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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°8622 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
(correntemente Parte_1 C.F._1 Per_1
) nata l'[...] a [...], HI, STATI UNITI
[...]
D'AMERICA, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO PERMUNIAN,
unitamente e separatamente all'avv. ANDREA PERMUNIAN, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in CORSO DEL
POPOLO, 222, ROVIGO, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05/07/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendente di nata a [...] Persona_2
(AG) il 06.01.1894 (doc. 1) e di , nato a [...] Persona_3
(AG) il 18.08.1887 (doc. 2). Gli stessi emigravano negli Stati Uniti d'America
e contraevano matrimonio in data 03.07.1916 a Chicago, Illinois (Stati Uniti
d'America – doc. 3-4). , otteneva la cittadinanza statunitense Persona_3
per naturalizzazione in data 27.04.1927 presso la Corte Federale di Chicago,
Illinois (doc. 5), mentre la Sig.ra si naturalizzava Persona_2
statunitense solo il 12.11.1946 presso la Corte Federale di Detroit, HI
(Stati Uniti d'America – doc. 6-7).
In costanza del matrimonio tra e , nasceva Persona_2 Persona_3
in data 02.06.1928 a Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America) Parte_2
(doc. 8), il quale acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli, ai sensi
[...]
e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati
Uniti d'America. Lo stesso contraeva matrimonio il 07.01.1950 a Detroit,
HI (Stati Uniti d'America – doc. 9) con la Sig.ra . Parte_3
In costanza del loro matrimonio, nasceva in data 13.09.1957 a Detroit,
HI (Stati Uniti d'America) (doc. 10), la quale Persona_4
contraeva matrimonio il 10.10.1980 a Royal Oak, HI (Stati Uniti
d'America – doc. 11) con il Sig. . Controparte_3
In costanza del loro matrimonio, nasceva l'odierna ricorrente
[...]
in data 11.09.1983 a Royal Oak, HI (Stati Uniti Parte_1
d'America - doc. 12). La stessa contraeva matrimonio con Persona_5
a Plymouth, HI (Stati Uniti d'America) il 09.10.2009 (doc. 13). A
[...] seguito del matrimonio acquisiva il cognome del marito, cambiando il proprio nome in . Persona_6
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 17.04.2025, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'ava italiana dell'odierna ricorrente, Per_2
si è naturalizzata cittadina statunitense il 12.11.1946 esternando una
[...]
espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio minore
[...]
(nato il [...]- va, comunque, ricordato che la maggiore Parte_2
età fino al 1975 si raggiungeva con il compimento del ventunesimo anno di età) e si è quindi arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Parte_2
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte della madre, mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_2
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912. Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 12.05.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°8622 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
(correntemente Parte_1 C.F._1 Per_1
) nata l'[...] a [...], HI, STATI UNITI
[...]
D'AMERICA, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO PERMUNIAN,
unitamente e separatamente all'avv. ANDREA PERMUNIAN, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in CORSO DEL
POPOLO, 222, ROVIGO, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05/07/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendente di nata a [...] Persona_2
(AG) il 06.01.1894 (doc. 1) e di , nato a [...] Persona_3
(AG) il 18.08.1887 (doc. 2). Gli stessi emigravano negli Stati Uniti d'America
e contraevano matrimonio in data 03.07.1916 a Chicago, Illinois (Stati Uniti
d'America – doc. 3-4). , otteneva la cittadinanza statunitense Persona_3
per naturalizzazione in data 27.04.1927 presso la Corte Federale di Chicago,
Illinois (doc. 5), mentre la Sig.ra si naturalizzava Persona_2
statunitense solo il 12.11.1946 presso la Corte Federale di Detroit, HI
(Stati Uniti d'America – doc. 6-7).
In costanza del matrimonio tra e , nasceva Persona_2 Persona_3
in data 02.06.1928 a Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America) Parte_2
(doc. 8), il quale acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli, ai sensi
[...]
e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati
Uniti d'America. Lo stesso contraeva matrimonio il 07.01.1950 a Detroit,
HI (Stati Uniti d'America – doc. 9) con la Sig.ra . Parte_3
In costanza del loro matrimonio, nasceva in data 13.09.1957 a Detroit,
HI (Stati Uniti d'America) (doc. 10), la quale Persona_4
contraeva matrimonio il 10.10.1980 a Royal Oak, HI (Stati Uniti
d'America – doc. 11) con il Sig. . Controparte_3
In costanza del loro matrimonio, nasceva l'odierna ricorrente
[...]
in data 11.09.1983 a Royal Oak, HI (Stati Uniti Parte_1
d'America - doc. 12). La stessa contraeva matrimonio con Persona_5
a Plymouth, HI (Stati Uniti d'America) il 09.10.2009 (doc. 13). A
[...] seguito del matrimonio acquisiva il cognome del marito, cambiando il proprio nome in . Persona_6
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 17.04.2025, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'ava italiana dell'odierna ricorrente, Per_2
si è naturalizzata cittadina statunitense il 12.11.1946 esternando una
[...]
espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio minore
[...]
(nato il [...]- va, comunque, ricordato che la maggiore Parte_2
età fino al 1975 si raggiungeva con il compimento del ventunesimo anno di età) e si è quindi arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Parte_2
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte della madre, mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_2
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912. Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 12.05.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.