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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2025, n. 40876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40876 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH RI (CUI 047HTDT) nato il [...] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito nelle ragioni del ricorso. Ritenuto in fatto 1.HA RI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, che ne ha confermato l'affermazione di reità, stabilita in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 495 cod. pen., per aver reso false generalità alla polizia giudiziaria. 2. Il ricorso, tramite difensore abilitato, consta di 4 motivi, di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40876 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/10/2025 2.1. Il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, in quanto il Presidente del collegio giudicante avrebbe dovuto dichiarare la propria incompatibilità, a. vendo fatto parte di quello che aveva accolto l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per la presentazione dell'appello avverso la sentenza di primo grado. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto la nullità della stessa sentenza, in quanto l'imputato, detenuto per altra causa, non ha mai ricevuto la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto dispositivo del giudizio di primo grado, notificati al difensore di fiducia regolarmente nominato il quale, però, non ha mai fattivamente presenziato alle udienze ed è sempre stato sostituito ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.. Il giudicante avrebbe dovuto rilevare l'interruzione del rapporto fiduciario e procedere con una nomina ex novo, ex art. 97 comma 1 cod. proc. pen..Lo stato detentivo sarebbe poi stato desumibile dagli atti redatti al momento del suo controllo, occasione in cui gli è stato contestato il reato di cui all'art. 495 cod. pen.. In quanto detenuto, egli non sarebbe mai stato informato del processo, anche a causa della inerzia del difensore di fiducia, che non sarebbe stata colta dal Tribunale nel corso del primo giudizio. La Corte d'appello non avrebbe poi dato risposta alla questione dell'omessa notifica al difensore di fiducia non comparso del decreto che dispone il giudizio, in quanto bensì notificato all'avv. Maiolo, legale di fiducia, ma solo in quanto domiciliatario e non in proprio. 2.3. Il terzo motivo ha riproposto la eccezione di nullità assoluta della sentenza per la mancata traduzione dell'imputato dalla casa circondariale in occasione del processo di primo grado. Egli sarebbe stato detenuto ininterrottamente dal 13 agosto 2019, quando gli è stato notificato il provvedimento cautelare, relativo ad altri reati, ed ha reso le generalità contestate come non vere. 2.4.11 quarto motivo, agganciato ai vizi sub art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., ha lamentato che, non essendo note le esatte generalità dell'imputato, nemmeno può ritenersi certo che siano false quelle fornite nella circostanza dell'imputazione. Considerato in diritto Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, per più ordini di ragioni. 1.1.E' ius receptum che l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (cfr., per questa soluzione, in particolare, Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097-01, e Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464-01, nonché, tra le più recenti delle Sezioni semplici massimate, Sez. 5, Sentenza n. 13593 del 12/03/2010, Bonaventura, Rv. 246716; Sez. 1, Sentenza n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, 2 K., Rv. 267419). Il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento (così, segnatamente, Sez. U, n. 5 del 1996, D'Avino, cit.), ipotesi per la quale è espressamente previsto lo strumento della ricusazione. In tanto si può configurare un difetto assoluto di capacità del giudice idoneo a generare una nullità - inclusa tra i vizi di cui alla lett. c) dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen. - in quanto il sistema processuale non offra un rimedio volto a prevenirla, che nel caso dell'incompatibilità, è costituito dall'istanza di ricusazione che, nel caso di specie, non risulta proposta. Il patrocinatore legale dell'imputato, all'udienza stabilita per il giudizio di appello instaurato a seguito della restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, non ha provveduto a ricusare formalmente, come suo onere, il Presidente del collegio giudicante. 1.2. Sotto altro profilo, ad abundantiam, occorre ricordare il dictum di recente ribadito dalla Corte Costituzionale, secondo il quale <la disciplina sull'incompatibilità del giudice trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità - presidiati dagli artt. 111, secondo comma, 117, primo cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 cedu, riferimento ai quali le questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla "forza prevenzione", cioè tendenza confermare una decisione o mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni sia stato precedentemente chiamato svolgere ordine alla medesima res iudicanda. È necessario «che funzioni giudicare siano assegnate soggetto "terzo", scevro interessi propri possano far velo rigorosa applicazione diritto anche sgombro convinzioni precostituite materia su cui> (v. sentenza n. 93 del 2024, che ha richiamato la sent. n. 172 del 2023; le sentenze n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022 e precedenti ivi citati). Anche in tema di "incompatibilità orizzontale" di cui all'art. 34 comma 2 cod. proc. pen., attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede, i giudici della Consulta hanno osservato che <tale disposizione è costruita secondo la tecnica della casistica tassativa [...] nelle più recenti pronunce in materia, questa corte ha indicato, per punti, quali siano le condizioni al ricorrere delle si possa configurare l'incompatibilità del giudice. difatti affermato che, ritenersi sussistente endoprocessuale giudice, devono concorrere seguenti condizioni: a) preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda;
b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione decisione;
c) quest'ultima natura "formale", ma "di contenuto", ovvero comporti sul merito dell'ipotesi accusa;
d) precedente collochi diversa fase procedimento (sent. n. 93 2024, cit.)>. IO allora aggiungere che il magistrato di cui si è lamentata l'incompatibilità non ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento, ma si è espresso con ordinanza, non "sul merito dell'ipotesi di accusa", ma nell'ambito di un procedimento 3 incardinato con il mezzo d'impugnazione straordinaria della richiesta di rescissione del giudicato con pedissequa istanza, in via di subordine, di restituzione nel termine per promuovere appello avverso la decisione di primo grado;
la deliberazione è stata di accoglimento di tale, formale richiesta subordinata, e la difesa non ha proposto ricorso per cassazione in relazione al diniego della domanda principale. 2.E da queste ultime riflessioni è necessario prendere le mosse per affrontare il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente - poiché strumentali all'ottenimento di una declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa citazione e per omessa traduzione dell'imputato detenuto - e sono privi di pregio. L'attuale ricorrente, raggiunto da un provvedimento di applicazione di pene concorrenti dell'ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica di Roma a lui notificato in istato di detenzione carceraria, aveva depositato alla Corte d'appello una "istanza di rescissione del giudicato e in subordine istanza di remissione in termini con riferimento" alla sentenza del Tribunale di Roma del 28 ottobre 2021, irrevocabile dal 9 aprile 2022; la Corte d'appello, con l'ordinanza del 26 giugno 2024, ha accolto la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., statuendo che "l'istituto della rescissione del giudicato e quello della restituzione in termini sono ontologicamente diversi;
il primo presuppone che il processo sia stato celebrato illegittimamente in assenza dell'imputato. Il secondo, invece, presuppone la valida costituzione del rapporto processuale, la valida celebrazione del processo pur in assenza dell'imputato e la legittima emissione della sentenza [...] Il primo è legato proprio alla formale invalida formazione del rapporto processuale, il secondo sul fatto che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo per fatti indipendenti dal suo potere di pianificazione e controllo". La richiesta di rescissione del giudicato è stata respinta dalla Corte territoriale perchè il richiedente non ha provato che l'assenza era stata dichiarata in difetto dei presupposti previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. (cfr. per il principio espresso, sez.5, n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani); egli è stato restituito nel termine per appellare la decisione del primo giudice in quanto, per un verso, ritenuto correttamente dichiarato assente nel dibattimento di primo grado ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc.pen.; per altro verso, si è apprezzata come carente la prova dell'effettiva conoscenza, da parte sua, dell'evolversi del giudizio di primo grado e del suo provvedimento conclusivo. Entro tali limiti, sui quali ha dunque espresso implicita adesione, egli ha coltivato la facoltà di impugnazione;
l'ordinanza de quo, di mancato accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, non è stata impugnata con il ricorso per cassazione (a norma dell'art. 640 cod. proc. pen., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 629 bis cod. proc. pen., come si evince dall'attestazione di cancelleria in calce, "ordinanza non impugnata nei termini") e si è generata, a tal proposito, una preclusione processuale che più non consente di dedurre il medesimo vulnus, sulla scorta dei medesimi presupposti, con l'ordinario gravame e, a maggior ragione, con il ricorso per cassazione avverso il verdetto assunto nel processo d'appello. La rescissione 4 del giudicato è infatti un mezzo d'impugnazione straordinaria post iudicatum, che una volta esperito senza successo, per effetto di una pronunzia di inammissibilità o di reiezione, non può essere riproposto se non in virtù di elementi diversi, proprio perché, al pari di altri (come la revisione, o il ricorso straordinario per errore di fatto), istituto eccezionale volto ad operare sulla stabilità del giudicato e, di conseguenza, di stretta interpretazione. 2.1.Non rileva che la Corte d'appello, pur respingendola sulla scorta di una diversa motivazione, abbia affrontato la questione d'invalidità posta dall'appellante, perché vale il consolidato indirizzo giurisprudenziale al lume del quale, se oggetto di doglianza è una questione di diritto e dunque, se questa è stata correttamente risolta dal giudice del merito, rimane irrilevante se la soluzione sia stata adottata immotivatamente ovvero con motivazione eccentrica o illogica e, conseguentemente, la stessa o la sua mancanza non può costituire motivo di doglianza con il ricorso per cassazione (Sez. Un., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, OS e altri, in motivazione;
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 3.11 quarto motivo è manifestamente infondato. 3.1.Come già sottolineato dal primo giudicante, integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (sez.5, n. 23556 del 15/07/2020, Zitouni, Rv. 279362; sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990; sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, Salemankhail, Rv. 270876; sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, dep. 2015, Makrane Kabtani, Rv. 262836; sez. 5, n. 34894 del 27/05/2010, Syll, Rv. 248885; sez. 5, n. 8569 del 12/01/2001, Biaz, Rv. 218064; sez. 5, n. 4565 del 22/10/2003, Ali Rafour, Rv.227449). Tanto è avvenuto nel caso di specie, avendo il prevenuto dichiarato generalità diverse da quelle rilasciate in altre occasioni, anche a voler ritenere ignoti i suoi reali dati identificativi. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 22/10/2025 Il consi i re estensore
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito nelle ragioni del ricorso. Ritenuto in fatto 1.HA RI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, che ne ha confermato l'affermazione di reità, stabilita in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 495 cod. pen., per aver reso false generalità alla polizia giudiziaria. 2. Il ricorso, tramite difensore abilitato, consta di 4 motivi, di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40876 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/10/2025 2.1. Il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, in quanto il Presidente del collegio giudicante avrebbe dovuto dichiarare la propria incompatibilità, a. vendo fatto parte di quello che aveva accolto l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per la presentazione dell'appello avverso la sentenza di primo grado. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto la nullità della stessa sentenza, in quanto l'imputato, detenuto per altra causa, non ha mai ricevuto la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto dispositivo del giudizio di primo grado, notificati al difensore di fiducia regolarmente nominato il quale, però, non ha mai fattivamente presenziato alle udienze ed è sempre stato sostituito ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.. Il giudicante avrebbe dovuto rilevare l'interruzione del rapporto fiduciario e procedere con una nomina ex novo, ex art. 97 comma 1 cod. proc. pen..Lo stato detentivo sarebbe poi stato desumibile dagli atti redatti al momento del suo controllo, occasione in cui gli è stato contestato il reato di cui all'art. 495 cod. pen.. In quanto detenuto, egli non sarebbe mai stato informato del processo, anche a causa della inerzia del difensore di fiducia, che non sarebbe stata colta dal Tribunale nel corso del primo giudizio. La Corte d'appello non avrebbe poi dato risposta alla questione dell'omessa notifica al difensore di fiducia non comparso del decreto che dispone il giudizio, in quanto bensì notificato all'avv. Maiolo, legale di fiducia, ma solo in quanto domiciliatario e non in proprio. 2.3. Il terzo motivo ha riproposto la eccezione di nullità assoluta della sentenza per la mancata traduzione dell'imputato dalla casa circondariale in occasione del processo di primo grado. Egli sarebbe stato detenuto ininterrottamente dal 13 agosto 2019, quando gli è stato notificato il provvedimento cautelare, relativo ad altri reati, ed ha reso le generalità contestate come non vere. 2.4.11 quarto motivo, agganciato ai vizi sub art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., ha lamentato che, non essendo note le esatte generalità dell'imputato, nemmeno può ritenersi certo che siano false quelle fornite nella circostanza dell'imputazione. Considerato in diritto Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, per più ordini di ragioni. 1.1.E' ius receptum che l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (cfr., per questa soluzione, in particolare, Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097-01, e Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464-01, nonché, tra le più recenti delle Sezioni semplici massimate, Sez. 5, Sentenza n. 13593 del 12/03/2010, Bonaventura, Rv. 246716; Sez. 1, Sentenza n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, 2 K., Rv. 267419). Il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento (così, segnatamente, Sez. U, n. 5 del 1996, D'Avino, cit.), ipotesi per la quale è espressamente previsto lo strumento della ricusazione. In tanto si può configurare un difetto assoluto di capacità del giudice idoneo a generare una nullità - inclusa tra i vizi di cui alla lett. c) dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen. - in quanto il sistema processuale non offra un rimedio volto a prevenirla, che nel caso dell'incompatibilità, è costituito dall'istanza di ricusazione che, nel caso di specie, non risulta proposta. Il patrocinatore legale dell'imputato, all'udienza stabilita per il giudizio di appello instaurato a seguito della restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, non ha provveduto a ricusare formalmente, come suo onere, il Presidente del collegio giudicante. 1.2. Sotto altro profilo, ad abundantiam, occorre ricordare il dictum di recente ribadito dalla Corte Costituzionale, secondo il quale <la disciplina sull'incompatibilità del giudice trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità - presidiati dagli artt. 111, secondo comma, 117, primo cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 cedu, riferimento ai quali le questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla "forza prevenzione", cioè tendenza confermare una decisione o mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni sia stato precedentemente chiamato svolgere ordine alla medesima res iudicanda. È necessario «che funzioni giudicare siano assegnate soggetto "terzo", scevro interessi propri possano far velo rigorosa applicazione diritto anche sgombro convinzioni precostituite materia su cui> (v. sentenza n. 93 del 2024, che ha richiamato la sent. n. 172 del 2023; le sentenze n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022 e precedenti ivi citati). Anche in tema di "incompatibilità orizzontale" di cui all'art. 34 comma 2 cod. proc. pen., attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede, i giudici della Consulta hanno osservato che <tale disposizione è costruita secondo la tecnica della casistica tassativa [...] nelle più recenti pronunce in materia, questa corte ha indicato, per punti, quali siano le condizioni al ricorrere delle si possa configurare l'incompatibilità del giudice. difatti affermato che, ritenersi sussistente endoprocessuale giudice, devono concorrere seguenti condizioni: a) preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda;
b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione decisione;
c) quest'ultima natura "formale", ma "di contenuto", ovvero comporti sul merito dell'ipotesi accusa;
d) precedente collochi diversa fase procedimento (sent. n. 93 2024, cit.)>. IO allora aggiungere che il magistrato di cui si è lamentata l'incompatibilità non ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento, ma si è espresso con ordinanza, non "sul merito dell'ipotesi di accusa", ma nell'ambito di un procedimento 3 incardinato con il mezzo d'impugnazione straordinaria della richiesta di rescissione del giudicato con pedissequa istanza, in via di subordine, di restituzione nel termine per promuovere appello avverso la decisione di primo grado;
la deliberazione è stata di accoglimento di tale, formale richiesta subordinata, e la difesa non ha proposto ricorso per cassazione in relazione al diniego della domanda principale. 2.E da queste ultime riflessioni è necessario prendere le mosse per affrontare il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente - poiché strumentali all'ottenimento di una declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa citazione e per omessa traduzione dell'imputato detenuto - e sono privi di pregio. L'attuale ricorrente, raggiunto da un provvedimento di applicazione di pene concorrenti dell'ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica di Roma a lui notificato in istato di detenzione carceraria, aveva depositato alla Corte d'appello una "istanza di rescissione del giudicato e in subordine istanza di remissione in termini con riferimento" alla sentenza del Tribunale di Roma del 28 ottobre 2021, irrevocabile dal 9 aprile 2022; la Corte d'appello, con l'ordinanza del 26 giugno 2024, ha accolto la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., statuendo che "l'istituto della rescissione del giudicato e quello della restituzione in termini sono ontologicamente diversi;
il primo presuppone che il processo sia stato celebrato illegittimamente in assenza dell'imputato. Il secondo, invece, presuppone la valida costituzione del rapporto processuale, la valida celebrazione del processo pur in assenza dell'imputato e la legittima emissione della sentenza [...] Il primo è legato proprio alla formale invalida formazione del rapporto processuale, il secondo sul fatto che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo per fatti indipendenti dal suo potere di pianificazione e controllo". La richiesta di rescissione del giudicato è stata respinta dalla Corte territoriale perchè il richiedente non ha provato che l'assenza era stata dichiarata in difetto dei presupposti previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. (cfr. per il principio espresso, sez.5, n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani); egli è stato restituito nel termine per appellare la decisione del primo giudice in quanto, per un verso, ritenuto correttamente dichiarato assente nel dibattimento di primo grado ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc.pen.; per altro verso, si è apprezzata come carente la prova dell'effettiva conoscenza, da parte sua, dell'evolversi del giudizio di primo grado e del suo provvedimento conclusivo. Entro tali limiti, sui quali ha dunque espresso implicita adesione, egli ha coltivato la facoltà di impugnazione;
l'ordinanza de quo, di mancato accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, non è stata impugnata con il ricorso per cassazione (a norma dell'art. 640 cod. proc. pen., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 629 bis cod. proc. pen., come si evince dall'attestazione di cancelleria in calce, "ordinanza non impugnata nei termini") e si è generata, a tal proposito, una preclusione processuale che più non consente di dedurre il medesimo vulnus, sulla scorta dei medesimi presupposti, con l'ordinario gravame e, a maggior ragione, con il ricorso per cassazione avverso il verdetto assunto nel processo d'appello. La rescissione 4 del giudicato è infatti un mezzo d'impugnazione straordinaria post iudicatum, che una volta esperito senza successo, per effetto di una pronunzia di inammissibilità o di reiezione, non può essere riproposto se non in virtù di elementi diversi, proprio perché, al pari di altri (come la revisione, o il ricorso straordinario per errore di fatto), istituto eccezionale volto ad operare sulla stabilità del giudicato e, di conseguenza, di stretta interpretazione. 2.1.Non rileva che la Corte d'appello, pur respingendola sulla scorta di una diversa motivazione, abbia affrontato la questione d'invalidità posta dall'appellante, perché vale il consolidato indirizzo giurisprudenziale al lume del quale, se oggetto di doglianza è una questione di diritto e dunque, se questa è stata correttamente risolta dal giudice del merito, rimane irrilevante se la soluzione sia stata adottata immotivatamente ovvero con motivazione eccentrica o illogica e, conseguentemente, la stessa o la sua mancanza non può costituire motivo di doglianza con il ricorso per cassazione (Sez. Un., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, OS e altri, in motivazione;
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 3.11 quarto motivo è manifestamente infondato. 3.1.Come già sottolineato dal primo giudicante, integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (sez.5, n. 23556 del 15/07/2020, Zitouni, Rv. 279362; sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990; sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, Salemankhail, Rv. 270876; sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, dep. 2015, Makrane Kabtani, Rv. 262836; sez. 5, n. 34894 del 27/05/2010, Syll, Rv. 248885; sez. 5, n. 8569 del 12/01/2001, Biaz, Rv. 218064; sez. 5, n. 4565 del 22/10/2003, Ali Rafour, Rv.227449). Tanto è avvenuto nel caso di specie, avendo il prevenuto dichiarato generalità diverse da quelle rilasciate in altre occasioni, anche a voler ritenere ignoti i suoi reali dati identificativi. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 22/10/2025 Il consi i re estensore