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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 453/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 2458/2022 pubblicata il 13.10.2022
TRA
(avv.to D'Angelico Potito) Parte_1
(appellante)
E
+ 30 Controparte_1
(appellati contumace)
All'udienza del 15.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia, , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_4 CP_7 CP_8
, , , , , CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14
, CP_15 CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
,
[...] CP_21
Esponeva di esercitare, da oltre venti anni, il possesso sui seguenti fondi con fabbricati rurali ubicati in agro di Cagnano Varano ed identificati in catasto al fgl. 2, p.lla 302 di are 31,20; p.lla 867 fabbricato pagina 1 di 5 rurale;
p.lla 301 fabbricato rurale;
p.lla 241 fabbricato rurale, mq 32; p.lla 869; p.lla 866 di are 16,44;
p.lla 864 di are 15,89; p.lla 179 fabbricato rurale;
p.lla 806 fabbricato rurale;
p.lla 1007/B.
Chiedeva accertarsi l'acquisto della proprietà, per intervenuta usucapione, dei terreni e fabbricati formalmente intestati ai convenuti.
Questi ultimi non si costituivano.
Istruita la causa con prova testimoniale, il Tribunale, con la sentenza n. 2485/2022 pubblicata il
13.10.2022, rigettava la domanda.
Fondava la pronuncia sull'assenza di prova in ordine all'animus possidendi essendo irrilevante, al riguardo, la mera coltivazione e pulitura dei terreni da parte dell'attrice riferita dagli informatori sentiti durante l'istruttoria.
Riteneva, altresì, inattendibili le dichiarazioni rese dai testi e in ordine Testimone_1 Tes_2 alla realizzazione, ad opera dell'attrice, lungo tutto il perimetro dei terreni oggetto di causa, di un muro di cemento armato alto circa due metri, in quanto contrastante con le risultanze della perizia di parte depositata dalla da cui, invece, era emerso che la recinzione dei predetti terreni sia costituita Pt_1
solo per metà da un muro di cemento, mentre la restante metà è costituita da una rete metallica.
Riteneva, infine, generica l'allegazione della di aver ristrutturato i fabbricati esistenti e di aver Pt_1 realizzato ex novo un'altra costruzione, non avendo l'attrice nemmeno specificato le particelle su cui insistevano gli immobili menzionati.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente valutato le risultanze probatorie.
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata con conseguente accoglimento della domanda.
Gli appellati, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti e devono essere dichiarati contumaci.
L'appello non può essere accolto.
Con un unico ma articolato motivo, parte appellante lamenta un'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, delle risultanze istruttorie da cui, invece, sarebbe emerso il possesso uti dominus dei fondi per oltre venti anni.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alle dichiarazioni rese da
, escusso all'udienza del 24.04.2018, a conoscenza dei fatti in quanto bracciante Testimone_3
agricolo alle dipendenze della Pt_1
Il ha confermato le attività ed il godimento dei beni oggetto di causa riferibili all 'attrice Tes_3
collocandoli temporalmente a partire dal 1990/91/92, anni nei quali erano cominciati i suoi rapporti di collaborazione lavorativa con l'attrice.
pagina 2 di 5 Secondo l'appellante, le predette attività confermate dal teste non si esauriscono nella coltivazione e pulitura dei terreni ma sono consistite in ulteriori attività quali: dissodamento dei terreni, aratura, pulizia, sistemazione e manutenzione dei piccoli fabbricati rurali, costruzione di un muro di cemento armato alto due metri, costruzione ex novo di un fabbricato rurale, impiantamento di numerosi alberi da frutta sui terreni che prima erano nudi, nell'anno 2015 estirpazione di tutti gli alberi da frutta impiantati.
Tutte le suindicate attività sarebbero state poste in essere in maniera pubblica, pacifica, continua e ininterrotta.
Il motivo non è condivisibile.
Secondo l'appellante, dalla prova per testi espletata in primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, sarebbe emersa la prova dell'esercizio sui fondi, per oltre venti anni, di atti di possesso perfettamente corrispondenti al diritto di proprietà.
La avrebbe agito come proprietaria, in modo indisturbato, pubblico e notorio, avendo Pt_1
peraltro esercitato tale signoria con segni visibili, quali la coltivazione e la manutenzione dei fondi ma anche la realizzazione di un muro perimetrale e di un manufatto rurale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapire, perché essa…non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013;
Cass. 1796/2022).
Ed ancora, l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021).
Nel caso di specie, i terreni ed i fondi rurali oggetto di causa sono ubicati in agro del Comune di
Cagnano Varano e sono individuati in catasto tutti al foglio 2 con diverse particelle.
A fronte del numero delle particelle coinvolte, in parte interessate da terreni ed in parte da fabbricati rurali preesistenti (come si evince dall'atto di citazione) non sono specifiche né precise le dichiarazioni degli informatori avendo riferito genericamente lo svolgimento, da parte della di varie Pt_1
attività sui fondi genericamente individuati.
pagina 3 di 5 A ciò aggiungasi che gli informatori, pur avendo menzionato anche attività ulteriori rispetto a quelle di coltivazione e pulizia dei fondi, trattasi, pur sempre, di attività materiali di ordinaria manutenzione incompatibili con l'animus possidendi nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, l'appellante lamenta l'errata valutazione, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni rese Tes_ dai testi e in ordine alla realizzazione di una recinzione dei fondi attraverso la Tes_1
costruzione di un muro perimetrale di cemento armato.
La censura non convince.
In primo luogo, non si può fare a meno di rilevare il taglio assertivo delle dichiarazioni rese, avendo gli informatori confermato le circostanze oggetto di prova senza spiegare le ragioni della conoscenza.
Solo il teste , all'udienza dell'11.07.2019, ha riferito di avere un'azienda agricola ubicata a tre Tes_2 metri di distanza dai terreni e di passare spesso e di aver visto “nel corso degli anni” “diverse volte” gli operai che di dedicavano alla costruzione del fabbricato e del muro di cinta, precisando, altresì, di aver visto “in alcune occasioni” l'attrice unitamente agli operai.
Il Tribunale ha ritenuto, altresì, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti informatori,
(amico del marito della e - secondo cui la aveva Testimone_1 Pt_1 Tes_2 Pt_1
realizzato, lungo tutto il perimetro dei terreni oggetto di causa, un muro di cemento armato alto circa due metri- in quanto contrastanti con la perizia depositata dalla stessa attrice secondo cui la recinzione dei predetti terreni era costituita solo per metà da un muro di cemento, mentre la restante metà era costituita da una rete metallica.
A fronte di tale motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante che ha richiamato, ad ulteriore riscontro, altre risultanze documentali quali: le fotografie allegate alla perizia di parte raffiguranti un muro in cemento ed una rete metallica lungo alcuni terreni, le fatture di acquisto del materiale.
Trattasi, tuttavia, di emergenze sulla cui valenza probatoria il Tribunale si è diffusamente pronunciato escludendola in ragione della genericità e la mancanza di univocità.
Generico è, altresì, l'assunto della di aver ristrutturato i fabbricati esistenti sui luoghi di Pt_1 causa e di aver realizzato ex novo un'altra costruzione.
Ed infatti, come già rilevato dal Tribunale, non è stato precisato dall'attrice in primo grado né è emerso dall'istruttoria quali sarebbero le particelle interessate dalle predette opere.
Peraltro, attesa la preesistenza, sul sito oggetto di causa, di plurimi fabbricati (ciascuno identificato da una propria particella) non è stata raggiunta alcuna prova idonea all'individuazione dei manufatti ristrutturati e di quello che si assume realizzato ex novo.
pagina 4 di 5 La motivazione del Tribunale, anche su tale specifico punto, è puntuale e condivisibile ed avverso la stessa alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante limitatasi a reiterare il richiamo alle risultanze dell'istruttoria espletata.
Né alcun elemento probatorio in senso favorevole alla può essere ricavato dalla contumacia Pt_1
delle parti convenute, trattandosi di un contegno neutrale a cui non può essere riconosciuto alcun valore confessorio.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese attesa la mancanza di parti costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2458/2022 pubblicata il 13.10.2022, così
[...]
decide: rigetta l'appello; nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
15.04.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 453/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 2458/2022 pubblicata il 13.10.2022
TRA
(avv.to D'Angelico Potito) Parte_1
(appellante)
E
+ 30 Controparte_1
(appellati contumace)
All'udienza del 15.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia, , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_4 CP_7 CP_8
, , , , , CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14
, CP_15 CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
,
[...] CP_21
Esponeva di esercitare, da oltre venti anni, il possesso sui seguenti fondi con fabbricati rurali ubicati in agro di Cagnano Varano ed identificati in catasto al fgl. 2, p.lla 302 di are 31,20; p.lla 867 fabbricato pagina 1 di 5 rurale;
p.lla 301 fabbricato rurale;
p.lla 241 fabbricato rurale, mq 32; p.lla 869; p.lla 866 di are 16,44;
p.lla 864 di are 15,89; p.lla 179 fabbricato rurale;
p.lla 806 fabbricato rurale;
p.lla 1007/B.
Chiedeva accertarsi l'acquisto della proprietà, per intervenuta usucapione, dei terreni e fabbricati formalmente intestati ai convenuti.
Questi ultimi non si costituivano.
Istruita la causa con prova testimoniale, il Tribunale, con la sentenza n. 2485/2022 pubblicata il
13.10.2022, rigettava la domanda.
Fondava la pronuncia sull'assenza di prova in ordine all'animus possidendi essendo irrilevante, al riguardo, la mera coltivazione e pulitura dei terreni da parte dell'attrice riferita dagli informatori sentiti durante l'istruttoria.
Riteneva, altresì, inattendibili le dichiarazioni rese dai testi e in ordine Testimone_1 Tes_2 alla realizzazione, ad opera dell'attrice, lungo tutto il perimetro dei terreni oggetto di causa, di un muro di cemento armato alto circa due metri, in quanto contrastante con le risultanze della perizia di parte depositata dalla da cui, invece, era emerso che la recinzione dei predetti terreni sia costituita Pt_1
solo per metà da un muro di cemento, mentre la restante metà è costituita da una rete metallica.
Riteneva, infine, generica l'allegazione della di aver ristrutturato i fabbricati esistenti e di aver Pt_1 realizzato ex novo un'altra costruzione, non avendo l'attrice nemmeno specificato le particelle su cui insistevano gli immobili menzionati.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente valutato le risultanze probatorie.
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata con conseguente accoglimento della domanda.
Gli appellati, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti e devono essere dichiarati contumaci.
L'appello non può essere accolto.
Con un unico ma articolato motivo, parte appellante lamenta un'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, delle risultanze istruttorie da cui, invece, sarebbe emerso il possesso uti dominus dei fondi per oltre venti anni.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alle dichiarazioni rese da
, escusso all'udienza del 24.04.2018, a conoscenza dei fatti in quanto bracciante Testimone_3
agricolo alle dipendenze della Pt_1
Il ha confermato le attività ed il godimento dei beni oggetto di causa riferibili all 'attrice Tes_3
collocandoli temporalmente a partire dal 1990/91/92, anni nei quali erano cominciati i suoi rapporti di collaborazione lavorativa con l'attrice.
pagina 2 di 5 Secondo l'appellante, le predette attività confermate dal teste non si esauriscono nella coltivazione e pulitura dei terreni ma sono consistite in ulteriori attività quali: dissodamento dei terreni, aratura, pulizia, sistemazione e manutenzione dei piccoli fabbricati rurali, costruzione di un muro di cemento armato alto due metri, costruzione ex novo di un fabbricato rurale, impiantamento di numerosi alberi da frutta sui terreni che prima erano nudi, nell'anno 2015 estirpazione di tutti gli alberi da frutta impiantati.
Tutte le suindicate attività sarebbero state poste in essere in maniera pubblica, pacifica, continua e ininterrotta.
Il motivo non è condivisibile.
Secondo l'appellante, dalla prova per testi espletata in primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, sarebbe emersa la prova dell'esercizio sui fondi, per oltre venti anni, di atti di possesso perfettamente corrispondenti al diritto di proprietà.
La avrebbe agito come proprietaria, in modo indisturbato, pubblico e notorio, avendo Pt_1
peraltro esercitato tale signoria con segni visibili, quali la coltivazione e la manutenzione dei fondi ma anche la realizzazione di un muro perimetrale e di un manufatto rurale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapire, perché essa…non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013;
Cass. 1796/2022).
Ed ancora, l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021).
Nel caso di specie, i terreni ed i fondi rurali oggetto di causa sono ubicati in agro del Comune di
Cagnano Varano e sono individuati in catasto tutti al foglio 2 con diverse particelle.
A fronte del numero delle particelle coinvolte, in parte interessate da terreni ed in parte da fabbricati rurali preesistenti (come si evince dall'atto di citazione) non sono specifiche né precise le dichiarazioni degli informatori avendo riferito genericamente lo svolgimento, da parte della di varie Pt_1
attività sui fondi genericamente individuati.
pagina 3 di 5 A ciò aggiungasi che gli informatori, pur avendo menzionato anche attività ulteriori rispetto a quelle di coltivazione e pulizia dei fondi, trattasi, pur sempre, di attività materiali di ordinaria manutenzione incompatibili con l'animus possidendi nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, l'appellante lamenta l'errata valutazione, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni rese Tes_ dai testi e in ordine alla realizzazione di una recinzione dei fondi attraverso la Tes_1
costruzione di un muro perimetrale di cemento armato.
La censura non convince.
In primo luogo, non si può fare a meno di rilevare il taglio assertivo delle dichiarazioni rese, avendo gli informatori confermato le circostanze oggetto di prova senza spiegare le ragioni della conoscenza.
Solo il teste , all'udienza dell'11.07.2019, ha riferito di avere un'azienda agricola ubicata a tre Tes_2 metri di distanza dai terreni e di passare spesso e di aver visto “nel corso degli anni” “diverse volte” gli operai che di dedicavano alla costruzione del fabbricato e del muro di cinta, precisando, altresì, di aver visto “in alcune occasioni” l'attrice unitamente agli operai.
Il Tribunale ha ritenuto, altresì, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti informatori,
(amico del marito della e - secondo cui la aveva Testimone_1 Pt_1 Tes_2 Pt_1
realizzato, lungo tutto il perimetro dei terreni oggetto di causa, un muro di cemento armato alto circa due metri- in quanto contrastanti con la perizia depositata dalla stessa attrice secondo cui la recinzione dei predetti terreni era costituita solo per metà da un muro di cemento, mentre la restante metà era costituita da una rete metallica.
A fronte di tale motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante che ha richiamato, ad ulteriore riscontro, altre risultanze documentali quali: le fotografie allegate alla perizia di parte raffiguranti un muro in cemento ed una rete metallica lungo alcuni terreni, le fatture di acquisto del materiale.
Trattasi, tuttavia, di emergenze sulla cui valenza probatoria il Tribunale si è diffusamente pronunciato escludendola in ragione della genericità e la mancanza di univocità.
Generico è, altresì, l'assunto della di aver ristrutturato i fabbricati esistenti sui luoghi di Pt_1 causa e di aver realizzato ex novo un'altra costruzione.
Ed infatti, come già rilevato dal Tribunale, non è stato precisato dall'attrice in primo grado né è emerso dall'istruttoria quali sarebbero le particelle interessate dalle predette opere.
Peraltro, attesa la preesistenza, sul sito oggetto di causa, di plurimi fabbricati (ciascuno identificato da una propria particella) non è stata raggiunta alcuna prova idonea all'individuazione dei manufatti ristrutturati e di quello che si assume realizzato ex novo.
pagina 4 di 5 La motivazione del Tribunale, anche su tale specifico punto, è puntuale e condivisibile ed avverso la stessa alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante limitatasi a reiterare il richiamo alle risultanze dell'istruttoria espletata.
Né alcun elemento probatorio in senso favorevole alla può essere ricavato dalla contumacia Pt_1
delle parti convenute, trattandosi di un contegno neutrale a cui non può essere riconosciuto alcun valore confessorio.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese attesa la mancanza di parti costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2458/2022 pubblicata il 13.10.2022, così
[...]
decide: rigetta l'appello; nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
15.04.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5