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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/06/2024, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1132/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pierfrancesco de Angelis Presidente dott. Gianluca Morabito Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1132/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Marino in Via Parte_1 C.F._1
Eugenio Curiel 1, presso lo studio dell'Avv. Stabilito Eleonora Zito che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrente
E
(C.F. CP_1 C.F._2
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale ex art. 70 comma 2 c.p.c.
OGGETTO: domanda contestuale di separazione e di divorzio giudiziali
Conclusioni: come da ricorso
Ragione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.8.2023 ha chiesto la separazione dal marito Parte_1 [...]
con cui ha contratto matrimonio civile in Albania nel Comune di Dajc il 29 /08/ CP_1
2011, esponendo che: il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile del
Comune di AN AN, parte II Serie C dell'anno 2011; i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dall'unione coniugale non sono nati figli;
la dimora coniugale è stata fissata a AN AN in Via dello Sport n. 96; detta dimora è di proprietà del nonno della ricorrente;
la ricorrente negli ultimi 3 anni ha svolto lavori saltuari pagina 1 di 3 è che attualmente negli ultimi 4 mesi è occupata come impiegata delle pulizie nella città di
Dublino mentre il marito è attualmente irreperibile ed ad oggi la ricorrente non ha contezza né di dove viva né che lavoro faccia;
il marito ha abbandonato il tetto coniugale legandosi sentimentalmente ad un'altra donna da cui ha avuto anche un bambino.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come da ricorso.
All'udienza del 21.12.2023 è comparsa solo la ricorrente la quale ha dichiarato di vivere a
AN AN ospite di una zia, di lavorare come donna delle pulizie percependo un reddito di euro 1000 al mese, di non vedere il marito da tantissimi anni (2013 circa) e ha rinunciato alla domanda di addebito formulata con il ricorso introduttivo.
Con provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. il giudice ha dichiarato la contumacia del resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha riservato al Collegio la decisione.
Rimessa la causa in istruttoria perché in atti non era stato depositato il ricorso con la prova della notifica, alla udienza del 30 maggio 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio tanto che il resistente ha da tempo abbandonato la casa familiare rendendosi anche irreperibile.
Né rileva a tal fine stabilire la reale causa delle incomprensioni che si sono manifestati durante la vita coniugale. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
In assenza di figli non si deve provvedere sulla assegnazione della casa familiare formulata, al pari della domanda di addebito rinunciata dalla ricorrente.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in data odierna.
Spese al definitivo.
p.q.m.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra i (nata il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato il [...]), coniugi per matrimonio celebrato in Albania nel Comune di Dajc il
29.08.2011;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_2
AN AN (atto n 20, Parte II, Serie C, anno 2011);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Cosi deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 6.6.2024
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Pierfrancesco de Angelis
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pierfrancesco de Angelis Presidente dott. Gianluca Morabito Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1132/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Marino in Via Parte_1 C.F._1
Eugenio Curiel 1, presso lo studio dell'Avv. Stabilito Eleonora Zito che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrente
E
(C.F. CP_1 C.F._2
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale ex art. 70 comma 2 c.p.c.
OGGETTO: domanda contestuale di separazione e di divorzio giudiziali
Conclusioni: come da ricorso
Ragione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.8.2023 ha chiesto la separazione dal marito Parte_1 [...]
con cui ha contratto matrimonio civile in Albania nel Comune di Dajc il 29 /08/ CP_1
2011, esponendo che: il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile del
Comune di AN AN, parte II Serie C dell'anno 2011; i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dall'unione coniugale non sono nati figli;
la dimora coniugale è stata fissata a AN AN in Via dello Sport n. 96; detta dimora è di proprietà del nonno della ricorrente;
la ricorrente negli ultimi 3 anni ha svolto lavori saltuari pagina 1 di 3 è che attualmente negli ultimi 4 mesi è occupata come impiegata delle pulizie nella città di
Dublino mentre il marito è attualmente irreperibile ed ad oggi la ricorrente non ha contezza né di dove viva né che lavoro faccia;
il marito ha abbandonato il tetto coniugale legandosi sentimentalmente ad un'altra donna da cui ha avuto anche un bambino.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come da ricorso.
All'udienza del 21.12.2023 è comparsa solo la ricorrente la quale ha dichiarato di vivere a
AN AN ospite di una zia, di lavorare come donna delle pulizie percependo un reddito di euro 1000 al mese, di non vedere il marito da tantissimi anni (2013 circa) e ha rinunciato alla domanda di addebito formulata con il ricorso introduttivo.
Con provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. il giudice ha dichiarato la contumacia del resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha riservato al Collegio la decisione.
Rimessa la causa in istruttoria perché in atti non era stato depositato il ricorso con la prova della notifica, alla udienza del 30 maggio 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio tanto che il resistente ha da tempo abbandonato la casa familiare rendendosi anche irreperibile.
Né rileva a tal fine stabilire la reale causa delle incomprensioni che si sono manifestati durante la vita coniugale. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
In assenza di figli non si deve provvedere sulla assegnazione della casa familiare formulata, al pari della domanda di addebito rinunciata dalla ricorrente.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in data odierna.
Spese al definitivo.
p.q.m.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra i (nata il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato il [...]), coniugi per matrimonio celebrato in Albania nel Comune di Dajc il
29.08.2011;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_2
AN AN (atto n 20, Parte II, Serie C, anno 2011);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Cosi deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 6.6.2024
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Pierfrancesco de Angelis
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