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Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Macchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ripa EA (Chieti), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento
dell’atto n.9 del 30 marzo 2023, di revoca dell’autorizzazione n.2333 del 2017, dell’atto n.10 del 30 marzo 2023, di revoca dell’autorizzazione n.7022 del 2020, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ripa EA (Chieti);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-la ricorrente premette quanto segue: esercita attività di accoglienza per anziani di tipo familiare e a carattere comunitario presso un complesso immobiliare sito in Ripa EA; detta attività è svolta in due distinte porzioni del medesimo complesso immobiliare, sulla base di due autorizzazioni rilasciate dalla Amministrazione resistente; la prima, prot. 2333 del 13.4.2017, è relativa al 1° piano (Stabile “B”), con capacità recettiva massima di 6 persone, la seconda, prot. 7022 del 21.10.2020, è relativa al piano terra e primo piano (Stabile “A”), con capacità recettiva massima di 20 persone; con l’ordinanza prot. 9 del 30-3-2023 il Comune di Ripa EA ha revocato l’autorizzazione relativa allo stabile B, con quella prot. 10 del 30-3-2023 ha revocato quella relativa allo stabile A; entrambi tali provvedimenti si basano sulle risultanze degli atti ispettivi del 22.9.22 e del 23.3.23, compiuti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute -NAS di RA; per il modulo B, i Carabinieri hanno accertato la violazione della capacità massima ricettiva, essendo state rilevare n. 15 presente in luogo di n. 6 autorizzate, e per il modulo A la violazione della capacità massima ricettiva accertata consta di n. 27 presenze in luogo di n. 20 autorizzate;
- la medesima parte ricorrente espone le seguenti censure: i provvedimenti di revoca sono stati adottati nonostante che con un primo provvedimento l’attività fosse stata solo sospesa dopo il primo accertamento dei Carabinieri, concedendo dunque un termine (oggetto di successive proroghe non ancora scadute al momento delle revoche) per adeguarsi; il fatto che in occasione del secondo accesso l’adeguamento non fosse stato completato sarebbe imputabile solo alla difficoltà di ottenere tale risultato in breve tempo, stante la complessità delle operazioni a tal fine richieste; in ossequio a quanto previsto dall’articolo 15 comma 3 della legge regionale n. 2 del 2005 (“ I provvedimenti cautelari di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono disposti dal Comune competente, che adotta, nel contempo, tutte le misure necessarie alla tutela degli utenti in carico alle strutture ovvero dei fruitori dei servizi .”), l’adeguamento non poteva essere preteso senza concedere il tempo necessario per sistemare gli utenti in sovrannumero, anche perché ciò avrebbe potuto anche integrare il reato di abbandono di persone incapaci; l’Amministrazione non ha tenuto conto del fatto che con il secondo atto ispettivo sono stati riscontrati 23 occupanti nel modulo B e 43 occupanti complessivi, e ciò dimostrerebbe che in quello A vi sarebbero dunque solo 20 ospiti e pertanto che la ricorrente si sarebbe nel frattempo adeguata per tale modulo alla capacità massima autorizzata; le modifiche alla struttura del primo piano, al contrario di quanto affermato nella ordinanza impugnata, sarebbero state dichiarate con una Scia presentata ai competenti uffici comunali;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente contestando le ragioni di parte ricorrente;
- alla udienza del 24 gennaio 2024, la causa è passata in decisione;
- il ricorso è infondato;
- come si evince dagli atti, l’ultima ordinanza di sospensione dell’attività, peraltro prorogata più volte, ha previsto un termine ultimo di 60 giorni dal 6 febbraio 2023 (quindi fino al 7 aprile 2023), mentre le ordinanze di revoca sono del 30 marzo 2023;
- tuttavia, rileva il collegio che, ai sensi dell’articolo 15 comma 2 della legge regionale citata, la revoca ovvero la sospensione della autorizzazione è rimessa alla discrezionalità dell’Autorità amministrativa da esercitare in relazione alla gravità della violazione;
- nel caso di specie, nonostante il periodo di sospensione concesso, è emerso che l’adeguamento alla capienza massima autorizzata è risultato oltremodo difficoltoso e complesso, proprio in ragione della tipologia di ospiti che la struttura ha accolto in sovrannumero;
- anche se l’Amministrazione avesse atteso una ulteriore settimana, e dunque lo spirare del termine della sospensione stabilita, risulta per certo che l’adeguamento non ci sarebbe stato, e ciò poiché esso non è avvenuto neanche nel corso del presente giudizio, nonostante sia stato favorito, anche nella sede cautelare, pure attraverso la collaborazione dell’Amministrazione stessa; e tutto ciò ben oltre il termine del 7 aprile 2023;
- la riduzione degli ospiti nel modulo A poi ha coinciso con il notevole incremento di quelli del modulo B, dunque un simile comportamento non può di certo essere invocato dalla ricorrente per evitare la sanzione della revoca di entrambe le autorizzazioni;
- in conclusione, le violazioni accertate, la loro dimensione numerica e qualitativa, e proprio la difficoltà riscontrata nel porvi rimedio senza rilevante nocumento per gli ospiti stessi, rivelano la gravità complessiva della violazione e quindi giustificano ampiamente la misura adottata;
- tutto ciò, ovviamente, ferma restando la doverosità dell’impegno dell’Amministrazione resistente nel concorrere con il privato, ricercando anche la collaborazione degli altri Enti pubblici statutariamente deputati ad erogare simili servizi (come la Asl competente), ai fini di trovare un’accoglienza adeguata per gli ospiti non autosufficienti, per le preminenti esigenze di costoro; il tutto come già rilevato in sede cautelare;
- le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di RA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.