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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/08/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8038 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e Parte_1 in qualità di mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita con la con la elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Antonello
Angioni, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Davide Pirodda, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
In via principale
1) accertare e dichiarare il grave inadempimento del in Controparte_3
1 relazione alle obbligazioni legali, capitolari e negoziali assunte col contratto
d'appalto 20 aprile 2010 e relativi atti aggiuntivi e comunque afferenti i lavori di realizzazione del e delle strutture per la fruizione Controparte_4 della necropoli di Pill'è Matta;
2) per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto 20 aprile 2010 per grave inadempimento del condannando lo stesso al Controparte_3 pagamento, a titolo di corrispettivi contrattuali e/o di risarcimento danni e/o indennizzi e relativi interessi, del complessivo importo di € 2.759.191,37 - dovuto in dipendenza delle riserve iscritte - ovvero del diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, con ulteriori interessi legali e moratori della domanda al saldo;
3) accertare e dichiarare che l' ha ultimato i lavori nei termini contrattuali, CP_5 come accertato dallo stesso D.L., e pertanto dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della penale per il presunto ritardo di 79 giorni e quindi della detrazione di € 256.791,08 operata a tale titolo dal;
Controparte_3
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via subordinata istruttoria sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, ove ritenuto rilevante ai fini della decisione, ammettere il seguente mezzo di prova: ordine di esibizione: pur non avendo l'Amministrazione convenuta in alcun modo contestato la corrispondenza del contenuto delle riserve iscritte dall'Impresa attrice (come risultanti dai doc. 10, 15, 22, 24, 32, 38, 41, 43 e 49) e delle controdeduzioni del direttore dei lavori (come risultanti dai doc. 11, 16, 23, 25,
33, 40, 42, 48 e 50) ai documenti prodotti in giudizio, per mero tuziorismo, si insiste affinché il Sig. Giudice voglia ordinare al Comune di CP_3
l'esibizione in giudizio del registro di contabilità e del libretto delle misure.
L'ordine di esibizione a carico del dovrà invece essere Controparte_3 disposto per l'acquisizione al presente giudizio degli atti (documenti fiscali e mandati di pagamento) riguardanti i lavori di sistemazione delle aree a parcheggio (v. punti 57 e 58 della prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. di parte attrice)”.
2 Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione:
1) rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate, in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 9 agosto 2014, la in proprio e Parte_1 quale mandataria dell' costituita con la e con la CP_5 Controparte_1
ha convenuto in giudizio il , per sentir Controparte_2 Controparte_3 dichiarare risolto per grave inadempimento del convenuto il contratto d'appalto stipulato il 20 aprile 2010, avente ad oggetto i lavori di realizzazione del parco urbano e delle strutture per la fruizione della necropoli Pill'e Matta, CP_4 aggiudicati alla suddetta A.T.I., per l'importo di Euro 2.664.446,85, oltre a I.V.A., condannare l'altra parte, altresì, al pagamento del complessivo importo di Euro
2.759.191,37, a titolo di compensi e danni, in dipendenza delle riserve iscritte, ovvero al pagamento del diverso importo dovuto, oltre agli interessi, ed accertare, infine, l'illegittimità della penale applicata per il presunto ritardo e della conseguente detrazione dell'importo di Euro 256.791,08, operata a tale titolo, deducendo l'iscrizione di una pluralità di riserve nel corso dei lavori, con successiva conferma nello stato finale, e l'insussistenza di alcun ritardo imputabile all'appaltatrice, ai fini dell'applicazione della contestata penale.
Si è costituito in giudizio il , rilevando la decadenza Controparte_3 per alcune delle riserve, contestando il fondamento delle singole pretese e concludendo per il rigetto di tutte le domande.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che, con determinazione Parte_1 dirigenziale del 29 dicembre 2009, veniva confermata l'aggiudicazione dei lavori in questione alla costituenda tra la società attrice e le altre società, per il CP_5 corrispettivo di 2.664.446,85, oltre a I.V.A.; che, con verbale del 30 dicembre
2009, veniva formalizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ma, già con verbale del 2 aprile 2010, ne veniva disposta la parziale sospensione, per la scoperta di una discarica di notevoli dimensioni, interessante gran parte dell'area di cantiere, nonché di condotte interrate in amianto, ad esclusione dei lavori relativi alla biblioteca;
che in data 20 aprile 2010, in ritardo rispetto al termine di legge, si procedeva alla stipula del contratto d'appalto; che irregolare, altresì, era la consegna dei lavori in via d'urgenza, non essendo stata precisata alcuna ragione giustificativa;
che i lavori riprendevano a far data dal 27 luglio 2010, come da verbale del 9 agosto 2010, sottoscritto con riserva;
che il relativo ordine di servizio era illegittimo, in quanto la perizia di variante non era stata ancora approvata, né erano stati accettati i nuovi prezzi, mentre lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di nuovi prezzi venivano firmati il
27 settembre 2010 e la prima perizia di variante veniva approvata il 5 maggio
2011, a cui seguiva il primo atto aggiuntivo il 17 maggio 2011; che l' in CP_5 seguito, sottoscriveva con riserva il 2° S.A.L., esplicando poi le riserve nn. 1 e 2, in relazione alla ridotta produttività del cantiere a seguito del ritrovamento di rifiuti e condotte nel sottosuolo, da cui derivavano maggiori oneri;
che, con successivi ordini di servizio, veniva ordinata l'esecuzione di varianti alle opere in cemento armato ed alle opere impiantistiche;
che, in occasione della sottoscrizione del 4° S.A.L., veniva iscritta la riserva n. 3, con cui si chiedeva, a seguito di ordine di servizio relativo a varianti alle opere edili, l'applicazione di nuovi prezzi;
che la seconda perizia di variante veniva approvata il 27 aprile 2012; che, in data 14 giugno 2012, venivano sottoscritti lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di nuovi prezzi;
che veniva ordinata, poi, l'esecuzione di altre opere, indicate in apposito piano di lavoro;
che, il 25 luglio 2012, le parti sottoscrivevano il secondo atto aggiuntivo, relativo ai lavori di cui alla seconda
4 perizia;
che, in occasione della sottoscrizione del 6° S.A.L., si ribadivano le prime due riserve, si rinunciava alla terza e si formulava la n. 4; che l' veniva CP_5 penalizzata sui tempi di esecuzione dei lavori a causa della mancanza di precise direttive e dei ritardi nell'approvazione delle perizie aggiuntive;
che veniva, poi, ordinata la realizzazione anche della cabina elettrica e degli allacci idrici e fognari, lavori non previsti;
che veniva sottoscritto con riserva anche l'8° S.A.L., recante le riserve nn. 1-5; che, in data 16 luglio 2013, veniva sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori, da cui risulta che gli stessi erano stati ultimati in tempo utile, rispetto al termine del 13 giugno 2013; che lo stato finale dei lavori veniva sottoscritto con riserva il 16 luglio 2013 e parimenti con riserva veniva sottoscritto il successivo verbale di ultimazione il 29 luglio 2013, dando atto dell'esecuzione di opere minori nel frattempo ordinata;
che il 30 luglio 2013, infine, veniva iscritta la riserva n. 6, con la conseguenza che il totale delle riserve ammontava per capitale a Euro 2.759.191,37; che, con determinazione del 21 maggio 2014, veniva approvato lo stato finale dei lavori e la relazione con certificato di collaudo, quest'ultimo non trasmesso in precedenza all'appaltatrice, venivano rigettate tutte le riserve e veniva, altresì, applicata la penale per ritardata esecuzione dei lavori, sebbene non sussistesse alcun ritardo imputabile all' CP_6
Il ha esposto in replica quanto segue: che, in
[...] Controparte_3 primis, la citazione presenterebbe lacune e contraddizioni, non facendo riferimento alle specifiche pretese e rasentando la nullità; che, in merito alle singole riserve, per la prima e la seconda di esse le pretese venivano formulate solo alla ripresa dei lavori, ma non seguiva la tempestiva esplicitazione, con la conseguente decadenza, ed in seguito l'appaltatrice dichiarava anche di rinunciare alle stesse riserve, rendendole inefficaci;
che la terza riserva non veniva successivamente rinnovata ed anch'essa formava oggetto di espressa rinuncia;
che la quarta riserva, apposta in occasione di uno dei S.A.L., non veniva reiterata nel successivo atto di sottomissione, determinando la decadenza dalla pretesa;
che la quinta riserva riguardava interventi autorizzati autonomamente dal direttore dei lavori e senza copertura finanziaria, dei quali dovrebbe rispondere personalmente il medesimo direttore dei lavori;
che la sesta riserva, sulla ritardata emissione
5 dello stato finale, era infondata, in quanto i lavori non si erano ancora conclusi, come rilevato dal direttore dei lavori;
che il responsabile del procedimento, da ultimo, approvava lo stato finale dei lavori e la relazione con certificato di collaudo, rigettava tute le riserve ed applicava la penale per il ritardo, calcolato in
79 giorni;
che all'appaltatrice venivano assegnati abbondanti tempi di proroga, rispetto al termine contrattuale di 360 giorni, pari a complessivi 541 giorni, a cui si aggiungevano ulteriori 185 giorni, per effetto dell'attestazione dei giorni piovosi da parte del direttore dei lavori e del collaudatore, con scadenza al 19 marzo 2013; che le richieste dell'attrice sarebbero del tutto infondate, in quanto la medesima ha chiesto la risoluzione per inadempimento di un contratto abbondantemente eseguito, senza alcun inadempimento del committente, avendo quest'ultimo regolarmente compensato l'appaltatrice per le proprie prestazioni;
che, se qualche ritardo vi era stato, esso era legato all'approvazione delle perizie aggiuntive da parte del convenuto, poi sempre accettate senza riserve dall'altra parte;
che l'attrice, semmai, teneva un comportamento gravemente inadempiente, cercando di ottenere maggiori guadagni e chiedendo continue proroghe sulla tempistica, così da approfittare degli eventi verificatisi nel corso dei lavori.
2. L'eccezione pregiudiziale di nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., formulata dal convenuto nella comparsa di costituzione, è infondata e va disattesa, tanto per indeterminatezza del titolo della domanda, avendo l'attrice esposto le proprie ragioni con un grado di precisione sufficiente, in astratto, a delimitare il tema di decisione ed a consentire lo svolgimento di contrarie difese, in effetti svolte, indipendentemente dal fondamento delle pretese, apprezzabile in concreto, quanto per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, avendo l'attrice individuato in modo univoco le statuizioni richieste e i risultati con esse perseguiti.
3. La domanda di risoluzione del contratto, a cui si riferiscono il primo capo e la prima parte del secondo capo, la domanda di condanna al pagamento dei maggiori compensi, a cui si riferisce la seconda parte del secondo capo, la domanda di condanna al risarcimento dei danni, a cui si riferisce sempre la seconda parte del secondo capo, e la domanda di accertamento dell'inesistenza del
6 debito per la penale detratto dal credito per il corrispettivo, da sottoporre ad esame congiunto, attesa la stretta connessione intercorrente tra le relative questioni, sono la prima inammissibile e le successive largamente infondate, ad esclusione dell'ultima.
3.1. Come chiarito da una giurisprudenza più che consolidata e di cristallina chiarezza sull'istituto delle riserve, in virtù di una normativa rimasta nella sostanza pressoché immutata nonostante i plurimi interventi di riforma – per quanto interessa, confluita nel D.P.R. n. 554 del 1999, regolamento attuativo della L. n.
109 del 1994, c.d. legge-quadro, applicabile ratione temporis, quanto all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori, in relazione ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207 del 2010, regolamento attuativo del
D.Lgs. n. 163 del 2006, c.d. codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207 del 2010, art. 357, comma 6) – nei pubblici appalti il corrispettivo dovuto all'appaltatore si determina mediante l'accertamento e la registrazione, nei documenti prescritti per la contabilità dei lavori, di tutti i fatti che producono spese per l'esecuzione dell'opera ed a cui si riferiscono eventuali pretese verso l'amministrazione per ulteriori compensi o indennizzi. In materia, il principio è che l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione del corrispettivo, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri documenti contabili, ad esporre poi, nei modi e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa, nel titolo e nell'importo, ed a confermare la riserva, infine, all'atto della sottoscrizione del conto finale. Dal sistema risulta che l'esecuzione dell'opera pubblica, dalla gara d'appalto alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al loro collaudo, si articola in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, svolgentesi in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare, ragion per cui gli è imposto l'onere di contestare immediatamente le circostanze che riguardano le sue prestazioni e che siano suscettibili di produrre un incremento delle spese previste. Le disposizioni relative alla necessità di tempestiva formulazione e successiva quantificazione delle richieste dell'appaltatore rivestono carattere generale e comprendono, quindi, tutte le
7 pretese tali da incidere sul compenso complessivo spettante all'appaltatore, quali che siano le componenti e i titoli di esse. La ragione fondamentale giustificatrice delle preclusioni esplicite o implicite che a dette statuizioni il sistema ricollega si rinviene nella necessità di continua evidenza delle spese dell'opera, nel quadro generale delle esigenze proprie di un bilancio pubblico in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché alle altre possibili determinazioni dell'amministrazione, finanche l'esercizio della potestà di risoluzione unilaterale del contratto d'appalto di fronte ad un notevole superamento delle previsioni originarie, qualora l'onere dell'opera rischi di diventare troppo pesante per la collettività in relazione ai suoi scopi, ossia all'utilità che a questa dovrebbe derivarne. Tali scopi sarebbero, invero, frustrati se fosse data facoltà all'appaltatore di chiedere il rimborso di maggiori oneri, a qualsiasi titolo, dopo il compimento o dopo una notevole progressione dell'opera, aumentandosene in tal modo il costo in misura tale da infrangere l'equilibrio fra utilità dell'opera medesima e sacrificio della collettività, inteso come quantità di danaro pubblico assorbito dall'opera stessa (Cass. sez. un.
n. 1960 del 1972; conf. nn. 1148 del 1975, 2097 del 1980, 6911 del 1982, 9396 del 1987, 9854 del 1991, 14588 del 1999, 18070 del 2004, 4702 del 2006, 11852 del 2007, 5871 del 2011, 15013 del 2011, 16367 del 2014, 19802 del 2016 e
15937 del 2017).
3.2. Come chiarito da lungo tempo in tema di sospensione dei lavori, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 30 del capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, in seguito dall'art. 24 del
D.M. n. 145 del 2000, ai fini della sospensione dei lavori, e questa si protragga oltre i termini previsti dalla stessa norma, l'appaltatore ha la scelta tra lo scioglimento del contratto di appalto ovvero la sua prosecuzione, ma ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti soltanto se l'amministrazione si oppone allo scioglimento, mentre nessun diritto al compenso spetta all'appaltatore se preferisce protrarre l'esecuzione del contratto (Cass. n. 4759 del 1984); tra le ragioni di pubblico interesse o necessità che, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. cit., legittimano l'ordine di
8 sospensione dei lavori, identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste né prevedibili dall'amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, rientra l'ipotesi di sopravvenuta necessità di approvare una cosiddetta perizia di variante, purché non ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera sì come progettata (Cass. n. 5135 del 2002; conf. nn.
13643 del 2004, 18239 del 2012, 28160 del 2017 e 25554 del 2018).
3.3. Come chiarito da epoca remota in tema di penali, il potere del giudice di ridurre equamente la penale, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., per il caso in cui l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte o l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, sussiste ed è esercitabile d'ufficio anche con riguardo alla penale prevista a favore della pubblica amministrazione da disposizioni di capitolati generali, richiamate e recepite nel contratto stipulato con il privato, nel senso che il giudice, ove riscontri che quelle disposizioni, di natura regolamentare, contrastino, nel loro concreto inserimento nel singolo rapporto negoziale, con la norma primaria ed inderogabile dettata dal citato art. 1384 cod. civ., può disapplicarle e fissare la penale secondo equità (Cass. sez. un. n. 5261 del 1977; conf. nn. 9366 del 1992, 25334 del 2017 e 11439 del 2020).
3.4. Nella specie, l'attrice ha agito contemporaneamente per la risoluzione di un contratto d'appalto di lavori pubblici, per il pagamento dei compensi e delle indennità e per il risarcimento dei danni conseguenti allo svolgimento nient'affatto lineare dei lavori appaltati, oltre ad invocare l'esclusione della penale addebitata per ritardato adempimento;
il convenuto, dal canto suo, ha eccepito la decadenza dell'appaltatrice e, comunque, l'infondatezza di ogni sua pretesa.
3.5. Facendo ordine nella congerie di difese svolte, le questioni da affrontare sono riconducibili fondamentalmente al presupposto per lo scioglimento del rapporto ed alla liquidazione del credito residuato all'appaltatrice, sia a titolo di corrispettivo che risarcitorio, tanto per le numerose varianti in corso d'opera
9 quanto per il lungo tempo richiesto per l'esecuzione.
3.6. In base a quello che risulta in generale dalla documentazione contrattuale e contabile, la in proprio e quale mandataria Parte_1 dell'associazione temporanea di imprese tra la e la Controparte_1
stipulava con il il contratto di appalto del Controparte_2 Controparte_3
20 aprile 2010, avente ad oggetto i lavori di realizzazione del parco urbano CP_4
e delle strutture per la fruizione della necropoli , per l'importo
[...] Parte_2 netto di Euro 2.277.419,04, oltre agli oneri di sicurezza di Euro 387.027,81, in totale il corrispettivo di Euro 2.664.446,85, con la previsione del termine di giorni
360, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di consegna dei lavori, e della penale per ogni giorno di ritardo di Euro 4.031,54, in ogni caso non superiore a un decimo dell'importo contrattuale. Nel corso dell'esecuzione, venivano introdotte plurime variazioni e addizioni, non previste nel contratto, tra cui ricevevano approvazione da parte della stazione appaltante solamente le seguenti: la perizia suppletiva e di variante n. 1, approvata con deliberazione della Giunta comunale del 5 maggio 2011, resa necessaria dal rinvenimento di rifiuti e condotte nel sottosuolo;
la perizia suppletiva e di variante n. 2, approvata con determinazione del Responsabile del Settore dei lavori pubblici del 27 aprile 2012, diretta alla diminuzione di alcuni lavori ed alla destinazione delle risorse ad altri e più estesi lavori;
la perizia suppletiva e di variante n. 3, approvata con deliberazione della
Giunta comunale del 13 settembre 2012, recante ulteriore ed aggiornata determinazione degli interventi. I lavori si protraevano complessivamente dal 30 dicembre 2009, data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'area di cantiere, avvenuta in via d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, fino al 29 luglio 2013, data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori, allorché essi venivano dichiarati definitivamente chiusi. Infine, con determinazione del
Responsabile del Settore dei lavori pubblici del 21 maggio 2014, preso atto del registro di contabilità, del conto finale e della relazione trasmessi dal direttore dei lavori, nonché della relazione e del certificato di collaudo e del computo metrico relativo alla revisione contabile trasmessi dal collaudatore, veniva approvato lo stato finale, da cui si evince l'importo dei lavori di Euro 3.250.522,07,
10 contabilizzato a favore dell'appaltatrice, venivano disattese tutte le riserve iscritte dall'esecutrice e veniva conteggiata a suo carico, altresì, la penale giornaliera per il ritardo, pari a Euro 3.250,52, cioè l'1 per mille, in riferimento all'eccedenza di giorni 79, con addebito della somma di Euro 256.791,08.
3.7. In base a quello che risulta in particolare dal conto finale, a prescindere dalla reiterazione di riserve ad ogni stato di avanzamento, venivano confermate dall'appaltatrice le seguenti riserve, cioè quelle di cui ai nn. 1, 2, 4, 5 e 6, ad esclusione della n. 3, quest'ultima non riportata, per l'ammontare complessivo, aggiornato in relazione alle rimanenti contestazioni, di Euro 2.759.191,37: la riserva n. 1, iscritta nel verbale di ripresa dei lavori del 9 agosto 2010 ed esplicata nel registro di contabilità il 28 ottobre 2010, concernente ridotta produttività del cantiere a seguito del ritrovamento di rifiuti speciali e condotte in cemento amianto interrate nell'area di scavo;
la riserva n. 2, iscritta nel verbale di ripresa dei lavori del 9 agosto 2010 ed esplicata nel registro di contabilità il 28 ottobre
2010, concernente maggiori oneri per la sicurezza in conseguenza dello stesso fatto posto a base della riserva precedente;
la riserva n. 4, iscritta nel registro di contabilità al momento dell'emissione del sesto stato di avanzamento per i lavori eseguiti fino al 22 agosto 2012, concernente danni da esecuzione in tempi notevolmente traslati rispetto alle previsioni a causa di proroghe e sospensioni illegittime;
la riserva n. 5, iscritta nel registro di contabilità al momento dell'emissione dell'ottavo stato di avanzamento per i lavori eseguiti fino all'8 gennaio 2013, concernente indennizzi per lavori eseguiti e non contabilizzati necessari per la funzionalità dell'opera; la riserva n. 6, anticipata nel conto finale sottoscritto con riserva il 16 luglio 2013 e il 29 luglio 2013 ed esplicitata per iscritto il 30 luglio 2013, concernente danni da ritardo nella compilazione del conto finale, nella sottoposizione a collaudo dell'opera e nel pagamento del saldo.
3.8. In base a quello che risulta in particolare dalla relazione al conto finale e dalla relazione di collaudo, intervenivano vicende incidenti sul calcolo del tempo di esecuzione, rispetto al termine originariamente fissato al 25 dicembre
2010, dalle quali derivava l'aggiunta in totale di giorni 813, così da portare a un differimento del termine a data precisamente determinabile al 17 marzo 2013,
11 anche se stabilita dagli organi della procedura al 19 marzo 2013, di poco più favorevole per l'appaltatrice e presa a riferimento come scadenza: prima, la sospensione parziale disposta dal direttore dei lavori per giorni 87 (nei limiti della parte dei lavori effettivamente sospesa); poi, la proroga concessa in occasione della redazione della prima perizia per giorni 200; poi, la proroga concessa in occasione della redazione della seconda perizia per giorni 235; poi, la proroga concessa in occasione della redazione della terza perizia per giorni 16; ancora, la proroga concessa per altre ragioni dal responsabile del procedimento per giorni
90; infine, la sospensione totale dei lavori riconosciuta, ex post, a causa di precipitazioni accertate dal direttore dei lavori per giorni 185.
3.9. In base a quello che risulta dalla relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio, ing. incaricato in giudizio di verificare lo Persona_1 svolgimento del rapporto dal punto di vista temporale, il quale ha dato conto delle indagini compiute con procedimento accurato ed esaustivo, riferendone gli esiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, durante l'appalto non veniva disposta alcuna sospensione dei lavori connessa alla redazione ed approvazione delle tre perizie suppletive e di variante, precedute da lunga istruttoria, e non si può escludere, ma in questa sede nemmeno si può affermare, che tali pendenze avessero causato un rallentamento nell'esecuzione dei lavori e, quindi, una diminuzione della produttività rispetto alle previsioni originarie;
al di là di tale rilievo dubitativo, che mal si concilia con l'esigenza di certezza sottostante alla disciplina dei termini per i lavori pubblici, il computo del tempo utile per l'esecuzione ricavabile dalla succinta analisi dell'ausiliare sostanzialmente non si discosta da quello risultante dagli atti amministrativi, a cui si limita a far richiamo, in quanto ai periodi di fermo di cantiere registrati in principio per giorni 87 ed in seguito per giorni 185, sopra già calcolati, si devono sommare i periodi corrispondenti alle proroghe concesse per complessivi giorni 541, di cui a causa della prima perizia giorni 200, a causa della seconda perizia giorni 235, a causa della terza perizia giorni 16, a causa di motivi accolti dal direttore dei lavori giorni
60 ed a causa di finiture imposte dal collaudatore giorni 30, anch'essi tutti già calcolati, lasciando inalterato il totale da computare per la dilazione e finendo per
12 condurre alla conferma del termine del 19 marzo 2013.
3.10. Non vi sono ragioni per disattendere le valutazioni di carattere tecnico e le conclusioni a cui è giunto il consulente, a maggior ragione perché alla relazione depositata dall'ausiliare non sono state mosse precise critiche dalle parti, relativamente a quei soli passaggi che hanno importanza per la decisione;
nelle osservazioni trasmesse, piuttosto, si è sfruttato lo spazio concesso, come del resto nella generalità degli atti difensivi, al fine di redigere una sorta di relazione alternativa per ciascuna delle parti, anche su questioni del tutto estranee ai quesiti formulati d'ufficio, senza rispettare i principi di chiarezza e sinteticità espositiva, nonché di specificità argomentativa, in virtù dei quali è sempre necessario che la parte interessata selezioni i profili decisivi, in quest'ambito limitati alla sfera tecnica, che intenda porre a fondamento delle proprie doglianze, in modo da offrire una concisa e conclusiva rappresentazione delle questioni irrisolte o risolte in maniera non condivisa.
3.11. Non sono ammissibili e vanno disattese, altresì, le istanze istruttorie reiterate dall'attrice nelle conclusioni, peraltro non aventi ad oggetto mezzi di prova, diversamente da come indicato, bensì ordini di esibizione, diretti a far acquisire al processo ulteriore documentazione: in ordine alla richiesta di ordine di esibizione del registro di contabilità e del libretto delle misure, in quanto trattasi di documenti richiesti nel primo caso nonostante il carattere incontestato delle iscrizioni contabili per conformità delle copie estratte ai fogli originali e, per di più, nonostante il deposito in forma integrale del medesimo documento da parte del convenuto e nel secondo caso in mancanza di indicazione specifica dei fatti che si intende provare, per il tramite del libretto sollecitato, contenente la quantificazione e classificazione dei lavori contabilizzati e non in contestazione;
in ordine alla richiesta di ordine di esibizione dei documenti fiscali e dei mandati di pagamento riguardanti i lavori di sistemazione delle aree adibite a parcheggio, in quanto trattasi di documenti richiesti tutti in mancanza di indicazione specifica dei fatti che si intende provare, per il tramite di essi, in considerazione del tema di decisione, nonché in difetto di prova del previo tentativo di acquisire detti documenti di propria iniziativa con l'uso dell'ordinaria diligenza, presso il
13 convenuto o presso la propria banca.
3.12. Alla luce di quanto precede, possono trovare soluzione le questioni sollevate.
3.13. In primo luogo, se si considera che per proporre qualunque domanda è necessario avervi interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., non può che escludersi la sussistenza di alcun interesse ad agire per la risoluzione per inadempimento di un contratto che si assume interamente eseguito ad opera della parte attrice mediante una prestazione di facere, insuscettibile di restituzione, in quanto per sua natura irripetibile, e idonea a giustificare, invece, o il pagamento di un indennizzo, oggetto dell'azione di ingiustificato arricchimento, la quale non è stata assolutamente proposta, oppure all'inverso, ma allora sul presupposto necessario della conservazione del titolo, il pagamento di un corrispettivo, oggetto dell'azione di adempimento, la quale è stata effettivamente proposta e sulla quale l'intera prospettazione si concentra.
3.14. In secondo luogo, nessuna delle pretese espresse dalle riserve iscritte nella contabilità dei lavori può trovare accoglimento:
1) quanto alla riserva n. 1, iscritta nel verbale di ripresa dei lavori del 9 agosto 2010 ed esplicata nel registro di contabilità il 28 ottobre 2010, è determinante rilevare la decadenza per duplice ragione, ex art. 133, comma 8,
D.P.R. n. 554 del 1999, per mancata indicazione di alcuna contestazione dell'appaltatrice nel primo atto utile, cioè nel verbale di sospensione (parziale) dei lavori, redatto il 2 aprile 2010, essendo stato firmato con riserva solo il successivo verbale di ripresa dei lavori, redatto il 9 agosto 2010, ed ancora, ex art. 165, commi 3 e 5, D.P.R. cit., per mancata esplicitazione della pretesa con precisa indicazione delle somme e delle ragioni della domanda nel termine di quindici giorni, essendo stata esplicitata la pretesa molto più tardi e solo con le deduzioni esposte nel registro di contabilità il 28 ottobre 2010; a ciò aggiungasi, come ulteriore causa preclusiva, la rinuncia espressa a tali contestazioni contenuta nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi sottoscritto il 27 settembre 2010, nella parte in cui, art. 7, l'appaltatrice dichiarava di rinunciare a qualsiasi pretesa relativa alla prima perizia suppletiva e di variante,
14 all'epoca non ancora approvata, al fine presumibile di poter addivenire alla modifica contrattuale in itinere ed eseguire ulteriori e remunerativi lavori, anche di bonifica;
2) quanto alla riserva n. 2, iscritta nel verbale di ripresa dei lavori del 9 agosto 2010 ed esplicata nel registro di contabilità il 28 ottobre 2010, valgono i medesimi rilievi, trattandosi di oneri accessori rispetto a una pretesa caratterizzata dalla unicità del fatto generatore, costituito dalla scoperta degli inerti e conseguente sospensione dei lavori e cessato con la ripresa dei lavori stessi;
3) quanto alla riserva n. 3, iscritta nel registro di contabilità al momento dell'emissione del quarto stato di avanzamento per i lavori eseguiti fino al 30 giugno 2011, è palese l'intervenuta decadenza, ex art. 174, commi 2 e 3, D.P.R. n.
554 del 1999, per mancata conferma nel conto finale di tutte le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, in modo tale da determinare la definitiva accettazione sul punto del conto finale e da rendere manifestamente infondata la proposizione della domanda giudiziale;
4) quanto alla riserva n. 4, iscritta nel registro di contabilità al momento dell'emissione del sesto stato di avanzamento per i lavori eseguiti fino al 22 agosto 2012, emerge l'infondatezza: anzitutto, con osservanza dell'art. 24, comma
3, del D.M. n. 145 del 2000, qualora l'appaltatrice davvero avesse ritenuto cessate le cause che avevano determinato quella che nelle sue deduzioni definiva come una sospensione temporanea dei lavori, a suo dire di fatto, nel tempo occorrente per l'approvazione della prima e della seconda variante (in seguito, anche della terza), avrebbe dovuto diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare disposizioni al direttore dei lavori perché provvedesse a quanto necessario alla ripresa, sicché già solo per ciò, non essendovi traccia di alcuna diffida, viene a mancare la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ipotetica ripresa dei lavori, restando preclusa la possibilità di far valere la maggiore durata delle sospensioni asseritamente illegittime, oltretutto in realtà non configurabili, stante la concessione delle numerose e ben diverse proroghe;
inoltre, in applicazione dell'art. 24, commi 4 e 5, D.M. cit., posto che la durata delle ipotetiche sospensioni, peraltro non disposte dal direttore dei lavori e non
15 ravvisabili, avrebbe superato un quarto del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori stessi, pari a un trimestre in rapporto al pattuito termine annuale, e superato pure i sei mesi complessivi, l'appaltatrice avrebbe potuto domandare la risoluzione del contratto senza indennità, volendo davvero liberarsi da un vincolo divenuto eccessivamente gravoso, e solo se la stazione appaltante si fosse opposta allo scioglimento avrebbe avuto diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini, ma per come il rapporto si è svolto nel caso concreto, dopo l'espressa accettazione delle varianti, con la stipula di atti aggiuntivi al contratto, senza alcuna contestazione, nemmeno sulla mancata sospensione dei lavori nei periodi intermedi e, in luogo di essa, sulla concordata previsione di corrispondenti proroghe del termine per l'ultimazione di tutti i lavori, compresi quelli variati ed aggiunti, all'appaltatrice non spetta alcun compenso o indennizzo;
5) quanto alla riserva n. 5, iscritta nel registro di contabilità al momento dell'emissione dell'ottavo stato di avanzamento per i lavori eseguiti fino all'8 gennaio 2013, la pretesa è infondata: infatti, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 132, comma 3, D.Lgs. n. 163 del 2006, come prescritto anche dall'art. 134, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 554 del 1999, il direttore dei lavori poteva, alternativamente, disporre interventi diretti a rimediare ad aspetti di dettaglio, purché per effetto di compensazioni tra importi di questi ed altri interventi, mediante risparmi di spesa su determinati lavori e stralcio di altri, dette disposizioni non comportassero un aumento dell'importo contrattuale, come avvenuto in altre occasioni con ordini di servizio, oppure, in caso contrario, promuovere la redazione di una specifica perizia suppletiva e di variante, in questo caso la quarta, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché limitata a modifiche non sostanziali e motivata da circostanze imprevedibili, ferma restando la necessità di copertura nella somma stanziata;
di contro, non poteva il direttore dei lavori ordinare a sua discrezione e tanto meno in forma verbale l'esecuzione di lavori con maggiori quantità o di lavori non previsti, ma non imprevedibili (si trattava di completamento di impianti, posa di pavimenti e tinteggiatura di pareti interne), comportanti nuovi e
16 superiori oneri, per poi tradurli per iscritto nell'ordine di servizio del 22 febbraio
2013, emesso in data posteriore al momento in cui l'appaltatrice aveva domandato il pagamento di un compenso per quei maggiori lavori, già svolti, diretti in tesi a rendere l'opera più funzionale, e non poteva l'appaltatrice, di riflesso, fondare sullo stesso illegittimo ordine la pretesa di far conteggiare a suo credito una somma aggiuntiva, senza preoccuparsi che quelle variazioni ed addizioni, non prive di rilevanza economica, secondo l'interesse pubblico al controllo di spesa, fossero approvate dalla stazione appaltante, o preventivamente, prima dell'esecuzione dei lavori ad esse riferibili, o almeno successivamente, con una delibera che sanasse il vizio dell'atto ratificandolo, pacificamente mai adottata dall'amministrazione comunale, né dall'organo munito di potere deliberativo per l'assunzione di maggiori oneri né dal responsabile del procedimento per oneri compresi nel quadro economico del progetto approvato;
6) quanto alla riserva n. 6, anticipata nel conto finale sottoscritto con riserva il 16 luglio 2013 e il 29 luglio 2013 ed esplicitata per iscritto il 30 luglio 2013, la pretesa è manifestamente infondata, per la semplice ragione che il convenuto a quella data non era affatto in ritardo nella compilazione del conto finale, nella sottoposizione a collaudo dell'opera e nel pagamento del saldo, essendo stati ultimati i lavori quasi del tutto, ma non del tutto, al momento del sopralluogo del
6 giugno 2013, a meno di alcuni interventi riparatori di modesta entità, e per intero ed in modo definitivo solo il 29 luglio 2013, come dimostrato – con la certezza richiesta in siffatta materia – dal verbale di ultimazione redatto in quella data, corrispondente all'annotazione di chiusura nel registro di contabilità, per quantità pari al 100%, e costituente un atto presupposto del conto finale e di tutti i successivi adempimenti.
3.15. In terzo luogo, deve essere risolta e parzialmente accolta la contestazione sorta sulla penale e sviluppata anche negli scritti conclusivi, intendendo l'appaltatrice sottrarsi alla sua applicazione da parte del committente, in sede di liquidazione, al fine di conseguire l'intero corrispettivo. Secondo l'art. 22 del capitolato generale e l'art. 8 del contratto, la penale doveva essere applicata, senza alcuna distinzione, ogni qual volta il tempo impiegato per
17 l'esecuzione dei lavori fosse maggiore del termine convenuto tra le parti. È indubbio il ritardato adempimento dell'obbligazione di consegnare l'opera finita, in quanto è documentato che i lavori si concludevano totalmente e definitivamente solo il 29 luglio 2013, ben oltre il termine differito al 19 marzo 2013, con un ritardo di giorni 133, cioè un numero perfino superiore a quello, conteggiato in sede amministrativa, di giorni 79, ed è indimostrato che il ritardo non sia imputabile all'associazione temporanea di imprese, per quanto consta non impedita a proseguire i lavori in altre parti dell'area di cantiere e nelle strutture edificate, durante il tempo necessario per l'approvazione delle varianti in corso d'opera e, in dipendenza di esse, beneficiaria della concessione di specifiche proroghe, mai contestate nella loro congruità rispetto alle esigenze via via determinatesi ed incontestabili per intervenuta accettazione nei patti aggiunti al contratto. È pur vero che alla data di scadenza risultava l'ormai avanzatissima esecuzione dei lavori, pari al 99,53%, con un residuo di appena lo 0,47%.
Siccome l'obbligazione dell'appaltatrice era adempiuta parzialmente e quasi per intero e l'interesse del committente a ricevere la restante parte dell'opera, di conseguenza, era ben più circoscritto che in origine, non può che ritenersi eccessivamente onerosa l'applicazione di una penale da ritardo commisurata al corrispettivo pattuito per l'esecuzione della totalità dei lavori, sicché la penale giornaliera per il ritardo, mantenendo la proporzione stabilita dalle parti e valutando, però, le sole conseguenze dannose obiettivamente dipendenti dal ritardo in concreto imputabile alla debitrice, deve essere ridotta, secondo equità, alla misura di Euro 15,18, pari a 1 per mille non dell'intero rispetto all'importo netto contrattuale, determinato in Euro 3.250.522,07, bensì del credito residuo in favore dell'appaltatrice, liquidato in Euro 15.178,24. Ne consegue, stabilito il parametro, che era dovuta la penale moltiplicata per ogni giorno di ritardo, nel numero di 79, computato e riconosciuto dall'avente diritto, per l'ammontare complessivo di appena Euro 1.199,22.
3.16. Accertato il diritto fatto valere, per la maggior somma spettante a titolo di corrispettivo, diminuendo la somma portata in detrazione di quanto da addebitare a titolo di penale, il saldo è determinabile in Euro 255.591,86
18 (256.791,08 - 1.199,22). A tale ammontare deve essere sommata, altresì, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), con aliquota del 10%, in funzione della natura della prestazione, per l'importo lordo di Euro 281.151,05. Ne consegue il debito verso l'appaltatrice, non ancora estinto dal committente, per la differenza dovuta e non pagata di Euro 281.151,05.
3.17. Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento al tasso legale, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale;
di contro, non sono dovuti gli interessi con la decorrenza e nella misura previste dal capitolato generale dei lavori pubblici, non essendo stato omesso il pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, tenuta ad osservare la determinazione convenzionale della penale finché efficace, salvo l'esercizio del potere di disapplicazione su richiesta dell'appaltatrice, in precedenza non avanzata, ed essendosi resa necessaria, nel caso in esame, una pronuncia costitutiva per la riduzione della penale.
3.18. Sussiste, pertanto, il diritto al pagamento del residuo corrispettivo, nei limiti sopra stabiliti.
4. Conclusivamente, la prima domanda va dichiarata inammissibile e le altre vanno respinte, tranne l'ultima, l'unica da accogliere per quanto di ragione.
5. La soccombenza reciproca, desumibile dalla enorme differenza tra le somme richieste e la somma riconosciuta, giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara inammissibile la domanda di risoluzione del contratto;
2) rigetta la domanda di condanna al pagamento dei maggiori compensi e la domanda di condanna al risarcimento dei danni;
3) accoglie in parte la domanda di accertamento negativo per la penale e, previa riduzione della stessa, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 281.151,05, a titolo di residuo corrispettivo, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
19 Così deciso in Cagliari, il 28 agosto 2025.
20
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8038 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e Parte_1 in qualità di mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita con la con la elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Antonello
Angioni, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Davide Pirodda, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
In via principale
1) accertare e dichiarare il grave inadempimento del in Controparte_3
1 relazione alle obbligazioni legali, capitolari e negoziali assunte col contratto
d'appalto 20 aprile 2010 e relativi atti aggiuntivi e comunque afferenti i lavori di realizzazione del e delle strutture per la fruizione Controparte_4 della necropoli di Pill'è Matta;
2) per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto 20 aprile 2010 per grave inadempimento del condannando lo stesso al Controparte_3 pagamento, a titolo di corrispettivi contrattuali e/o di risarcimento danni e/o indennizzi e relativi interessi, del complessivo importo di € 2.759.191,37 - dovuto in dipendenza delle riserve iscritte - ovvero del diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, con ulteriori interessi legali e moratori della domanda al saldo;
3) accertare e dichiarare che l' ha ultimato i lavori nei termini contrattuali, CP_5 come accertato dallo stesso D.L., e pertanto dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della penale per il presunto ritardo di 79 giorni e quindi della detrazione di € 256.791,08 operata a tale titolo dal;
Controparte_3
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via subordinata istruttoria sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, ove ritenuto rilevante ai fini della decisione, ammettere il seguente mezzo di prova: ordine di esibizione: pur non avendo l'Amministrazione convenuta in alcun modo contestato la corrispondenza del contenuto delle riserve iscritte dall'Impresa attrice (come risultanti dai doc. 10, 15, 22, 24, 32, 38, 41, 43 e 49) e delle controdeduzioni del direttore dei lavori (come risultanti dai doc. 11, 16, 23, 25,
33, 40, 42, 48 e 50) ai documenti prodotti in giudizio, per mero tuziorismo, si insiste affinché il Sig. Giudice voglia ordinare al Comune di CP_3
l'esibizione in giudizio del registro di contabilità e del libretto delle misure.
L'ordine di esibizione a carico del dovrà invece essere Controparte_3 disposto per l'acquisizione al presente giudizio degli atti (documenti fiscali e mandati di pagamento) riguardanti i lavori di sistemazione delle aree a parcheggio (v. punti 57 e 58 della prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. di parte attrice)”.
2 Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione:
1) rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate, in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 9 agosto 2014, la in proprio e Parte_1 quale mandataria dell' costituita con la e con la CP_5 Controparte_1
ha convenuto in giudizio il , per sentir Controparte_2 Controparte_3 dichiarare risolto per grave inadempimento del convenuto il contratto d'appalto stipulato il 20 aprile 2010, avente ad oggetto i lavori di realizzazione del parco urbano e delle strutture per la fruizione della necropoli Pill'e Matta, CP_4 aggiudicati alla suddetta A.T.I., per l'importo di Euro 2.664.446,85, oltre a I.V.A., condannare l'altra parte, altresì, al pagamento del complessivo importo di Euro
2.759.191,37, a titolo di compensi e danni, in dipendenza delle riserve iscritte, ovvero al pagamento del diverso importo dovuto, oltre agli interessi, ed accertare, infine, l'illegittimità della penale applicata per il presunto ritardo e della conseguente detrazione dell'importo di Euro 256.791,08, operata a tale titolo, deducendo l'iscrizione di una pluralità di riserve nel corso dei lavori, con successiva conferma nello stato finale, e l'insussistenza di alcun ritardo imputabile all'appaltatrice, ai fini dell'applicazione della contestata penale.
Si è costituito in giudizio il , rilevando la decadenza Controparte_3 per alcune delle riserve, contestando il fondamento delle singole pretese e concludendo per il rigetto di tutte le domande.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che, con determinazione Parte_1 dirigenziale del 29 dicembre 2009, veniva confermata l'aggiudicazione dei lavori in questione alla costituenda tra la società attrice e le altre società, per il CP_5 corrispettivo di 2.664.446,85, oltre a I.V.A.; che, con verbale del 30 dicembre
2009, veniva formalizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ma, già con verbale del 2 aprile 2010, ne veniva disposta la parziale sospensione, per la scoperta di una discarica di notevoli dimensioni, interessante gran parte dell'area di cantiere, nonché di condotte interrate in amianto, ad esclusione dei lavori relativi alla biblioteca;
che in data 20 aprile 2010, in ritardo rispetto al termine di legge, si procedeva alla stipula del contratto d'appalto; che irregolare, altresì, era la consegna dei lavori in via d'urgenza, non essendo stata precisata alcuna ragione giustificativa;
che i lavori riprendevano a far data dal 27 luglio 2010, come da verbale del 9 agosto 2010, sottoscritto con riserva;
che il relativo ordine di servizio era illegittimo, in quanto la perizia di variante non era stata ancora approvata, né erano stati accettati i nuovi prezzi, mentre lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di nuovi prezzi venivano firmati il
27 settembre 2010 e la prima perizia di variante veniva approvata il 5 maggio
2011, a cui seguiva il primo atto aggiuntivo il 17 maggio 2011; che l' in CP_5 seguito, sottoscriveva con riserva il 2° S.A.L., esplicando poi le riserve nn. 1 e 2, in relazione alla ridotta produttività del cantiere a seguito del ritrovamento di rifiuti e condotte nel sottosuolo, da cui derivavano maggiori oneri;
che, con successivi ordini di servizio, veniva ordinata l'esecuzione di varianti alle opere in cemento armato ed alle opere impiantistiche;
che, in occasione della sottoscrizione del 4° S.A.L., veniva iscritta la riserva n. 3, con cui si chiedeva, a seguito di ordine di servizio relativo a varianti alle opere edili, l'applicazione di nuovi prezzi;
che la seconda perizia di variante veniva approvata il 27 aprile 2012; che, in data 14 giugno 2012, venivano sottoscritti lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di nuovi prezzi;
che veniva ordinata, poi, l'esecuzione di altre opere, indicate in apposito piano di lavoro;
che, il 25 luglio 2012, le parti sottoscrivevano il secondo atto aggiuntivo, relativo ai lavori di cui alla seconda
4 perizia;
che, in occasione della sottoscrizione del 6° S.A.L., si ribadivano le prime due riserve, si rinunciava alla terza e si formulava la n. 4; che l' veniva CP_5 penalizzata sui tempi di esecuzione dei lavori a causa della mancanza di precise direttive e dei ritardi nell'approvazione delle perizie aggiuntive;
che veniva, poi, ordinata la realizzazione anche della cabina elettrica e degli allacci idrici e fognari, lavori non previsti;
che veniva sottoscritto con riserva anche l'8° S.A.L., recante le riserve nn. 1-5; che, in data 16 luglio 2013, veniva sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori, da cui risulta che gli stessi erano stati ultimati in tempo utile, rispetto al termine del 13 giugno 2013; che lo stato finale dei lavori veniva sottoscritto con riserva il 16 luglio 2013 e parimenti con riserva veniva sottoscritto il successivo verbale di ultimazione il 29 luglio 2013, dando atto dell'esecuzione di opere minori nel frattempo ordinata;
che il 30 luglio 2013, infine, veniva iscritta la riserva n. 6, con la conseguenza che il totale delle riserve ammontava per capitale a Euro 2.759.191,37; che, con determinazione del 21 maggio 2014, veniva approvato lo stato finale dei lavori e la relazione con certificato di collaudo, quest'ultimo non trasmesso in precedenza all'appaltatrice, venivano rigettate tutte le riserve e veniva, altresì, applicata la penale per ritardata esecuzione dei lavori, sebbene non sussistesse alcun ritardo imputabile all' CP_6
Il ha esposto in replica quanto segue: che, in
[...] Controparte_3 primis, la citazione presenterebbe lacune e contraddizioni, non facendo riferimento alle specifiche pretese e rasentando la nullità; che, in merito alle singole riserve, per la prima e la seconda di esse le pretese venivano formulate solo alla ripresa dei lavori, ma non seguiva la tempestiva esplicitazione, con la conseguente decadenza, ed in seguito l'appaltatrice dichiarava anche di rinunciare alle stesse riserve, rendendole inefficaci;
che la terza riserva non veniva successivamente rinnovata ed anch'essa formava oggetto di espressa rinuncia;
che la quarta riserva, apposta in occasione di uno dei S.A.L., non veniva reiterata nel successivo atto di sottomissione, determinando la decadenza dalla pretesa;
che la quinta riserva riguardava interventi autorizzati autonomamente dal direttore dei lavori e senza copertura finanziaria, dei quali dovrebbe rispondere personalmente il medesimo direttore dei lavori;
che la sesta riserva, sulla ritardata emissione
5 dello stato finale, era infondata, in quanto i lavori non si erano ancora conclusi, come rilevato dal direttore dei lavori;
che il responsabile del procedimento, da ultimo, approvava lo stato finale dei lavori e la relazione con certificato di collaudo, rigettava tute le riserve ed applicava la penale per il ritardo, calcolato in
79 giorni;
che all'appaltatrice venivano assegnati abbondanti tempi di proroga, rispetto al termine contrattuale di 360 giorni, pari a complessivi 541 giorni, a cui si aggiungevano ulteriori 185 giorni, per effetto dell'attestazione dei giorni piovosi da parte del direttore dei lavori e del collaudatore, con scadenza al 19 marzo 2013; che le richieste dell'attrice sarebbero del tutto infondate, in quanto la medesima ha chiesto la risoluzione per inadempimento di un contratto abbondantemente eseguito, senza alcun inadempimento del committente, avendo quest'ultimo regolarmente compensato l'appaltatrice per le proprie prestazioni;
che, se qualche ritardo vi era stato, esso era legato all'approvazione delle perizie aggiuntive da parte del convenuto, poi sempre accettate senza riserve dall'altra parte;
che l'attrice, semmai, teneva un comportamento gravemente inadempiente, cercando di ottenere maggiori guadagni e chiedendo continue proroghe sulla tempistica, così da approfittare degli eventi verificatisi nel corso dei lavori.
2. L'eccezione pregiudiziale di nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., formulata dal convenuto nella comparsa di costituzione, è infondata e va disattesa, tanto per indeterminatezza del titolo della domanda, avendo l'attrice esposto le proprie ragioni con un grado di precisione sufficiente, in astratto, a delimitare il tema di decisione ed a consentire lo svolgimento di contrarie difese, in effetti svolte, indipendentemente dal fondamento delle pretese, apprezzabile in concreto, quanto per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, avendo l'attrice individuato in modo univoco le statuizioni richieste e i risultati con esse perseguiti.
3. La domanda di risoluzione del contratto, a cui si riferiscono il primo capo e la prima parte del secondo capo, la domanda di condanna al pagamento dei maggiori compensi, a cui si riferisce la seconda parte del secondo capo, la domanda di condanna al risarcimento dei danni, a cui si riferisce sempre la seconda parte del secondo capo, e la domanda di accertamento dell'inesistenza del
6 debito per la penale detratto dal credito per il corrispettivo, da sottoporre ad esame congiunto, attesa la stretta connessione intercorrente tra le relative questioni, sono la prima inammissibile e le successive largamente infondate, ad esclusione dell'ultima.
3.1. Come chiarito da una giurisprudenza più che consolidata e di cristallina chiarezza sull'istituto delle riserve, in virtù di una normativa rimasta nella sostanza pressoché immutata nonostante i plurimi interventi di riforma – per quanto interessa, confluita nel D.P.R. n. 554 del 1999, regolamento attuativo della L. n.
109 del 1994, c.d. legge-quadro, applicabile ratione temporis, quanto all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori, in relazione ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207 del 2010, regolamento attuativo del
D.Lgs. n. 163 del 2006, c.d. codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207 del 2010, art. 357, comma 6) – nei pubblici appalti il corrispettivo dovuto all'appaltatore si determina mediante l'accertamento e la registrazione, nei documenti prescritti per la contabilità dei lavori, di tutti i fatti che producono spese per l'esecuzione dell'opera ed a cui si riferiscono eventuali pretese verso l'amministrazione per ulteriori compensi o indennizzi. In materia, il principio è che l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione del corrispettivo, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri documenti contabili, ad esporre poi, nei modi e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa, nel titolo e nell'importo, ed a confermare la riserva, infine, all'atto della sottoscrizione del conto finale. Dal sistema risulta che l'esecuzione dell'opera pubblica, dalla gara d'appalto alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al loro collaudo, si articola in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, svolgentesi in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare, ragion per cui gli è imposto l'onere di contestare immediatamente le circostanze che riguardano le sue prestazioni e che siano suscettibili di produrre un incremento delle spese previste. Le disposizioni relative alla necessità di tempestiva formulazione e successiva quantificazione delle richieste dell'appaltatore rivestono carattere generale e comprendono, quindi, tutte le
7 pretese tali da incidere sul compenso complessivo spettante all'appaltatore, quali che siano le componenti e i titoli di esse. La ragione fondamentale giustificatrice delle preclusioni esplicite o implicite che a dette statuizioni il sistema ricollega si rinviene nella necessità di continua evidenza delle spese dell'opera, nel quadro generale delle esigenze proprie di un bilancio pubblico in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché alle altre possibili determinazioni dell'amministrazione, finanche l'esercizio della potestà di risoluzione unilaterale del contratto d'appalto di fronte ad un notevole superamento delle previsioni originarie, qualora l'onere dell'opera rischi di diventare troppo pesante per la collettività in relazione ai suoi scopi, ossia all'utilità che a questa dovrebbe derivarne. Tali scopi sarebbero, invero, frustrati se fosse data facoltà all'appaltatore di chiedere il rimborso di maggiori oneri, a qualsiasi titolo, dopo il compimento o dopo una notevole progressione dell'opera, aumentandosene in tal modo il costo in misura tale da infrangere l'equilibrio fra utilità dell'opera medesima e sacrificio della collettività, inteso come quantità di danaro pubblico assorbito dall'opera stessa (Cass. sez. un.
n. 1960 del 1972; conf. nn. 1148 del 1975, 2097 del 1980, 6911 del 1982, 9396 del 1987, 9854 del 1991, 14588 del 1999, 18070 del 2004, 4702 del 2006, 11852 del 2007, 5871 del 2011, 15013 del 2011, 16367 del 2014, 19802 del 2016 e
15937 del 2017).
3.2. Come chiarito da lungo tempo in tema di sospensione dei lavori, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 30 del capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, in seguito dall'art. 24 del
D.M. n. 145 del 2000, ai fini della sospensione dei lavori, e questa si protragga oltre i termini previsti dalla stessa norma, l'appaltatore ha la scelta tra lo scioglimento del contratto di appalto ovvero la sua prosecuzione, ma ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti soltanto se l'amministrazione si oppone allo scioglimento, mentre nessun diritto al compenso spetta all'appaltatore se preferisce protrarre l'esecuzione del contratto (Cass. n. 4759 del 1984); tra le ragioni di pubblico interesse o necessità che, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. cit., legittimano l'ordine di
8 sospensione dei lavori, identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste né prevedibili dall'amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, rientra l'ipotesi di sopravvenuta necessità di approvare una cosiddetta perizia di variante, purché non ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera sì come progettata (Cass. n. 5135 del 2002; conf. nn.
13643 del 2004, 18239 del 2012, 28160 del 2017 e 25554 del 2018).
3.3. Come chiarito da epoca remota in tema di penali, il potere del giudice di ridurre equamente la penale, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., per il caso in cui l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte o l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, sussiste ed è esercitabile d'ufficio anche con riguardo alla penale prevista a favore della pubblica amministrazione da disposizioni di capitolati generali, richiamate e recepite nel contratto stipulato con il privato, nel senso che il giudice, ove riscontri che quelle disposizioni, di natura regolamentare, contrastino, nel loro concreto inserimento nel singolo rapporto negoziale, con la norma primaria ed inderogabile dettata dal citato art. 1384 cod. civ., può disapplicarle e fissare la penale secondo equità (Cass. sez. un. n. 5261 del 1977; conf. nn. 9366 del 1992, 25334 del 2017 e 11439 del 2020).
3.4. Nella specie, l'attrice ha agito contemporaneamente per la risoluzione di un contratto d'appalto di lavori pubblici, per il pagamento dei compensi e delle indennità e per il risarcimento dei danni conseguenti allo svolgimento nient'affatto lineare dei lavori appaltati, oltre ad invocare l'esclusione della penale addebitata per ritardato adempimento;
il convenuto, dal canto suo, ha eccepito la decadenza dell'appaltatrice e, comunque, l'infondatezza di ogni sua pretesa.
3.5. Facendo ordine nella congerie di difese svolte, le questioni da affrontare sono riconducibili fondamentalmente al presupposto per lo scioglimento del rapporto ed alla liquidazione del credito residuato all'appaltatrice, sia a titolo di corrispettivo che risarcitorio, tanto per le numerose varianti in corso d'opera
9 quanto per il lungo tempo richiesto per l'esecuzione.
3.6. In base a quello che risulta in generale dalla documentazione contrattuale e contabile, la in proprio e quale mandataria Parte_1 dell'associazione temporanea di imprese tra la e la Controparte_1
stipulava con il il contratto di appalto del Controparte_2 Controparte_3
20 aprile 2010, avente ad oggetto i lavori di realizzazione del parco urbano CP_4
e delle strutture per la fruizione della necropoli , per l'importo
[...] Parte_2 netto di Euro 2.277.419,04, oltre agli oneri di sicurezza di Euro 387.027,81, in totale il corrispettivo di Euro 2.664.446,85, con la previsione del termine di giorni
360, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di consegna dei lavori, e della penale per ogni giorno di ritardo di Euro 4.031,54, in ogni caso non superiore a un decimo dell'importo contrattuale. Nel corso dell'esecuzione, venivano introdotte plurime variazioni e addizioni, non previste nel contratto, tra cui ricevevano approvazione da parte della stazione appaltante solamente le seguenti: la perizia suppletiva e di variante n. 1, approvata con deliberazione della Giunta comunale del 5 maggio 2011, resa necessaria dal rinvenimento di rifiuti e condotte nel sottosuolo;
la perizia suppletiva e di variante n. 2, approvata con determinazione del Responsabile del Settore dei lavori pubblici del 27 aprile 2012, diretta alla diminuzione di alcuni lavori ed alla destinazione delle risorse ad altri e più estesi lavori;
la perizia suppletiva e di variante n. 3, approvata con deliberazione della
Giunta comunale del 13 settembre 2012, recante ulteriore ed aggiornata determinazione degli interventi. I lavori si protraevano complessivamente dal 30 dicembre 2009, data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'area di cantiere, avvenuta in via d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, fino al 29 luglio 2013, data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori, allorché essi venivano dichiarati definitivamente chiusi. Infine, con determinazione del
Responsabile del Settore dei lavori pubblici del 21 maggio 2014, preso atto del registro di contabilità, del conto finale e della relazione trasmessi dal direttore dei lavori, nonché della relazione e del certificato di collaudo e del computo metrico relativo alla revisione contabile trasmessi dal collaudatore, veniva approvato lo stato finale, da cui si evince l'importo dei lavori di Euro 3.250.522,07,
10 contabilizzato a favore dell'appaltatrice, venivano disattese tutte le riserve iscritte dall'esecutrice e veniva conteggiata a suo carico, altresì, la penale giornaliera per il ritardo, pari a Euro 3.250,52, cioè l'1 per mille, in riferimento all'eccedenza di giorni 79, con addebito della somma di Euro 256.791,08.
3.7. In base a quello che risulta in particolare dal conto finale, a prescindere dalla reiterazione di riserve ad ogni stato di avanzamento, venivano confermate dall'appaltatrice le seguenti riserve, cioè quelle di cui ai nn. 1, 2, 4, 5 e 6, ad esclusione della n. 3, quest'ultima non riportata, per l'ammontare complessivo, aggiornato in relazione alle rimanenti contestazioni, di Euro 2.759.191,37: la riserva n. 1, iscritta nel verbale di ripresa dei lavori del 9 agosto 2010 ed esplicata nel registro di contabilità il 28 ottobre 2010, concernente ridotta produttività del cantiere a seguito del ritrovamento di rifiuti speciali e condotte in cemento amianto interrate nell'area di scavo;
la riserva n. 2, iscritta nel verbale di ripresa dei lavori del 9 agosto 2010 ed esplicata nel registro di contabilità il 28 ottobre
2010, concernente maggiori oneri per la sicurezza in conseguenza dello stesso fatto posto a base della riserva precedente;
la riserva n. 4, iscritta nel registro di contabilità al momento dell'emissione del sesto stato di avanzamento per i lavori eseguiti fino al 22 agosto 2012, concernente danni da esecuzione in tempi notevolmente traslati rispetto alle previsioni a causa di proroghe e sospensioni illegittime;
la riserva n. 5, iscritta nel registro di contabilità al momento dell'emissione dell'ottavo stato di avanzamento per i lavori eseguiti fino all'8 gennaio 2013, concernente indennizzi per lavori eseguiti e non contabilizzati necessari per la funzionalità dell'opera; la riserva n. 6, anticipata nel conto finale sottoscritto con riserva il 16 luglio 2013 e il 29 luglio 2013 ed esplicitata per iscritto il 30 luglio 2013, concernente danni da ritardo nella compilazione del conto finale, nella sottoposizione a collaudo dell'opera e nel pagamento del saldo.
3.8. In base a quello che risulta in particolare dalla relazione al conto finale e dalla relazione di collaudo, intervenivano vicende incidenti sul calcolo del tempo di esecuzione, rispetto al termine originariamente fissato al 25 dicembre
2010, dalle quali derivava l'aggiunta in totale di giorni 813, così da portare a un differimento del termine a data precisamente determinabile al 17 marzo 2013,
11 anche se stabilita dagli organi della procedura al 19 marzo 2013, di poco più favorevole per l'appaltatrice e presa a riferimento come scadenza: prima, la sospensione parziale disposta dal direttore dei lavori per giorni 87 (nei limiti della parte dei lavori effettivamente sospesa); poi, la proroga concessa in occasione della redazione della prima perizia per giorni 200; poi, la proroga concessa in occasione della redazione della seconda perizia per giorni 235; poi, la proroga concessa in occasione della redazione della terza perizia per giorni 16; ancora, la proroga concessa per altre ragioni dal responsabile del procedimento per giorni
90; infine, la sospensione totale dei lavori riconosciuta, ex post, a causa di precipitazioni accertate dal direttore dei lavori per giorni 185.
3.9. In base a quello che risulta dalla relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio, ing. incaricato in giudizio di verificare lo Persona_1 svolgimento del rapporto dal punto di vista temporale, il quale ha dato conto delle indagini compiute con procedimento accurato ed esaustivo, riferendone gli esiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, durante l'appalto non veniva disposta alcuna sospensione dei lavori connessa alla redazione ed approvazione delle tre perizie suppletive e di variante, precedute da lunga istruttoria, e non si può escludere, ma in questa sede nemmeno si può affermare, che tali pendenze avessero causato un rallentamento nell'esecuzione dei lavori e, quindi, una diminuzione della produttività rispetto alle previsioni originarie;
al di là di tale rilievo dubitativo, che mal si concilia con l'esigenza di certezza sottostante alla disciplina dei termini per i lavori pubblici, il computo del tempo utile per l'esecuzione ricavabile dalla succinta analisi dell'ausiliare sostanzialmente non si discosta da quello risultante dagli atti amministrativi, a cui si limita a far richiamo, in quanto ai periodi di fermo di cantiere registrati in principio per giorni 87 ed in seguito per giorni 185, sopra già calcolati, si devono sommare i periodi corrispondenti alle proroghe concesse per complessivi giorni 541, di cui a causa della prima perizia giorni 200, a causa della seconda perizia giorni 235, a causa della terza perizia giorni 16, a causa di motivi accolti dal direttore dei lavori giorni
60 ed a causa di finiture imposte dal collaudatore giorni 30, anch'essi tutti già calcolati, lasciando inalterato il totale da computare per la dilazione e finendo per
12 condurre alla conferma del termine del 19 marzo 2013.
3.10. Non vi sono ragioni per disattendere le valutazioni di carattere tecnico e le conclusioni a cui è giunto il consulente, a maggior ragione perché alla relazione depositata dall'ausiliare non sono state mosse precise critiche dalle parti, relativamente a quei soli passaggi che hanno importanza per la decisione;
nelle osservazioni trasmesse, piuttosto, si è sfruttato lo spazio concesso, come del resto nella generalità degli atti difensivi, al fine di redigere una sorta di relazione alternativa per ciascuna delle parti, anche su questioni del tutto estranee ai quesiti formulati d'ufficio, senza rispettare i principi di chiarezza e sinteticità espositiva, nonché di specificità argomentativa, in virtù dei quali è sempre necessario che la parte interessata selezioni i profili decisivi, in quest'ambito limitati alla sfera tecnica, che intenda porre a fondamento delle proprie doglianze, in modo da offrire una concisa e conclusiva rappresentazione delle questioni irrisolte o risolte in maniera non condivisa.
3.11. Non sono ammissibili e vanno disattese, altresì, le istanze istruttorie reiterate dall'attrice nelle conclusioni, peraltro non aventi ad oggetto mezzi di prova, diversamente da come indicato, bensì ordini di esibizione, diretti a far acquisire al processo ulteriore documentazione: in ordine alla richiesta di ordine di esibizione del registro di contabilità e del libretto delle misure, in quanto trattasi di documenti richiesti nel primo caso nonostante il carattere incontestato delle iscrizioni contabili per conformità delle copie estratte ai fogli originali e, per di più, nonostante il deposito in forma integrale del medesimo documento da parte del convenuto e nel secondo caso in mancanza di indicazione specifica dei fatti che si intende provare, per il tramite del libretto sollecitato, contenente la quantificazione e classificazione dei lavori contabilizzati e non in contestazione;
in ordine alla richiesta di ordine di esibizione dei documenti fiscali e dei mandati di pagamento riguardanti i lavori di sistemazione delle aree adibite a parcheggio, in quanto trattasi di documenti richiesti tutti in mancanza di indicazione specifica dei fatti che si intende provare, per il tramite di essi, in considerazione del tema di decisione, nonché in difetto di prova del previo tentativo di acquisire detti documenti di propria iniziativa con l'uso dell'ordinaria diligenza, presso il
13 convenuto o presso la propria banca.
3.12. Alla luce di quanto precede, possono trovare soluzione le questioni sollevate.
3.13. In primo luogo, se si considera che per proporre qualunque domanda è necessario avervi interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., non può che escludersi la sussistenza di alcun interesse ad agire per la risoluzione per inadempimento di un contratto che si assume interamente eseguito ad opera della parte attrice mediante una prestazione di facere, insuscettibile di restituzione, in quanto per sua natura irripetibile, e idonea a giustificare, invece, o il pagamento di un indennizzo, oggetto dell'azione di ingiustificato arricchimento, la quale non è stata assolutamente proposta, oppure all'inverso, ma allora sul presupposto necessario della conservazione del titolo, il pagamento di un corrispettivo, oggetto dell'azione di adempimento, la quale è stata effettivamente proposta e sulla quale l'intera prospettazione si concentra.
3.14. In secondo luogo, nessuna delle pretese espresse dalle riserve iscritte nella contabilità dei lavori può trovare accoglimento:
1) quanto alla riserva n. 1, iscritta nel verbale di ripresa dei lavori del 9 agosto 2010 ed esplicata nel registro di contabilità il 28 ottobre 2010, è determinante rilevare la decadenza per duplice ragione, ex art. 133, comma 8,
D.P.R. n. 554 del 1999, per mancata indicazione di alcuna contestazione dell'appaltatrice nel primo atto utile, cioè nel verbale di sospensione (parziale) dei lavori, redatto il 2 aprile 2010, essendo stato firmato con riserva solo il successivo verbale di ripresa dei lavori, redatto il 9 agosto 2010, ed ancora, ex art. 165, commi 3 e 5, D.P.R. cit., per mancata esplicitazione della pretesa con precisa indicazione delle somme e delle ragioni della domanda nel termine di quindici giorni, essendo stata esplicitata la pretesa molto più tardi e solo con le deduzioni esposte nel registro di contabilità il 28 ottobre 2010; a ciò aggiungasi, come ulteriore causa preclusiva, la rinuncia espressa a tali contestazioni contenuta nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi sottoscritto il 27 settembre 2010, nella parte in cui, art. 7, l'appaltatrice dichiarava di rinunciare a qualsiasi pretesa relativa alla prima perizia suppletiva e di variante,
14 all'epoca non ancora approvata, al fine presumibile di poter addivenire alla modifica contrattuale in itinere ed eseguire ulteriori e remunerativi lavori, anche di bonifica;
2) quanto alla riserva n. 2, iscritta nel verbale di ripresa dei lavori del 9 agosto 2010 ed esplicata nel registro di contabilità il 28 ottobre 2010, valgono i medesimi rilievi, trattandosi di oneri accessori rispetto a una pretesa caratterizzata dalla unicità del fatto generatore, costituito dalla scoperta degli inerti e conseguente sospensione dei lavori e cessato con la ripresa dei lavori stessi;
3) quanto alla riserva n. 3, iscritta nel registro di contabilità al momento dell'emissione del quarto stato di avanzamento per i lavori eseguiti fino al 30 giugno 2011, è palese l'intervenuta decadenza, ex art. 174, commi 2 e 3, D.P.R. n.
554 del 1999, per mancata conferma nel conto finale di tutte le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, in modo tale da determinare la definitiva accettazione sul punto del conto finale e da rendere manifestamente infondata la proposizione della domanda giudiziale;
4) quanto alla riserva n. 4, iscritta nel registro di contabilità al momento dell'emissione del sesto stato di avanzamento per i lavori eseguiti fino al 22 agosto 2012, emerge l'infondatezza: anzitutto, con osservanza dell'art. 24, comma
3, del D.M. n. 145 del 2000, qualora l'appaltatrice davvero avesse ritenuto cessate le cause che avevano determinato quella che nelle sue deduzioni definiva come una sospensione temporanea dei lavori, a suo dire di fatto, nel tempo occorrente per l'approvazione della prima e della seconda variante (in seguito, anche della terza), avrebbe dovuto diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare disposizioni al direttore dei lavori perché provvedesse a quanto necessario alla ripresa, sicché già solo per ciò, non essendovi traccia di alcuna diffida, viene a mancare la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ipotetica ripresa dei lavori, restando preclusa la possibilità di far valere la maggiore durata delle sospensioni asseritamente illegittime, oltretutto in realtà non configurabili, stante la concessione delle numerose e ben diverse proroghe;
inoltre, in applicazione dell'art. 24, commi 4 e 5, D.M. cit., posto che la durata delle ipotetiche sospensioni, peraltro non disposte dal direttore dei lavori e non
15 ravvisabili, avrebbe superato un quarto del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori stessi, pari a un trimestre in rapporto al pattuito termine annuale, e superato pure i sei mesi complessivi, l'appaltatrice avrebbe potuto domandare la risoluzione del contratto senza indennità, volendo davvero liberarsi da un vincolo divenuto eccessivamente gravoso, e solo se la stazione appaltante si fosse opposta allo scioglimento avrebbe avuto diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini, ma per come il rapporto si è svolto nel caso concreto, dopo l'espressa accettazione delle varianti, con la stipula di atti aggiuntivi al contratto, senza alcuna contestazione, nemmeno sulla mancata sospensione dei lavori nei periodi intermedi e, in luogo di essa, sulla concordata previsione di corrispondenti proroghe del termine per l'ultimazione di tutti i lavori, compresi quelli variati ed aggiunti, all'appaltatrice non spetta alcun compenso o indennizzo;
5) quanto alla riserva n. 5, iscritta nel registro di contabilità al momento dell'emissione dell'ottavo stato di avanzamento per i lavori eseguiti fino all'8 gennaio 2013, la pretesa è infondata: infatti, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 132, comma 3, D.Lgs. n. 163 del 2006, come prescritto anche dall'art. 134, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 554 del 1999, il direttore dei lavori poteva, alternativamente, disporre interventi diretti a rimediare ad aspetti di dettaglio, purché per effetto di compensazioni tra importi di questi ed altri interventi, mediante risparmi di spesa su determinati lavori e stralcio di altri, dette disposizioni non comportassero un aumento dell'importo contrattuale, come avvenuto in altre occasioni con ordini di servizio, oppure, in caso contrario, promuovere la redazione di una specifica perizia suppletiva e di variante, in questo caso la quarta, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché limitata a modifiche non sostanziali e motivata da circostanze imprevedibili, ferma restando la necessità di copertura nella somma stanziata;
di contro, non poteva il direttore dei lavori ordinare a sua discrezione e tanto meno in forma verbale l'esecuzione di lavori con maggiori quantità o di lavori non previsti, ma non imprevedibili (si trattava di completamento di impianti, posa di pavimenti e tinteggiatura di pareti interne), comportanti nuovi e
16 superiori oneri, per poi tradurli per iscritto nell'ordine di servizio del 22 febbraio
2013, emesso in data posteriore al momento in cui l'appaltatrice aveva domandato il pagamento di un compenso per quei maggiori lavori, già svolti, diretti in tesi a rendere l'opera più funzionale, e non poteva l'appaltatrice, di riflesso, fondare sullo stesso illegittimo ordine la pretesa di far conteggiare a suo credito una somma aggiuntiva, senza preoccuparsi che quelle variazioni ed addizioni, non prive di rilevanza economica, secondo l'interesse pubblico al controllo di spesa, fossero approvate dalla stazione appaltante, o preventivamente, prima dell'esecuzione dei lavori ad esse riferibili, o almeno successivamente, con una delibera che sanasse il vizio dell'atto ratificandolo, pacificamente mai adottata dall'amministrazione comunale, né dall'organo munito di potere deliberativo per l'assunzione di maggiori oneri né dal responsabile del procedimento per oneri compresi nel quadro economico del progetto approvato;
6) quanto alla riserva n. 6, anticipata nel conto finale sottoscritto con riserva il 16 luglio 2013 e il 29 luglio 2013 ed esplicitata per iscritto il 30 luglio 2013, la pretesa è manifestamente infondata, per la semplice ragione che il convenuto a quella data non era affatto in ritardo nella compilazione del conto finale, nella sottoposizione a collaudo dell'opera e nel pagamento del saldo, essendo stati ultimati i lavori quasi del tutto, ma non del tutto, al momento del sopralluogo del
6 giugno 2013, a meno di alcuni interventi riparatori di modesta entità, e per intero ed in modo definitivo solo il 29 luglio 2013, come dimostrato – con la certezza richiesta in siffatta materia – dal verbale di ultimazione redatto in quella data, corrispondente all'annotazione di chiusura nel registro di contabilità, per quantità pari al 100%, e costituente un atto presupposto del conto finale e di tutti i successivi adempimenti.
3.15. In terzo luogo, deve essere risolta e parzialmente accolta la contestazione sorta sulla penale e sviluppata anche negli scritti conclusivi, intendendo l'appaltatrice sottrarsi alla sua applicazione da parte del committente, in sede di liquidazione, al fine di conseguire l'intero corrispettivo. Secondo l'art. 22 del capitolato generale e l'art. 8 del contratto, la penale doveva essere applicata, senza alcuna distinzione, ogni qual volta il tempo impiegato per
17 l'esecuzione dei lavori fosse maggiore del termine convenuto tra le parti. È indubbio il ritardato adempimento dell'obbligazione di consegnare l'opera finita, in quanto è documentato che i lavori si concludevano totalmente e definitivamente solo il 29 luglio 2013, ben oltre il termine differito al 19 marzo 2013, con un ritardo di giorni 133, cioè un numero perfino superiore a quello, conteggiato in sede amministrativa, di giorni 79, ed è indimostrato che il ritardo non sia imputabile all'associazione temporanea di imprese, per quanto consta non impedita a proseguire i lavori in altre parti dell'area di cantiere e nelle strutture edificate, durante il tempo necessario per l'approvazione delle varianti in corso d'opera e, in dipendenza di esse, beneficiaria della concessione di specifiche proroghe, mai contestate nella loro congruità rispetto alle esigenze via via determinatesi ed incontestabili per intervenuta accettazione nei patti aggiunti al contratto. È pur vero che alla data di scadenza risultava l'ormai avanzatissima esecuzione dei lavori, pari al 99,53%, con un residuo di appena lo 0,47%.
Siccome l'obbligazione dell'appaltatrice era adempiuta parzialmente e quasi per intero e l'interesse del committente a ricevere la restante parte dell'opera, di conseguenza, era ben più circoscritto che in origine, non può che ritenersi eccessivamente onerosa l'applicazione di una penale da ritardo commisurata al corrispettivo pattuito per l'esecuzione della totalità dei lavori, sicché la penale giornaliera per il ritardo, mantenendo la proporzione stabilita dalle parti e valutando, però, le sole conseguenze dannose obiettivamente dipendenti dal ritardo in concreto imputabile alla debitrice, deve essere ridotta, secondo equità, alla misura di Euro 15,18, pari a 1 per mille non dell'intero rispetto all'importo netto contrattuale, determinato in Euro 3.250.522,07, bensì del credito residuo in favore dell'appaltatrice, liquidato in Euro 15.178,24. Ne consegue, stabilito il parametro, che era dovuta la penale moltiplicata per ogni giorno di ritardo, nel numero di 79, computato e riconosciuto dall'avente diritto, per l'ammontare complessivo di appena Euro 1.199,22.
3.16. Accertato il diritto fatto valere, per la maggior somma spettante a titolo di corrispettivo, diminuendo la somma portata in detrazione di quanto da addebitare a titolo di penale, il saldo è determinabile in Euro 255.591,86
18 (256.791,08 - 1.199,22). A tale ammontare deve essere sommata, altresì, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), con aliquota del 10%, in funzione della natura della prestazione, per l'importo lordo di Euro 281.151,05. Ne consegue il debito verso l'appaltatrice, non ancora estinto dal committente, per la differenza dovuta e non pagata di Euro 281.151,05.
3.17. Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento al tasso legale, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale;
di contro, non sono dovuti gli interessi con la decorrenza e nella misura previste dal capitolato generale dei lavori pubblici, non essendo stato omesso il pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, tenuta ad osservare la determinazione convenzionale della penale finché efficace, salvo l'esercizio del potere di disapplicazione su richiesta dell'appaltatrice, in precedenza non avanzata, ed essendosi resa necessaria, nel caso in esame, una pronuncia costitutiva per la riduzione della penale.
3.18. Sussiste, pertanto, il diritto al pagamento del residuo corrispettivo, nei limiti sopra stabiliti.
4. Conclusivamente, la prima domanda va dichiarata inammissibile e le altre vanno respinte, tranne l'ultima, l'unica da accogliere per quanto di ragione.
5. La soccombenza reciproca, desumibile dalla enorme differenza tra le somme richieste e la somma riconosciuta, giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara inammissibile la domanda di risoluzione del contratto;
2) rigetta la domanda di condanna al pagamento dei maggiori compensi e la domanda di condanna al risarcimento dei danni;
3) accoglie in parte la domanda di accertamento negativo per la penale e, previa riduzione della stessa, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 281.151,05, a titolo di residuo corrispettivo, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
19 Così deciso in Cagliari, il 28 agosto 2025.
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Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)