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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
n. 8741/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8741/2024, avente ad oggetto:
Prestazione d'opera intellettuale, riservata in decisione all'udienza del 16.5.2025
c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) quale proc.re di se Parte_1 C.F._1
stesso elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ). Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc., l'istante conveniva Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli nord deducendo che aveva citato Controparte_2
in giudizio il prefato Ente per sentir accolte la domanda avente le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il non vanta alcun Controparte_1
diritto reale sul tratto di strada indicato nel presente atto, essendo lo stesso di esclusiva proprietà privata;
2) accertare e dichiarare che il comportamento serbato dal integra gli estremi della turbativa e/o molestia ex art. 949 II Controparte_1
comma c.c., 3) Per l'effetto condannare il al risarcimento dei Controparte_1
danni che si quantificano, allo stato e salva diversa maggiore quantificazione del pagina 2 di 5 giudicante, nella somma di € 100.000,00 oltre rivalutazione e interessi, 4) In
subordine, condannare il , al pagamento della medesima somma Controparte_1
ai sensi dell'art. 2043 c.c. sempre con l'aggiunta di rivalutazione interessi”. Deduceva
ancora che, al fine della rappresentanza e difesa in giudizio, al ricorrente veniva rilasciato apposito mandato che veniva espletato con diligenza nel corso del giudizio
R.G. 11014/2017 e che il giudizio veniva definito dopo che l'Amministrazione
facultava con apposita nota il ricorrente ad accettare una eventuale rinuncia agli atti qualora formalizzata dall'attore e dagli interventori, cosicchè dopo lo scambio e successivo deposito agli atti del giudizio di rinuncia e accettazione, il giudizio veniva abbandonato ed estinto. Deduceva infine che l'Amministrazione comunale non aveva provveduto al pagamento della fattura emessa per il compenso pattuito.
Parte resistente rimaneva contumace benchè ritualmente citata.
Ciò posto in fatto, la domanda è fondata e va accolta.
L'attività prestata dal professionista ricorrente è stata tutta documentata attraverso gli atti dei procedimenti allegati al ricorso.
Attraverso i richiamati atti, è possibile risalire alla fonte negoziale del rapporto,
ed è possibile anche determinare il corrispettivo di parte dei compensi dovuti al ricorrente, per effetto dello svolgimento dell'incarico conferitogli.
Riguardo al quantum, le somme richiamate per la formazione del totale della prestazione fornita, sono liquidate in ragione di quanto accertato agli atti, per cui al pagina 3 di 5 ricorrente, per l'opera professionale prestata rispetto alla richiesta avanzata, va liquidata la somma di euro 2.442,00, così quantificata come da incarico conferito, al lordo di ogni eventuale accessorio di legge.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli
medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III,
8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ.
sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal ricorrente nei confronti del , così provvede: Controparte_1
- In accoglimento della domanda di parte attrice condanna il CP_1
al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di
[...]
pagina 4 di 5 euro 2.442,00, con interessi dalla domanda al saldo;
- Condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00, per compenso professionale ed € 125,00
per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 7/6/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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