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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10384/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: il riconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 per un totale di Controparte_2 contributi giornalieri rispettivamente pari a 115, 112, 112, 102 e 110, nonché la condanna dell' CP_3 resistente alla pedissequa iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
L' ha chiesto di “rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto”. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni e CP_2 per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
1 L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda CP_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Controparte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora;
CP_2
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Controparte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. CP_2 CP_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Controparte_2
In sintesi, gli ispettori hanno quindi rilevato: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle retribuzioni), la frammentarietà e scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello denunciato.
2 Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
Le dichiarazioni della teste – oltre ad essere molto generiche – coprirebbero solo Testimone_1 alcuni dei periodi dedotti in ricorso, avendo la teste riferito: lavoravamo insieme nei mesi di aprile, maggio e giugno; le sue dichiarazioni, al pari di quelle delle altre testimoni, sono poi in insanabile con l'esito dei sopralluoghi ispettivi, nel corso dei quali sono stati trovati massimo 8 lavoratori (e solo in alcune giornate) e non è mai stata riscontrata la presenza contemporanea di più squadre.
Le dichiarazioni di sono in parziale contrasto con quanto dedotto in ricorso Testimone_2 in relazione ai periodi lavorativi, avendo la teste riferito: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda dal 2015 al 2019, però io avevo lavorato anche prima;
ci siamo trovate CP_2 da febbraio-marzo fino a luglio-agosto…”, mentre al punto 3) del ricorso si deduce che “l'istante ha lavorato nel 2015 nei mesi da aprile a ottobre per 115 giornate, nel 2016 nei mesi da aprile a ottobre per n. 112 giornate, nel 2017 nei mesi da maggio a ottobre per 112 giornate, nel 2018 da marzo ad agosto per 102 giornate e nel 2019 da febbraio a luglio per 110 giornate…”.
Peraltro, con riferimento alla posizione di , un ulteriore elemento a sostegno Testimone_2 dell'inattendibilità delle sue dichiarazioni si ricava dal fatto che ella era stata indicata presente il
25 luglio 2022 (pag. 38 del verbale del 05.05.2023) ma non era stata trovata sui terreni nel corso del sopralluogo effettuato in pari data dagli ispettori;
dal verbale risulta che, in tale data, furono trovati solo n. 10 lavoratori, a fronte di n. 97 lavoratori riportati come presenti sul LUL.
Infine, molto confuse dal punto di vista temporale appaiono le dichiarazioni di , la Tes_3 quale ha riferito: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda della signora CP_2 dal 2016 al 2019, nel 2016 e 2017 da agosto a fine anno, nel 2018 e 2019 i primi mesi dell'anno da gennaio a giugno-luglio, non ricordo di preciso…”; si tratta comunque di periodi parzialmente non coincidenti con quelli indicati in ricorso, per come innanzi indicati.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/09/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 10/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10384/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: il riconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 per un totale di Controparte_2 contributi giornalieri rispettivamente pari a 115, 112, 112, 102 e 110, nonché la condanna dell' CP_3 resistente alla pedissequa iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
L' ha chiesto di “rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto”. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni e CP_2 per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
1 L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda CP_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Controparte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora;
CP_2
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Controparte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. CP_2 CP_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Controparte_2
In sintesi, gli ispettori hanno quindi rilevato: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle retribuzioni), la frammentarietà e scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello denunciato.
2 Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
Le dichiarazioni della teste – oltre ad essere molto generiche – coprirebbero solo Testimone_1 alcuni dei periodi dedotti in ricorso, avendo la teste riferito: lavoravamo insieme nei mesi di aprile, maggio e giugno; le sue dichiarazioni, al pari di quelle delle altre testimoni, sono poi in insanabile con l'esito dei sopralluoghi ispettivi, nel corso dei quali sono stati trovati massimo 8 lavoratori (e solo in alcune giornate) e non è mai stata riscontrata la presenza contemporanea di più squadre.
Le dichiarazioni di sono in parziale contrasto con quanto dedotto in ricorso Testimone_2 in relazione ai periodi lavorativi, avendo la teste riferito: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda dal 2015 al 2019, però io avevo lavorato anche prima;
ci siamo trovate CP_2 da febbraio-marzo fino a luglio-agosto…”, mentre al punto 3) del ricorso si deduce che “l'istante ha lavorato nel 2015 nei mesi da aprile a ottobre per 115 giornate, nel 2016 nei mesi da aprile a ottobre per n. 112 giornate, nel 2017 nei mesi da maggio a ottobre per 112 giornate, nel 2018 da marzo ad agosto per 102 giornate e nel 2019 da febbraio a luglio per 110 giornate…”.
Peraltro, con riferimento alla posizione di , un ulteriore elemento a sostegno Testimone_2 dell'inattendibilità delle sue dichiarazioni si ricava dal fatto che ella era stata indicata presente il
25 luglio 2022 (pag. 38 del verbale del 05.05.2023) ma non era stata trovata sui terreni nel corso del sopralluogo effettuato in pari data dagli ispettori;
dal verbale risulta che, in tale data, furono trovati solo n. 10 lavoratori, a fronte di n. 97 lavoratori riportati come presenti sul LUL.
Infine, molto confuse dal punto di vista temporale appaiono le dichiarazioni di , la Tes_3 quale ha riferito: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda della signora CP_2 dal 2016 al 2019, nel 2016 e 2017 da agosto a fine anno, nel 2018 e 2019 i primi mesi dell'anno da gennaio a giugno-luglio, non ricordo di preciso…”; si tratta comunque di periodi parzialmente non coincidenti con quelli indicati in ricorso, per come innanzi indicati.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/09/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 10/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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