taluni rappresentanti e, dall'altro, 28 segretari regionali e dirigenti
Parte_ nazionali del medesimo sindacato contestavano, in carta intestata la suddetta revoca richiesta dalla “sedicente segretaria, più volte sfiduciata dagli organismi nazionali del sindacato, già denunciata alla Procura della
Repubblica di Roma […]” (DOC. N. 7), affermando che “[l]a dott.ssa CP_6
continua ad inviare comunicazioni ed a presenziare a riunioni spacciandosi per segretaria del sindacato dei medici italiani. La qual cosa non corrisponde ad una posizione sindacale reale e legittima” (DOC. N. 8), ed invitando pertanto le Amministrazioni a “congelare i permessi sindacali”
(DOC. N. 7). Ad ulteriore riprova del clima creato dal sindacato nei rapporti con i suoi interlocutori istituzionali, la Regione Campania, con provvedimento prot. n. 0489467 in data 27 luglio 2018, “sospende in via cautelativa con decorrenza immediata, fino alla soluzione della questione di che trattasi la sigla sindacale SMI” (DOC. N. 9)”;
iii. In un siffatto quadro di incertezza, di aver inviato: “a in data 29 agosto
2018, lettera prot. n. 570/2018 con cui, ricostruendo l'escalation del clima d'assoluta incertezza creatosi nel corso dei mesi precedenti attorno al sindacato ed alla sua effettiva rappresentanza e rappresentatività, diffida quest'ultimo “a comunicare entro le ore 12,00 del giorno 5 settembre 2018
in modo univoco chi debba intendersi per Segretario Generale e legale
Parte_ rappresentante” (DOC. N. 10). Preavvertendo altresì he “in assenza della predetta comunicazione univoca” il sindacato avrebbe dovuto essere sospeso in via cautelativa dalla rappresentatività sindacale”; iv. Che -quale risposta- erano pervenute: “due distinte lettere, una della dott.ssa
Parte_ (cfr. DOC. N. 11) e l'altra del dott. su carta intestata CP_6 CP_7 (cfr. DOC. N. 12), in cui entrambi sottoscrivono e si dichiarano Segretari
Generali allegando corposa documentazione che, ben lungi dal chiarire la situazione, hanno invece confermato l'esistenza di due Consigli Nazionali, due Congressi Nazionali, due gruppi dirigenziali di vertice e, anche a livello territoriale, due distinte compagini e fazioni del sindacato. A ciò si aggiunga
Parte_ la creazione e pubblicazione on-line di due distinti siti internet di ognuno dei quali proclamante come legittima l'elezione, e dunque la legale rappresentanza, in capo alla in un caso CP_6
(www.sindacatomedicitaliani.org) (cfr. DOC. N. 13), ed in capo ad CP_7
nell'altro (www.sindacatomedicitaliani.it) (cfr. DOC. N. 14)”;
v. Di aver tratto da questi fatti: “il ragionevole e plausibile convincimento che fosse (com'è tuttora) in atto una scissione associativa, o comunque, in ogni caso, che l'unità del sindacato e, così, l'effettiva rappresentanza dello stesso e dei suoi iscritti in sede sindacale, fosse totalmente incerta.
2.7. Pertanto, nell'esercizio del potere di certificazione della rappresentatività sindacale riconosciutole dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale (cfr.
art. 22 ACN 23 marzo 2005 sub DOC. N. 2 e art. 3 Accordo Conferenza
Stato-Regioni Rep. 164/CSR del 5 dicembre 2013 sub DOC. N. 1), CP_3
Parte_ non ha potuto far altro che comunicare allo con lettera prot. n. 595 in data 11/9/2018, la sospensione cautelativa dalla rappresentatività sindacale.
Ciò, da un lato, per “evitare il rischio di sottoscrizione di contratti nazionali e decentrati da parte di persone sulle quali non esista la certezza di legittimazione […], oppure di sindacati che abbiano perso l'effettiva rappresentatività”, nonché, dall'altro e a tutela delle Aziende sanitarie e degli stessi medici iscritti al sindacato, per “evitare il rischio che il denaro dei medici convenzionati sia versato per delega dalle singole Aziende su conti correnti non indicati da chi abbia l'effettiva rappresentanza legale del sindacato” (DOC. N. 15)”; vi. Che in data 17.9.2018 la dott.ssa le aveva comunicato un'istanza CP_6
sollecitando la revoca in autotutela del provvedimento dell'11.9.2018 allegando: “un decreto, emesso in data 1 giugno 2018 nell'ambito di un
Parte_ ricorso promosso da alcuni iscritti ex art. 2378 c.c. (R.G. n. 31678-
2/2018), con cui Codesto Ill.mo Tribunale aveva disposto la sospensione cautelare inaudita altera parte della deliberazione del Controparte_8
'indizione del Congresso di Tivoli del 9-10/6/2018, in seno al quale è
[...]
stato eletto Segretario Generale del sindacato il dott. ”, CP_7
provvedimento giudiziario non conosciuto in precedenza;
vii. Che in data 21.9.2018 -nelle more della definizione del citato procedimento
R.G. n. 31678/2018- aveva: “disposto – proprio al fine di agevolare più
Parte_ possibile, e nonostante tutto, la partecipazione (anche) di lle trattative
Parte_ sindacali in corso – “l'ammissione con riserva del sindacato […] unitariamente inteso alle trattative, invitando all'incontro fissato per il giorno mercoledì, 26 settembre 2018, alle ore 14,30, sia la d.ssa CP_6
che il dott. ” (DOC. N. 19)”, chiedendo -
[...] Controparte_7
Parte_ Parte_ contestualmente- a “di confermare se il sindacato …] è e rimane tuttora unitario”, e “se quindi unico permanga il conto corrente bancario nel quale correttamente possano essere versate dalle Amministrazioni le quote connesse al rilascio delle deleghe sindacali” (DOC. N. 19)”; viii. Che: “tanto la quanto hanno individuato le proprie CP_6 CP_7
delegazioni, che hanno regolarmente partecipato al tavolo di trattative per il rinnovo dell'ACN vigente tenutosi il 26 settembre scorso”; ix. Infine, che: “una volta ricevuta, il 22 ottobre scorso, l'ordinanza 21/10/2018 con cui Codesto Ill.mo Tribunale, Sez. XVI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 giugno, ha confermato, nel contraddittorio delle parti, il proprio precedente decreto inaudita altera parte e, così, la sospensione della delibera d'indizione del Congresso Nazionale di Tivoli in
Parte_ seno al quale è stato eletto Segretario Generale cfr. DOC. N. CP_7
22), ha disposto, con provvedimento prot. n. 728 in data 23/10/2018, la
Parte_ revoca della sospensione della rappresentatività sindacale di prot. n.
595 dell'11/9/2018 sub DOC. N. 15) nonché la successiva ammissione con riserva del sindacato alla negoziazione sindacale (prot. n. 637 del 21/9/2018
Parte_ sub DOC. N. 19), riammettendo a tutti gli effetti e senza riserva nella persona della dott.ssa alla rappresentatività ed a tutte le prerogative CP_6
sindacali ad essa connesse (cfr. DOC. N. 28)”;
x. In diritto: 1) l'inammissibilità della domanda nei confronti di CP_1
in proprio;
2) l'insussistenza di fatto causativo del danno: “giacché
[...]
aveva il pieno potere di certificare la rappresentatività sindacale di CP_3
Parte_
quest'ultimo comprende e comporta anche la facoltà di verificare la sussistenza e persistenza dei presupposti necessari all'esercizio di detta rappresentatività, ivi compresa la chiara presenza di un unico soggetto cui imputare gli atti adottati in nome dell'associazione sindacale”; 3)
l'insussistenza di danno stante la partecipazione alle negoziazioni,
l'inconfigurabilità dell'ingiustizia e l'assenza di nesso causale;
4) l'abnormità dell'importo richiesto quale risarcimento fondato su: “criterio di calcolo, totalmente generico ed arbitrario rispetto a parametri (numero di iscritti del sindacato e stipendio annuale di ognuno di essi), i quali peraltro risultano privi di alcun riscontro probatorio (basti evidenziare che
Parte_ dall'ultima rilevazione il numero di iscritti di di 4.500 (cfr. CP_3
DOC. N. 3), circa la metà degli 8.000 indicati nell'atto di citazione, fine pag.
7)”; 5) la ricorrenza dei presupposti per la condanna a lite temeraria.
La comparsa così conclude: “– nel merito, rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an sia nel quantum debeatur;
– sempre nel
Parte_ merito, condannare ex art. 96 c.p.c., a risarcire a una somma, da CP_3
quantificarsi equitativamente, a titolo di lite temeraria”
Si è costituito in giudizio con difesa del tutto sovrapponibile a CP_1
quella della , recante le medesime conclusioni e tramite i medesimi difensori. CP_3
Nelle memorie ex art.183 co.6 n.1 cpc parte attrice ha dedotto:
i. in ordine alla legittimazione passiva di che: “è possibile che CP_1
sia attuata una ripartizione di responsabilità tra ente e legale rappresentante
(quale organo dell'ente stesso) qualora vi siano i presupposti. La giurisprudenza ha stabilito che, in relazione a talune fattispecie dannose,
l'autore materiale del fatto civilmente illecito, nonché espressione di un organo, è tenuto a rispondere insieme all'ente secondo i principi della responsabilità extracontrattuale. In tal caso ente e legale rappresentante rispondono in solido tra di loro”;
ii. che: “Nel provvedimento di ammissione con riserva, la si è limitata CP_3
ad ammettere il alle trattative relative al solo Controparte_4 incontro fissato per il 26.09.2018 e peraltro a tale incontro era stato convocato in modo del tutto illegittimo anche il Dott. . In tale CP_7
provvedimento non ha ripristinato la rappresentatività Sindacale del CP_3
Sindacato, limitandosi semplicemente a convocare il Sindacato ad una riunione. Peraltro non si comprende per quale ragione il Sindacato non sia stato riammesso in via definitiva già a seguito dell'invio di tutta la documentazione comprovante la reale rappresentanza del Sindacato in capo alla Dott.ssa Infatti, la ha riammesso in via definitiva il CP_6 CP_3
Sindacato alle trattative solo a seguito del provvedimento di conferma emesso dal Dott. in data 21.10.2018 non tenendo conto Parte_3
dell'efficacia esecutiva del precedente”;
iii. che : “con il provvedimento del 11.09.2018 di “sospensione della CP_3
rappresentatività” ha determinato il blocco dei versamenti da parte di tutte le ASL sul territorio nazionale (…) Conseguenza di tale provvedimento è stata che le contribuzioni sindacali provenienti dalle deleghe sottoscritte dai medici iscritti al Sindacato sono state trattenute presso le Aziende sanitarie datrici di lavoro, con grave ed irreparabile nocumento del Sindacato dei
Medici Italiani, altresì pregiudicato nelle rispettive prerogative di onorabilità e affidamento oggetto del rapporto fiduciario sottostante ogni singola delega conferita dai medici iscritti. Soltanto con il provvedimento di riammissione (adottato da dopo la notifica del ricorso ex art. 28) le CP_3
ASL hanno comunicato lo sblocco dei fondi relativi alle deleghe sindacali a favore del Il provvedimento di ha Controparte_4 CP_3
costituito il presupposto del blocco delle rimesse mensili delle ASL in favore
Parte_ dello;
iv. l'insussistenza dei presupposti per la condanna a lite temeraria in quanto: “si evidenzia come la riammissione del Sindacato sia avvenuta inizialmente
“con riserva” in totale spregio del provvedimento del 10.10.2018 emesso dal
Dott. La riammissione “definitiva” è avvenuta solo con il Parte_3
provvedimento di conferma del 26.10.2018. Ciò che è ancora più grave è che alla riunione del 26.09.2018 era stato convocato del tutto illegittimamente anche il DO , soggetto estraneo al Sindacato”. CP_7
Nella memoria ex art.183 co.6 n.2 cpc ha dedotto -fra le altre cose e per CP_3
quanto di interesse per la presente decisione- la propria totale estraneità: “rispetto alle prerogative esercitate, autonomamente, dalle Aziende sanitarie in punto di interruzione o meno delle rimesse mensili in favore di S.M.I. In particolare, che non potesse imporre (come in effetti non ha mai imposto) alle Aziende CP_3
sanitarie il blocco (peraltro in alcun modo provato da parte attrice) dei versamenti in favore di S.M.I.”.
2. Il merito della domanda
In primo luogo, appare utile rammentare che l'accoglimento della domanda ex art.2043 cc presuppone l'allegazione e la prova di tutti i suoi elementi costitutivi: condotta illecita commessa con dolo o colpa, nesso causale e danno (cfr.
sull'argomento ex mutis: Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n.18539: “Come ogni altra forma di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può
considerarsi conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo invece acclarare se: a) sussista un evento dannoso;
b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A.,
sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa (ex plurimis, Cass. 26/01/2022, n. 2340;
Cass. 20/06/2018, n. 16196; Cass. 15/03/2012, n. 4172; Cass. 28/10/2011, n. 22508)”; nello stesso senso, ancora più di recente: Cassazione civile sez. III, 26/09/2024,
n.25755).
Nella specie, in estrema sintesi, parte attrice deduce l'esistenza di un danno connesso all'adozione -da parte dei convenuti- di una nota datata 11.9.2018 che avrebbe avuto come conseguenza quella di inibire il versamento delle contribuzioni sindacali da parte delle aziende sanitarie datrici di lavoro dei propri associati. Nella
sostanza, si evince dal tenore complessivo della citazione che parte attrice lamenta il mancato introito (temporaneo o definitivo) dei contributi da parte dei propri iscritti, riservandosi: “di quantificare in modo definitivo tale danno patrimoniale all'esito del mese in corso”. Non si rinviene nelle memorie ex art.183 co.6 cpc una quantificazione precisa a riguardo.
A fronte di una simile prospettazione non è stato offerto alcun elemento di prova atto a consentire una eventuale quantificazione del suddetto danno tenuto conto del fatto che -anche in considerazione della puntuale contestazione circa il numero degli iscritti effettuata dalle parti convenute-: a) non vi è evidenza del numero esatto di iscritti nel periodo antecedente e nel periodo successivo ai fatti per cui è causa;
b) non vi è evidenza dell'esatto importo degli introiti sindacali nel periodo antecedente e nel periodo successivo ai fatti per cui è causa;
c) non vi è evidenza della tempistica con cui sono pervenuti i flussi di contribuzione nel periodo antecedente e nel periodo successivo ai fatti per cui è causa.
Posto che la liquidazione del danno in via equitativa è possibile solo a fronte dell'impossibilità per la parte di provare il danno nel suo preciso ammontare (art.1226
cc) -evenienza non ricorrente nella specie essendo parte attrice istituzionalmente nella disponibilità di tutta la documentazione sociale e contabile atta a suffragare il pregiudizio patrimoniale lamentato- la domanda di risarcimento del danno patrimoniale va rigettata.
Non osta alla considerazione che precede circa l'assenza di prova quanto emerso dall'istruttoria orale assunta nel corso del giudizio ovvero la documentazione prodotta e proveniente da alcune Asl trattandosi di elementi che -al netto di considerazioni in ordine alla genericità di quanto rispettivamente dichiarato e riportato- comunque potrebbe eventualmente costituire elemento di prova in ordine all'an del danno, ma non anche al quantum.
In ordine, poi al dedotto danno all'immagine appare utile rammentare che: “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì
del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sè (vedi Cass. 18/2/2020
n. 4005 in tema di diffamazione, Cass. 18/7/2019 n. 19434, Cass. 28/3/2018 n. 7594)” (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2968), con la precisazione che -trattandosi di danno non patrimoniale risarcibile ex 2059 cc- occorre che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (ossia non consista in meri disagi o fastidi) e che comunque -come già accennato- vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (cfr. in tal senso fra le altre: Cassazione civile, sez. III, 29/11/2023 n.33276; Cassazione civile sezione
VI, 12/11/2019 n.29206; Cassazione civile sezione lavoro, 04/03/2011 n.5237).
Nella specie, parte attrice deduce che: “non vi è alcun dubbio circa il fatto che la nota inviata dal Dott. a tutte le Aziende Sanitarie locali del nostro Paese abbia CP_1
Parte_ leso in maniera estremamente grave l'immagine del ei suoi rapporti interni e nei suoi rapporti con le istituzioni, proprio facendo leva sugli elementi che costituiscono prerogative tipiche di un Sindacato, e cioè la legittimità dei rappresentanti, e la onorabilità nel condurre il mandato che è alla base delle deleghe conferite dai singoli medici”.
Ora, se è pacifico fra le parti che la citata nota ha creato un momento di stallo quanto alla possibilità per la parte attrice di partecipare alle attività sindacali di contrattazione,
oltre che di riscossione dei contributi, ciò nondimeno deve evidenziarsi:
i. che l'atto contestato è stato soltanto uno (gli ulteriori provvedimenti di cui si duole parte attrice sono stati adottati da altri soggetti);
ii. che questo è stato adottato in un momento in cui vi era oggettiva incertezza
(plateale appare in tal senso il fatto che si fossero tenuti due distinti congressi della medesima associazione) in ordine all'identità del soggetto legittimato alla rappresentanza della parte attrice (non era stato infatti ancora definito il procedimento cautelare R.G. n. 31678-2/2018 che ha provveduto in ordine alla chiesta sospensiva della nomina di un diverso legale rappresentante dell'ente);
iii. che la nota è stata revocata dopo un mese e mezzo non appena avuta conoscenza della definizione del procedimento giurisdizionale atto a superare l'incertezza circa l'identità del legale rappresentante dell'odierna parte attrice;
iv. che trattavasi di atto volto alla tutela anche degli interessi degli associati che rischiavano di vedere devoluta la propria quota a soggetto non legittimato,
oltre che di essere rappresentati da soggetti non realmente espressione del sindacato cui avevano aderito.
In un siffatto contesto non può dirsi che il comportamento lamentato integri questi estremi di illiceità atti a far assurgere il comportamento a motivo di risarcimento del danno.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda così come rideterminata in sede di conclusioni.
La sostanziale identità delle difese svolte dai convenuti -che si sono costituiti con due distinte comparse pur svolgendo identiche difese a mezzo del medesimo difensore-
giustifica la liquidazione delle spese rispetto allo scaglione di riferimento indicato,
aumentato per la difesa di più di una parte, da dividersi a metà e da destinarsi a ciascuna delle due parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute che liquida in favore di ciascuna in euro 13.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 31/03/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 70068 /2018
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. SARACENO
ALBERTO (CF , PEC ) ed C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma Via degli Scipioni, 265,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, dagli CP_1 C.F._2
avvocati Maria Rosaria Russo Valentini (c.f. , P.E.C. C.F._3
numero di fax 06/68210061) e Email_2 [...]
(c.f. P.E.C. , CP_2 C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Roma (00186), Piazza Grazioli n. 5
CONVENUTO
E
CONVENZIONATI Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_2
dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini (c.f. , P.E.C. C.F._3
numero di fax 06/68210061) e dall'avv. Email_2
(c.f. P.E.C. Controparte_2 C.F._4
, con domicilio eletto presso lo studio della prima Email_3
in Roma (00186), Piazza Grazioli n. 5
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con citazione datata 12.10.2018 parte attrice ha dedotto -fra le altre cose e per quanto di interesse per la presente motivazione-:
i. Che: “L'Associazione sindacale denominata “ Controparte_4
( è per composizione e rappresentatività, con medici che operano in Pt_1
ogni settore della sanità, un'organizzazione che integra e valorizza le diverse professionalità sia del comparto dipendente sia di quello convenzionato”;
ii. Che: “In data 11 settembre 2018 il Coordinatore della , Struttura CP_3
Interregionale Convenzionati, [dott. N.d.R.] ha CP_3 CP_1 sottoscritto e divulgato la nota Prot. n. 595/2018 , con cui comunicava CP_3
“la sospensione della rappresentatività sindacale del Controparte_5
e “Contemporaneamente alla determinazione della
[...]
sospensione e fino all'accertamento definitivo si procede con la presente a dare indicazione alle Amministrazioni interessate di sospendere l'assegnazione delle prerogative sindacali e di trattenere le eventuali quote connesse al rilascio della delega sindacale in attesa di riversarle in favore degli effettivi aventi diritto”;
iii. Che: “La predetta nota veniva diffusa a tutte le Aziende Sanitarie d'Italia, le quali hanno interrotto ogni trasferimento delle quote connesse alle deleghe sindacali rilasciate dai medici convenzionati ivi impiegati”; iv. L'illegittimità dell'atto posto in essere dal dott. e sull'inadempimento CP_1
della in quanto quest'ultima: “non detiene alcuna potestà autoritativa CP_3
in merito al riconoscimento, in capo alle organizzazioni sindacali, del requisito della maggior rappresentatività. Nel caso di specie, difettando ogni e qualsiasi norma che attribuisca alla il potere di stabilire CP_3
unilateralmente quale sia la capacità sindacale dei propri interlocutori contrattuali, la nota in data 11 settembre 2018 è da ritenersi radicalmente nulla per difetto assoluto di attribuzione (o carenza assoluta di potere).
Oltretutto nel provvedimento gravato la non indica quale sia la norma CP_3
attributiva del presunto potere esercitato, in chiara violazione dell'art. 3 co.
1 L. 241/90 che impone inderogabilmente di indicare le ragioni giuridiche che sorreggono l'atto, anche quanto all'attribuzione esercitata”;
v. Che sussisteva quindi: “responsabilità ex art. 2043 c.c. per l'atto in contestazione, in quanto assunto in una situazione affetta da carenza assoluta di attribuzione, nonché in palese e conclamata violazione di legge,
ed inoltre contraddicendo un provvedimento giudiziale di questo Tribunale,
debba essere identificata a tutti gli effetti in capo alla persona che lo ha sottoscritto, e cioè al Dott. , anche al di fuori di qualsivoglia CP_1
relazione con il ruolo dallo stesso rivestito in seno alla Struttura in cui presta servizio”; vi. Inoltre, sul piano contrattuale: “emerge in maniera evidente che la ha CP_3
realizzato un vero e proprio inadempimento contrattuale in riferimento all'Accordo Collettivo Nazione del 23 marzo 2005 (v. allegato 9), nel frangente in cui ha emanato il provvedimento di sospensione contestato nonostante il S.M.I. sia pienamente in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal predetto Contratto per il conseguimento della qualifica di sindacato maggiormente rappresentativo”; vii. Che il danno ingiusto subito era costituito: “dalla mancata apprensione delle contribuzioni economiche provenienti dai propri iscritti per mezzo delle ritenute effettuate dalle Aziende sanitarie”; viii. Che il danno era costituito anche dalla: “gravissima lesione cagionata all'immagine” del Sindacato dei Medici Italiani perché la nota inviata faceva:
“leva sugli elementi che costituiscono prerogative tipiche di un Sindacato, e cioè la legittimità dei rappresentanti, e la onorabilità nel condurre il mandato che è alla base delle deleghe conferite dai singoli medici”; ix. Che: “La quantificazione di un siffatto danno non può che avere a riferimento l'oggetto dei singoli contratti stipulati sulla base della contrattazione collettiva adottata con il concorso del SMI, ad onta del fatto che l'autorità e capacità rappresentativa di un sindacato incide proprio su quei valori, e cioè, nel caso di specie, sulle retribuzioni percepite dai medici convenzionati.
Atteso che i medici convenzionati iscritti al sindacato sono circa 8.000 e percepiscono una retribuzione media di €50.000 annue, il danno cagionato al Sindacato dei Medici Italiani può quantificarsi quantomeno nella somma simbolica di €10.000.000,00”;
x. Che: “In riferimento al nesso causale esistente tra il fatto illecito e il danno ingiusto, basti qui riportarsi alle allegate missive di chiarimento inoltrate dalle Aziende sanitarie locali di OR e AM (v. allegato 7 e 8). Dalle
stesse emerge chiaramente come la nota del Dott. abbia tratto in CP_1
inganno le singole Aziende sanitarie locali, le quali si sono sentite obbligate a sospendere il flusso pecuniario verso il Sindacato, altresì prendendo come fatto assodato e definitivo che il SMI fosse venuto meno della rispettiva rappresentatività”.
La citazione così conclude: “- accertare e dichiarare il fatto illecito commesso dal
Dott. , condannandolo ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno CP_1
subito e subendo dal per €10.000.000,00, ovvero nella minore o maggior somma Pt_1
che verrà accertata di giustizia, come comprensiva del danno emergente nonché del danno all'immagine cagionato per l'effetto delle dichiarazioni contenute nella nota del 11 settembre 2018, ovvero provocato da ogni altro comportamento posto in CP_3
essere personalmente dallo stesso che può essere posto in relazione di causalità con il danno sofferto dal - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Pt_1
convenzionati, in riferimento all'Accordo Controparte_3
Collettivo Nazione del 23 marzo 2005, condannandola al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. subito e subendo dal S.M.I. come rappresentato nella superiore parte motiva, in via solidale nel caso di accoglimento della precedente domanda”. L'importo del risarcimento richiesto è stato ridotto a € 1.000.000,00 nelle note ex art.127 ter cpc del 16.12.2024.
Si è costituita deducendo -fra le altre cose e per quanto di interesse per i CP_3
fini della presente decisione-:
i. Che: “Fin dai primi mesi del 2018 lo non è in grado, a motivo di un'accesa conflittualità interna, di indicare con certezza il soggetto munito del potere di rappresentare l'Organizzazione sindacale nella negoziazione.
Sin dal giugno dell'anno corrente, infatti, rivendicano la qualità di
Segretario Nazionale e, di conseguenza, quella di legale rappresentante del sindacato, sia la dott.ssa sia il dott. Controparte_6 Controparte_7
(…) In concreto, è avvenuto che si sono tenuti due contemporanei Congressi nazionali S.M.I. – uno a Napoli l'8 e il 9 giugno e l'altro a Tivoli il 9 e 10
giugno – che hanno visto, nel primo Congresso, la conferma della Segretaria
Generale uscente dott.ssa e nel secondo, indetto Controparte_6
Parte_ dall'“altra metà dello guidata dal vice segretario nazionale Pt_2
, l'elezione come nuovo Segretario Generale del dott.
[...] CP_7
(cfr. DOC. N. 5). Unitamente alla dott.ssa è stato eletto un
[...] CP_6
gruppo direttivo, interamente diverso da quello eletto unitamente al dott.
(cfr. all. 3 e 4 al DOC. N. 5, nonché DOC. N. 29)”; CP_7
ii. Che: “In tale clima di (già) evidente incertezza, ha iniziato a CP_3
ricevere, nei mesi di luglio e agosto, comunicazioni d'inoltro, da parte di
Parte_ varie Amministrazioni, di contrastanti lettere ad esse pervenute da on cui, da un lato, la dott.ssa chiedeva di revocare i “permessi sindacali” CP_6 Parte_ a taluni rappresentanti e, dall'altro, 28 segretari regionali e dirigenti
Parte_ nazionali del medesimo sindacato contestavano, in carta intestata la suddetta revoca richiesta dalla “sedicente segretaria, più volte sfiduciata dagli organismi nazionali del sindacato, già denunciata alla Procura della
Repubblica di Roma […]” (DOC. N. 7), affermando che “[l]a dott.ssa CP_6
continua ad inviare comunicazioni ed a presenziare a riunioni spacciandosi per segretaria del sindacato dei medici italiani. La qual cosa non corrisponde ad una posizione sindacale reale e legittima” (DOC. N. 8), ed invitando pertanto le Amministrazioni a “congelare i permessi sindacali”
(DOC. N. 7). Ad ulteriore riprova del clima creato dal sindacato nei rapporti con i suoi interlocutori istituzionali, la Regione Campania, con provvedimento prot. n. 0489467 in data 27 luglio 2018, “sospende in via cautelativa con decorrenza immediata, fino alla soluzione della questione di che trattasi la sigla sindacale SMI” (DOC. N. 9)”;
iii. In un siffatto quadro di incertezza, di aver inviato: “a in data 29 agosto
2018, lettera prot. n. 570/2018 con cui, ricostruendo l'escalation del clima d'assoluta incertezza creatosi nel corso dei mesi precedenti attorno al sindacato ed alla sua effettiva rappresentanza e rappresentatività, diffida quest'ultimo “a comunicare entro le ore 12,00 del giorno 5 settembre 2018
in modo univoco chi debba intendersi per Segretario Generale e legale
Parte_ rappresentante” (DOC. N. 10). Preavvertendo altresì he “in assenza della predetta comunicazione univoca” il sindacato avrebbe dovuto essere sospeso in via cautelativa dalla rappresentatività sindacale”; iv. Che -quale risposta- erano pervenute: “due distinte lettere, una della dott.ssa
Parte_ (cfr. DOC. N. 11) e l'altra del dott. su carta intestata CP_6 CP_7 (cfr. DOC. N. 12), in cui entrambi sottoscrivono e si dichiarano Segretari
Generali allegando corposa documentazione che, ben lungi dal chiarire la situazione, hanno invece confermato l'esistenza di due Consigli Nazionali, due Congressi Nazionali, due gruppi dirigenziali di vertice e, anche a livello territoriale, due distinte compagini e fazioni del sindacato. A ciò si aggiunga
Parte_ la creazione e pubblicazione on-line di due distinti siti internet di ognuno dei quali proclamante come legittima l'elezione, e dunque la legale rappresentanza, in capo alla in un caso CP_6
(www.sindacatomedicitaliani.org) (cfr. DOC. N. 13), ed in capo ad CP_7
nell'altro (www.sindacatomedicitaliani.it) (cfr. DOC. N. 14)”;
v. Di aver tratto da questi fatti: “il ragionevole e plausibile convincimento che fosse (com'è tuttora) in atto una scissione associativa, o comunque, in ogni caso, che l'unità del sindacato e, così, l'effettiva rappresentanza dello stesso e dei suoi iscritti in sede sindacale, fosse totalmente incerta.
2.7. Pertanto, nell'esercizio del potere di certificazione della rappresentatività sindacale riconosciutole dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale (cfr.
art. 22 ACN 23 marzo 2005 sub DOC. N. 2 e art. 3 Accordo Conferenza
Stato-Regioni Rep. 164/CSR del 5 dicembre 2013 sub DOC. N. 1), CP_3
Parte_ non ha potuto far altro che comunicare allo con lettera prot. n. 595 in data 11/9/2018, la sospensione cautelativa dalla rappresentatività sindacale.
Ciò, da un lato, per “evitare il rischio di sottoscrizione di contratti nazionali e decentrati da parte di persone sulle quali non esista la certezza di legittimazione […], oppure di sindacati che abbiano perso l'effettiva rappresentatività”, nonché, dall'altro e a tutela delle Aziende sanitarie e degli stessi medici iscritti al sindacato, per “evitare il rischio che il denaro dei medici convenzionati sia versato per delega dalle singole Aziende su conti correnti non indicati da chi abbia l'effettiva rappresentanza legale del sindacato” (DOC. N. 15)”; vi. Che in data 17.9.2018 la dott.ssa le aveva comunicato un'istanza CP_6
sollecitando la revoca in autotutela del provvedimento dell'11.9.2018 allegando: “un decreto, emesso in data 1 giugno 2018 nell'ambito di un
Parte_ ricorso promosso da alcuni iscritti ex art. 2378 c.c. (R.G. n. 31678-
2/2018), con cui Codesto Ill.mo Tribunale aveva disposto la sospensione cautelare inaudita altera parte della deliberazione del Controparte_8
'indizione del Congresso di Tivoli del 9-10/6/2018, in seno al quale è
[...]
stato eletto Segretario Generale del sindacato il dott. ”, CP_7
provvedimento giudiziario non conosciuto in precedenza;
vii. Che in data 21.9.2018 -nelle more della definizione del citato procedimento
R.G. n. 31678/2018- aveva: “disposto – proprio al fine di agevolare più
Parte_ possibile, e nonostante tutto, la partecipazione (anche) di lle trattative
Parte_ sindacali in corso – “l'ammissione con riserva del sindacato […] unitariamente inteso alle trattative, invitando all'incontro fissato per il giorno mercoledì, 26 settembre 2018, alle ore 14,30, sia la d.ssa CP_6
che il dott. ” (DOC. N. 19)”, chiedendo -
[...] Controparte_7
Parte_ Parte_ contestualmente- a “di confermare se il sindacato …] è e rimane tuttora unitario”, e “se quindi unico permanga il conto corrente bancario nel quale correttamente possano essere versate dalle Amministrazioni le quote connesse al rilascio delle deleghe sindacali” (DOC. N. 19)”; viii. Che: “tanto la quanto hanno individuato le proprie CP_6 CP_7
delegazioni, che hanno regolarmente partecipato al tavolo di trattative per il rinnovo dell'ACN vigente tenutosi il 26 settembre scorso”; ix. Infine, che: “una volta ricevuta, il 22 ottobre scorso, l'ordinanza 21/10/2018 con cui Codesto Ill.mo Tribunale, Sez. XVI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 giugno, ha confermato, nel contraddittorio delle parti, il proprio precedente decreto inaudita altera parte e, così, la sospensione della delibera d'indizione del Congresso Nazionale di Tivoli in
Parte_ seno al quale è stato eletto Segretario Generale cfr. DOC. N. CP_7
22), ha disposto, con provvedimento prot. n. 728 in data 23/10/2018, la
Parte_ revoca della sospensione della rappresentatività sindacale di prot. n.
595 dell'11/9/2018 sub DOC. N. 15) nonché la successiva ammissione con riserva del sindacato alla negoziazione sindacale (prot. n. 637 del 21/9/2018
Parte_ sub DOC. N. 19), riammettendo a tutti gli effetti e senza riserva nella persona della dott.ssa alla rappresentatività ed a tutte le prerogative CP_6
sindacali ad essa connesse (cfr. DOC. N. 28)”;
x. In diritto: 1) l'inammissibilità della domanda nei confronti di CP_1
in proprio;
2) l'insussistenza di fatto causativo del danno: “giacché
[...]
aveva il pieno potere di certificare la rappresentatività sindacale di CP_3
Parte_
quest'ultimo comprende e comporta anche la facoltà di verificare la sussistenza e persistenza dei presupposti necessari all'esercizio di detta rappresentatività, ivi compresa la chiara presenza di un unico soggetto cui imputare gli atti adottati in nome dell'associazione sindacale”; 3)
l'insussistenza di danno stante la partecipazione alle negoziazioni,
l'inconfigurabilità dell'ingiustizia e l'assenza di nesso causale;
4) l'abnormità dell'importo richiesto quale risarcimento fondato su: “criterio di calcolo, totalmente generico ed arbitrario rispetto a parametri (numero di iscritti del sindacato e stipendio annuale di ognuno di essi), i quali peraltro risultano privi di alcun riscontro probatorio (basti evidenziare che
Parte_ dall'ultima rilevazione il numero di iscritti di di 4.500 (cfr. CP_3
DOC. N. 3), circa la metà degli 8.000 indicati nell'atto di citazione, fine pag.
7)”; 5) la ricorrenza dei presupposti per la condanna a lite temeraria.
La comparsa così conclude: “– nel merito, rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an sia nel quantum debeatur;
– sempre nel
Parte_ merito, condannare ex art. 96 c.p.c., a risarcire a una somma, da CP_3
quantificarsi equitativamente, a titolo di lite temeraria”
Si è costituito in giudizio con difesa del tutto sovrapponibile a CP_1
quella della , recante le medesime conclusioni e tramite i medesimi difensori. CP_3
Nelle memorie ex art.183 co.6 n.1 cpc parte attrice ha dedotto:
i. in ordine alla legittimazione passiva di che: “è possibile che CP_1
sia attuata una ripartizione di responsabilità tra ente e legale rappresentante
(quale organo dell'ente stesso) qualora vi siano i presupposti. La giurisprudenza ha stabilito che, in relazione a talune fattispecie dannose,
l'autore materiale del fatto civilmente illecito, nonché espressione di un organo, è tenuto a rispondere insieme all'ente secondo i principi della responsabilità extracontrattuale. In tal caso ente e legale rappresentante rispondono in solido tra di loro”;
ii. che: “Nel provvedimento di ammissione con riserva, la si è limitata CP_3
ad ammettere il alle trattative relative al solo Controparte_4 incontro fissato per il 26.09.2018 e peraltro a tale incontro era stato convocato in modo del tutto illegittimo anche il Dott. . In tale CP_7
provvedimento non ha ripristinato la rappresentatività Sindacale del CP_3
Sindacato, limitandosi semplicemente a convocare il Sindacato ad una riunione. Peraltro non si comprende per quale ragione il Sindacato non sia stato riammesso in via definitiva già a seguito dell'invio di tutta la documentazione comprovante la reale rappresentanza del Sindacato in capo alla Dott.ssa Infatti, la ha riammesso in via definitiva il CP_6 CP_3
Sindacato alle trattative solo a seguito del provvedimento di conferma emesso dal Dott. in data 21.10.2018 non tenendo conto Parte_3
dell'efficacia esecutiva del precedente”;
iii. che : “con il provvedimento del 11.09.2018 di “sospensione della CP_3
rappresentatività” ha determinato il blocco dei versamenti da parte di tutte le ASL sul territorio nazionale (…) Conseguenza di tale provvedimento è stata che le contribuzioni sindacali provenienti dalle deleghe sottoscritte dai medici iscritti al Sindacato sono state trattenute presso le Aziende sanitarie datrici di lavoro, con grave ed irreparabile nocumento del Sindacato dei
Medici Italiani, altresì pregiudicato nelle rispettive prerogative di onorabilità e affidamento oggetto del rapporto fiduciario sottostante ogni singola delega conferita dai medici iscritti. Soltanto con il provvedimento di riammissione (adottato da dopo la notifica del ricorso ex art. 28) le CP_3
ASL hanno comunicato lo sblocco dei fondi relativi alle deleghe sindacali a favore del Il provvedimento di ha Controparte_4 CP_3
costituito il presupposto del blocco delle rimesse mensili delle ASL in favore
Parte_ dello;
iv. l'insussistenza dei presupposti per la condanna a lite temeraria in quanto: “si evidenzia come la riammissione del Sindacato sia avvenuta inizialmente
“con riserva” in totale spregio del provvedimento del 10.10.2018 emesso dal
Dott. La riammissione “definitiva” è avvenuta solo con il Parte_3
provvedimento di conferma del 26.10.2018. Ciò che è ancora più grave è che alla riunione del 26.09.2018 era stato convocato del tutto illegittimamente anche il DO , soggetto estraneo al Sindacato”. CP_7
Nella memoria ex art.183 co.6 n.2 cpc ha dedotto -fra le altre cose e per CP_3
quanto di interesse per la presente decisione- la propria totale estraneità: “rispetto alle prerogative esercitate, autonomamente, dalle Aziende sanitarie in punto di interruzione o meno delle rimesse mensili in favore di S.M.I. In particolare, che non potesse imporre (come in effetti non ha mai imposto) alle Aziende CP_3
sanitarie il blocco (peraltro in alcun modo provato da parte attrice) dei versamenti in favore di S.M.I.”.
2. Il merito della domanda
In primo luogo, appare utile rammentare che l'accoglimento della domanda ex art.2043 cc presuppone l'allegazione e la prova di tutti i suoi elementi costitutivi: condotta illecita commessa con dolo o colpa, nesso causale e danno (cfr.
sull'argomento ex mutis: Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n.18539: “Come ogni altra forma di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può
considerarsi conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo invece acclarare se: a) sussista un evento dannoso;
b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A.,
sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa (ex plurimis, Cass. 26/01/2022, n. 2340;
Cass. 20/06/2018, n. 16196; Cass. 15/03/2012, n. 4172; Cass. 28/10/2011, n. 22508)”; nello stesso senso, ancora più di recente: Cassazione civile sez. III, 26/09/2024,
n.25755).
Nella specie, in estrema sintesi, parte attrice deduce l'esistenza di un danno connesso all'adozione -da parte dei convenuti- di una nota datata 11.9.2018 che avrebbe avuto come conseguenza quella di inibire il versamento delle contribuzioni sindacali da parte delle aziende sanitarie datrici di lavoro dei propri associati. Nella
sostanza, si evince dal tenore complessivo della citazione che parte attrice lamenta il mancato introito (temporaneo o definitivo) dei contributi da parte dei propri iscritti, riservandosi: “di quantificare in modo definitivo tale danno patrimoniale all'esito del mese in corso”. Non si rinviene nelle memorie ex art.183 co.6 cpc una quantificazione precisa a riguardo.
A fronte di una simile prospettazione non è stato offerto alcun elemento di prova atto a consentire una eventuale quantificazione del suddetto danno tenuto conto del fatto che -anche in considerazione della puntuale contestazione circa il numero degli iscritti effettuata dalle parti convenute-: a) non vi è evidenza del numero esatto di iscritti nel periodo antecedente e nel periodo successivo ai fatti per cui è causa;
b) non vi è evidenza dell'esatto importo degli introiti sindacali nel periodo antecedente e nel periodo successivo ai fatti per cui è causa;
c) non vi è evidenza della tempistica con cui sono pervenuti i flussi di contribuzione nel periodo antecedente e nel periodo successivo ai fatti per cui è causa.
Posto che la liquidazione del danno in via equitativa è possibile solo a fronte dell'impossibilità per la parte di provare il danno nel suo preciso ammontare (art.1226
cc) -evenienza non ricorrente nella specie essendo parte attrice istituzionalmente nella disponibilità di tutta la documentazione sociale e contabile atta a suffragare il pregiudizio patrimoniale lamentato- la domanda di risarcimento del danno patrimoniale va rigettata.
Non osta alla considerazione che precede circa l'assenza di prova quanto emerso dall'istruttoria orale assunta nel corso del giudizio ovvero la documentazione prodotta e proveniente da alcune Asl trattandosi di elementi che -al netto di considerazioni in ordine alla genericità di quanto rispettivamente dichiarato e riportato- comunque potrebbe eventualmente costituire elemento di prova in ordine all'an del danno, ma non anche al quantum.
In ordine, poi al dedotto danno all'immagine appare utile rammentare che: “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì
del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sè (vedi Cass. 18/2/2020
n. 4005 in tema di diffamazione, Cass. 18/7/2019 n. 19434, Cass. 28/3/2018 n. 7594)” (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2968), con la precisazione che -trattandosi di danno non patrimoniale risarcibile ex 2059 cc- occorre che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (ossia non consista in meri disagi o fastidi) e che comunque -come già accennato- vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (cfr. in tal senso fra le altre: Cassazione civile, sez. III, 29/11/2023 n.33276; Cassazione civile sezione
VI, 12/11/2019 n.29206; Cassazione civile sezione lavoro, 04/03/2011 n.5237).
Nella specie, parte attrice deduce che: “non vi è alcun dubbio circa il fatto che la nota inviata dal Dott. a tutte le Aziende Sanitarie locali del nostro Paese abbia CP_1
Parte_ leso in maniera estremamente grave l'immagine del ei suoi rapporti interni e nei suoi rapporti con le istituzioni, proprio facendo leva sugli elementi che costituiscono prerogative tipiche di un Sindacato, e cioè la legittimità dei rappresentanti, e la onorabilità nel condurre il mandato che è alla base delle deleghe conferite dai singoli medici”.
Ora, se è pacifico fra le parti che la citata nota ha creato un momento di stallo quanto alla possibilità per la parte attrice di partecipare alle attività sindacali di contrattazione,
oltre che di riscossione dei contributi, ciò nondimeno deve evidenziarsi:
i. che l'atto contestato è stato soltanto uno (gli ulteriori provvedimenti di cui si duole parte attrice sono stati adottati da altri soggetti);
ii. che questo è stato adottato in un momento in cui vi era oggettiva incertezza
(plateale appare in tal senso il fatto che si fossero tenuti due distinti congressi della medesima associazione) in ordine all'identità del soggetto legittimato alla rappresentanza della parte attrice (non era stato infatti ancora definito il procedimento cautelare R.G. n. 31678-2/2018 che ha provveduto in ordine alla chiesta sospensiva della nomina di un diverso legale rappresentante dell'ente);
iii. che la nota è stata revocata dopo un mese e mezzo non appena avuta conoscenza della definizione del procedimento giurisdizionale atto a superare l'incertezza circa l'identità del legale rappresentante dell'odierna parte attrice;
iv. che trattavasi di atto volto alla tutela anche degli interessi degli associati che rischiavano di vedere devoluta la propria quota a soggetto non legittimato,
oltre che di essere rappresentati da soggetti non realmente espressione del sindacato cui avevano aderito.
In un siffatto contesto non può dirsi che il comportamento lamentato integri questi estremi di illiceità atti a far assurgere il comportamento a motivo di risarcimento del danno.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda così come rideterminata in sede di conclusioni.
La sostanziale identità delle difese svolte dai convenuti -che si sono costituiti con due distinte comparse pur svolgendo identiche difese a mezzo del medesimo difensore-
giustifica la liquidazione delle spese rispetto allo scaglione di riferimento indicato,
aumentato per la difesa di più di una parte, da dividersi a metà e da destinarsi a ciascuna delle due parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute che liquida in favore di ciascuna in euro 13.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 31/03/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)