Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 907
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico

    La Corte rileva che, in Sicilia, la Legge regionale n. 16/2015 prevede che la cartella di pagamento assolva alla funzione di prima intimazione di pagamento, non essendo necessario un atto prodromico. Tale norma è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi richiesti

    La Corte osserva che la cartella è stata notificata entro il termine di tre anni. Inoltre, a causa della normativa emergenziale COVID-19 (DL n.18/2020), i termini di decadenza e prescrizione sono stati sospesi per due anni, prorogando la scadenza della prescrizione oltre la data di notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 907
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 907
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo