CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Vincenza Totaro Presidente
Dott. Raffaella Genovese Consigliere relatore
Dott. Rosa Del Prete Consigliere ha pronunciato nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, in funzione di
Giudice del Lavoro, trattato all'udienza del 23/10/2025, la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.90 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Avellino presso lo studio dell'Avv. Emanuele Parte_1
Napolillo, dal quale è rappresentato e difeso
Reclamante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Claudio Gagliardo, elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio dell'Avv. Antonino Sessa
Reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte reclamante ha proposto, dinanzi al Tribunale del lavoro di Avellino, ricorso ex art.1, comma 48 e ss., della legge n.92/2012, esponendo in via preliminare di aver lavorato dal 05.10.1998 (con qualifica di specialista amministrativo ed inquadramento nel livello
IV del C.C.N.L del settore gas-acqua) per conto e alle dipendenze della società reclamata, la quale nel corso degli anni aveva subito diversi cambiamenti di forma giuridica e diverse denominazioni, quali , , Controparte_2 Controparte_3
fino all'attuale costituitasi nel 2003. Controparte_4 Controparte_1
Ha dedotto di essere stato ingiustamente licenziato con lettera prot. 6188 del 21.03.2022
a far data dal 28.03.2022, a seguito di n.8 note di addebito con le quali gli erano stati contestati la mancata osservanza dell'orario di lavoro, reiterate assenze ingiustificate ed atteggiamenti di insubordinazione in data 26.01.2022.
Ha dedotto, in particolare, il mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni di cui all'art.21 CCNL di categoria per la conclusione del procedimento disciplinare,
l'insussistenza dei fatti addebitati e il carattere ritorsivo della sanzione irrogatagli.
Ha chiesto, dunque, al giudice adito di voler accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del recesso e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2 dello Statuto dei Lavoratori, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di
1 lavoro e condannare , in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 al risarcimento del danno subito dal lavoratore, commisurato ad un'indennità pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del recesso e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 comma 4 dello
Statuto dei Lavoratori, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare , in persona del legale rappresentate p.t., al Controparte_1 risarcimento del danno subito dal lavoratore, commisurato ad un'indennità pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso, in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
c) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto ai sensi dell'art. 18 comma 5 e ss. dello
Statuto dei Lavoratori, condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
d) in ogni caso condannarsi , in persona del legale rappresentate p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e degli onorari di causa, con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Costituitasi la controparte ed espletati interrogatorio formale e prova per testi, il
Tribunale, a conclusione della fase sommaria, con ordinanza n.8135 dell'01.06.2023, ha rigettato il ricorso condannando il lavoratore al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale ordinanza ha proposto tempestiva opposizione ribadendo Parte_1
l'inosservanza del termine perentorio di dieci giorni di cui all'art.21 CCNL di categoria per la conclusione del procedimento disciplinare nonché l'insussistenza dei fatti addebitati.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale adito in data 13.12.2023 ha pronunciato la sentenza n.741/2023 con la quale ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto l'odierno reclamo con il quale, Parte_1 deducendo la tardività della comunicazione del licenziamento, ha chiesto il riconoscimento della illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa, ribadendo l'insussistenza dei fatti addebitatigli solo con riguardo all'ultima contestazione
2 del 28/2/2022 notificatagli in data 9/3/2022. Il tutto con vittoria di spese di tutte le fasi del giudizio.
Ha resistito con memoria la concludendo per il rigetto del Controparte_1 reclamo, previa declaratoria della legittimità del comminato licenziamento, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna del reclamante al pagamento di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata portata in camera di consiglio e riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato per le motivazioni che seguono.
Per una esatta ricostruzione dei fatti di causa, alla disamina dei motivi dell'odierno gravame è opportuno premettere che a fondamento del licenziamento per giusta causa irrogato dalla a sono state posti vari addebiti, Controparte_1 Parte_1 contestando al lavoratore la mancata osservanza dell'orario di lavoro, molteplici assenze ingiustificate ed atteggiamenti di insubordinazione in data 26.01.2022.
Ciò detto, va evidenziato che ha proposto reclamo relativamente alle Parte_1 contestazioni rimessegli, tra le quali quella relativa alla insubordinazione tenuta in data
26/1/2022, sul punto i motivi sono del tutto poco chiari, generici ed imprecisi.
Sul punto il reclamante si è limitato ad affermare che il licenziamento irrogatogli non era giustificato non essendo egli passato alle vie di fatto così come richiesto, ai fini del licenziamento, dall'art. 21 del CCNL di settore.
Invero, nulla ha eccepito rispetto alla gravità dei fatti addebitatigli, risultati Parte_1 provati in giudizio sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso lavoratore in sede di libero interrogatorio nonché delle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, e consistenti nell'aver forzato la postazione di controllo green-pass, senza indossare la mascherina e senza esibire il green-pass, all'epoca dei fatti, obbligatori, e nell'aver urlato ed inveito con toni aggressivi e minacciosi contro i suoi superiori gerarchici, raggiunti dopo essersi fatto prepotentemente strada, anche a mezzo di una spallata, tra i tanti che cercavano di fermarlo.
Non v'è alcun dubbio che tali circostanze, risultate provate nel giudizio di primo grado, integrano ipotesi di grave insubordinazione sanzionabile con il licenziamento ai sensi dell'art. 21 del CCNl di categoria, il quale - contrariamente a quanto dedotto dal reclamante - espressamente ammette il licenziamento anche nel caso di semplice
“grave insubordinazione ai superiori”.
Va poi esaminata l'eccezione riproposta relativa al mancato rispetto del termine per l'irrogazione del licenziamento, quella relativa ai certificati medici non riferibili al Dott.
3 e sulla violazione dell'art.7 dello Statuto dei lavoratori circa la necessaria CP_5 pubblicità del codice disciplinare.
Pertanto, sui rimanenti aspetti trattati si è formato il giudicato interno, trattandosi di questioni che hanno formato oggetto di ampio esame nella sentenza di primo grado e non sono state ritualmente riproposte in sede di gravame dalle parti interessate (Cass.
n. n.8104/2021; n.34424/2021; n.19155/2014; 6754/2003).
Orbene, per ragioni di logica giuridica appare opportuno esaminare la parte del reclamo in cui lamenta in primis la violazione da parte della società datrice di Parte_1 lavoro del procedimento disciplinare.
Deduce, in particolare, che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere tempestivo il licenziamento irrogatogli in data 21.03.2022, nonostante l'inosservanza da parte della società del termine di dieci giorni decorrenti dal quinto giorno successivo alla contestazione previsto dall'art. 21 del CCNL per l'irrogazione della sanzione espulsiva.
Invero, il procedimento disciplinare, iniziato con le contestazioni pervenute al lavoratore in data 12 febbraio 2022, presentate le giustificazioni da parte di quest'ultimo in data 17 febbraio 2022, avrebbe dovuto chiudersi entro e non oltre dieci giorni dalle giustificazioni rese dal lavoratore, vale a dire il 27 febbraio 2022, con l'irrogazione del licenziamento, avvenuta invece in data 21.03.2022.
Tale doglianza non merita accoglimento.
Invero, la Corte, condividendo le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure, ritiene che nella specie la abbia osservato il termine di dieci giorni di cui Controparte_1 all'art.21 del CCNL di settore.
Precisamente, è pacifico tra le parti che le contestazioni siano giunte a conoscenza di in data 12.02.2022, quest'ultimo ha reso le sue giustificazioni in data Parte_2
17.02.2022 producendo certificati medici del dott. a giustificazione delle Persona_1 sue contestate assenze dal lavoro.
Successivamente la datrice di lavoro ha effettuato ulteriore contestazione in data
28/2/2022, con nota pervenuta il 9/3/2022 al Caputo, asserendo la non riferibilità della documentazione medica prodotta al medico ed il mancato corretto inoltro della stessa tramite piattaforma telematica INPS.
Ha dato inoltre termine di due giorni al lavoratore dal 9/3/2022 per formulare le proprie deduzioni, integrando la documentazione medica già prodotta allo scopo di provare la correttezza formale della stessa e chiarendo il motivo per cui non ne era stato effettuato l'inoltro tramite piattaforma telematica come per legge.
Trascorsi senza esito i due giorni concessi al lavoratore, scadenti in data 11.03.2022, il licenziamento è stato regolarmente irrogato entro i dieci giorni successivi, e precisamente il 21.03.2022.
4 Come osservato dal primo giudice la correttezza dell'operato della datrice di lavoro va valutata sulla base degli ordinari principi di buona fede e diligenza in nome dei quali, nel caso di specie, si può ritenere che la società abbia agito garantendo al lavoratore il suo diritto di difesa.
Infatti, a fronte di certificati medici palesemente irrituali, tardivi e viziati (per come si dirà in seguito) la anche per quanto deciso dell'Ufficio per i Procedimenti Controparte_1
Disciplinari ( ), ha con la suddetta contestazione richiesto anche un C.F._1 approfondimento istruttorio, ponendo il lavoratore nella condizione di difendersi e fornire i chiarimenti richiesti e ciò proprio al fine di consentirgli di giustificare in maniera corretta le sue assenze dal lavoro.
Né si può ritenere che il lavoratore potesse fare affidamento sull'accoglimento delle sue Cont difese in tempi ristretti considerato l'obbligo per la di rivolgersi all Controparte_1 creato, anche con l'accordo sindacale a garanzia dei lavoratori (già messi a conoscenza di esso), quale “strumento di razionalizzazione delle procedure e di equità in ambito aziendale” (cfr nota prot.n.14911/2020 del 16.10.2020). Cont In particolare, dagli atti prodotti in giudizio dalla società resistente emerge che l si sia riunito per ben tre volte per discutere la posizione del (cfr. verbali stralciati Pt_1 del 21.02.2022, dell'11.03.2022, del 17.03.2022).
Pertanto, il Collegio ritiene pienamente giustificata, dai principi di correttezza, buona fede e diligenza, la contestazione del 28.02.2022 operata dalla società, essendo evidente la necessità di rendere edotto il lavoratore, almeno in termini formali, di quanto emerso in merito alle certificazioni mediche dallo stesso prodotte e sollecitando in tal modo chiarimenti su un aspetto di evidente gravità e rilevanza ai fini della valutazione della sua condotta.
Pertanto, considerato che la contestazione del 28.02.2022 è pervenuta al Caputo in data
09.03.2022 e che la ha poi correttamente atteso altri due giorni dalla Controparte_1 ricezione di essa per consentire al lavoratore di fornire i suoi chiarimenti, il licenziamento
è stato irrogato in data 21.03.2022, nel rispetto del termine contrattuale di dieci giorni dallo spirare del termine consesso al lavoratore per rendere le sue giustificazioni
(11.03.2022).
Venendo al merito della controversia, relativa - come già detto - alle sole assenze ingiustificate del lavoratore, si rileva quanto segue.
lamenta che il giudice prime cure abbia erroneamente posto a Parte_1 fondamento della sua motivazione la comunicazione e-mail del 14.03.2022 del dott.
, con la quale quest'ultimo aveva disconosciuto i suoi certificati medici Persona_1
a seguito di richiesta di chiarimenti trasmessagli con pec del 14.03.2022
5 dall'Amministratore Unico della datrice di lavoro, in ciò, il giudice partendo dall'errato presupposto che la predetta e-mail fosse datata 14.02.2022.
Parte reclamante lamenta, altresì, la violazione del suo diritto di difesa per non aver avuto accesso al predetto disconoscimento dei certificati medici;
l'inosservanza da parte della società dell'art.5 dello Statuto dei lavoratori relativo alla procedura di verifica della malattia del dipendente, in violazione del suo diritto alla privacy, ed ancora l'inosservanza dell'onere probatorio da parte della datrice di lavoro volto a dimostrare la falsità dei certificati medici trasmessi a giustificazione delle assenze dal lavoro.
Infine, l'assenza di prova della sua responsabilità in merito alla falsificazione dei certificati medici, disconosciuti dal dott. a mezzo e-mail priva di alcun valore CP_5 probatorio.
Tali censure, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, sono prive di pregio.
Come già detto, a seguito delle contestazioni inviate dalla a Controparte_1 Pt_1
per reiterate assenze ingiustificate dal lavoro, quest'ultimo presentava alla
[...] datrice di lavoro, a giustificazione di esse, certificati medici cartacei, recanti le date del
17 e 26 gennaio 2022 e sottoscritti dal dott. su propria carta intestata, Persona_1 ma contenenti un rinvio all'ASL 1-2 . Parte_3
A fronte della presentazione di tali certificati, ritenuti affetti da diverse irregolarità formali, la società datrice di lavoro chiedeva chiarimenti al , con nota del 28.02.2022, Pt_1 inviata a mezzo raccomandata e pervenuta al lavoratore in data 09.03.22 (versata in atti), dal seguente tenore letterale: “si fa seguito alle precedenti comunicazioni riferite a contestazioni di addebito per comunicarLe che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, nell'esaminare le vicende che la riguardano e nel vagliare la documentazione medica prodotta a giustifica delle Sue assenze, ha ritenuto la stessa non formalmente riferibile al medico attestante nonché non inoltrata tramite piattaforma telematica INPS.
A tal fine Ella è invitata a integrare entro due giorni a far data dalla ricezione della presente la suddetta certificazione con dichiarazione, corredata di tutti gli elementi atti a comprovarne la correttezza formale, resa dal suddetto medico a conferma delle attestazioni presentate e che dovrà, inoltre, chiarire i motivi per cui non è stato possibile
l'inoltro dei certificati medici tramite la suddetta piattaforma telematica INPS”.
Orbene, la Corte ritiene che le assenze dal lavoro contestate dalla società resistente al
Caputo siano rimaste ingiustificate per le ragioni che seguono.
Il Collegio, in primo luogo, evidenzia che il lavoratore non ha osservato la procedura normativa prevista nell'ipotesi di malattia del dipendente, la quale, come noto, prevede tre passaggi fondamentali: comunicazione al datore di lavoro dello stato di
6 malattia, ottenimento del certificato medico telematico e rispetto delle fasce di reperibilità per eventuali visite fiscali.
In particolare, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro e recarsi dal medico per la visita, quest'ultimo provvede ad inviare il certificato telematicamente all'Inps.
Il datore di lavoro deve ricevere il numero di protocollo del certificato trasmesso dal medico curante all'Inps e il lavoratore deve essere reperibile presso il domicilio indicato durante le fasce orarie stabilite, tranne in casi di necessità o per visite mediche urgenti.
E contrariamente a quanto dedotto dal reclamante, anche se alcuni settori, come quello del gas, possono prevedere che l'indennità di malattia venga erogata direttamente dal datore di lavoro e non dall'Inps, ciò non esonera il lavoratore dalla trasmissione telematica del certificato medico.
Ebbene, nella specie, sono rimaste ingiustificate le assenze contestate a Pt_1
, considerato che i certificati medici non sono stati trasmessi da quest'ultimo
[...] tempestivamente e secondo la proceduta telematica di cui sopra.
Si aggiunga, poi, che non si è preoccupato di regolarizzare, entro due Parte_1 giorni dalla ricezione della sopra-citata nota del 28.02.2022, le certificazioni mediche prodotte, nonostante l'invito della società ad integrare tale documentazione “con dichiarazione, corredata di tutti gli elementi atti a comprovarne la correttezza formale, resa dal suddetto medico a conferma delle attestazioni presentate”, né si è preoccupato di “chiarire i motivi per cui non è stato possibile l'inoltro dei certificati medici tramite la suddetta piattaforma telematica INPS”.
Piuttosto, in sede di libero interrogatorio espletato in primo grado all'udienza del
24.03.2023, lo stesso ha dichiarato di essere stato visitato dal dott. una Pt_1 CP_5 sola volta in data 15.01.2022, data non rilevante ai fini del decidere, e di aver incaricato una persona di fiducia (poi deceduta) di ritirare i certificati medici preparati dall'entourage del suo medico e di presentarli alla società datrice di lavoro per giustificare le assenze dal 17 gennaio 2022 al 19/1/2022 e dal 26 al 31/1/2022.
Da quanto dichiarato direttamente dal emerge, dunque, che egli non era stato Pt_1 visitato se non una solta volta dal dott. , che i certificati non erano stati redatti CP_5 da quest'ultimo, ma dal suo “entourage” e che i certificati non erano stati trasmessi secondo la procedura telematica prevista dalla legge in caso di malattia del lavoratore, ma presentati in forma cartacea da persona di sua fiducia.
Quanto finora esposto basta per ritenere legittimo il licenziamento irrogato dalla
[...]
a , per assenze dal lavoro rimaste ingiustificate (cfr. art. 21 CP_1 Parte_1
CCNL di settore) a fronte della mancata osservanza (doverosa) della procedura telematica di trasmissione del certificato medico e in presenza di certificati medici
7 cartacei irrituali, tardivi e, comunque, successivamente disconosciuti dal medico che li avrebbe emessi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la norma collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata tutela, infatti, l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell'attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti. Non rileva tanto l'effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità. Peraltro, non qualunque omessa comunicazione rileva, ma solo quella che si ricollega ad un protrarsi dell'inadempimento per un tempo che le parti sociali hanno ritenuto importante ….”
(Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2020, n. 13904).
A nulla valgono, dunque, le censure mosse dall'odierno reclamante in merito alla veridicità o meno dei predetti certificati medici, censure conseguenti al disconoscimento di essi operato dal dott. con e-mail del 14.03.2022. Persona_1
Infatti, le assenze dal lavoro del si ritengono ingiustificate per le ragioni che Pt_1 abbiamo sopra esposto a prescindere dal successivo disconoscimento del dott.
. CP_5
In particolare, quest'ultimo aveva testualmente dichiarato che:” NON RICONOSCO LA
MIA PATERNITÀ NELL'EMISSIONE DI QUESTI CERTIFICATI E LI DISCONOSCO
NELLA FORMA E NELLA SOSTANZA. In primo luogo, la grafia non è mia, né la fir-ma, per cui tali certificati sono sicuramente apocrifi. La dicitura sull'intestazione dei certificati di “specializzato in ortopedia e chirurgia ortopedica” è ripetitiva e quindi pleonastica.
L'Asl non esiste. Anni addietro c'era l'Asl Salerno1 per la provincia nord, oggi CP_7 da Scafati a Sapri si chiama . Lo studio, ora chiuso, era sito in corso P. CP_8
Amedeo 55 e non 63. La mail non esiste, quella del sottoscritto Email_1
è un'altra. Vicino alla firma è riportato il numero 32221 che non si capisce cosa debba indicare. Se fosse il numero di iscrizione all'ordine dei medici di Salerno dovrebbe essere
7379. Dichiaro inoltre in fede nel pieno possesso delle mie facoltà mentali di non aver scritto certificati per il soggetto in questione. Sono disponibile in ogni momento e sede a dimostrare, sotto perizia calligrafica, che tali certificati non sono stati né scritti ne emessi da me su carta intestata in mio possesso. Distinti saluti, dottor ”. Persona_1
A seguito di tale disconoscimento, ferme le sopra-citate contestazioni per assenze ingiustificate, la sollevava nei confronti del , in data Controparte_1 Pt_1
16.03.2022, una diversa e ulteriore contestazione disciplinare anch'essa inviata a mezzo raccomandata, con la quale si addebitava all'odierno reclamante di aver falsificato le certificazioni mediche, contestazione rimasta, comunque, senza alcun esito a fronte del
8 licenziamento per cui è causa, comminato - per l'appunto – in ragione delle gravi inadempienze contrattuali di cui sopra, vale a dire le assenze rimaste ingiustificate.
Ad ogni buon conto, per mero scrupolo, in merito alle censure sollevata con l'odierno gravame la Corte osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto dedotto dal reclamante, la pur avendo Controparte_1 richiesto chiarimenti al dott. in merito ai certificati medici presentati dal Persona_1
, non ha per tale ragione violato il disposto di cui all'art. 5 dello Statuto dei Pt_1 lavoratori.
Sul punto, si rammenti che nel caso di malattia del lavoratore (come nel caso che ci occupa), il divieto di cui all'art.5 L.n.300/1970 di accertamenti del datore di lavoro circa la infermità del lavoratore dipendente e la facoltà dello stesso di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non osta a che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto - pur non risultante da un accertamento sanitario - atta a dimostrare l'insussistenza della malattia.
Nella specie, il Collegio ritiene che gli accertamenti espletati dalla non Controparte_1 avevano certamente una finalità di tipo sanitario, sicuramente preclusa, mirando, piuttosto alla verifica e controllo di un comportamento del lavoratore, fondato sul sospetto dell'illegittimo mancato svolgimento dell'attività lavorativa per insussistenza della incapacità lavorativa da malattia, dunque il controllo atteneva all'inosservanza da parte del lavoratore dei generali doveri di correttezza e buona fede, nonché degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
Ed ancora, non si può ritenere fondata la censura del reclamante secondo cui la società datrice di lavoro non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico volto a dimostrare l'eccepita falsità dei certificati medici del dott. , in quanto, come già detto, la CP_5 falsità di essi (contestata con nota del 16.03.2022) non è oggetto del presente giudizio relativo, invece, alle assenze dal lavoro contestate al e sottese all'odierno Pt_1 licenziamento.
Per questa stessa ragione alcun rilievo può essere riconosciuto alla documentazione Per_ medica del dott. del 24.03.2022, versata in atti dal reclamante per dimostrare la veridicità dei certificati medici del dott. , sul presupposto che entrambi i medici CP_5 riporterebbero la medesima patologia del lavoratore. Per_ La certificazione del dott. – secondo cui il era affetto da lombosciatalgia - è Pt_1 inidonea a giustificare le pregresse assenze del mese di gennaio 2022, unico oggetto del nostro giudizio, non rilevando “tanto l'effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e
9 tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità” (Cass.n.
13904/2020), diligenza non tenuta, nella specie, dal lavoratore.
E per la stessa ragione alcuna rilevanza presenta l'eccezione del reclamante afferente la mancanza di valore probatorio della e-mail del dott. (anche se, giova CP_5 ricordarlo, la e-mail semplice è un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice, cfr. Cass. n. 14046 del 2024) in quanto le assenze del lavoratore sono rimaste ingiustificate a prescindere dal disconoscimento dei certificati medici effettuato dal dott. . CP_5
Infine, il Collegio ritiene infondata la censura sollevata dal reclamante di omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in merito alla eccezione di inosservanza da parte della società datrice di lavoro dell'obbligo di affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.
Invero, tale l'eccezione, sollevata in fase sommaria non è stata riproposta in fase di opposizione;
pertanto, correttamente il primo giudice non si è pronunciato su di essa.
Al riguardo appare opportuno ricordare che nel rito ER i motivi del reclamo si riferiscono alla fase di opposizione e non alla fase sommaria, in quanto la fase di opposizione, pur essendo una mera prosecuzione della fase sommaria, è il momento in cui le parti devono dedurre tutte le proprie difese e motivi.
Ne consegue che, se la parte interessata non solleva un motivo nella fase di opposizione non potrà riproporlo in sede di reclamo.
Questo principio è coerente con l'interpretazione della Cassazione che assimila il procedimento ER a quello monitorio, richiamando l'art.643 c.p.c., secondo cui l'opposizione è il momento deputato alla piena cognizione (Cass. 22007/2024).
In definitiva, al lume delle riferite motivazioni e ritenuta assorbita ogni altra questione, il licenziamento intimato dalla a , è legittimo e pertanto Controparte_1 Parte_1 idoneo a recidere il rapporto di lavoro tra le parti, attesa la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore.
Invero le condotte sopra indicate (omessa tempestiva comunicazione dell'assenza per malattia, omesso tempestivo invio del certificato medico/assenza ingiustificata;
uso di certificazione medica falsa non giustificata) si ritengono gravi sia singolarmente sia unitariamente considerate e pertanto idonee a far venir meno la fiducia del datore di lavoro nella correttezza dei futuri adempimenti da parte del lavoratore, in quanto esprimono disprezzo e noncuranza per l'organizzazione aziendale e la dignità dei colleghi di lavoro.
Il comportamento del lavoratore si presenta contrario ai basilari principi di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà e come tale punibile con una misura adeguata e proporzionata quale è stata quella esaminata.
10 Dunque, la Corte rigetta l'odierno reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'odierno reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 4.777,5 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
• da atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per il reclamante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13
1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli, 31/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese Dott.Vincenza Totaro
11
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Vincenza Totaro Presidente
Dott. Raffaella Genovese Consigliere relatore
Dott. Rosa Del Prete Consigliere ha pronunciato nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, in funzione di
Giudice del Lavoro, trattato all'udienza del 23/10/2025, la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.90 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Avellino presso lo studio dell'Avv. Emanuele Parte_1
Napolillo, dal quale è rappresentato e difeso
Reclamante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Claudio Gagliardo, elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio dell'Avv. Antonino Sessa
Reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte reclamante ha proposto, dinanzi al Tribunale del lavoro di Avellino, ricorso ex art.1, comma 48 e ss., della legge n.92/2012, esponendo in via preliminare di aver lavorato dal 05.10.1998 (con qualifica di specialista amministrativo ed inquadramento nel livello
IV del C.C.N.L del settore gas-acqua) per conto e alle dipendenze della società reclamata, la quale nel corso degli anni aveva subito diversi cambiamenti di forma giuridica e diverse denominazioni, quali , , Controparte_2 Controparte_3
fino all'attuale costituitasi nel 2003. Controparte_4 Controparte_1
Ha dedotto di essere stato ingiustamente licenziato con lettera prot. 6188 del 21.03.2022
a far data dal 28.03.2022, a seguito di n.8 note di addebito con le quali gli erano stati contestati la mancata osservanza dell'orario di lavoro, reiterate assenze ingiustificate ed atteggiamenti di insubordinazione in data 26.01.2022.
Ha dedotto, in particolare, il mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni di cui all'art.21 CCNL di categoria per la conclusione del procedimento disciplinare,
l'insussistenza dei fatti addebitati e il carattere ritorsivo della sanzione irrogatagli.
Ha chiesto, dunque, al giudice adito di voler accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del recesso e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2 dello Statuto dei Lavoratori, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di
1 lavoro e condannare , in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 al risarcimento del danno subito dal lavoratore, commisurato ad un'indennità pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del recesso e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 comma 4 dello
Statuto dei Lavoratori, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare , in persona del legale rappresentate p.t., al Controparte_1 risarcimento del danno subito dal lavoratore, commisurato ad un'indennità pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso, in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
c) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto ai sensi dell'art. 18 comma 5 e ss. dello
Statuto dei Lavoratori, condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
d) in ogni caso condannarsi , in persona del legale rappresentate p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e degli onorari di causa, con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Costituitasi la controparte ed espletati interrogatorio formale e prova per testi, il
Tribunale, a conclusione della fase sommaria, con ordinanza n.8135 dell'01.06.2023, ha rigettato il ricorso condannando il lavoratore al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale ordinanza ha proposto tempestiva opposizione ribadendo Parte_1
l'inosservanza del termine perentorio di dieci giorni di cui all'art.21 CCNL di categoria per la conclusione del procedimento disciplinare nonché l'insussistenza dei fatti addebitati.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale adito in data 13.12.2023 ha pronunciato la sentenza n.741/2023 con la quale ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto l'odierno reclamo con il quale, Parte_1 deducendo la tardività della comunicazione del licenziamento, ha chiesto il riconoscimento della illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa, ribadendo l'insussistenza dei fatti addebitatigli solo con riguardo all'ultima contestazione
2 del 28/2/2022 notificatagli in data 9/3/2022. Il tutto con vittoria di spese di tutte le fasi del giudizio.
Ha resistito con memoria la concludendo per il rigetto del Controparte_1 reclamo, previa declaratoria della legittimità del comminato licenziamento, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna del reclamante al pagamento di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata portata in camera di consiglio e riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato per le motivazioni che seguono.
Per una esatta ricostruzione dei fatti di causa, alla disamina dei motivi dell'odierno gravame è opportuno premettere che a fondamento del licenziamento per giusta causa irrogato dalla a sono state posti vari addebiti, Controparte_1 Parte_1 contestando al lavoratore la mancata osservanza dell'orario di lavoro, molteplici assenze ingiustificate ed atteggiamenti di insubordinazione in data 26.01.2022.
Ciò detto, va evidenziato che ha proposto reclamo relativamente alle Parte_1 contestazioni rimessegli, tra le quali quella relativa alla insubordinazione tenuta in data
26/1/2022, sul punto i motivi sono del tutto poco chiari, generici ed imprecisi.
Sul punto il reclamante si è limitato ad affermare che il licenziamento irrogatogli non era giustificato non essendo egli passato alle vie di fatto così come richiesto, ai fini del licenziamento, dall'art. 21 del CCNL di settore.
Invero, nulla ha eccepito rispetto alla gravità dei fatti addebitatigli, risultati Parte_1 provati in giudizio sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso lavoratore in sede di libero interrogatorio nonché delle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, e consistenti nell'aver forzato la postazione di controllo green-pass, senza indossare la mascherina e senza esibire il green-pass, all'epoca dei fatti, obbligatori, e nell'aver urlato ed inveito con toni aggressivi e minacciosi contro i suoi superiori gerarchici, raggiunti dopo essersi fatto prepotentemente strada, anche a mezzo di una spallata, tra i tanti che cercavano di fermarlo.
Non v'è alcun dubbio che tali circostanze, risultate provate nel giudizio di primo grado, integrano ipotesi di grave insubordinazione sanzionabile con il licenziamento ai sensi dell'art. 21 del CCNl di categoria, il quale - contrariamente a quanto dedotto dal reclamante - espressamente ammette il licenziamento anche nel caso di semplice
“grave insubordinazione ai superiori”.
Va poi esaminata l'eccezione riproposta relativa al mancato rispetto del termine per l'irrogazione del licenziamento, quella relativa ai certificati medici non riferibili al Dott.
3 e sulla violazione dell'art.7 dello Statuto dei lavoratori circa la necessaria CP_5 pubblicità del codice disciplinare.
Pertanto, sui rimanenti aspetti trattati si è formato il giudicato interno, trattandosi di questioni che hanno formato oggetto di ampio esame nella sentenza di primo grado e non sono state ritualmente riproposte in sede di gravame dalle parti interessate (Cass.
n. n.8104/2021; n.34424/2021; n.19155/2014; 6754/2003).
Orbene, per ragioni di logica giuridica appare opportuno esaminare la parte del reclamo in cui lamenta in primis la violazione da parte della società datrice di Parte_1 lavoro del procedimento disciplinare.
Deduce, in particolare, che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere tempestivo il licenziamento irrogatogli in data 21.03.2022, nonostante l'inosservanza da parte della società del termine di dieci giorni decorrenti dal quinto giorno successivo alla contestazione previsto dall'art. 21 del CCNL per l'irrogazione della sanzione espulsiva.
Invero, il procedimento disciplinare, iniziato con le contestazioni pervenute al lavoratore in data 12 febbraio 2022, presentate le giustificazioni da parte di quest'ultimo in data 17 febbraio 2022, avrebbe dovuto chiudersi entro e non oltre dieci giorni dalle giustificazioni rese dal lavoratore, vale a dire il 27 febbraio 2022, con l'irrogazione del licenziamento, avvenuta invece in data 21.03.2022.
Tale doglianza non merita accoglimento.
Invero, la Corte, condividendo le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure, ritiene che nella specie la abbia osservato il termine di dieci giorni di cui Controparte_1 all'art.21 del CCNL di settore.
Precisamente, è pacifico tra le parti che le contestazioni siano giunte a conoscenza di in data 12.02.2022, quest'ultimo ha reso le sue giustificazioni in data Parte_2
17.02.2022 producendo certificati medici del dott. a giustificazione delle Persona_1 sue contestate assenze dal lavoro.
Successivamente la datrice di lavoro ha effettuato ulteriore contestazione in data
28/2/2022, con nota pervenuta il 9/3/2022 al Caputo, asserendo la non riferibilità della documentazione medica prodotta al medico ed il mancato corretto inoltro della stessa tramite piattaforma telematica INPS.
Ha dato inoltre termine di due giorni al lavoratore dal 9/3/2022 per formulare le proprie deduzioni, integrando la documentazione medica già prodotta allo scopo di provare la correttezza formale della stessa e chiarendo il motivo per cui non ne era stato effettuato l'inoltro tramite piattaforma telematica come per legge.
Trascorsi senza esito i due giorni concessi al lavoratore, scadenti in data 11.03.2022, il licenziamento è stato regolarmente irrogato entro i dieci giorni successivi, e precisamente il 21.03.2022.
4 Come osservato dal primo giudice la correttezza dell'operato della datrice di lavoro va valutata sulla base degli ordinari principi di buona fede e diligenza in nome dei quali, nel caso di specie, si può ritenere che la società abbia agito garantendo al lavoratore il suo diritto di difesa.
Infatti, a fronte di certificati medici palesemente irrituali, tardivi e viziati (per come si dirà in seguito) la anche per quanto deciso dell'Ufficio per i Procedimenti Controparte_1
Disciplinari ( ), ha con la suddetta contestazione richiesto anche un C.F._1 approfondimento istruttorio, ponendo il lavoratore nella condizione di difendersi e fornire i chiarimenti richiesti e ciò proprio al fine di consentirgli di giustificare in maniera corretta le sue assenze dal lavoro.
Né si può ritenere che il lavoratore potesse fare affidamento sull'accoglimento delle sue Cont difese in tempi ristretti considerato l'obbligo per la di rivolgersi all Controparte_1 creato, anche con l'accordo sindacale a garanzia dei lavoratori (già messi a conoscenza di esso), quale “strumento di razionalizzazione delle procedure e di equità in ambito aziendale” (cfr nota prot.n.14911/2020 del 16.10.2020). Cont In particolare, dagli atti prodotti in giudizio dalla società resistente emerge che l si sia riunito per ben tre volte per discutere la posizione del (cfr. verbali stralciati Pt_1 del 21.02.2022, dell'11.03.2022, del 17.03.2022).
Pertanto, il Collegio ritiene pienamente giustificata, dai principi di correttezza, buona fede e diligenza, la contestazione del 28.02.2022 operata dalla società, essendo evidente la necessità di rendere edotto il lavoratore, almeno in termini formali, di quanto emerso in merito alle certificazioni mediche dallo stesso prodotte e sollecitando in tal modo chiarimenti su un aspetto di evidente gravità e rilevanza ai fini della valutazione della sua condotta.
Pertanto, considerato che la contestazione del 28.02.2022 è pervenuta al Caputo in data
09.03.2022 e che la ha poi correttamente atteso altri due giorni dalla Controparte_1 ricezione di essa per consentire al lavoratore di fornire i suoi chiarimenti, il licenziamento
è stato irrogato in data 21.03.2022, nel rispetto del termine contrattuale di dieci giorni dallo spirare del termine consesso al lavoratore per rendere le sue giustificazioni
(11.03.2022).
Venendo al merito della controversia, relativa - come già detto - alle sole assenze ingiustificate del lavoratore, si rileva quanto segue.
lamenta che il giudice prime cure abbia erroneamente posto a Parte_1 fondamento della sua motivazione la comunicazione e-mail del 14.03.2022 del dott.
, con la quale quest'ultimo aveva disconosciuto i suoi certificati medici Persona_1
a seguito di richiesta di chiarimenti trasmessagli con pec del 14.03.2022
5 dall'Amministratore Unico della datrice di lavoro, in ciò, il giudice partendo dall'errato presupposto che la predetta e-mail fosse datata 14.02.2022.
Parte reclamante lamenta, altresì, la violazione del suo diritto di difesa per non aver avuto accesso al predetto disconoscimento dei certificati medici;
l'inosservanza da parte della società dell'art.5 dello Statuto dei lavoratori relativo alla procedura di verifica della malattia del dipendente, in violazione del suo diritto alla privacy, ed ancora l'inosservanza dell'onere probatorio da parte della datrice di lavoro volto a dimostrare la falsità dei certificati medici trasmessi a giustificazione delle assenze dal lavoro.
Infine, l'assenza di prova della sua responsabilità in merito alla falsificazione dei certificati medici, disconosciuti dal dott. a mezzo e-mail priva di alcun valore CP_5 probatorio.
Tali censure, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, sono prive di pregio.
Come già detto, a seguito delle contestazioni inviate dalla a Controparte_1 Pt_1
per reiterate assenze ingiustificate dal lavoro, quest'ultimo presentava alla
[...] datrice di lavoro, a giustificazione di esse, certificati medici cartacei, recanti le date del
17 e 26 gennaio 2022 e sottoscritti dal dott. su propria carta intestata, Persona_1 ma contenenti un rinvio all'ASL 1-2 . Parte_3
A fronte della presentazione di tali certificati, ritenuti affetti da diverse irregolarità formali, la società datrice di lavoro chiedeva chiarimenti al , con nota del 28.02.2022, Pt_1 inviata a mezzo raccomandata e pervenuta al lavoratore in data 09.03.22 (versata in atti), dal seguente tenore letterale: “si fa seguito alle precedenti comunicazioni riferite a contestazioni di addebito per comunicarLe che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, nell'esaminare le vicende che la riguardano e nel vagliare la documentazione medica prodotta a giustifica delle Sue assenze, ha ritenuto la stessa non formalmente riferibile al medico attestante nonché non inoltrata tramite piattaforma telematica INPS.
A tal fine Ella è invitata a integrare entro due giorni a far data dalla ricezione della presente la suddetta certificazione con dichiarazione, corredata di tutti gli elementi atti a comprovarne la correttezza formale, resa dal suddetto medico a conferma delle attestazioni presentate e che dovrà, inoltre, chiarire i motivi per cui non è stato possibile
l'inoltro dei certificati medici tramite la suddetta piattaforma telematica INPS”.
Orbene, la Corte ritiene che le assenze dal lavoro contestate dalla società resistente al
Caputo siano rimaste ingiustificate per le ragioni che seguono.
Il Collegio, in primo luogo, evidenzia che il lavoratore non ha osservato la procedura normativa prevista nell'ipotesi di malattia del dipendente, la quale, come noto, prevede tre passaggi fondamentali: comunicazione al datore di lavoro dello stato di
6 malattia, ottenimento del certificato medico telematico e rispetto delle fasce di reperibilità per eventuali visite fiscali.
In particolare, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro e recarsi dal medico per la visita, quest'ultimo provvede ad inviare il certificato telematicamente all'Inps.
Il datore di lavoro deve ricevere il numero di protocollo del certificato trasmesso dal medico curante all'Inps e il lavoratore deve essere reperibile presso il domicilio indicato durante le fasce orarie stabilite, tranne in casi di necessità o per visite mediche urgenti.
E contrariamente a quanto dedotto dal reclamante, anche se alcuni settori, come quello del gas, possono prevedere che l'indennità di malattia venga erogata direttamente dal datore di lavoro e non dall'Inps, ciò non esonera il lavoratore dalla trasmissione telematica del certificato medico.
Ebbene, nella specie, sono rimaste ingiustificate le assenze contestate a Pt_1
, considerato che i certificati medici non sono stati trasmessi da quest'ultimo
[...] tempestivamente e secondo la proceduta telematica di cui sopra.
Si aggiunga, poi, che non si è preoccupato di regolarizzare, entro due Parte_1 giorni dalla ricezione della sopra-citata nota del 28.02.2022, le certificazioni mediche prodotte, nonostante l'invito della società ad integrare tale documentazione “con dichiarazione, corredata di tutti gli elementi atti a comprovarne la correttezza formale, resa dal suddetto medico a conferma delle attestazioni presentate”, né si è preoccupato di “chiarire i motivi per cui non è stato possibile l'inoltro dei certificati medici tramite la suddetta piattaforma telematica INPS”.
Piuttosto, in sede di libero interrogatorio espletato in primo grado all'udienza del
24.03.2023, lo stesso ha dichiarato di essere stato visitato dal dott. una Pt_1 CP_5 sola volta in data 15.01.2022, data non rilevante ai fini del decidere, e di aver incaricato una persona di fiducia (poi deceduta) di ritirare i certificati medici preparati dall'entourage del suo medico e di presentarli alla società datrice di lavoro per giustificare le assenze dal 17 gennaio 2022 al 19/1/2022 e dal 26 al 31/1/2022.
Da quanto dichiarato direttamente dal emerge, dunque, che egli non era stato Pt_1 visitato se non una solta volta dal dott. , che i certificati non erano stati redatti CP_5 da quest'ultimo, ma dal suo “entourage” e che i certificati non erano stati trasmessi secondo la procedura telematica prevista dalla legge in caso di malattia del lavoratore, ma presentati in forma cartacea da persona di sua fiducia.
Quanto finora esposto basta per ritenere legittimo il licenziamento irrogato dalla
[...]
a , per assenze dal lavoro rimaste ingiustificate (cfr. art. 21 CP_1 Parte_1
CCNL di settore) a fronte della mancata osservanza (doverosa) della procedura telematica di trasmissione del certificato medico e in presenza di certificati medici
7 cartacei irrituali, tardivi e, comunque, successivamente disconosciuti dal medico che li avrebbe emessi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la norma collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata tutela, infatti, l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell'attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti. Non rileva tanto l'effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità. Peraltro, non qualunque omessa comunicazione rileva, ma solo quella che si ricollega ad un protrarsi dell'inadempimento per un tempo che le parti sociali hanno ritenuto importante ….”
(Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2020, n. 13904).
A nulla valgono, dunque, le censure mosse dall'odierno reclamante in merito alla veridicità o meno dei predetti certificati medici, censure conseguenti al disconoscimento di essi operato dal dott. con e-mail del 14.03.2022. Persona_1
Infatti, le assenze dal lavoro del si ritengono ingiustificate per le ragioni che Pt_1 abbiamo sopra esposto a prescindere dal successivo disconoscimento del dott.
. CP_5
In particolare, quest'ultimo aveva testualmente dichiarato che:” NON RICONOSCO LA
MIA PATERNITÀ NELL'EMISSIONE DI QUESTI CERTIFICATI E LI DISCONOSCO
NELLA FORMA E NELLA SOSTANZA. In primo luogo, la grafia non è mia, né la fir-ma, per cui tali certificati sono sicuramente apocrifi. La dicitura sull'intestazione dei certificati di “specializzato in ortopedia e chirurgia ortopedica” è ripetitiva e quindi pleonastica.
L'Asl non esiste. Anni addietro c'era l'Asl Salerno1 per la provincia nord, oggi CP_7 da Scafati a Sapri si chiama . Lo studio, ora chiuso, era sito in corso P. CP_8
Amedeo 55 e non 63. La mail non esiste, quella del sottoscritto Email_1
è un'altra. Vicino alla firma è riportato il numero 32221 che non si capisce cosa debba indicare. Se fosse il numero di iscrizione all'ordine dei medici di Salerno dovrebbe essere
7379. Dichiaro inoltre in fede nel pieno possesso delle mie facoltà mentali di non aver scritto certificati per il soggetto in questione. Sono disponibile in ogni momento e sede a dimostrare, sotto perizia calligrafica, che tali certificati non sono stati né scritti ne emessi da me su carta intestata in mio possesso. Distinti saluti, dottor ”. Persona_1
A seguito di tale disconoscimento, ferme le sopra-citate contestazioni per assenze ingiustificate, la sollevava nei confronti del , in data Controparte_1 Pt_1
16.03.2022, una diversa e ulteriore contestazione disciplinare anch'essa inviata a mezzo raccomandata, con la quale si addebitava all'odierno reclamante di aver falsificato le certificazioni mediche, contestazione rimasta, comunque, senza alcun esito a fronte del
8 licenziamento per cui è causa, comminato - per l'appunto – in ragione delle gravi inadempienze contrattuali di cui sopra, vale a dire le assenze rimaste ingiustificate.
Ad ogni buon conto, per mero scrupolo, in merito alle censure sollevata con l'odierno gravame la Corte osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto dedotto dal reclamante, la pur avendo Controparte_1 richiesto chiarimenti al dott. in merito ai certificati medici presentati dal Persona_1
, non ha per tale ragione violato il disposto di cui all'art. 5 dello Statuto dei Pt_1 lavoratori.
Sul punto, si rammenti che nel caso di malattia del lavoratore (come nel caso che ci occupa), il divieto di cui all'art.5 L.n.300/1970 di accertamenti del datore di lavoro circa la infermità del lavoratore dipendente e la facoltà dello stesso di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non osta a che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto - pur non risultante da un accertamento sanitario - atta a dimostrare l'insussistenza della malattia.
Nella specie, il Collegio ritiene che gli accertamenti espletati dalla non Controparte_1 avevano certamente una finalità di tipo sanitario, sicuramente preclusa, mirando, piuttosto alla verifica e controllo di un comportamento del lavoratore, fondato sul sospetto dell'illegittimo mancato svolgimento dell'attività lavorativa per insussistenza della incapacità lavorativa da malattia, dunque il controllo atteneva all'inosservanza da parte del lavoratore dei generali doveri di correttezza e buona fede, nonché degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
Ed ancora, non si può ritenere fondata la censura del reclamante secondo cui la società datrice di lavoro non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico volto a dimostrare l'eccepita falsità dei certificati medici del dott. , in quanto, come già detto, la CP_5 falsità di essi (contestata con nota del 16.03.2022) non è oggetto del presente giudizio relativo, invece, alle assenze dal lavoro contestate al e sottese all'odierno Pt_1 licenziamento.
Per questa stessa ragione alcun rilievo può essere riconosciuto alla documentazione Per_ medica del dott. del 24.03.2022, versata in atti dal reclamante per dimostrare la veridicità dei certificati medici del dott. , sul presupposto che entrambi i medici CP_5 riporterebbero la medesima patologia del lavoratore. Per_ La certificazione del dott. – secondo cui il era affetto da lombosciatalgia - è Pt_1 inidonea a giustificare le pregresse assenze del mese di gennaio 2022, unico oggetto del nostro giudizio, non rilevando “tanto l'effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e
9 tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità” (Cass.n.
13904/2020), diligenza non tenuta, nella specie, dal lavoratore.
E per la stessa ragione alcuna rilevanza presenta l'eccezione del reclamante afferente la mancanza di valore probatorio della e-mail del dott. (anche se, giova CP_5 ricordarlo, la e-mail semplice è un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice, cfr. Cass. n. 14046 del 2024) in quanto le assenze del lavoratore sono rimaste ingiustificate a prescindere dal disconoscimento dei certificati medici effettuato dal dott. . CP_5
Infine, il Collegio ritiene infondata la censura sollevata dal reclamante di omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in merito alla eccezione di inosservanza da parte della società datrice di lavoro dell'obbligo di affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.
Invero, tale l'eccezione, sollevata in fase sommaria non è stata riproposta in fase di opposizione;
pertanto, correttamente il primo giudice non si è pronunciato su di essa.
Al riguardo appare opportuno ricordare che nel rito ER i motivi del reclamo si riferiscono alla fase di opposizione e non alla fase sommaria, in quanto la fase di opposizione, pur essendo una mera prosecuzione della fase sommaria, è il momento in cui le parti devono dedurre tutte le proprie difese e motivi.
Ne consegue che, se la parte interessata non solleva un motivo nella fase di opposizione non potrà riproporlo in sede di reclamo.
Questo principio è coerente con l'interpretazione della Cassazione che assimila il procedimento ER a quello monitorio, richiamando l'art.643 c.p.c., secondo cui l'opposizione è il momento deputato alla piena cognizione (Cass. 22007/2024).
In definitiva, al lume delle riferite motivazioni e ritenuta assorbita ogni altra questione, il licenziamento intimato dalla a , è legittimo e pertanto Controparte_1 Parte_1 idoneo a recidere il rapporto di lavoro tra le parti, attesa la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore.
Invero le condotte sopra indicate (omessa tempestiva comunicazione dell'assenza per malattia, omesso tempestivo invio del certificato medico/assenza ingiustificata;
uso di certificazione medica falsa non giustificata) si ritengono gravi sia singolarmente sia unitariamente considerate e pertanto idonee a far venir meno la fiducia del datore di lavoro nella correttezza dei futuri adempimenti da parte del lavoratore, in quanto esprimono disprezzo e noncuranza per l'organizzazione aziendale e la dignità dei colleghi di lavoro.
Il comportamento del lavoratore si presenta contrario ai basilari principi di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà e come tale punibile con una misura adeguata e proporzionata quale è stata quella esaminata.
10 Dunque, la Corte rigetta l'odierno reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'odierno reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 4.777,5 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
• da atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per il reclamante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13
1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli, 31/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese Dott.Vincenza Totaro
11